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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nata in [...]/MG, Brasile, il 31/01/1957, codice fiscale Parte_1
; C.F._1
nata in [...]/MG, Brasile, il 05/08/1988, codice fiscale Parte_2
; C.F._2
nato in [...]/MG, Brasile, il 29/03/1987, codice fiscale Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. C.F._3
), presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono C.F._4
elettivamente domiciliati, giusta procura speciali alle liti.
- RICORRENTI
-
E
(C.F. ) in persona del in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
CONCLUSIONI All'udienza del 24 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato lo status di cittadini Controparte_1
italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti in linea diretta di nato a [...] Persona_1
(provincia di Catanzaro) in data 19/09/1877, come risulta dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (v. all. 3). Essendo la naturalizzazione brasiliana di avvenuta Persona_1 nell'anno 1941, suo figlio era già maggiorenne, avendo all'epoca trentotto anni, Persona_2 per cui ha mantenuto la propria cittadinanza italiana. Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della
Legge n. 555 del 1912, solo “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. Ne deriva che conservano la loro propria cittadinanza italiana i figli maggiorenni di chi perde la cittadinanza la naturalizzazione del genitore.
(v. all. 4). ha contratto matrimonio con in data 15/09/1899, Persona_1 Persona_3
nella città di Belo Horizonte (v. all. 5). Successivamente al matrimonio, Persona_3 passerà a chiamarsi con il nome o dall'unione Persona_4 Persona_4
coniugale tra e o è nato Persona_1 Persona_4 Persona_4 Per_2
, in data 13/09/1903, nella città di Queluz, attualmente, (Brasile) (v. all.
[...] Persona_5
6), il quale ha contratto matrimonio con in data 24/01/1925, nella città Controparte_3 di Guaratinguetá (Brasile) (v. all. 7); dall'unione coniugale è nata Persona_6
in data 05/08/1931, nella città di Belo Horizonte (Brasile)(v. all. 8) la quale ha contratto
[...]
matrimonio con in data 23/04/1954, nella città di Rio De Janeiro Persona_7
(Brasile) (v. all. 9). In seguito al matrimonio, ha iniziato a Persona_6 chiamarsi con il nome dall'unione coniugale tra Persona_8 [...]
e è nata , Persona_8 Persona_7 Persona_9
in data 31/01/1957, nella città di Belo Horizonte (Brasile)(v. all. 10) e Persona_10
in data 24/10/1959, nella città di Belo Horizonte (Brasile) (v. all. 11).
[...]
ha contratto matrimonio con in data Persona_9 Persona_11
19/04/1982, nella città di Belo Horizonte (Brasile)(v. all. 12); in seguito al matrimonio,
[...]
passerà a chiamarsi con il nome Persona_9 Parte_1 ha contratto matrimonio con , in data Persona_10 Persona_12
27/09/1984, nella città di Belo Horizonte (Brasile)(v. all. 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_10 Persona_13
Per_
Dall'unione coniugale tra e è
[...] Persona_13 Persona_7
nato in data [...], nella città di Belo Horizonte (Brasile) (v. all. 14); Parte_3
Per_ dall'unione coniugale tra e è nata Persona_13 Persona_7
in data 05/08/1988, nella città di Belo Horizonte (Brasile) (v. all. 15). Parte_2
ha contratto matrimonio con , in data 29/09/2022, Parte_3 Persona_14
nella città di Belo Horizonte (Brasile); successivamente al matrimonio, Persona_14
passerà a chiamarsi con il nome Persona_15
Rappresentavano i ricorrenti di avere iniziato il procedimento innanzi all'autorità consolare competente ma di essere ancora in attesa del riconoscimento dello status.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n.
13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di IA, provincia di Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_1
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti e né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano, prova peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso
(alleg.).
Va precisato che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso.
Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni 730 previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass.,
Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di
“accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del . Parte_4
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dei ricorrenti, nonostante il citato art. 3 D.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei Parte_5
sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_1
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di: nata in [...]/MG, Brasile, il 31/01/1957, codice fiscale Parte_1
; C.F._1 nata in [...]/MG, Brasile, il 05/08/1988, codice fiscale Parte_2
; C.F._2
nato in [...]/MG, Brasile, il 29/03/1987, codice fiscale Parte_3
C.F._3
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 24\3\2025 Il Giudice
Dott.ssa Wanda Romanò