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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al 9826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1
c.p.c., riservata in decisione all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Carmelina Telesca, Parte_1
c. f. , e Antonio Cioffi, c.f. , che lo rappresentano e C.F._1 C.F._2 difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Procura rilasciata su separato foglio, in atti.
opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Candida Cucco Controparte_1
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 14.01.2025, la causa aera riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione il precetto notificatogli da in Parte_1 Controparte_1 data 24.3.2022 per la somma di €uro 13.769,10 comprensiva delle spese di precetto, in forza dell'Ordinanza Presidenziale del 15.02.2022, quale totale dell'asserito parziale pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli a causa della separazione e non corrisposto interamente (se non per l'importo di € 800,00) per i mesi da ottobre 2021 a febbraio 2022 (€
2700,00 non pagati, sui 3.5000,00 mensilmente previsti, per 5 mensilità).
L'opponente deduceva: l'erroneità dell'importo previsto nel provvedimento (oggetto di impugnazione); la non debenza per il mese di ottobre 2021, in considerazione della data del deposito del ricorso (27.10.2021); il pagamento ad opera dello di € 800,00 mensili Parte_1 alla moglie, ma anche di: oneri condominiali, bollette relative alle utenze, rette scolastiche e la refezione per entrambi i figli, sedute di logopedia e di psicomotricità, nonché l'attività in piscina del figlio , l'autista che accompagna la madre e il bambino a queste attività, il Per_1 servizio di “pulmino” che accompagna ogni giorno la figlia a scuola, pagato i farmaci Per_2 non forniti dal SSN per il figlio , pagato per l'attività sportiva della figlia , Per_1 Per_2 pagato per l'acquisto del materiale scolastico dei figli, pagato per l'abbigliamento, pagato per le vacanze estive della moglie e dei figli, pagato tutte le spese straordinarie per i figli.
L'opponente chiedeva pertanto dichiararsi che nulla risultava dovuto in base al titolo o comunque che l'importo risultasse compensato con gli importi versati dall'opponente per i figli, il tutto con vittoria di spese
Si costituiva la quale contestava in toto l'assunto attoreo deducendo Controparte_1
l'inconferenza delle motivazioni attinenti al merito dell'ordinanza presidenziale, nonché la mancata prova delle spese sostenute, comunque avulse dall'assegno di mantenimento dovuto.
Con ordinanza dell'1.10.2024, questo giudicante tentava l'accordo ex art. 185bis, con una proposta del seguente tenore: 1) Limitazione della somma dovuta ad € 10.800,00; 2) Scomputo delle somme via via versate a seguito dell'attuazione dell'ordinanza di assegnazione, con rinuncia ad esperire ulteriore azione esecutiva ad opera della 3) Compensazione totale CP_1 delle spese di lite. L'opposta aderiva alla proposta, mentre il sig. dichiarava di non CP_1 voler dare il proprio assenso alla proposta.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Senza necessità di istruttoria ulteriore, la causa, all'udienza del 14.01.2025, veniva introitata a sentenza.
Posta la giusta qualificazione del giudizio in parola, come opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 e (avendo ad oggetto l'an ed in particolare il quantum della pretesa creditoria), nel merito la domanda può trovare accoglimento solo nei limiti di quanto di seguito illustrato.
In primo luogo, non possono essere prese in considerazione tutte le doglianze relative alla bontà del provvedimento Presidenziale (contestazioni tra l'altro abbandonate dallo stesso
, negli atti difensivi successivi). Parte_1
Per ciò che concerne la decorrenza dell'assegno, la stessa va fatta risalire (come ha individuato parte opposta) alla data del deposito del ricorso (domanda) e non alla data della decisione.
Infatti, per giurisprudenza consolidata l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre- in mancanza di espresse limitazioni - dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. (cfr. Sentenza n. 2960 del 03/02/2017, 17570/2023).
Nel nostro caso, nel corpo del provvedimento azionato si legge che: “le somme dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.”
Il ricorso di separazione, pacificamente, risulta depositato in data 27.10.2021.
Dunque, se da un lato è chiaro che debba tenersi presente la data del 27.10.2021, è altrettanto palese che l'obbligo di versamento da parte dello non possa retroagire ad Parte_1 un momento precedente rispetto al deposito del ricorso.
Di talchè, con logicità l'opponente era tenuto al versamento a far data dal successivo 5 del mese, ossia dal 5 novembre (ossia dal primo 5 del mese successivo al deposito del ricorso) e non dal 5 ottobre, data in cui il ricorso non era stato depositato.
Pertanto, la domanda va accolta in relazione all'importo di € 2.700,00 (importo calcolato in precetto come somma non pagata per ottobre 2021).
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Per quanto attiene, alle altre mensilità, è pacifico che lo abbia versato alla Parte_1 solo l'importo di € 800,00 quale assegno di mantenimento. CP_1
Posto ciò, in relazione alle somme versate per il pagamento delle spese a beneficio dei figli, occorre effettuare alcune precisazioni.
Invero, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Ordinanza n. 379 del 13/01/2021).
In particolare, in relazione alla prima delle due categorie suddette, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per
il giudice 4 Maria Ludovica Russo rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
(cfr. Cass. n. 3835 del 15/02/2021).
In parole semplici, entrambe le suddette categorie di spese si pongono al di fuori dell'importo previsto per l'assegno di mantenimento, ma solo per quelle certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, il coniuge beneficiario del rimborso di tali spese straordinarie ma allo stesso tempo “ordinarie”, può procedere all'escussione coattiva (se documentate) senza necessità di dotarsi di altro titolo esecutivo.
Nel nostro caso, gli esborsi dedotti ed allegati dal si collocano sicuramente CP_1
(comunque li si intenda) al di fuori dell'assegno di mantenimento ed in quella categoria ampia di spese straordinarie, di cui allo stesso opponente, comunque, in base al medesimo titolo, competeva il pagamento per il 75%.
Oltre a ciò, ove anche lo (volontariamente) si fosse sobbarcato tutto l'importo Parte_1 delle spese straordinarie o avesse voluto elargire importi per un magior agio dei propri figli, ciò non potrebbe mai andare a deconto dell'assegno di mantenimento.
Infatti, per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli, invece, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni (ma non ancora autosufficienti economicamente), occorre guardare al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. La stessa norma stabilisce, poi, che «Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto» (nel rispetto del principio della domanda, come più volte precisato da questa Corte: v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021), né
l'obbligato può unilateralmente modificarne le modalità (cfr. Cass 3329/2025).
A ciò si aggiunge, per rispondere alla domanda proposta in via subordinata dall'opponente, il principio generale, granitico in giurisprudenza, del carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cfr. Cass. n. 11689 del 14/05/2018)
Pertanto, sul punto l'opposizione non può trovare accoglimento.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo In conclusione, l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di € 2700,00, con contestuale riduzione dell'importo richiesto in precetto.
Per ciò che concerne il governo delle spese, occorre tenere presente: l'accoglimento dell'opposizione solo in minima parte, la mancata volontà dell'opponente di accettare la proposta di pagamento della somma di € 10.800,00 (leggermente inferiore all'importo risultante dalla sottrazione della mensilità di ottobre) ed infine la spinosità del governo delle spese in casi analoghi, solo da ultimo decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.
32061/2022) con una soluzione che opera però parecchi distinguo. Ciò comporta, nel caso in esame, una equa compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente opposizione, dichiarando non dovuta la somma di € 2700,00, con conseguente decurtazione di tale valore dall'importo richiesto nel precetto opposto;
2. rigetta per il resto l'opposizione;
3. compensa le spese di lite per l'intero.
Così deciso in Napoli, lì 19.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al 9826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1
c.p.c., riservata in decisione all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Carmelina Telesca, Parte_1
c. f. , e Antonio Cioffi, c.f. , che lo rappresentano e C.F._1 C.F._2 difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Procura rilasciata su separato foglio, in atti.
opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Candida Cucco Controparte_1
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 14.01.2025, la causa aera riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione il precetto notificatogli da in Parte_1 Controparte_1 data 24.3.2022 per la somma di €uro 13.769,10 comprensiva delle spese di precetto, in forza dell'Ordinanza Presidenziale del 15.02.2022, quale totale dell'asserito parziale pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli a causa della separazione e non corrisposto interamente (se non per l'importo di € 800,00) per i mesi da ottobre 2021 a febbraio 2022 (€
2700,00 non pagati, sui 3.5000,00 mensilmente previsti, per 5 mensilità).
L'opponente deduceva: l'erroneità dell'importo previsto nel provvedimento (oggetto di impugnazione); la non debenza per il mese di ottobre 2021, in considerazione della data del deposito del ricorso (27.10.2021); il pagamento ad opera dello di € 800,00 mensili Parte_1 alla moglie, ma anche di: oneri condominiali, bollette relative alle utenze, rette scolastiche e la refezione per entrambi i figli, sedute di logopedia e di psicomotricità, nonché l'attività in piscina del figlio , l'autista che accompagna la madre e il bambino a queste attività, il Per_1 servizio di “pulmino” che accompagna ogni giorno la figlia a scuola, pagato i farmaci Per_2 non forniti dal SSN per il figlio , pagato per l'attività sportiva della figlia , Per_1 Per_2 pagato per l'acquisto del materiale scolastico dei figli, pagato per l'abbigliamento, pagato per le vacanze estive della moglie e dei figli, pagato tutte le spese straordinarie per i figli.
L'opponente chiedeva pertanto dichiararsi che nulla risultava dovuto in base al titolo o comunque che l'importo risultasse compensato con gli importi versati dall'opponente per i figli, il tutto con vittoria di spese
Si costituiva la quale contestava in toto l'assunto attoreo deducendo Controparte_1
l'inconferenza delle motivazioni attinenti al merito dell'ordinanza presidenziale, nonché la mancata prova delle spese sostenute, comunque avulse dall'assegno di mantenimento dovuto.
Con ordinanza dell'1.10.2024, questo giudicante tentava l'accordo ex art. 185bis, con una proposta del seguente tenore: 1) Limitazione della somma dovuta ad € 10.800,00; 2) Scomputo delle somme via via versate a seguito dell'attuazione dell'ordinanza di assegnazione, con rinuncia ad esperire ulteriore azione esecutiva ad opera della 3) Compensazione totale CP_1 delle spese di lite. L'opposta aderiva alla proposta, mentre il sig. dichiarava di non CP_1 voler dare il proprio assenso alla proposta.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Senza necessità di istruttoria ulteriore, la causa, all'udienza del 14.01.2025, veniva introitata a sentenza.
Posta la giusta qualificazione del giudizio in parola, come opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 e (avendo ad oggetto l'an ed in particolare il quantum della pretesa creditoria), nel merito la domanda può trovare accoglimento solo nei limiti di quanto di seguito illustrato.
In primo luogo, non possono essere prese in considerazione tutte le doglianze relative alla bontà del provvedimento Presidenziale (contestazioni tra l'altro abbandonate dallo stesso
, negli atti difensivi successivi). Parte_1
Per ciò che concerne la decorrenza dell'assegno, la stessa va fatta risalire (come ha individuato parte opposta) alla data del deposito del ricorso (domanda) e non alla data della decisione.
Infatti, per giurisprudenza consolidata l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre- in mancanza di espresse limitazioni - dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. (cfr. Sentenza n. 2960 del 03/02/2017, 17570/2023).
Nel nostro caso, nel corpo del provvedimento azionato si legge che: “le somme dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.”
Il ricorso di separazione, pacificamente, risulta depositato in data 27.10.2021.
Dunque, se da un lato è chiaro che debba tenersi presente la data del 27.10.2021, è altrettanto palese che l'obbligo di versamento da parte dello non possa retroagire ad Parte_1 un momento precedente rispetto al deposito del ricorso.
Di talchè, con logicità l'opponente era tenuto al versamento a far data dal successivo 5 del mese, ossia dal 5 novembre (ossia dal primo 5 del mese successivo al deposito del ricorso) e non dal 5 ottobre, data in cui il ricorso non era stato depositato.
Pertanto, la domanda va accolta in relazione all'importo di € 2.700,00 (importo calcolato in precetto come somma non pagata per ottobre 2021).
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Per quanto attiene, alle altre mensilità, è pacifico che lo abbia versato alla Parte_1 solo l'importo di € 800,00 quale assegno di mantenimento. CP_1
Posto ciò, in relazione alle somme versate per il pagamento delle spese a beneficio dei figli, occorre effettuare alcune precisazioni.
Invero, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Ordinanza n. 379 del 13/01/2021).
In particolare, in relazione alla prima delle due categorie suddette, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per
il giudice 4 Maria Ludovica Russo rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
(cfr. Cass. n. 3835 del 15/02/2021).
In parole semplici, entrambe le suddette categorie di spese si pongono al di fuori dell'importo previsto per l'assegno di mantenimento, ma solo per quelle certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, il coniuge beneficiario del rimborso di tali spese straordinarie ma allo stesso tempo “ordinarie”, può procedere all'escussione coattiva (se documentate) senza necessità di dotarsi di altro titolo esecutivo.
Nel nostro caso, gli esborsi dedotti ed allegati dal si collocano sicuramente CP_1
(comunque li si intenda) al di fuori dell'assegno di mantenimento ed in quella categoria ampia di spese straordinarie, di cui allo stesso opponente, comunque, in base al medesimo titolo, competeva il pagamento per il 75%.
Oltre a ciò, ove anche lo (volontariamente) si fosse sobbarcato tutto l'importo Parte_1 delle spese straordinarie o avesse voluto elargire importi per un magior agio dei propri figli, ciò non potrebbe mai andare a deconto dell'assegno di mantenimento.
Infatti, per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli, invece, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni (ma non ancora autosufficienti economicamente), occorre guardare al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. La stessa norma stabilisce, poi, che «Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto» (nel rispetto del principio della domanda, come più volte precisato da questa Corte: v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021), né
l'obbligato può unilateralmente modificarne le modalità (cfr. Cass 3329/2025).
A ciò si aggiunge, per rispondere alla domanda proposta in via subordinata dall'opponente, il principio generale, granitico in giurisprudenza, del carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cfr. Cass. n. 11689 del 14/05/2018)
Pertanto, sul punto l'opposizione non può trovare accoglimento.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo In conclusione, l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di € 2700,00, con contestuale riduzione dell'importo richiesto in precetto.
Per ciò che concerne il governo delle spese, occorre tenere presente: l'accoglimento dell'opposizione solo in minima parte, la mancata volontà dell'opponente di accettare la proposta di pagamento della somma di € 10.800,00 (leggermente inferiore all'importo risultante dalla sottrazione della mensilità di ottobre) ed infine la spinosità del governo delle spese in casi analoghi, solo da ultimo decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.
32061/2022) con una soluzione che opera però parecchi distinguo. Ciò comporta, nel caso in esame, una equa compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente opposizione, dichiarando non dovuta la somma di € 2700,00, con conseguente decurtazione di tale valore dall'importo richiesto nel precetto opposto;
2. rigetta per il resto l'opposizione;
3. compensa le spese di lite per l'intero.
Così deciso in Napoli, lì 19.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo