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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13071/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Loretta C.F._1
Russo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a Riposto il 03/03/1961 (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano M. C.F._2
Amoruso, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Revisione delle condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12- 473 bis 29 c.p.c. Parte_1
- premesso che ha contratto matrimonio con
[...] CP_1
dal quale è nata , e che è stata pronunciata sentenza di Persona_1
scioglimento del matrimonio n. 1348/2012 di questo Tribunale in forza
della quale è stato disposto un assegno di mantenimento per la figlia
(nata in data [...]) di € 400,00 a carico del padre - ha proposto domanda di revisione delle condizioni di divorzio di cui alla predetta sentenza chiedendo di revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia.
Il ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda che la figlia non ha proseguito gli studi, che ha ormai raggiunto un'età di piena capacità di lavoro, che è titolare di diritto di nuda proprietà sulla casa in cui ella vive.
Si è costituita e si è opposta alla domanda. CP_1
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, al fine della decisione l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
In particolare, ai sensi dell'art. 9 L. n. 898/1970 nel testo vigente ratione temporis, “Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.”.
2 Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo quindi suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass. 06/2339; Cass. 05/17320).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, avuto riguardo al figlio maggiorenne in giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014
n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
In proposito la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio,
non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore
età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...).” (così, Cass.
civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183).
Sul versante dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha sovvertito l'orientamento tradizionale (v. Cass. Civ. n. 17183/2020) affermando che incombe sulla parte richiedente l'assegno di mantenimento l'onere
3 di provare che il figlio si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. Civ. ord. 14.8.2020 n. 17183 e Cass. Sez. I civ. sent.
n 27904/21: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento al mantenimento soltanto se , ultimato il prescelto percorso formativo
e scolastico, dimostri , con conseguente onere probatorio a suo carico,
di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Grava sulla parte che chiede il mantenimento, pertanto, l'onere di provare la condizione di non autosufficienza del figlio maggiorenne
(Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779).
In applicazione dei superiori principi, merita accoglimento la domanda proposta dal ricorrente per la revoca del mantenimento della figlia.
E invero, innanzitutto risulta che non Parte_2
ha proseguito gli studi universitari in quanto ha abbandonato l'Accademia delle Belle Arti, per come ammesso dalla stessa madre (v. memoria di costituzione a pag. 3).
Ella, inoltre, ha in ogni caso ormai raggiunto un'età (28 anni) tale da fare ritenere piena capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
La concreta capacità e possibilità di un favorevole inserimento nel lavoro, peraltro, si può desumere dalle stesse deduzioni formulate dalla resistente, la quale ha allegato che la figlia ha frequentato alcuni corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione ed ha conseguito la patente europea informatica (v. memoria di costituzione a pag. 3; v.
4 certificato di frequenza del corso di assistente all'autonomia e alla comunicazione disabili con conclusione a giugno 2024).
La capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro, inoltre, si desume anche dalle esperienze lavorative già maturate sia pure saltuariamente dalla giovane (v. dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza del 30/4/2024), alla luce delle quali ha dato dimostrazione del conseguimento di un'adeguata capacità di lavoro e di autosostentamento (cfr. Tribunale Palermo sez. I, n.2273 del
12/05/2023; Cassazione sez. II civile, sentenza 7 luglio 2004 n. 12477;
Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392, che hanno espresso il principio in forza del quale il genitore non è più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia svolto in passato un'attività lavorativa, dando così dimostrazione del raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa e di autosostentamento, senza che rilevino circostanze sopraggiunte che, seppure abbiano determinato la perdita dell'introito economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono venuti meno).
A fronte di quanto sopra evidenziato, la resistente non ha provato
- com'era suo onere, in quanto parte richiedente l'assegno di mantenimento (Cass. 13.10.2021 n. 27904, Cass. 29.12.2020 n. 29779
cit.) - che la figlia si sia effettivamente adoperata per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Per quanto esposto, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1348/2012 del
Tribunale di Catania, va revocato dal giorno della domanda l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1
un assegno per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1
[...]
5 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014
e successive modifiche, considerate l'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13396/2023 R.G.:
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1348/2012 resa da questo Tribunale,
secondo quanto specificato in parte motiva;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.453,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13071/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Loretta C.F._1
Russo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a Riposto il 03/03/1961 (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano M. C.F._2
Amoruso, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Revisione delle condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12- 473 bis 29 c.p.c. Parte_1
- premesso che ha contratto matrimonio con
[...] CP_1
dal quale è nata , e che è stata pronunciata sentenza di Persona_1
scioglimento del matrimonio n. 1348/2012 di questo Tribunale in forza
della quale è stato disposto un assegno di mantenimento per la figlia
(nata in data [...]) di € 400,00 a carico del padre - ha proposto domanda di revisione delle condizioni di divorzio di cui alla predetta sentenza chiedendo di revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia.
Il ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda che la figlia non ha proseguito gli studi, che ha ormai raggiunto un'età di piena capacità di lavoro, che è titolare di diritto di nuda proprietà sulla casa in cui ella vive.
Si è costituita e si è opposta alla domanda. CP_1
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, al fine della decisione l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
In particolare, ai sensi dell'art. 9 L. n. 898/1970 nel testo vigente ratione temporis, “Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.”.
2 Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo quindi suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass. 06/2339; Cass. 05/17320).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, avuto riguardo al figlio maggiorenne in giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014
n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
In proposito la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio,
non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore
età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...).” (così, Cass.
civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183).
Sul versante dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha sovvertito l'orientamento tradizionale (v. Cass. Civ. n. 17183/2020) affermando che incombe sulla parte richiedente l'assegno di mantenimento l'onere
3 di provare che il figlio si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. Civ. ord. 14.8.2020 n. 17183 e Cass. Sez. I civ. sent.
n 27904/21: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento al mantenimento soltanto se , ultimato il prescelto percorso formativo
e scolastico, dimostri , con conseguente onere probatorio a suo carico,
di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Grava sulla parte che chiede il mantenimento, pertanto, l'onere di provare la condizione di non autosufficienza del figlio maggiorenne
(Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779).
In applicazione dei superiori principi, merita accoglimento la domanda proposta dal ricorrente per la revoca del mantenimento della figlia.
E invero, innanzitutto risulta che non Parte_2
ha proseguito gli studi universitari in quanto ha abbandonato l'Accademia delle Belle Arti, per come ammesso dalla stessa madre (v. memoria di costituzione a pag. 3).
Ella, inoltre, ha in ogni caso ormai raggiunto un'età (28 anni) tale da fare ritenere piena capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
La concreta capacità e possibilità di un favorevole inserimento nel lavoro, peraltro, si può desumere dalle stesse deduzioni formulate dalla resistente, la quale ha allegato che la figlia ha frequentato alcuni corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione ed ha conseguito la patente europea informatica (v. memoria di costituzione a pag. 3; v.
4 certificato di frequenza del corso di assistente all'autonomia e alla comunicazione disabili con conclusione a giugno 2024).
La capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro, inoltre, si desume anche dalle esperienze lavorative già maturate sia pure saltuariamente dalla giovane (v. dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza del 30/4/2024), alla luce delle quali ha dato dimostrazione del conseguimento di un'adeguata capacità di lavoro e di autosostentamento (cfr. Tribunale Palermo sez. I, n.2273 del
12/05/2023; Cassazione sez. II civile, sentenza 7 luglio 2004 n. 12477;
Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392, che hanno espresso il principio in forza del quale il genitore non è più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia svolto in passato un'attività lavorativa, dando così dimostrazione del raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa e di autosostentamento, senza che rilevino circostanze sopraggiunte che, seppure abbiano determinato la perdita dell'introito economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono venuti meno).
A fronte di quanto sopra evidenziato, la resistente non ha provato
- com'era suo onere, in quanto parte richiedente l'assegno di mantenimento (Cass. 13.10.2021 n. 27904, Cass. 29.12.2020 n. 29779
cit.) - che la figlia si sia effettivamente adoperata per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Per quanto esposto, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1348/2012 del
Tribunale di Catania, va revocato dal giorno della domanda l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1
un assegno per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1
[...]
5 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014
e successive modifiche, considerate l'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13396/2023 R.G.:
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1348/2012 resa da questo Tribunale,
secondo quanto specificato in parte motiva;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.453,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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