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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'avv. CASETTA SABRINA (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale in Cuneo, via Battisti n. 1;
RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/05/2025 la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'08/01/2024, ha proposto domanda di separazione e Parte_1
congiuntamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con Controparte_2
in Revello (CN) il 02/09/1989, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
[...]
Comune al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno 1989, da cui in data 02/09/1992 è nata a [...] la figlia e in data 31/03/1996 è nata a [...] la figlia , entrambe oramai Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita.
Il Tribunale, con sentenza emessa in data 18/04/2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21/05/2025, comparsa la sola parte ricorrente, il Giudice relatore, preso atto della produzione della sentenza di separazione con attestazione del relativo passaggio in giudicato, ha disposto procedersi alla discussione orale della causa, rimettendo all'esito la decisione al Collegio, stante il parere positivo già espresso dal P.M.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
“dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, è decorso il termine di legge di cui sopra e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione della resistente nel presente giudizio.
Inoltre, parte ricorrente ha documentato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, senz'altra statuizione in assenza di prole minorenne da tutelare e di istanze specifiche di carattere economico.
***
pagina 2 di 3 In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Revello (CN) in data 02/09/1989, trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno 1989;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) nulla per le spese.
Cuneo, camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente dott.ssa Giusy Ciampa dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'avv. CASETTA SABRINA (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale in Cuneo, via Battisti n. 1;
RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/05/2025 la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'08/01/2024, ha proposto domanda di separazione e Parte_1
congiuntamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con Controparte_2
in Revello (CN) il 02/09/1989, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
[...]
Comune al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno 1989, da cui in data 02/09/1992 è nata a [...] la figlia e in data 31/03/1996 è nata a [...] la figlia , entrambe oramai Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita.
Il Tribunale, con sentenza emessa in data 18/04/2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21/05/2025, comparsa la sola parte ricorrente, il Giudice relatore, preso atto della produzione della sentenza di separazione con attestazione del relativo passaggio in giudicato, ha disposto procedersi alla discussione orale della causa, rimettendo all'esito la decisione al Collegio, stante il parere positivo già espresso dal P.M.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
“dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, è decorso il termine di legge di cui sopra e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione della resistente nel presente giudizio.
Inoltre, parte ricorrente ha documentato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, senz'altra statuizione in assenza di prole minorenne da tutelare e di istanze specifiche di carattere economico.
***
pagina 2 di 3 In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Revello (CN) in data 02/09/1989, trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno 1989;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) nulla per le spese.
Cuneo, camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente dott.ssa Giusy Ciampa dott. Rodolfo Magrì
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