Articolo 8 della Legge 16 aprile 1973, n. 171
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 maggio 1973
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Versione
4 dicembre 1984
Art. 8.
Al fine di perseguire le finalita' di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.
Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia. ((6)) Questo comitato viene a sostituirsi al "Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali" recependone gli studi e le sperimentazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 29 novembre 1984, n.798 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e' soppresso".
Entrata in vigore il 4 dicembre 1984