Art. 1. 1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.
Articolo 1 della Legge 18 agosto 1993, n. 335
Articolo 2
- Legge 18 agosto 1993, n. 335
Articolo 1 della Legge 18 agosto 1993, n. 335
Versione
1 settembre 1993
1 settembre 1993
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 257
- Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2024, n. 34501
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2018, n. 33473
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 169
- TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/02/2026, n. 529
- Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1152
- Articolo 2 della Legge 21 marzo 1953, n. 209
- Articolo 2 del Decreto 8 novembre 1990, n. 373