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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 932/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 nio E ca Raimo;
e
(C.F: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.05.1978 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Emanuele Motzo e Veronica Raimo
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in LADISPOLI (RM) in data 7.06.2008, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di LADISPOLI, dell'anno 2008, al N. 23, Parte 1, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) che le figlie minori rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, di comune accordo, prenderanno ogni e qualsiasi decisione relativa alla loro crescita ed istruzione;
2) che le figlie vivranno con la madre, ¢ il padre potrà vederle ogni qualvolta potrà recarsi in Romani e trascorrerà con le stesse il fine settimana (venerdì, sabato o domenica).
3) che nei periodi di vacanza estivi (da intendersi luglio e agosto) il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni. Detto periodo dovrà essere concordato tra le parti con almeno 1 mese di anticipo e comunque compatibilmente con il piano di ferie che ciascun genitore avrà a disposizione. Per quanto riguarda le vacanze invernali (da intendersi Natale - Epifania) il padre trascorrerà con le figlie, alternativamente, ovvero un anno il Natale (22.12.— 31.12) un anno I 'Epifania (01.01 — 06-01), giorni 7. Le vacanze Pasquali ad anni alterni a seconda del calendario scolastico. 4) che la casa coniugale in affitto, con il suo arredo, resti affidata al Sig. Controparte_1 essendovi la sig.ra già allontanata da diversi anni;
Pt_1
5) che Sig. a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, Controparte_1 sino al rag pendenza economica da parte delle stesse, verserà l'importo mensile di € 500,00 (250 euro per ciascuna figlia), da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa emanato dal tribunale di Civitavecchia;
6) che nel caso di comprovati motivi di crisi del lavoro e di diminuzione del reddito autonomo, derivanti da situazione impreviste (quali: misure emergenziali., naspi), essendo il AR operaio edile, il mantenimento dovuto alle figlie potrà essere ridotto a
€ 150,00 a figlia, per la durata della problematica presentatasi;
I coniugi hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi;
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 932/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 nio E ca Raimo;
e
(C.F: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.05.1978 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Emanuele Motzo e Veronica Raimo
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in LADISPOLI (RM) in data 7.06.2008, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di LADISPOLI, dell'anno 2008, al N. 23, Parte 1, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) che le figlie minori rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, di comune accordo, prenderanno ogni e qualsiasi decisione relativa alla loro crescita ed istruzione;
2) che le figlie vivranno con la madre, ¢ il padre potrà vederle ogni qualvolta potrà recarsi in Romani e trascorrerà con le stesse il fine settimana (venerdì, sabato o domenica).
3) che nei periodi di vacanza estivi (da intendersi luglio e agosto) il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni. Detto periodo dovrà essere concordato tra le parti con almeno 1 mese di anticipo e comunque compatibilmente con il piano di ferie che ciascun genitore avrà a disposizione. Per quanto riguarda le vacanze invernali (da intendersi Natale - Epifania) il padre trascorrerà con le figlie, alternativamente, ovvero un anno il Natale (22.12.— 31.12) un anno I 'Epifania (01.01 — 06-01), giorni 7. Le vacanze Pasquali ad anni alterni a seconda del calendario scolastico. 4) che la casa coniugale in affitto, con il suo arredo, resti affidata al Sig. Controparte_1 essendovi la sig.ra già allontanata da diversi anni;
Pt_1
5) che Sig. a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, Controparte_1 sino al rag pendenza economica da parte delle stesse, verserà l'importo mensile di € 500,00 (250 euro per ciascuna figlia), da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa emanato dal tribunale di Civitavecchia;
6) che nel caso di comprovati motivi di crisi del lavoro e di diminuzione del reddito autonomo, derivanti da situazione impreviste (quali: misure emergenziali., naspi), essendo il AR operaio edile, il mantenimento dovuto alle figlie potrà essere ridotto a
€ 150,00 a figlia, per la durata della problematica presentatasi;
I coniugi hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi;
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone