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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 17410 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17410 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. FUSCO ANTONIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. FUSCO ANTONIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024 e Parte_1 [...]
remettendo: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/08/1993;
- che dalla predetta unione è nato il figlio (12.09.1993); Per_1
- che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
19.10.2021 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del
1 03.11.2021 alle seguenti condizioni: - assegnazione della casa coniugale alla che vi risiederà unitamente al figlio maggiorenne ma non Parte_2
economicamente autosufficiente;
contributo paterno al mantenimento del figlio con versamento dell'assegno di € 250,00 mensili oltre spese straordinarie al 50%.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 01.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Il sig. avrà la propria residenza in Montecorice (Sa) presso Parte_1
l'abitazione sita in Via Mendola n°5;
b) La sig.ra continuerà a vivere in Via Sebastiano Controparte_1
Veniero n°17, Napoli;
c) il sig. , su accordo tra le parti, a titolo di liquidazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento a favore del figlio , si impegna a trasferire, Per_1 senza alcun corrispettivo, a quest'ultimo la piena proprietà dell'immobile sito in
Via Sebastiano Veniero n°17, Napoli, identificato al NCEU con Sez. CHI, Foglio
8, Particella 585, Sub 94, Cl. A/2, Consistenza vani 5,5, Rendita € 795,34, sulla quale non potrà esser proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
Il trasferimento della proprietà del suddetto immobile avverrà nella sua immediatezza alla fase di registrazione del presente atto;
2 d) le parti concordano che tutte le spese ordinarie e straordinarie, relative all'abitazione principale in Montecorice (Sa) saranno suddivise al 50%,
e) I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 CP_1
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio , Per_1
impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Le suddette pattuizioni sono tutte funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale, come espressamente i coniugi dichiarano e riconoscono”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni (ivi compreso l'impegno al trasferimento immobiliare), aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del celebrato dai ricorrenti a Napoli il 10/08/1993 (atto n. 138, parte II, S. A sez. P, reg. Atti
Matrimonio anno 1993);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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