Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 10.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.G. 17373/2022
TRA
, CF. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Francesco Cirillo ed Ernesto Maria Cirillo, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa NTroparte_1
dagli avv. Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
E
(P.IVA ) in persona del NTroparte_2 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore dom.to, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Cristina
Grappone
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
[...]
a decorrere dal 16/10/1990 sino alla cessione del suo contratto di lavoro, CP_1
intervenuta con decorrenza dal 1.5.2010 alla NTroparte_3
già che con sentenza n.5520/2019 la
[...] NTroparte_4
Corte di Appello Napoli aveva dichiarato la nullità della cessione di tale contratto di lavoro e per l'effetto riconosciuto il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la;
di essere stata, nelle more del giudizio di appello, reintegrata NTroparte_5
in servizio in data 1 gennaio 2017; di avere subito, a seguito dell'illecita cessione del contratto di lavoro, un decremento della somma percepita a titolo di retribuzione rispetto a quella percepita prima della cessione di azienda a titolo di retribuzione base e premio di risultato.
Concludeva chiedendo di “1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto della ricorrente al pagamento a titolo risarcitorio, in proprio favore, della somma di € 3.901,97 a titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.216,55 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' 2) Condannare, per l'effetto, la in persona del CP_2 NTroparte_1
legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'istante, della somma di € 3.901,97 a titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di €
1.216,55 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' 3) Condannare la resistente al pagamento di CP_2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, oltre € 49,00 di contributo unificato, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”.
Si costituiva la contestando quanto dedotto dalla ricorrente, NTroparte_1
rilevando che presso la la stessa era stata destinataria di un contratto di CP_3
solidarietà di tipo difensivo decorrente dal 2010 al 2015; che in base all'accordo siglato nell'ottobre 2010 la SS (poi era stata interessata da riduzioni dell'orario CP_3
secondo percentuali molto variabili, pari a: 23,85%; 14,62%;8,85%, 3,.27%; che in base all'accordo sul contratto di solidarietà del 2013 presso la percentuale di CP_3
solidarietà era stata pari al 10%; che dal 2015 la percentuale di solidarietà era stata pari sia in che in;
che nell'anno 2015, sebbene in fosse stata CP_1 CP_3 CP_1
prevista ex accordo l'erogazione del premio di risultato, proprio in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali, lo stesso non era stato per nulla erogato.
Nel merito eccepiva la maturata prescrizione quinquennale afferente le pretese retributive anteriori al 06.09.2017, avendo allegato la ricorrente lettera interruttiva datata 6.9.2022; la infondatezza della domanda per carenza di allegazione probatoria;
la inammissibilità della domanda in merito al premio di risultato per genericità della richiesta.
Concludeva chiedendo “- in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti ex adverso rivendicati, anche parzialmente, per quanto sopra indicato;
- nel merito, rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese come per legge”.
Si costitutiva l deducendo il proprio interesse in ordine all'asserito diritto della CP_2
ricorrente alla regolarizzazione previdenziale e, pertanto, sui conseguenti obblighi del datore di lavoro al versamento dei contributi eventualmente omessi;
eccepiva gravare sulla ricorrente l'onere della prova della notifica della denuncia di irregolarità contributiva all'ente previdenziale in epoca precedente rispetto alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 30.1.2023; asseriva che non risultavano pervenute né proposte di regolarizzazione né flussi di variazione successivi alle consuete scadenze mensili, con conseguente mancato aggiornamento del rendiconto individuale della ricorrente in ragione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli;
che per il periodo dal 01/05/2010 al 31/12/2016 la ricorrente risultava alle dipendenza della società cessionaria, datore di lavoro che aveva adempiuto all'invio delle denunce contributivi mensili e delle comunicazioni obbligatorie.
Concludeva chiedendo “ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, preso atto dell'avvenuta adesione dell' alla domanda formulata dalla CP_2
lavoratrice, ove accerti la fondatezza dei fatti dedotti dalla lavoratrice medesima, dichiarare la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore CP_2
convenuto il pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti dovuti in relazione al rapporto di lavoro in questione per le ragioni invocate dalla lavoratrice, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9)e 10) L 335/1995, il tutto da liquidarsi in separata sede amministrativa o giudiziale, con condanna generica del datore di lavoro al pagamento. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
In esito all'udienza tenuta secondo le forme della trattazione scritta menzionata in epigrafe, la causa veniva decisa con la presente sentenza della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata e come tale va accolta, secondo quanto già ritenuto in fattispecie analoghe da altri magistrati della sezione, ai cui precedenti ci si riporta nell'attuale sede ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc. secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co.
5, della legge n. 69 del 2009 ( v. sentenza n. 1348/2023 pubbl. il 28/02/2023 RG n.
6342/2022 GL dr. Palumbo, v. sentenza G.L. dr, nel proc. n. 17906/22) . Per_1
Quanto ai fatti, è pacifico che con sentenza n.5520/2019 la Corte di Appello Napoli ha dichiarato la nullità della cessione del contratto di lavoro della ricorrente dalla
[...]
alla e per l'effetto riconosciuto il diritto della ricorrente stessa alla CP_1 CP_3 prosecuzione del rapporto di lavoro con la;
è altrettanto pacifico NTroparte_5
che ella sia stata reintegrata in a decorrere dal 1.1.2017. CP_1
La Corte di appello ha accertato, con efficacia ex tunc, la nullità della cessione del ramo d'azienda. Si tratta di una nullità genetica e non sopravvenuta, per cui, dalla cessione del contratto di lavoro fino alla reintegra del lavoratore illegittimamente ceduto, la condotta della , consistente nell'omessa di ricostituzione del CP_1
rapporto di lavoro, è illegittima e costituisce il presupposto del diritto del lavoratore, illegittimamente ceduto, a ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito, nel periodo che va dalla cessione alla dichiarazione di nullità della cessione, e del diritto al pagamento delle retribuzioni, nel periodo che va dalla sentenza che accerta la nullità della cessione alla reintegra.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna della resistente CP_1
al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma commisurata alle differenze
[...]
retributive non percepite nel periodo in cui il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso alle dipendenze della a seguito del contratto di cessione di ramo CP_3
di azienda, dichiarato inefficace dalla richiamata sentenza della Corte di Appello predetta In particolare il periodo lavorativo dedotto riguarda il periodo compreso da maggio 2010-dicembre 2016, giacché dal 2017 la ricorrente è rientrata in CP_1
.
[...]
In tema di ripartizione degli oneri probatori ricade sulla parte attrice l'onere di provare l'effettivo danno patrimoniale subìto determinato dal mancato guadagno, consistente nella mancata percezione del superiore trattamento economico che sarebbe stato conseguito se il rapporto lavorativo non fosse stato illegittimamente trasferito dalla alla NTroparte_1 CP_3
Tale onere è stato adeguatamente soddisfatto in quanto sono stati depositati gli accordi economici relativi al premio di risultato, gli accordi sindacali di solidarietà e le buste paga della lavoratrice.
A tale riguardo è necessario evidenziare che la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento circa la qualificazione della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni richiesta dal lavoratore nei confronti della cedente, considerandola retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass.
17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n.
16694) sulla scorta dell'insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990).
In particolare, qualificando in tal modo la domanda proposta, ha esaminato se dalle retribuzioni spettanti al lavoratore dal datore di lavoro, che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, sia detraibile quanto il lavoratore medesimo nello stesso periodo abbia percepito, pure a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto. Ha quindi, escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trovando, pertanto, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell' aliunde perceptum dal risarcimento.
I Giudici di legittimità muovono dalla considerazione che “il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale;
diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998; in senso conforme, tra le altre Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n.
2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario)”.
Quale conseguenza della suddetta prospettazione è che al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 luglio 2008, n. 20316). Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva nella sua interezza.
Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito – per quanto qui di maggiore interesse – quanto alla qualificazione della domanda, che va distinto il periodo precedente, per il quale l'azione è di tipo risarcitorio, da quello successivo alla pronuncia giudiziale, per il quale la pretesa è retributiva nei termini anzidetti.
Tanto premesso, la fattispecie in esame ha ad oggetto il diritto al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, pari alle differenze economiche tra quanto percepito e quanto NT avrebbe ottenuto restando alle dipendenze di , con riferimento al periodo anteriore al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con la spa resistente, attuato di fatto dal 1.1.2017 e disposto giudizialmente, nel 2019, con la sentenza della Corte
d'Appello in atti all'allegato 1).
Deve dunque applicarsi nella specie il termine di prescrizione ordinario decennale.
Orbene, oggetto di domanda giudiziale risultano i crediti relativi al periodo dal maggio
2010.
Come osservato di recente dalla Suprema Corte (cfr Cass civ n. 22035/'23), “anche il ricorso promosso dal lavoratore volto a far valere l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda può rappresentare atto idoneo a costituire in mora il datore di lavoro, mediante la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero l'intimazione a ricevere la prestazione, ma, come correttamente osserva in memoria parte controricorrente, "spetta al giudice del merito l'apprezzamento dell'idoneità del ricorso introduttivo del giudizio (...) a costituire in mora il creditore"; mentre appare intrinsecamente contraddittorio ritenere, come pure sostiene la difesa del lavoratore, che fino a che non intervenga l'accertamento in capo al cedente della perdurante titolarità del rapporto di lavoro non sarebbe possibile la costituzione in mora e il datore di lavoro potrebbe "legittimamente" rifiutare la prestazione, atteso che nulla impedisce al lavoratore ceduto di porre, in via giudiziale o stragiudiziale, le proprie energie lavorative a disposizione dell'azienda cedente sin dal contestato trasferimento, di modo che, da quel momento, il datore di lavoro inadempiente sopporterà il rischio del rifiuto della prestazione e sarà obbligato a risarcire i danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di far lavorare chi lo aveva richiesto”. Nella specie la lettura della parte motiva della sentenza consente di ritenere l'offerta della prestazione lavorativa.
Pertanto, la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito;
nello stesso senso è stato ribadito che l'azione proposta da uno dei soggetti del rapporto giuridico che abbia "ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso", ha efficacia interruttiva della prescrizione "con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere". (cfr. Cass. 12.5.2014 n. 10250, Cass.
15.7.2011 n. 15669, Cass. 27.1.2010 n. 1707).
Alla luce di quanto esposto, in ragione dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale di accertamento dell'illegittimità della cessione protrattosi fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello, non risulta maturata prescrizione con riferimento ai crediti in oggetto.
In ordine al premio di risultato deve rilevarsi che sono sostanzialmente corrispondenti i criteri previsti per la sua erogazione adottati sia presso l'impresa cedente che presso quella cessionaria, differenziandosi esclusivamente il relativo ammontare, che costituisce nella specie l'oggetto della rivendicazione.
Pertanto, in presenza dei dati dai quali ricavare i giorni di presenza in servizio dell'istante e dei precisi conteggi depositati, formulati sul corretto presupposto che nelle due aziende vigano i medesimi presupposti fattuali, devono essere riconosciute le somme calcolate a titolo di differenza sui premi di risultato.
Devono, inoltre, essere riconosciute anche le differenze economiche relative ai periodi in cui sono stati utilizzati i contratti di solidarietà in quanto risulta comprovato che la società cessionaria si sia avvalsa di un numero maggiore di contratti di solidarietà rispetto alla NTroparte_1
Pertanto, deve essere riconosciuta la differenza tra il minore trattamento retributivo conseguito in virtù dei contratti di solidarietà presso la società cessionaria rispetto a quello che sarebbe stato conseguito alle dipendenze della NTroparte_1
Passando alla quantificazione del danno risarcibile, quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze richieste in relazione al Premio di Risultato, il ricorrente ha depositato gli accordi economici per gli anni richiesti nonché il CCNL applicato.
Dalla lettura dei documenti prodotti si evince che tali emolumenti sono dovuti in ragione dell'effettiva presenza, come d'altro canto fatto rilevare anche dalla resistente.
Senonché la assenza di prestazione per il periodo lavorativo dedotto non può essere addotta come ragione impeditiva del riconoscimento del diritto (a fini risarcitori) agli emolumenti qui rivendicati, in quanto essa è conseguenza dell'illegittimità dell'evento traslativo, definitivamente accertata in sede giudiziale, e quindi dipende da fatto imputabile al datore di lavoro.
Inoltre la sussistenza del danno si evince agevolmente dal mero raffronto tra gli importi percepiti e quelli che la ricorrente avrebbe percepito, ove fosse rimasta alle dipendenze di . CP_1
Il conteggio operato dalla parte istante può essere ritenuto correttamente effettuato e l'importo richiesto è pari alla differenza tra il valore economico complessivo del Premio come percepito in e come sarebbe stato invece incassato in , CP_3 CP_1
e quindi consegue al mero confronto tra gli importi, fatto ex post, per la quantificazione del danno concreto risarcibile. Ne consegue che risultano del tutto irrilevanti le eccezioni della società in merito alla tempistica e alle modalità di erogazione, differenti in ambito TIIT. e in . CP_1
Passando all'esame del capo di domanda avente ad oggetto le differenze economiche sulla retribuzione di base scaturenti dalla diversa e in TIIT più elevata percentuale di riduzione oraria applicata nel settore, in attuazione dei CDS versati agli atti, va chiarito in primo luogo, che è del tutto indifferente rispetto al criterio di calcolo è il divisore orario, perché estraneo ai presupposti di fatto in base ai quali ricavare le differenze retributive.
I due termini dell'operazione contabile sono, infatti, unicamente la retribuzione mensile percepita e quella spettante, indipendentemente da quale fosse l'orario di lavoro, e quindi, il coefficiente orario.
Ne è prova, d'altronde, che le differenze economiche sono richieste non già sulla base del minore trattamento previsto presso la cessionaria, bensì per la unica circostanza che, per effetto della diversa –e maggiore- percentuale di riduzione del lavoro dei contratti di solidarietà presso la cessionaria rispetto a quella prevista dai contratti di solidarietà presso la cedente, è stato di fatto percepita una retribuzione mensile minore
–ridotta cioè nella percentuale corrispondente a quella dei contratti di solidarietà della cessionaria- rispetto a quella che sarebbe spettata presso la cedente.
Il calcolo viene, quindi, effettuato – correttamente - riducendo in proporzione il dato unitario della retribuzione mensile di base della corrispondente percentuale dei contratti di solidarietà e confrontando tale dato con quello della retribuzione CP_1
di fatto percepita nello stesso periodo presso la cessionaria.
Ed infatti, posto che per quanto già evidenziato risulta infondata l'eccezione di prescrizione, dagli accordi versati agli atti emerge che, per il settore in cui ha operato la ricorrente, ossia il settore Informatico, – circostanza NTroparte_3
pacifica in causa - la riduzione oraria per CDS presso la cessionaria è stata pari al 23,85% dell'orario di lavoro osservato e dal 2013 del 10%, mentre in per lo CP_1
stesso personale le riduzioni sono state dell'8,08% dal 2010 e del 6,54% dal 2013 e dell'8,85 dal 2015, come in ( cfr doc di cui all'allegato 3) . CP_3
In definitiva alla ricorrente spettano a tiolo risarcitorio, per equivalente, euro 1216,55 per differenze relative al PDR, ed € 3.901,97 per differenze sulla retribuzione base, oltre interessi sulle singole poste del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Sul punto, corretti appaiono i conteggi elaborati da parte attrice, peraltro, non oggetto di una specifica e documentata contestazione per cui la deve NTroparte_1
essere condannata al pagamento della somma complessiva di €. 5.118,52 come quantificata nel ricorso introduttivo, su cui corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
A quanto esposto consegue l'obbligo aziendale di effettuare versamento all della CP_2
contribuzione dovuta in base al maggior calcolo della retribuzione dovuta, anche a titolo di premio di risultato, per il periodo preso in considerazione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna al pagamento in favore della ricorrente di € NTroparte_1
3.901,97 a titolo differenze sulla retribuzione base e di € 1.216,55 per differenze a titolo di PDR, oltre interessi sulle singole poste del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo nonché alla corrispondente regolarizzazione contributiva mediante versamento all delle relative differenze;
CP_2
b) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1 CP_1
giudizio che si liquidano in complessivi euro 2680,00 oltre spese generali, restituzione contributo unificato, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 10.6.25
Il giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi