Articolo 1 della Legge 18 agosto 1993, n. 335
Articolo 2
Versione
1 settembre 1993
Art. 1. 1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993