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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 857/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
و C.F. 1 con il patrocinio Parte 1 C.F.
dell'Avv. BOZZI SIMONA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia in viale dei Partigiani n. 137
nei confronti di
C.F. C.F. 2 con il patrocinio dell'Avv. BERNARDO Controparte_1
GIOVANBATTISTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via Alboino n. 16
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
" 1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto ed entrambi si dichiarano economicamente e finanziariamente indipendenti ed autosufficienti, riconoscendo, pertanto, reciprocamente, di nulla dovere l'una all'altro a titolo di mantenimento e/o di alimenti, non sussistendone le condizioni ed i presupposti ex lege previsti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, senza diritti e/o obblighi reciproci.
2) I Sig.ri Parte 1 e Sig. Controparte 1 dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorso e, anche sotto tale profilo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) La figlia minore Persona 1 rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà a convivere.
4) Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte dai genitori in modo paritario condiviso e di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
Per 1
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia con il seguente calendario:
a) a weekend alternati dal venerdì sino al lunedì mattina, nonché in un giorno infrasettimanale con pernottamento presso l'abitazione paterna;
b) la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore le vacanze Natalizie, alternando, tra loro, i giorni del 24 e del 25 dicembre e potrà trascorrere il periodo dal 26 al 31 dicembre con il genitore con cui sarà stata il giorno di Natale, mentre il successivo periodo dal 31 dicembre all'inizio della scuola con l'altro genitore;
c) la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore le vacanze Pasquali e le vacanze infrannuali (Ponti
e altre Festività), in regime di alternanza e con una suddivisione paritaria dei giorni tra i genitori;
d) la figlia potrà trascorrere con il padre le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori.
6) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 250,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici ISTAT, con obbligo per entrambi i genitori di contribuire, in via paritetica e nella misura del 50%, al pagamento alle spese extra assegno, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
7) Le spese legali del procedimento di separazione personale dei coniugi, anche della sua fase di conciliazione, saranno integralmente compensate tra i Sig.ri Parte 1 e Sig. Controparte_1 con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali difensori ex art. 13 della Legge Professionale n. 247/2012."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle
Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi Parte 1 e [...]
sposatisi in Maimon, Repubblica Dominicana, il 26/02/2018 in conformità CP 1
alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 30/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 857/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
و C.F. 1 con il patrocinio Parte 1 C.F.
dell'Avv. BOZZI SIMONA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia in viale dei Partigiani n. 137
nei confronti di
C.F. C.F. 2 con il patrocinio dell'Avv. BERNARDO Controparte_1
GIOVANBATTISTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via Alboino n. 16
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
" 1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto ed entrambi si dichiarano economicamente e finanziariamente indipendenti ed autosufficienti, riconoscendo, pertanto, reciprocamente, di nulla dovere l'una all'altro a titolo di mantenimento e/o di alimenti, non sussistendone le condizioni ed i presupposti ex lege previsti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, senza diritti e/o obblighi reciproci.
2) I Sig.ri Parte 1 e Sig. Controparte 1 dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorso e, anche sotto tale profilo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) La figlia minore Persona 1 rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà a convivere.
4) Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte dai genitori in modo paritario condiviso e di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
Per 1
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia con il seguente calendario:
a) a weekend alternati dal venerdì sino al lunedì mattina, nonché in un giorno infrasettimanale con pernottamento presso l'abitazione paterna;
b) la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore le vacanze Natalizie, alternando, tra loro, i giorni del 24 e del 25 dicembre e potrà trascorrere il periodo dal 26 al 31 dicembre con il genitore con cui sarà stata il giorno di Natale, mentre il successivo periodo dal 31 dicembre all'inizio della scuola con l'altro genitore;
c) la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore le vacanze Pasquali e le vacanze infrannuali (Ponti
e altre Festività), in regime di alternanza e con una suddivisione paritaria dei giorni tra i genitori;
d) la figlia potrà trascorrere con il padre le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori.
6) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 250,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici ISTAT, con obbligo per entrambi i genitori di contribuire, in via paritetica e nella misura del 50%, al pagamento alle spese extra assegno, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
7) Le spese legali del procedimento di separazione personale dei coniugi, anche della sua fase di conciliazione, saranno integralmente compensate tra i Sig.ri Parte 1 e Sig. Controparte_1 con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali difensori ex art. 13 della Legge Professionale n. 247/2012."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle
Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi Parte 1 e [...]
sposatisi in Maimon, Repubblica Dominicana, il 26/02/2018 in conformità CP 1
alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 30/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro