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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 239/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario P.IVA_1
con rappresentanza della , rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Parte_2
ET e AN VE
Appellante
CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore
Agnello
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
) in persona Controparte_2 P.IVA_3
del rappresentante legale p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Azzaro OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.509/2023 del 10.2.2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania accoglieva l'opposizione promossa dalla Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229005020470 notificata a mezzo
[...]
pec in data 6.5.2022 e sottesi avvisi di addebito (nn. 59320160000182961;
59320160004021134; 59320160004277183) aventi a oggetto i contributi previdenziali relativi agli anni 2012-2014, con la quale l'opponente deduceva la Pt_1
mancata notificazione degli avvisi di addebito, eccepiva la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere impositivo.
Il giudice - dichiarata preliminarmente la tempestività del ricorso e disattese le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate rispettivamente dall'ente previdenziale e da , nonché quella di inesistenza Controparte_2
della notifica dell'intimazione di pagamento formulata dal ricorrente e rigettato il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 25 comma lett. c 1 DPR n.
602/1973 , riteneva non provata la notifica degli avvisi di addebito opposti non avendo l'ente depositato le pec di accettazione e consegna in formato “eml” o in formato “msg” e riteneva inammissibile la produzione da parte dell' degli Pt_1
inviti a regolarizzare, quali ulteriori atti interruttivi, atteso che il deposito era avvenuto in data 19.10.2022, quando erano scattate le preclusioni di cui all'art. 416
c.p.c.. Dichiarava conseguentemente prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito, richiesti con l'intimazione di pagamento n. 29320229005020470.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' , anche quale mandatario Pt_1
di con ricorso dell'11.4.2023; resisteva la società appellata. Si costituiva Parte_2
. Controparte_2
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza appellata per Pt_1
avere erroneamente ritenuto che l'ente non avesse dato prova della notifica alla appellata a mezzo pec degli avvisi di addebito per non avere depositato le pec di accettazione e consegna in formato “eml” ovvero in formato “msg”. Rileva che il giudice avrebbe dovuto ritenere correttamente notificati gli avvisi di addebito e conseguentemente dichiarare tardiva l'opposizione proposta oltre il termine stabilito dall'art.24 del D. Lgs n.46/1999 in ragione della produzione da parte dell'ente dei file “xml” di accettazione e consegna e della circostanza che le modalità per dare prova dell'avvenuta notificazione a mezzo pec degli avvisi di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari e quindi non è richiesto il deposito del file di notificazione (la rdac in formato eml o msg). Richiama precedenti conformi di questa Corte.
1.2. Rileva che l'ente aveva depositato, inoltre, copia pdf degli inviti a regolarizzare notificati via pec nel 2018, 2019 e 2021. Contesta la decisione nella parte in cui ha considerato maturate le preclusioni di cui all'art.416 comma 3° c.p.c.
e dunque tardiva la produzione documentale dell' depositata in data 19.10.2022 Pt_1
volta a dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione. Innanzitutto, osserva che gli atti interruttivi sono stati depositati in data 5.10.2022 e 19.10.2022 e la prima udienza si è tenuta in data 16.11.2022 e, dunque, la produzione non era tardiva.
Inoltre, rileva che il giudice in virtù dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. avrebbe dovuto acquisire la documentazione prodotta dall'ente al fine di dimostrare la valida notifica di atti interruttivi e ritenere non maturata la prescrizione. Rileva che l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato come riconosciuto dalla Corte di Cassazione a S.U. (sentenza n.15661/2025) e che pertanto il giudice deve rilevarla anche d'ufficio. Deposita le notifiche in formato eml e ne chiede l'acquisizione ex art 437 c.p.c. in quanto documenti decisivi ai fini del decidere 1.3. Rileva che ai fini del calcolo del termine di prescrizione occorre tenere conto che la prescrizione stante l'emergenza covid è stata sospesa dall'8.3.2020 dal
“decreto cura Italia” (dl n. 18/2020) fino alla data del 31.8.2021 (legge n. 106/2021, di conversione del “decreto sostegni-bis” (dl n. 73/2021). Afferma che pertanto i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono stati prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(31.12.2023).
1.4. Con la memoria di costituzione la società appellata insiste sulla conferma della pronuncia di primo grado. Ribadisce che l'ente avrebbe dovuto provvedere a depositare tutta la documentazione il 30.9.2022 al momento della sua costituzione in giudizio evitando così le preclusioni ex art. 416 c.p.c.
1.5. si è costituita reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione CP_3
passiva e ribadisce la regolarità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento.
2.1. Deve, preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione dei crediti, atteso che i crediti oggetto del presente Parte_2
giudizio, relativi agli anni 2012- 2014, sono estranei alla cessione.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L' in primo grado ha allegato di avere notificato a mezzo pec l'avviso di Pt_1
addebito n. 59320160000182961 in data 5.3.2016, l'avviso di addebito n.
59320160004021134 in data 27.8.2016 e l'avviso di addebito n
59320160004277183 in data 11.10.2016. Ha contestualmente depositato la prova dell'avvenuta consegna della pec in formato xlm. Il giudice di primo grado ha ritenuto tale documentazione inidonea a provare l'avvenuta notifica a mezzo pec.
Tale statuizione non può essere condivisa.
L' ha depositato la prova della notifica degli avvisi di addebito nel Pt_1
formato sintetico xml che contiene l'indicazione della data della consegna della pec, l'indicazione generica dell'oggetto (avviso di addebito), il mittente e il destinatario.
Questi atti provano l'avvenuta notifica e la consegna di atti nella casella del destinatario.
Si richiama al riguardo la sentenza n. 339/2024 di questa Corte di appello, i cui principi sono condivisi dal collegio, secondo cui “L integrando la Pt_1
produzione già effettuata nel primo grado di giudizio, ha allegato la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 59320170007612331000 in forma completa, mentre ha prodotto nuovamente, come già detto, ma in formato originario digitale le ricevute di avvenuta consegna per gli avvisi di addebito n.
59320150004375864000 e n.593201600074965060000 in forma sintetica. La differenza si rinviene nel fatto che la ricevuta completa è costituita dal file
“postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati (nel caso di specie l'avviso di addebito notificato in formato .pdf
“apribile”), e il file “daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
invece la forma sintetica è costituita solo dal file “daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati.
In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove
“piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n.
30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell'AVA 2017 - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la
c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove
l' ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un Pt_1
documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta.
Quanto alle ricevute sintetiche delle notifiche degli AVA 2015 e 2016, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dall' e avente ad oggetto “ Avvisi Pt_1
Di Addebito – Agricoli Lavoratori Autonomi ed Associati”, è pervenuto il giorno alle ore nella casella di posta elettronica del destinatario (v. Persona_1
sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica,
Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). L ha poi allegato, in formato pdf, gli avvisi Pt_1
di addebito allegati al messaggio (come si evince dall'oggetto). Il ricorrente non ha eccepito la difformità della copia informatica degli avvisi di addebito allegata alle
PEC ricevute, agli originali cartacei in possesso dell'amministrazione, né, a monte, ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché.
Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dagli AVA 2015 e
2016 o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e
16528/2018)”.
Alla stregua di tali principi deve ritenersi provata la notifica degli avvisi di addebito alle date sopra indicate. A fronte delle ricevute sintetiche della notifica degli AVA, era onere dell'odierna appellata dimostrare che la notifica a mezzo pec contenesse un documento diverso dall'avviso di addebito indicato dall' . Tale Pt_1
prova non è stata offerta.
2.2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
L'avviso di addebito n 59320160000182961 è stato notificato in data
5.3.2016, l'avviso di addebito n. 59320160004021134 è stato notificato in data
27.8.2016 e l'avviso di addebito n 59320160004277183 è stato notificato in data
11.10.2016.
La mancata proposizione dell'opposizione a ruolo nel termine di 40 giorni dalla notifica a mezzo pec impedisce ogni valutazione di un'eventuale prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi di addebito.
In ordine alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, l' invoca l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione in Pt_1
virtù della normativa emergenziale – covid e comunque censura la statuizione appellata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la produzione degli inviti a regolarizzare in quanto avventa oltre il termine della costituzione in giudizio. Entrambi i rilievi meritano accoglimento.
Sotto il primo profilo si osserva che a norma dell'articolo 37, comma 2, del
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”; a norma dell'art. 11, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre
2020, n. 183 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”.
In applicazione di tali disposizioni i termini di prescrizione rimanevano sospesi per 311 giorni e pertanto i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320160004021134 e n 59320160004277183 (notificati rispettivamente in data
27.8.2016 e in data 11.10.2016) non erano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (6.5.2022).
In relazione all'avviso di addebito n 59320160000182961 (i cui crediti sarebbero prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, pur applicando il termine di sospensione sopra indicato), deve osservarsi che la difesa dell' ha Pt_1
depositato in data 19.10.2022 gli inviti a regolarizzare i crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto del giudizio e la notifica in formato pdf.
Il giudice ha dichiarato inammissibile tale produzione, ritenuta in contrasto con l'art. 416 c.p.c.
Il collegio ritiene che non vi sia stata alcuna violazione delle norme indicate in quanto la produzione documentale è avvenuta in data 19.10.2022 e la prima udienza era fissata per il 14.11.2022 e, dunque, nessuna lesione del diritto di difesa poteva riscontrarsi, e l'eccezione di interruzione della prescrizione, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., comma
2, legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (cfr ex multis Cassazione civile 22/4/2022,
n.12900).
Il collegio ritiene acquisibile a norma dell'art. 437 c.p.c. la documentazione prodotta, in quanto essenziale per l'accertamento della verità.
L' ha prodotto diversi inviti a regolarizzare regolarmente notificati alla Pt_1
società in data anteriore all'intimazione di pagamento;
in particolare, in relazione all'avviso di addebito di addebito n 59320160000182961 (notificato in data
5.3.2016) il termine di prescrizione è stato interrotto con un invito a regolarizzare notificato in data 19.12.2019. La notifica dell'intimazione di pagamento in data
6.5.2022 ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione.
2.3.In definitiva, l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta avverso gli avvisi di addebito n. 59320160000182961, n. 59320160004021134 e n.
59320160004277183 deve essere rigettata.
Le spese di entrambi i gradi tra l' e la società, liquidate come in Pt_1
dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Possono compensarsi le spese processuali nei confronti di stante la CP_3
compensazione disposta in primo grado, non oggetto di censura, e non avendo l' proposto alcuna domanda in questo grado di giudizio nei confronti di Pt_1 CP_3
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione di Parte_2 accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320160004021134, n. 59320160004021134 e n.
59320160004277183, condanna a pagare in favore Controparte_1
dell' le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 3809,00 per il Pt_1
primo grado e € 4996,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali, compensa le spese processali di entrambi i gradi nei confronti di CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 239/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario P.IVA_1
con rappresentanza della , rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Parte_2
ET e AN VE
Appellante
CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore
Agnello
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
) in persona Controparte_2 P.IVA_3
del rappresentante legale p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Azzaro OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.509/2023 del 10.2.2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania accoglieva l'opposizione promossa dalla Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229005020470 notificata a mezzo
[...]
pec in data 6.5.2022 e sottesi avvisi di addebito (nn. 59320160000182961;
59320160004021134; 59320160004277183) aventi a oggetto i contributi previdenziali relativi agli anni 2012-2014, con la quale l'opponente deduceva la Pt_1
mancata notificazione degli avvisi di addebito, eccepiva la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere impositivo.
Il giudice - dichiarata preliminarmente la tempestività del ricorso e disattese le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate rispettivamente dall'ente previdenziale e da , nonché quella di inesistenza Controparte_2
della notifica dell'intimazione di pagamento formulata dal ricorrente e rigettato il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 25 comma lett. c 1 DPR n.
602/1973 , riteneva non provata la notifica degli avvisi di addebito opposti non avendo l'ente depositato le pec di accettazione e consegna in formato “eml” o in formato “msg” e riteneva inammissibile la produzione da parte dell' degli Pt_1
inviti a regolarizzare, quali ulteriori atti interruttivi, atteso che il deposito era avvenuto in data 19.10.2022, quando erano scattate le preclusioni di cui all'art. 416
c.p.c.. Dichiarava conseguentemente prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito, richiesti con l'intimazione di pagamento n. 29320229005020470.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' , anche quale mandatario Pt_1
di con ricorso dell'11.4.2023; resisteva la società appellata. Si costituiva Parte_2
. Controparte_2
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza appellata per Pt_1
avere erroneamente ritenuto che l'ente non avesse dato prova della notifica alla appellata a mezzo pec degli avvisi di addebito per non avere depositato le pec di accettazione e consegna in formato “eml” ovvero in formato “msg”. Rileva che il giudice avrebbe dovuto ritenere correttamente notificati gli avvisi di addebito e conseguentemente dichiarare tardiva l'opposizione proposta oltre il termine stabilito dall'art.24 del D. Lgs n.46/1999 in ragione della produzione da parte dell'ente dei file “xml” di accettazione e consegna e della circostanza che le modalità per dare prova dell'avvenuta notificazione a mezzo pec degli avvisi di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari e quindi non è richiesto il deposito del file di notificazione (la rdac in formato eml o msg). Richiama precedenti conformi di questa Corte.
1.2. Rileva che l'ente aveva depositato, inoltre, copia pdf degli inviti a regolarizzare notificati via pec nel 2018, 2019 e 2021. Contesta la decisione nella parte in cui ha considerato maturate le preclusioni di cui all'art.416 comma 3° c.p.c.
e dunque tardiva la produzione documentale dell' depositata in data 19.10.2022 Pt_1
volta a dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione. Innanzitutto, osserva che gli atti interruttivi sono stati depositati in data 5.10.2022 e 19.10.2022 e la prima udienza si è tenuta in data 16.11.2022 e, dunque, la produzione non era tardiva.
Inoltre, rileva che il giudice in virtù dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. avrebbe dovuto acquisire la documentazione prodotta dall'ente al fine di dimostrare la valida notifica di atti interruttivi e ritenere non maturata la prescrizione. Rileva che l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato come riconosciuto dalla Corte di Cassazione a S.U. (sentenza n.15661/2025) e che pertanto il giudice deve rilevarla anche d'ufficio. Deposita le notifiche in formato eml e ne chiede l'acquisizione ex art 437 c.p.c. in quanto documenti decisivi ai fini del decidere 1.3. Rileva che ai fini del calcolo del termine di prescrizione occorre tenere conto che la prescrizione stante l'emergenza covid è stata sospesa dall'8.3.2020 dal
“decreto cura Italia” (dl n. 18/2020) fino alla data del 31.8.2021 (legge n. 106/2021, di conversione del “decreto sostegni-bis” (dl n. 73/2021). Afferma che pertanto i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono stati prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(31.12.2023).
1.4. Con la memoria di costituzione la società appellata insiste sulla conferma della pronuncia di primo grado. Ribadisce che l'ente avrebbe dovuto provvedere a depositare tutta la documentazione il 30.9.2022 al momento della sua costituzione in giudizio evitando così le preclusioni ex art. 416 c.p.c.
1.5. si è costituita reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione CP_3
passiva e ribadisce la regolarità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento.
2.1. Deve, preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione dei crediti, atteso che i crediti oggetto del presente Parte_2
giudizio, relativi agli anni 2012- 2014, sono estranei alla cessione.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L' in primo grado ha allegato di avere notificato a mezzo pec l'avviso di Pt_1
addebito n. 59320160000182961 in data 5.3.2016, l'avviso di addebito n.
59320160004021134 in data 27.8.2016 e l'avviso di addebito n
59320160004277183 in data 11.10.2016. Ha contestualmente depositato la prova dell'avvenuta consegna della pec in formato xlm. Il giudice di primo grado ha ritenuto tale documentazione inidonea a provare l'avvenuta notifica a mezzo pec.
Tale statuizione non può essere condivisa.
L' ha depositato la prova della notifica degli avvisi di addebito nel Pt_1
formato sintetico xml che contiene l'indicazione della data della consegna della pec, l'indicazione generica dell'oggetto (avviso di addebito), il mittente e il destinatario.
Questi atti provano l'avvenuta notifica e la consegna di atti nella casella del destinatario.
Si richiama al riguardo la sentenza n. 339/2024 di questa Corte di appello, i cui principi sono condivisi dal collegio, secondo cui “L integrando la Pt_1
produzione già effettuata nel primo grado di giudizio, ha allegato la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 59320170007612331000 in forma completa, mentre ha prodotto nuovamente, come già detto, ma in formato originario digitale le ricevute di avvenuta consegna per gli avvisi di addebito n.
59320150004375864000 e n.593201600074965060000 in forma sintetica. La differenza si rinviene nel fatto che la ricevuta completa è costituita dal file
“postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati (nel caso di specie l'avviso di addebito notificato in formato .pdf
“apribile”), e il file “daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
invece la forma sintetica è costituita solo dal file “daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati.
In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove
“piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n.
30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell'AVA 2017 - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la
c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove
l' ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un Pt_1
documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta.
Quanto alle ricevute sintetiche delle notifiche degli AVA 2015 e 2016, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dall' e avente ad oggetto “ Avvisi Pt_1
Di Addebito – Agricoli Lavoratori Autonomi ed Associati”, è pervenuto il giorno alle ore nella casella di posta elettronica del destinatario (v. Persona_1
sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica,
Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). L ha poi allegato, in formato pdf, gli avvisi Pt_1
di addebito allegati al messaggio (come si evince dall'oggetto). Il ricorrente non ha eccepito la difformità della copia informatica degli avvisi di addebito allegata alle
PEC ricevute, agli originali cartacei in possesso dell'amministrazione, né, a monte, ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché.
Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dagli AVA 2015 e
2016 o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e
16528/2018)”.
Alla stregua di tali principi deve ritenersi provata la notifica degli avvisi di addebito alle date sopra indicate. A fronte delle ricevute sintetiche della notifica degli AVA, era onere dell'odierna appellata dimostrare che la notifica a mezzo pec contenesse un documento diverso dall'avviso di addebito indicato dall' . Tale Pt_1
prova non è stata offerta.
2.2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
L'avviso di addebito n 59320160000182961 è stato notificato in data
5.3.2016, l'avviso di addebito n. 59320160004021134 è stato notificato in data
27.8.2016 e l'avviso di addebito n 59320160004277183 è stato notificato in data
11.10.2016.
La mancata proposizione dell'opposizione a ruolo nel termine di 40 giorni dalla notifica a mezzo pec impedisce ogni valutazione di un'eventuale prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi di addebito.
In ordine alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, l' invoca l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione in Pt_1
virtù della normativa emergenziale – covid e comunque censura la statuizione appellata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la produzione degli inviti a regolarizzare in quanto avventa oltre il termine della costituzione in giudizio. Entrambi i rilievi meritano accoglimento.
Sotto il primo profilo si osserva che a norma dell'articolo 37, comma 2, del
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”; a norma dell'art. 11, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre
2020, n. 183 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”.
In applicazione di tali disposizioni i termini di prescrizione rimanevano sospesi per 311 giorni e pertanto i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320160004021134 e n 59320160004277183 (notificati rispettivamente in data
27.8.2016 e in data 11.10.2016) non erano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (6.5.2022).
In relazione all'avviso di addebito n 59320160000182961 (i cui crediti sarebbero prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, pur applicando il termine di sospensione sopra indicato), deve osservarsi che la difesa dell' ha Pt_1
depositato in data 19.10.2022 gli inviti a regolarizzare i crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto del giudizio e la notifica in formato pdf.
Il giudice ha dichiarato inammissibile tale produzione, ritenuta in contrasto con l'art. 416 c.p.c.
Il collegio ritiene che non vi sia stata alcuna violazione delle norme indicate in quanto la produzione documentale è avvenuta in data 19.10.2022 e la prima udienza era fissata per il 14.11.2022 e, dunque, nessuna lesione del diritto di difesa poteva riscontrarsi, e l'eccezione di interruzione della prescrizione, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., comma
2, legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (cfr ex multis Cassazione civile 22/4/2022,
n.12900).
Il collegio ritiene acquisibile a norma dell'art. 437 c.p.c. la documentazione prodotta, in quanto essenziale per l'accertamento della verità.
L' ha prodotto diversi inviti a regolarizzare regolarmente notificati alla Pt_1
società in data anteriore all'intimazione di pagamento;
in particolare, in relazione all'avviso di addebito di addebito n 59320160000182961 (notificato in data
5.3.2016) il termine di prescrizione è stato interrotto con un invito a regolarizzare notificato in data 19.12.2019. La notifica dell'intimazione di pagamento in data
6.5.2022 ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione.
2.3.In definitiva, l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta avverso gli avvisi di addebito n. 59320160000182961, n. 59320160004021134 e n.
59320160004277183 deve essere rigettata.
Le spese di entrambi i gradi tra l' e la società, liquidate come in Pt_1
dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Possono compensarsi le spese processuali nei confronti di stante la CP_3
compensazione disposta in primo grado, non oggetto di censura, e non avendo l' proposto alcuna domanda in questo grado di giudizio nei confronti di Pt_1 CP_3
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione di Parte_2 accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320160004021134, n. 59320160004021134 e n.
59320160004277183, condanna a pagare in favore Controparte_1
dell' le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 3809,00 per il Pt_1
primo grado e € 4996,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali, compensa le spese processali di entrambi i gradi nei confronti di CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Elvira Maltese