Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10777 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10777/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05092/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Varvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Medica per L'Accertamento dei Requisiti Psicofisici - Presso il Ministero dell'Interno, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di non idoneità – codice ID -OMISSIS- - per rilievo di sostanze psicoattive (cocaina) ai sensi dell'art. 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 9, D.M. 30.06.03 n. 198 nonché per pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell'art. 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 8, lett. B, D.M. 30.06.03 n. 198 al concorso di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 29 dicembre 2020;
- del rapporto di prova -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- e conosciuto solo in esito ad istanza di accesso agli atti esitata dalla resistente lo scorso 25.03.2022;
- del Verbale di valutazione psicologica del -OMISSIS- e conosciuto solo in esito ad istanza di accesso agli atti esitata dalla resistente lo scorso 25.03.2022;
- ove occorra di tutti gli atti, valutazioni ed attività compiute e/o omesse dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per l'ammissione di n. 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale, esecutivo anche se ignoto, casualmente connesso, in via diretta od indiretta a quello sopra impugnato che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al proseguo degli accertamenti finalizzati all'assunzione in servizio nel corpo di Polizia di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui è stata esclusa dalla procedura concorsuale per la selezione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020,
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, l’esclusione è stata disposta in quanto, dagli accertamenti psicofisici svolti, è emerso l’uso di sostanze psicoattive (cocaina) confermato con G.C.S.M. eseguito in data 7 febbraio 2022, nonché in ragione del pregresso disturbo dell’umore della ricorrente, rilevante ai sensi dell’articolo 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 8, lettera b del d.m. 30 giugno 2003, n. 198.
2. Degli impugnati atti la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 8, lettera B, D.M. 30 giugno 2003, n. 198, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, l’illogicità e l’irragionevolezza. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato di avere superato tutte le prove del concorso, fatta eccezione per gli esami di laboratorio e per quella psicoattitudinale, durante la quale aveva spontaneamente dichiarato di aver sofferto in passato, per un breve e circoscritto periodo, di uno stato di debolezza emotiva. Da tale dichiarazione, l’Amministrazione ha tratto la sussistenza di una patologia qualificata come disturbo dell’umore, in virtù della quale l’ha ritenuta non idonea, ma che non è rappresentativa della concreta condizione di difficoltà vissuta per un limitato periodo di cinque mesi, né tantomeno nelle risultanze del colloquio svolto in sede concorsuale;
II. la violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 9, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. Quanto alla riscontrata positività a sostanze psicoattive, la ricorrente ha evidenziato di essersi sottoposta, immediatamente dopo, ad ulteriori esami presso strutture accreditate dai quali è risultata negativa ad ogni sostanza stupefacente. Tale circostanza, a suo giudizio, dovrebbe deporre o per la sussistenza di un errore da parte del Centro di tossicologia forense o per la contaminazione della catena di custodia.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, in data 10 maggio 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza del 29 settembre 2022, non appellata dalla ricorrente, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sua concessione, “tenuto conto del più recente orientamento del Consiglio di Stato in materia (cfr. sez. IV, sent. n. 2296/2021; da ultimo sez. II, n. 4988 e n. 4989 del 2021; Tar Lazio, sez. I quater, n. 3910/2021), avendo ad oggetto accertamenti irripetibili interni ad una procedura concorsuale, senza che dalla allegata documentazione risulti una palese e manifesta inattendibilità del giudizio censurato, stante la compiuta istruttoria svolta dalla Commissione e i risultati conseguiti, come illustrati nella documentazione depositata in atti dal Ministero resistente” .
4.1. All'udienza straordinaria del 16 maggio 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale la ricorrente ha depositato documenti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato.
1.1. Procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione, in quanto strettamente correlati sotto il profilo logico – giuridico, appare opportuno premettere che il procedimento volto all'accertamento dell’idoneità psico-fisica nella procedura concorsuale in esame, si basa su un preciso e rigoroso iter metodologico, regolato in via normativa, non immune dal controllo giurisdizionale ma, tuttavia, esposto a un sindacato esogeno della funzione amministrativa, di tipo c.d. debole, che intanto può esporsi al vizio di eccesso di potere nella misura in cui emergano macroscopici e evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili.
Tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall'esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi.
Il procedimento per cui si discetta è preordinato a consentire l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. L' iter di accesso alle funzioni di Polizia è disciplinato dal Regolamento approvato con d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, successivamente integrato dal D.M. n. 198 del 2003, modificato dal d.P.R. n. 207 del 2015.
Ciò che rileva ai fini di causa è che i candidati, ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. n. 903 del 2003, sono sottoposti a un accertamento clinico generale nonché a prove strumentali e di laboratorio. Le valutazioni mediche sono rimesse ad una apposita commissione che si avvale, a seconda degli ambiti di approfondimento clinico, dei Centri del servizio operativo centrale di sanità.
1.2. Nel caso di specie, la valutazione, di tipo psicodiagnostico e psichiatrico, è stata affidata alla Commissione medica, la quale ha giudicato la ricorrente non idonea in quanto dai test svolti “[…] è emerso l’uso di sostanze psicoattive (cocaina) confermato con G.C.S.M. eseguito in data 7 febbraio 2022, nonché in ragione del pregresso disturbo dell’umore della ricorrente, rilevante ai sensi dell’articolo 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 8, lettera b del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 ”.
Al riguardo, il Collegio osserva che costituisce ius receptum , dal quale non vi è ragione di discostarsi, che le valutazioni della Commissione concorsuale di che trattasi sono espressione di discrezionalità tecnica, di natura infungibile, non potendo essere sostituite o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti in relazione alla disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva. Esse pertanto sono sindacabili soltanto ove inattendibili, nonché soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico originariamente reso dalla Commissione all'uopo preposta (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596).
Sul punto, il Collegio fa espresso rinvio, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4989/2021 che, su fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che: “Va, quindi, escluso che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse.
18. Se, quindi, per effetto di quanto sopra, può formare oggetto di reiterazione la (sola) valutazione tecnica delle prove già svolte, ovviamente nei limiti di quelle che siano soggette a piena documentazione (come, ad esempio, nel caso di rivalutazione dei test somministrati al candidato), diverso convincimento va declinato con riferimento agli accertamenti intrinsecamente insuscettibili di ripetizione, fuori dal mutamento delle condizioni che ne hanno assistito l'originario svolgimento (cfr. ancora Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 829; id., 10 ottobre 2017, n. 4693; Sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7423; id., 8 aprile 2021, n. 2833, ove si fa ampio richiamo ai principi della par condicio tra i concorrenti, messa a rischio dalla riconosciuta possibilità di reiterazione del vaglio psicologico, di per sé connotato da particolare delicatezza e peculiarità, comunque intrinseche alla tipologia di funzione cui si aspira ad essere abilitati). Il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego " deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell'interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo"; ciò in quanto "i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili" (cfr. ancora Cons. Stato, sez. IV, n. 2833/2021, cit. supra).
19. In sintesi, va ribadita "l'esclusione di qualsivoglia possibile rilevanza di altre valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, pure se espresse da organismi sanitari pubblici e quand'anche militari (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti" (v. ancora Cons. Stato, sez. II, n. 3764/2021), salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità. Pertanto, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice non può assumere, ex se, rilievo dirimente, ove non sia stato previamente acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento; o che, altrimenti, esso sia palesemente inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti): una eventuale verificazione rettamente disposta in sede giurisdizionale potendo, unicamente, essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta. Può, conseguentemente, formare oggetto di approfondimento istruttorio solo l'attendibilità del giudizio; mentre deve escludersi che, con il mezzo della verificazione, si possa giungere ad una nuova valutazione dell'idoneità del candidato o, men che meno, si possa consentire a costui di reiterare la prova psico-attitudinale in un contesto individuale, come tale avulso dallo stress prestazionale insito nella prova concorsuale svoltasi in contestualità e in condizioni paritarie con tutti gli altri concorrenti. Il giudizio della verificazione - disposta dal T.a.r. - non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione bensì soltanto disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dal Comitato ovvero il vizio della funzione ravvisabile, nella specificità del caso, nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione”.
1.3. Ciò chiarito, e applicando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva come le contestazioni della ricorrente si risolvano, essenzialmente, nel supporre che il campione biologico (da cui è risultata la positività alle sostanze psicoattive) sia stato contaminato nella catena di custodia, avvalorando tale affermazione esclusivamente con certificazioni negative relative ad esami tossicologici svolti in seguito.
È del tutto evidente, a giudizio del Collegio, come tali argomentazioni puramente teoriche non siano idonee ad avvalorare, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, alcun giudizio di inattendibilità con riferimento alle valutazioni espresse dalla Commissione medica, non assumendo alcun rilievo specifico le certificazioni conseguite in data successiva alla procedura concorsuale.
Inoltre, il giudizio medico di inidoneità è stato formulato, a carico della ricorrente, anche in virtù di quanto dalla stessa dichiarato nella scheda anamnestica in ordine al suo pregresso stato definito di “difficoltà emotiva” e qualificato dalla Commissione come disturbo dell’umore, rilevante ai sensi del D.M. 198/2003.
Ad ogni modo, è dirimente l’osservazione per la quale ai sensi del richiamato D.M., l’utilizzo anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive giustifica, di per sé, il giudizio di non idoneità a carico della ricorrente (v. D.M. 198/2003, tabella 1).
Ne consegue che, trattandosi di provvedimento plurimotivato, anche la fondatezza delle ragioni addotte avverso il giudizio di non idoneità giustificato dal pregresso disturbo dell’umore, non minerebbe la legittimità del provvedimento di non idoneità impugnato (Consiglio di Stato, sez. II, 16/6/2022, n. 4939) in quanto “ secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice (cfr., ex multis, e fra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 3160/2022; n. 3026/2022; Sez. IV, n. 438/2022 e n. 2403/2020 )” .
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite, che si liquidano in euro duemila (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.