CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2071/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ), C.F._1
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NToparte_1 P.IVA_2
CASAGNI LIPPI LUCA ( ), C.F._2
appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
[...]
: Parte_1
I) riformare parzialmente la sentenza appellata n. 849/2022, Repertorio
n. 1465/2022, emessa, nella causa civile n. 3311/2016 R.G., in data
26/09/2022 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, pubblicata il 13/10/2022 e notificata il 14/10/2022 e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni tutte proposte dalla nei Parte_2 confronti della medesima , ivi comprese Parte_1 quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta nel grado di appello
II) e condannare la a pagare Parte_2 immediatamente a favore della la Parte_1 somma di € 26.477,07 (in restituzione di quanto dalla medesima Pt_1 versato per compulsum e con riserva di ripetizione alla Parte_2 in virtù della sentenza di primo grado), oltre interessi dal dì del
[...] pagamento sino al saldo.
III) Vittoria integrale di spese, comprese quelle di CTU, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio»;
per Parte_2
«voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ritenuti inammissibili e non fondati i motivi di appello:
- respingere l'appello promosso ex adverso e, per l'effetto, confermare la
Sentenza impugnata con riferimento, in particolare, ai capi con i quali è stata disposta (i.) la condanna della appellante a pagare in favore Pt_1 della società appellata la somma di euro 15.570,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso convenzionale, con decorrenza dalla chiusura del conto corrente de quo e (ii.) la condanna della appellante al Pt_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado e delle spese della CTU;
pag. 2/27 - e comunque, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si ripropone nel presente Giudizio le seguenti domande già proposte nel giudizio di primo grado:
- accertare e dichiarare la illiceità, con conseguente nullità delle connesse clausole contrattuali, dell'applicazione di interessi ultralegali e di ogni altro prezzo, costo e condizione economica che non sia stata preventivamente pattuita per iscritto;
- accertare e dichiarare la illiceità, con conseguente nullità delle connesse clausole contrattuali, di tutte le consequenziali annotazioni a debito sul Conto Corrente effettuate per tutta la durata del rapporto, per violazione dell'art. 1283, 1284, 1346 c.c., 117, 118 e 120 TUB, con eliminazione delle relative partite annotate a debito del correntista;
- accertare e dichiarare la illiceità, con conseguente nullità delle connesse clausole contrattuali, di tutte le annotazioni per differenze di valuta, per tutte le operazioni di addebito, dalla prima all'ultima, nessuna esclusa od eccettuata, sullo stesso conto, con eliminazione delle relative partite di interessi annotate a debito del correntista, effettuate nel corso dell'intera durata del rapporto, derivanti dal “gioco delle valute” o dai cosiddetti “giorni banca”, quale differenza tra la valuta effettiva e quella fittizia per effetto della antergazione delle valute a debito della correntista e della postergazione delle valute a credito della medesima anche se attuate attraverso l'esercizio dello ius variandi in violazione dell'art 118 TUB;
- di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità (e/ovvero l'annullamento) ex art. 1418, 1325, 1346 c.c. perché non esplicitamente ovvero validamente convenute per iscritto ex art 117 TUB, ovvero per difetto della causa e/o dell'oggetto, di tutte le annotazioni di fatto eseguite trimestralmente dalla Banca sul Conto Corrente, con valuta fittiziamente antergata a suo favore per le poste in dare e postergata a sfavore della cliente per le poste in avere, rettificando e dichiarando valida ed operante tra le pag. 3/27 parti la sola valuta corrispondente al giorno in cui la Banca rispettivamente ha di fatto realmente acquistato (o avrebbe dovuto acquistare) o perduto
(ovvero avrebbe dovuto perdere) la disponibilità effettiva del danaro;
- accertare e dichiarare la nullità delle variazioni in peius del tasso debitore nel conto corrente operate nel corso del rapporto per violazione dell'art. 118 TUB;
- di conseguenza, eliminate dal conto tutte le relative partite dichiarate nulle e/o annullate e/o indebite, operare il ricalcolo e la riclassificazione del saldo del Conto Corrente rideterminando il saldo finale mediante l'applicazione del tasso degli interessi legali ovvero dei tassi previsti dall'art. 117 TUB senza applicazione di commissioni e spese di alcun genere ovvero delle spese e commissioni annotate a debito della debitrice in violazione degli articoli 117, 117 bis, 118 TUB e degli articoli 1283, 1284, 1418, 1325, 1346
c.c.;
- accertare il corretto dare/avere fra le parti eliminando, dalla contabilità del rapporto di Conto Corrente tutti gli oneri, costi, remunerazioni ed accessori illegittimamente applicati da ciascuna Banca in virtù delle sopra articolate contestazioni e per l'effetto ricalcolare il corrispondente […] saldo contabile del Conto Corrente e condannare la appellante a restituire alla Società tutte le somme indebitamente Pt_1 addebitate nella misura quantificata nella CTU maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria».
Rilevato NT (nel prosieguo ha Pt_1 Parte_1 impugnato la sentenza n. 849 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha accertato la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche e di quelle relative alla commissione di massimo scoperto del contratto di conto corrente n. 40254 Z, intrattenuto con (nel prosieguo Parte_2
NT
, e ha, in conseguenza, condannato a pagarle euro Parte_2
pag. 4/27 15.570,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso convenzionale, con decorrenza dalla chiusura del conto corrente. La sentenza ha invece rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità della valuta di accredito delle somme pagate da terzi al correntista tramite assegni, essendo stato pattuito tale meccanismo di registrazione delle operazioni. Ha parimenti rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato il 28 maggio 2003 e quella consequenziale di risarcimento danni.
La sentenza è supportata dalle seguenti argomentazioni: il Tribunale ha NT preliminarmente respinto l'eccezione sollevata da di prescrizione di tutti i versamenti anteriori al 28 settembre 2006, data corrispondente al decennio precedente all'instaurazione del giudizio, avvenuta il 28 settembre 2016. A tal proposito, disattendendo, sul punto, le conclusioni del c.t.u., ha rilevato che la banca non aveva dimostrato l'assenza di affidamento del conto;
ha inoltre considerato che la stessa aveva «ammesso che si erano di fatto verificati alcuni sconfinamenti da parte della società e che, Parte_2 tuttavia, questi sconfinamenti venivano tollerati»; ha infine reputato che l'addebito di «somme considerevoli a titolo di commissioni di massimo scoperto […], necessariamente postula[sse]» l'apertura di una linea di credito, in quanto, gli stessi addebiti sarebbero stati «radicalmente nulli per mancanza assoluta di causa».
Sempre con riferimento al predetto conto corrente n. 40254 Z, il
Tribunale ha considerato che esso fosse stato aperto con contratto stipulato l'11 giugno 2003 e chiuso l'8 agosto 2007, data alla quale risultava un saldo di +73.803,83, ossia a credito del correntista. Ha poi ritenuto che detto contratto «contemplava, tra l'altro, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, in misura dell'1,50%, [tasso] successivamente aumentato all'1,75%, della capitalizzazione degli interessi sia debitori al 13,350%, che creditori all'1,200%, e l'addebito di varie spese, nonché la regolazione delle valute dei versamenti tramite assegni bancari».
pag. 5/27 Ha poi rigettato la domanda di accertamento di usura, in quanto il superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo globale (t.e.g), riscontrato «solo in tre trimestri, il 4° del 2004, il 3° del 2005 ed il 2° del
2007», sarebbe avvenuto, «per un ammontare del tutto trascurabile, determinato da differenze di percentuale di tasso di ordine prevalentemente millesimale».
Ha invece accolto la domanda di nullità della clausola relativa all'anatocismo. Ha considerato che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.i.c.r.) non potesse derogare a quanto previsto dall'art. 1283
c.c., disposizione che non risultava rispettata dalle condizioni stipulate dalle parti, trattandosi di capitalizzazione «non stabilita con pattuizione successiva
(almeno semestrale) alla produzione degli interessi debitori già maturati», la cui periodicità era inferiore a quella «minima semestrale inderogabilmente disposta» dal medesimo articolo.
Ha inoltre accolto la domanda di nullità della clausola attinente alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), per indeterminatezza, considerando che nel contratto non fosse indicato il «valore dell'intero credito affidato, o dello sconfinamento che si intendeva tollerare, cui rapportare la percentuale della C.M.S.».
Ha invece rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità della valuta di accredito delle somme pagate da terzi al correntista tramite assegni, rilevando che ciò era stato pattuito per iscritto.
Quanto al mutuo ipotecario del 28 maggio 2003, il Tribunale ha respinto tutte le domande proposte. Relativamente a quella di accertamento dell'usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, ha escluso che il tasso effettivo globale (t.e.g.) – pari al 4,893% – avesse superato la relativa soglia- usura (del 7,185%). Con riferimento all'asserita nullità della pattuizione dell'indicizzazione del tasso di interesse secondo l'indice Euribor a sei mesi, ha considerato che ciò «risponde ad un criterio valido e lecito di pag. 6/27 determinabilità del tasso».
Il Tribunale ha quindi considerato che il credito della correntista fosse pari a complessivi euro 15.570,69 – cifra al cui pagamento ha condannato la banca, così come domandato, trattandosi di conto chiuso al momento dell'instaurazione del giudizio – oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura pari al tasso creditore pattuito nel contratto di conto corrente, con decorrenza dalla predetta chiusura del conto.
Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente «determinato dalla pretesa illegittima gestione del conto corrente, ed in particolare dall'addebito di somme non dovute», considerandolo non dimostrato.
NT Le spese di lite sono state poste a carico di in misura della metà e compensate per il residuo 1/2, mentre quelle di c.t.u. sono state poste interamente a carico della banca.
Avverso tale decisione quest'ultima ha interposto appello, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di tutti i versamenti anteriori al 28 settembre
2006;
2. con il secondo ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione;
3. con il terzo lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per anatocismo degli interessi passivi;
4. con il quarto lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per c.m.s.;
5. con il quinto lamenta l'errata rideterminazione del saldo del conto corrente depurato degli addebiti legittimi;
6. con il sesto contesta la compensazione parziale delle spese di lite e la condanna alla refusione integrale di quelle di c.t.u.
pag. 7/27 Si è costituita protestando l'infondatezza Parte_2 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va in primo luogo rilevata la tardività della memoria di replica di essendo stata depositata il 2 gennaio 2025, Parte_2 successivamente quindi alla scadenza del relativo termine, che coincideva con il 30 dicembre 2024.
2. Occorre dunque trattare il secondo motivo d'appello, essendo NT logicamente pregiudiziale, avendo con esso riproposto l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di ripetizione degli addebiti asseritamente NT illegittimi, rimasta assorbita in primo grado. Sostiene a tal proposito che avrebbe «incentrato […] le proprie domande sulla base Parte_2 esclusivamente degli asseriti addebiti illegittimi, ma non dell'avvenuto pagamento di saldi, conseguenti a tali addebiti, e chiedendo la rideterminazione dei saldi». Le domande sarebbero quindi «prima facie inammissibili, poiché gli addebiti non costituiscono pagamenti e controparte non ha fornito alcuna allegazione e dimostrazione degli stessi».
NT Il motivo è infondato in quanto la circostanza assunta da secondo cui non avrebbe «incentrato le proprie domande» Parte_2 sull'avvenuto pagamento dei saldi, risulta documentalmente smentita dalla produzione da parte della stessa degli estratti del conto Parte_2 corrente (all. 3 alla c.t.p. prodotta come doc. 4) e, segnatamente, dell'estratto di chiusura alla data del 10 agosto 2007 (pag. 79 del medesimo file telematico all. 3 alla c.t.p.) dal quale emerge l'estinzione del rapporto con pag. 8/27 saldo zero, circostanza che dimostra l'avvenuto pagamento di tutte le competenze fino a quel momento maturate sul conto.
Ne consegue che gli addebiti hanno senz'altro costituito pagamenti e che, con ciò, l'odierna appellata ha allegato, oltre che dimostrato, l'elemento costitutivo della propria pretesa restitutoria.
La censura va quindi respinta.
NT
3. Con il primo motivo contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di tutti i versamenti anteriori al 28 settembre 2006, lamentando che il Tribunale avrebbe invertito l'onere probatorio fra le parti, in violazione dell'art. 2697 c.c. Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che il conto era privo di affidamento, il correntista non avendone provata la sussistenza e, in conseguenza, avrebbe dovuto considerare solutori tutti tali versamenti. Pertanto, avrebbe dovuto ritenere «integralmente infondate le domande» di controparte, non sussistendo competenze indebite per il periodo non coperto dalla prescrizione. Sostiene poi che l'eccezione di prescrizione sarebbe
«validamente proposta, anche qualora la non indichi, in modo Pt_1 compiuto e specifico, quali operazioni siano colpite dalla prescrizione», il cui termine «è di dieci anni, a decorrere o da ogni singolo addebito, o da ogni singolo versamento solutorio». Assume inoltre che spettasse alla correntista
«fornire gli elementi per comprendere la natura delle rimesse, che stanno alla base del suo diritto alla ripetizione», circostanza rimasta indimostrata, «non avendo provato l'esistenza di aperture di credito». Afferma che la prova non avrebbe potuto essere tratta dal contenuto «degli estratti conto, dei riassunti scalari, dei report e delle risultanze della Centrale Rischi della Banca
d'Italia», trattandosi di «meri elementi presuntivi, di per sé non suscettibili di assurgere al rango di prova». Sostiene inoltre l'erroneità del saldo ricalcolato dal c.t.u. a pag. 29 della sua relazione, di euro 6.197,15 a favore della cliente, in quanto lo stesso c.t.u. «si è limitato ad imputare la rimessa del trimestre alle sole competenze addebitate nel medesimo trimestre, pag. 9/27 trascurando gli addebiti dei trimestri precedenti, pure estinti dalla rimessa medesima»: ad esempio «a fronte di una rimessa solutoria al 31/12/2003 di
€ 6.346,29 ha ritenuto pagate competenze per soli € 291,63, del medesimo trimestre, considerando erroneamente ripetibili gli addebiti dei due trimestri precedenti (al 30/06/2003 e al 30/09/2003), di importo inferiore alla ricitata rimessa del 31/12/2003, che invece li ha estinti. Del pari, a fronte di una rimessa solutoria al 31/03/2005 di € 1.1016,38, il CTU ha mantenuto sul conto gli addebiti verificatisi nei trimestri dal 31/03/2004 al
31/12/2004, che invece detta rimessa del 31/03/2005 ha coperto, estinguendoli». In conclusione, sostiene che tutti i versamenti effettuati prima del 28 settembre 2006, sarebbero prescritti. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto considerare «solo gli addebiti intervenuti successivamente alla data del 28/09/2006 e sino alla estinzione del rapporto di c/c, di poco successiva, in quanto avvenuta in data 08/08/2007», e quindi rilevare che
«gli interessi debitori sono stati pari ad € 4,02 […], le spese sono state pari ad € 952,37 […] e gli interessi oltre soglia del solo trimestre con chiusura al
30/06/2007 sono pari a circa € 4,5, il tutto per complessivi € 960,89 di saldo ricalcolato». Sostiene peraltro che la domanda del correntista risulterebbe comunque infondata per le censure contenute nei successivi motivi di appello. Contesta infine la correttezza del saldo del conto, che il
Tribunale avrebbe ritenuto essere pari a euro 73.803,83, importo che non sarebbe stato «”verificato dal CTU”, ma è stato soltanto asserito e non provato dal CTP di controparte», nella propria relazione.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Va in primo luogo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente – nonché dell'accertamento della relativa illegittimità – decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i pag. 10/27 limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del
2023, Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di
Firenze n. 777 del 2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023, n. 1880 del
2022).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del
pag. 11/27 diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660)» (ex ceteris, Cass. n.
33334 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, Corte d'appello di
Firenze n. 1011 del 2024, n. 926 del 2024 e n. 757 del 2024).
Non può dunque condividersi la conclusione del Tribunale circa il fatto che fosse onere della banca dimostrare l'insussistenza dell'affidamento, onere positivo di cui era invece gravata la correntista-attrice.
Va poi ricordato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della
Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima).
Invece, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una pag. 12/27 posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre
1992, n. 12947)» (Cass. n. 34997 del 2023, in massima).
Inoltre, «l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre» (Cass. n. 30670 del
2023, in motivazione, nonché Corte d'appello di Firenze n. 679 del 2024, cit., in motivazione).
Tanto considerato, va altresì rilevato che nel caso in esame, a fronte NT dell'eccezione di prescrizione sollevata da a pag. 4 della propria comparsa di costituzione di primo grado, non ha mai Parte_2 asserito la sussistenza di alcuna linea di credito su tale conto, prima ancora che dimostrarne la sussistenza, secondo i predetti criteri. Essa si è limitata, nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., a sostenere che «la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto […] in quanto solo con la chiusura del conto si stabiliscono in via definitiva i crediti e i debiti delle parti, e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione». Tale considerazione, tuttavia, contrasta con la giurisprudenza di legittimità precedentemente citata, secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dei singoli versamenti, al contrario, decorre dalla chiusura del conto soltanto qualora esso sia affidato – cioè sia stata concessa una linea di credito in favore del correntista, consistente della messa a disposizione di una provvista, cui egli possa attingere – e i versamenti, effettuati entro i limiti del fido stesso, siano stati così diretti a ricostituire la medesima provvista.
pag. 13/27 Il conto deve dunque considerarsi, privo di affidamento e le rimesse come connotate di natura solutoria.
Tuttavia, va altresì rilevato che ha interrotto il decorso Parte_2
NT della prescrizione con la missiva ricevuta da in data 30 giugno 2014
(doc. 1 fasc. di primo grado . In essa, la società ha Parte_2 contestato, con riferimento al conto in esame, tra l'altro, l'«addebito di interessi passivi […] non dovuti, frutto di errata contabilizzazione e capitalizzazione […], variazione “in pejuis” dei tassi, spese, valute e condizioni tutte. […], che hanno prodotto una spropositata lievitazione del “quantum debeatur”. Conseguentemente […] contestandone […] la integrale nullità», domandando che fossero intavolate trattative per la risoluzione di tali contestazioni e precisando che «la presente comunicazione vale come messa in mora del Vs. in relazione alla decorrenza del periodo di prescrizione CP_3 per la contestazione del contratto bancario».
Occorre quindi rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità» (Cass. n. 15140 del
2021, in massima).
In base a tali criteri, è indubbia la volontà del correntista di far valere la propria pretesa rispetto alle somme non dovute in esecuzione del contratto poi dedotto in giudizio.
pag. 14/27 Va inoltre rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«[p]oiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è
l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”» (Cass. n. 9810 del 2023, in massima), sia pur in coordinamento con il generale regime delle preclusioni.
Pertanto, risultando dalla citata missiva l'interruzione della prescrizione, essa va rilevata e va dichiarato prescritto il diritto di ripetizione soltanto delle rimesse effettuate anteriormente al 30 giugno 2004.
NT
4. Con il terzo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per anatocismo degli interessi passivi. Sostiene che il Tribunale abbia invocato «il divieto generale di anatocismo di cui al combinato disposto dell'art. 1283 c.c., art. 120 comma
2 TUB ed art. 6 Delibera CICR 09/02/2000, sulla base di una motivazione giuridicamente errata e meramente astratta» e facendo riferimento «a fonti pag. 15/27 normative successive alla chiusura del conto corrente de quo», avvenuta nel
2007. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che «nel contratto di apertura del conto corrente […] è stata pattuita la reciprocità di capitalizzazione trimestrale, sia degli interessi a debito, che di quelli a credito per il cliente, nel pieno rispetto della Delibera CICR del 09/02/2000», circostanza che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda. Tale pattuizione sarebbe stata altresì rilevata dal c.t.u., unitamente all'assenza di qualunque effetto anatocistico. Infine, il Tribunale avrebbe errato nell'invocare «la necessaria pattuizione scritta “successiva”» di una clausola di capitalizzazione «almeno semestrale degli interessi debitori già maturati».
Il motivo è infondato, seppur dovendosi correggere la motivazione del giudice di prime cure nei termini che seguono.
Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che sul conto in esame gli interessi scaduti non potessero produrre nuovi interessi, considerando che tale possibilità fosse preclusa dall'art. 1283 c.c. Invece, la disposizione contenuta in tale articolo è stata derogata dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), introdotta dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 342 del 1999, secondo cui: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione a tale disposizione, prevede, all'art. 2, che «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente pag. 16/27 può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Ebbene, dall'esame del predetto contratto di apertura del conto (all. 1 NT alla c.t.p. di prodotta come doc. 2 del fascicolo di primo grado) emerge chiaramente che le parti hanno pattuito l'anatocismo e che esso è previsto con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per quelli passivi (pag. 19 del file telematico, nella quale sono indicate le condizioni economiche del conto, e pag. 20, contenente l'art. 7 delle «norme i conti correnti di corrispondenza») e che tale voce di costo è stata approvata specificamente, ossia separatamente (pag. 22 del medesimo file), risultando quindi rispettati tutti i requisiti previsti dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio
2000, quali condizioni per la sua validità.
Tuttavia, il Tribunale, pur considerando erroneamente nulla la citata clausola, ha poi aderito ai calcoli del c.t.u., che hanno invece considerato legittima tale voce di costo, come emerge a pag. 15 della relazione peritale – cui appunto ha fatto riferimento il Tribunale – nella quale è indicato che il riaccredito per essa è pari a «Euro 0,00»; conclusione peraltro condivisa dalla NT stessa nel quinto motivo di gravame.
Pertanto, la censura non può trovare accoglimento e la sentenza appellata va confermata con la diversa motivazione sopra riportata.
NT
5. Con il quarto motivo d'impugnazione lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per c.m.s. Sostiene a tal proposito che il Tribunale avrebbe considerato «non sufficientemente disciplinata la cms, pur riconoscendo la pattuizione della sua misura del
1,70%», avrebbe poi contraddittoriamente ritenuto, da un lato, sulla scorta dell'accertamento peritale, che non fosse applicabile al caso in esame la disciplina della c.m.s. intervenuta nel 2009, perché successiva alla chiusura pag. 17/27 del conto, e, dall'altro lato, che la medesima normativa dovesse «ritenersi vigente anche prima dell'intervento legislativo citato». Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente rilevato il difetto di causa di detta voce di costo, che invece avrebbe «una funzione remunerativa dell'obbligo della di tenere Pt_1
a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo». Sostiene inoltre che
«detta pattuizione è specifica e determinata, anche nelle modalità di calcolo: la base di calcolo sarà, difatti ed ovviamente, la massima esposizione del periodo», come desumibile dalle «Istruzioni di Banca d'Italia». Detta c.m.s., infine non dovrebbe essere ricompresa nell'interesse debitore al fine del computo nel calcolo del t.e.g.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 329 del 2024, n. 2554 del
2023, n. 2471 del 2023 e n. 1288 del 2023).
Va inoltre ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto pag. 18/27 riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti» (Cass. n. 1373 del 2024, in massima).
Ebbene, nel caso in esame la c.m.s. risulta pattuita soltanto per quanto riguarda la misura percentuale e il periodo di riferimento, come risulta dalla parte della pagina del documento contenente le condizioni economiche del NT rapporto (all. 2 alla c.t.p. di prodotta come doc. 2 del fasc. di parte, pag. 19 del file telematico), che di seguito si riproduce:
Nessun documento, tra quelli disponibili in atti, consente di desumere i criteri di determinazione della base di calcolo cui applicare la predetta percentuale – e segnatamente se rilevi a tal fine la provvista ancora disponibile o l'importo utilizzato – né quale sia il periodo di riferimento per il computo del dovuto, con la conseguenza che non è possibile per il correntista valutare il peso economico di tale voce di costo.
Gli addebiti relativi sono quindi illegittimi, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Quanto alla rilevanza della c.m.s., rispetto al computo nel calcolo del t.e.g., tale contestazione è inammissibile, in quanto non essendo stata accolta la domanda di accertamento dell'usurarietà degli addebiti proposta NT da difetta sul punto la soccombenza di che quindi non Parte_2 ha interesse ad appellare.
La censura va quindi interamente respinta.
NT
6. Con il quinto motivo lamenta l'errata rideterminazione del saldo del conto corrente depurato degli addebiti legittimi. Sostiene a tal proposito che il saldo ricalcolato dal c.t.u., cui avrebbe fatto riferimento il Tribunale, sarebbe stato individuato senza espungere gli interessi anatocistici;
di contro pag. 19/27 il c.t.u. avrebbe applicato «il tasso debitore di cui all'art. 117 TUB (€.
5.135,32 a credito della correntista) ed avrebbe eliminato le cms (€. 632,78)
e le spese (€. 4.523,50 + €. 6.529,37), pervenendo a determinare il saldo in
€. 15.570,69 a favore della società attrice». Sostiene inoltre che il quesito peritale chiedeva «l'elisione delle sole spese/commissioni applicate in misura superiore a quella prevista contrattualmente», invece completamente eliminate dal c.t.u. Contesta poi «la condanna alla rivalutazione monetaria ed agli interessi creditori, calcolandoli […] dalla chiusura del conto corrente, non essendo l'asserito diritto di credito in restituzione della società appellata un debito di valore». Quanto a tali interessi la sentenza sarebbe contraddittoria «avendo la stessa rideterminato il saldo del conto, mediante il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, a seguito della ritenuta mancata pattuizione di quelli convenzionali».
Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.
Il giudice di prime cure ha espressamente ritenuto nulle unicamente le clausole contrattuali per anatocismo e c.m.s. ma, nel determinare la misura del credito spettante a ha aderito all'ipotesi di calcolo del Parte_2
c.t.u. contenuta alle pagg. 15 e 16 della relazione (in risposta al quesito sub
1d) sviluppata considerando nulli anche gli interessi a debito – il cui importo
è stato quindi ricalcolato ai sensi dell'art. 117 t.u.b. – oltre alle «spese risultanti dall'estratto conto scalare» e alle «spese addebitate sul conto corrente relativamente alle quali non risulta una specifica pattuizione», così determinando un credito di di euro 15.570,69. Parte_2
Tuttavia, il tasso d'interesse risulta pattuito per iscritto nel contratto di apertura del conto, come emerge dalle condizioni economiche del rapporto NT (all. 2 alla c.t.p. di prodotta come doc. 2 del fasc. di parte, pag. 19 del file telematico), che di seguito si riproducono per la porzione in rilievo:
pag. 20/27 Non vi è quindi ragione per aderire ai calcoli del c.t.u. eseguiti considerando illegittima tale clausola contrattuale.
Diversamente vanno eliminate le spese addebitate sul conto corrente relativamente alle quali non risulta una specifica pattuizione, come prospettato da in primo grado, domanda di fatto accolta dal Parte_2 giudice di prime cure che, pur senza esplicita considerazione di ciò nella parte motivazionale della sentenza, come detto, ha rideterminato il saldo del conto elidendo anche gli importi per tale voce di costo.
NT Va poi condivisa la tesi di secondo cui sarebbe errata la condanna alla rivalutazione monetaria della somma da restituire. La giurisprudenza di legittimità in tema di ripetizione dell'indebito – sia pur da risoluzione – ha affermato che «le restituzioni […] non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente» (Cass. n. 14289 del 2018, in massima;
analogamente, Cass. n. 5639 del 2014). Maggior danno non allegato e tantomeno dimostrato.
Quanto alla condanna al pagamento degli interessi, l'art. 2033 c.c. prevede che «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Ha chiarito la Corte di cassazione che «[i]n materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'“accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto,
pag. 21/27 anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul “solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'“accipiens” all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla» (Cass. n.
23448 del 2020).
Detta malafede va esclusa, non essendo stata nemmeno allegata dalla correntista, prima ancora che provata.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.» (Cass. sez un. n. 15895 del
2019 e Cass. n. 9757 del 2024).
Tali interessi vanno poi riconosciuti nella misura stipulata dalle parti con il contratto di apertura del conto – pattuizione risultata valida all'esito del processo – ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1, secondo periodo, alla cui stregua, «[s]e prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura».
Pertanto, gli interessi convenzionali sulla somma risultata a credito della correntista all'esito del processo decorrono dalla citata missiva del 30 giugno 2014 (doc. 1 fasc. di primo grado – come detto, Parte_2 avente evidente valore di messa in mora – e non dalla chiusura del conto, avvenuta nel 2007, come ritenuto dal Tribunale.
In conseguenza di quanto fin qui considerato, il saldo del conto va rideterminato secondo i seguenti criteri: risulta prescritto il diritto alla ripetizione di tutti i versamenti effettuati prima del 30 giugno 2004, data,
pag. 22/27 come detto, corrispondente al decennio precedente all'interruzione della prescrizione da parte della correntista. Per il periodo intercorrente tra tale data e quella di chiusura del conto, l'8 agosto 2007, sono stati illegittimamente addebitati gli importi per c.m.s. – stante la nullità della clausola contrattuale, per indeterminatezza – e le spese relativamente alle quali non risulta una specifica pattuizione.
Gli importi di entrambe tali voci di costo possono essere ricavati dalla c.t.u.
Quanto alla c.m.s., le somme addebitate sono rappresentate nel prospetto contenuto nell'allegato 11 alla c.t.u., i cui valori di seguito si riproducono:
Trimestre Importo in euro
30.06.2004 0
30.09.2004 0,54
31.12.2004 20,17 31.03.2005 22,64 30.06.2005 60,93
30.09.2005 98,46
31.12.2005 184,81 31.03.2006 35,52 30.06.2006 47,98
30.09.2006 37,02
31.12.2006 12,13 31.03.2007 1,52 30.06.2007 0
Totale 521,72
Quanto alle spese applicate in misura superiore a quella prevista contrattualmente, esse sono analiticamente dettagliate, con espressione in euro, nel prospetto contenuto nell'allegato 10 alla c.t.u., di seguito riprodotto, limitatamente al periodo non soggetto a prescrizione:
pag. 23/27 Com Spese Spese Congua missio Spese Operaz fisse assicu Commi Costo glio ni su invio/ ioni chiusur razione Totali per Trimestre ssioni assegn minimo e/c produz varie > a
- € trimestre POS i garantit non ec 0,84€
- 7,80
o pattui 26,25€ annue te
30.09.2004 4 13,3 13,65 30,25 2,79 63,99
31.12.2004 9,95 2 4 1,75 25,2 30,25 2,79 75,94
31.03.2005 191 4 167,4 30,25 3,09 395,77 30.06.2005 77,16 1101 4 388,8 30,25 3,09 1.604,29
30.09.2005 15,16 559,7 4 313,6 30,25 3,09 925,81
31.12.2005 16,71 1503 4 411,2 30,25 3,09 1.968,5
31.03.2006 24,15 1109 1 4 428,8 30,25 3,09 1.600,23 30.06.2006 71,56 626,1 4 300,8 30,25 3,09 1.035,76
30.09.2006 61,33 183,4 4 219,2 30,25 3,09 501,23
31.12.2006 37,02 179,4 4 233,6 30,25 3,09 487,33
31.03.2007 69,24 197,6 4 203,2 30,25 3,09 507,36 30.06.2007 21,57 412,6 4 60,8 30,25 3,09 532,3
08.08.2007 2,64 2,5 22,4 30,25 2,06 59,85
Totale complessivo 9.758,36
Non va invece riaccreditata alcuna somma per anatocismo – in conseguenza di quanto considerato nella trattazione del terzo motivo d'appello – né per modifiche alle condizioni contrattuali unilateralmente poste in essere dalla – la cui legittimità è contestata da Pt_1 Pt_2 nella propria comparsa di costituzione in appello e nella memoria
[...] conclusionale – in quanto la relativa domanda proposta nel primo grado di giudizio è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, la cui statuizione non
è stata fatta oggetto di gravame.
Pertanto, in conclusione, le somme ripetibili sono pari a euro 521,72, per c.m.s., e a euro 9.758,36 per spese non pattuite, per un totale di euro NT 10.280,08, oltre interessi convenzionali, al cui pagamento è tenuta
Emerge dalla documentazione in atti che ha percepito Parte_2 euro 26.477,07 in esecuzione della sentenza gravata, pari alla somma di euro 23.869,26, per capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese di pag. 24/27 NT precetto (doc. 8, fasc. di appello di . Pertanto, la stessa Parte_2
– in accoglimento parziale della domanda di restituzione formulata dalla banca – va condannata a restituire l'eccedenza rispetto al credito in ripetizione come riaccertato, oltre interessi dal dì del pagamento sino al NT saldo, come domandato al punto 2 delle conclusioni di in appello.
NT
7. Resta assorbito il sesto motivo di gravame, con il quale contesta la compensazione parziale delle spese di lite e la condanna alla refusione integrale di quelle di c.t.u., ciò in ossequio al principio secondo cui «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione,
e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso di specie ha domandato la ripetizione delle Parte_2 somme indebitamente corrisposte sul conto corrente, articolandola in plurimi capi – uno per ogni voce di costo contestata – relativi a interessi debitori, usura, anatocismo, modifica unilaterale delle condizioni pag. 25/27 contrattuali, c.m.s., spese – queste ultime due voci le uniche a esser risultate fondate – oltre alla domanda di nullità del mutuo e a quella conseguenziale di risarcimento del danno, respinte in primo grado. Ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti e la condanna alla restituzione delle spese di lite di primo grado da parte del procuratore di avv. Parte_2
NT Luca Casagni Lippi in favore del quale sono state pagate da in misura NT pari a euro 2.607,81 (doc. 11 fasc. di appello di , essendosi egli dichiarato antistatario (Cass. n. 8215 del 2013, in massima). Somma da restituire maggiorata di interessi dal dì del pagamento sino al saldo, come NT domandato al punto 2 delle conclusioni di in appello.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di entrambe le parti, a ciascuna in ragione della metà, in quanto la consulenza è stata svolta per accertamenti relativi sia alla domanda attinente al conto corrente – fondata limitatamente ad alcuni capi – sia a quella relativa al mutuo, invece integralmente rigettata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 849 del 2022 del Tribunale di Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. accerta in euro 10.280,08 il debito restitutorio di
[...] nei confronti di in Parte_1 Parte_2 relazione agli addebiti illegittimi, non prescritti, effettuati sul conto corrente n. 40254 Z, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna a restituire quanto percepito da Parte_2 [...] in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado, in eccedenza rispetto al credito accertato con la presente sentenza, oltre interessi dal dì del pagamento sino al saldo;
pag. 26/27 3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, relativamente a entrambi i gradi di giudizio;
4. condanna il procuratore di avv. Luca Casagni Parte_2
Lippi, a restituire la somma di euro 2.607,81 percepita da
[...] per le spese di lite di primo grado in Parte_1 esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi dal dì del pagamento sino al saldo;
5. pone le spese di c.t.u. in capo a ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 27/27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ( ), C.F._1
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NToparte_1 P.IVA_2
CASAGNI LIPPI LUCA ( ), C.F._2
appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
[...]
: Parte_1
I) riformare parzialmente la sentenza appellata n. 849/2022, Repertorio
n. 1465/2022, emessa, nella causa civile n. 3311/2016 R.G., in data
26/09/2022 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, pubblicata il 13/10/2022 e notificata il 14/10/2022 e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni tutte proposte dalla nei Parte_2 confronti della medesima , ivi comprese Parte_1 quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta nel grado di appello
II) e condannare la a pagare Parte_2 immediatamente a favore della la Parte_1 somma di € 26.477,07 (in restituzione di quanto dalla medesima Pt_1 versato per compulsum e con riserva di ripetizione alla Parte_2 in virtù della sentenza di primo grado), oltre interessi dal dì del
[...] pagamento sino al saldo.
III) Vittoria integrale di spese, comprese quelle di CTU, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio»;
per Parte_2
«voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ritenuti inammissibili e non fondati i motivi di appello:
- respingere l'appello promosso ex adverso e, per l'effetto, confermare la
Sentenza impugnata con riferimento, in particolare, ai capi con i quali è stata disposta (i.) la condanna della appellante a pagare in favore Pt_1 della società appellata la somma di euro 15.570,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso convenzionale, con decorrenza dalla chiusura del conto corrente de quo e (ii.) la condanna della appellante al Pt_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado e delle spese della CTU;
pag. 2/27 - e comunque, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si ripropone nel presente Giudizio le seguenti domande già proposte nel giudizio di primo grado:
- accertare e dichiarare la illiceità, con conseguente nullità delle connesse clausole contrattuali, dell'applicazione di interessi ultralegali e di ogni altro prezzo, costo e condizione economica che non sia stata preventivamente pattuita per iscritto;
- accertare e dichiarare la illiceità, con conseguente nullità delle connesse clausole contrattuali, di tutte le consequenziali annotazioni a debito sul Conto Corrente effettuate per tutta la durata del rapporto, per violazione dell'art. 1283, 1284, 1346 c.c., 117, 118 e 120 TUB, con eliminazione delle relative partite annotate a debito del correntista;
- accertare e dichiarare la illiceità, con conseguente nullità delle connesse clausole contrattuali, di tutte le annotazioni per differenze di valuta, per tutte le operazioni di addebito, dalla prima all'ultima, nessuna esclusa od eccettuata, sullo stesso conto, con eliminazione delle relative partite di interessi annotate a debito del correntista, effettuate nel corso dell'intera durata del rapporto, derivanti dal “gioco delle valute” o dai cosiddetti “giorni banca”, quale differenza tra la valuta effettiva e quella fittizia per effetto della antergazione delle valute a debito della correntista e della postergazione delle valute a credito della medesima anche se attuate attraverso l'esercizio dello ius variandi in violazione dell'art 118 TUB;
- di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità (e/ovvero l'annullamento) ex art. 1418, 1325, 1346 c.c. perché non esplicitamente ovvero validamente convenute per iscritto ex art 117 TUB, ovvero per difetto della causa e/o dell'oggetto, di tutte le annotazioni di fatto eseguite trimestralmente dalla Banca sul Conto Corrente, con valuta fittiziamente antergata a suo favore per le poste in dare e postergata a sfavore della cliente per le poste in avere, rettificando e dichiarando valida ed operante tra le pag. 3/27 parti la sola valuta corrispondente al giorno in cui la Banca rispettivamente ha di fatto realmente acquistato (o avrebbe dovuto acquistare) o perduto
(ovvero avrebbe dovuto perdere) la disponibilità effettiva del danaro;
- accertare e dichiarare la nullità delle variazioni in peius del tasso debitore nel conto corrente operate nel corso del rapporto per violazione dell'art. 118 TUB;
- di conseguenza, eliminate dal conto tutte le relative partite dichiarate nulle e/o annullate e/o indebite, operare il ricalcolo e la riclassificazione del saldo del Conto Corrente rideterminando il saldo finale mediante l'applicazione del tasso degli interessi legali ovvero dei tassi previsti dall'art. 117 TUB senza applicazione di commissioni e spese di alcun genere ovvero delle spese e commissioni annotate a debito della debitrice in violazione degli articoli 117, 117 bis, 118 TUB e degli articoli 1283, 1284, 1418, 1325, 1346
c.c.;
- accertare il corretto dare/avere fra le parti eliminando, dalla contabilità del rapporto di Conto Corrente tutti gli oneri, costi, remunerazioni ed accessori illegittimamente applicati da ciascuna Banca in virtù delle sopra articolate contestazioni e per l'effetto ricalcolare il corrispondente […] saldo contabile del Conto Corrente e condannare la appellante a restituire alla Società tutte le somme indebitamente Pt_1 addebitate nella misura quantificata nella CTU maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria».
Rilevato NT (nel prosieguo ha Pt_1 Parte_1 impugnato la sentenza n. 849 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha accertato la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche e di quelle relative alla commissione di massimo scoperto del contratto di conto corrente n. 40254 Z, intrattenuto con (nel prosieguo Parte_2
NT
, e ha, in conseguenza, condannato a pagarle euro Parte_2
pag. 4/27 15.570,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso convenzionale, con decorrenza dalla chiusura del conto corrente. La sentenza ha invece rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità della valuta di accredito delle somme pagate da terzi al correntista tramite assegni, essendo stato pattuito tale meccanismo di registrazione delle operazioni. Ha parimenti rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato il 28 maggio 2003 e quella consequenziale di risarcimento danni.
La sentenza è supportata dalle seguenti argomentazioni: il Tribunale ha NT preliminarmente respinto l'eccezione sollevata da di prescrizione di tutti i versamenti anteriori al 28 settembre 2006, data corrispondente al decennio precedente all'instaurazione del giudizio, avvenuta il 28 settembre 2016. A tal proposito, disattendendo, sul punto, le conclusioni del c.t.u., ha rilevato che la banca non aveva dimostrato l'assenza di affidamento del conto;
ha inoltre considerato che la stessa aveva «ammesso che si erano di fatto verificati alcuni sconfinamenti da parte della società e che, Parte_2 tuttavia, questi sconfinamenti venivano tollerati»; ha infine reputato che l'addebito di «somme considerevoli a titolo di commissioni di massimo scoperto […], necessariamente postula[sse]» l'apertura di una linea di credito, in quanto, gli stessi addebiti sarebbero stati «radicalmente nulli per mancanza assoluta di causa».
Sempre con riferimento al predetto conto corrente n. 40254 Z, il
Tribunale ha considerato che esso fosse stato aperto con contratto stipulato l'11 giugno 2003 e chiuso l'8 agosto 2007, data alla quale risultava un saldo di +73.803,83, ossia a credito del correntista. Ha poi ritenuto che detto contratto «contemplava, tra l'altro, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, in misura dell'1,50%, [tasso] successivamente aumentato all'1,75%, della capitalizzazione degli interessi sia debitori al 13,350%, che creditori all'1,200%, e l'addebito di varie spese, nonché la regolazione delle valute dei versamenti tramite assegni bancari».
pag. 5/27 Ha poi rigettato la domanda di accertamento di usura, in quanto il superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo globale (t.e.g), riscontrato «solo in tre trimestri, il 4° del 2004, il 3° del 2005 ed il 2° del
2007», sarebbe avvenuto, «per un ammontare del tutto trascurabile, determinato da differenze di percentuale di tasso di ordine prevalentemente millesimale».
Ha invece accolto la domanda di nullità della clausola relativa all'anatocismo. Ha considerato che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.i.c.r.) non potesse derogare a quanto previsto dall'art. 1283
c.c., disposizione che non risultava rispettata dalle condizioni stipulate dalle parti, trattandosi di capitalizzazione «non stabilita con pattuizione successiva
(almeno semestrale) alla produzione degli interessi debitori già maturati», la cui periodicità era inferiore a quella «minima semestrale inderogabilmente disposta» dal medesimo articolo.
Ha inoltre accolto la domanda di nullità della clausola attinente alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), per indeterminatezza, considerando che nel contratto non fosse indicato il «valore dell'intero credito affidato, o dello sconfinamento che si intendeva tollerare, cui rapportare la percentuale della C.M.S.».
Ha invece rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità della valuta di accredito delle somme pagate da terzi al correntista tramite assegni, rilevando che ciò era stato pattuito per iscritto.
Quanto al mutuo ipotecario del 28 maggio 2003, il Tribunale ha respinto tutte le domande proposte. Relativamente a quella di accertamento dell'usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, ha escluso che il tasso effettivo globale (t.e.g.) – pari al 4,893% – avesse superato la relativa soglia- usura (del 7,185%). Con riferimento all'asserita nullità della pattuizione dell'indicizzazione del tasso di interesse secondo l'indice Euribor a sei mesi, ha considerato che ciò «risponde ad un criterio valido e lecito di pag. 6/27 determinabilità del tasso».
Il Tribunale ha quindi considerato che il credito della correntista fosse pari a complessivi euro 15.570,69 – cifra al cui pagamento ha condannato la banca, così come domandato, trattandosi di conto chiuso al momento dell'instaurazione del giudizio – oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura pari al tasso creditore pattuito nel contratto di conto corrente, con decorrenza dalla predetta chiusura del conto.
Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente «determinato dalla pretesa illegittima gestione del conto corrente, ed in particolare dall'addebito di somme non dovute», considerandolo non dimostrato.
NT Le spese di lite sono state poste a carico di in misura della metà e compensate per il residuo 1/2, mentre quelle di c.t.u. sono state poste interamente a carico della banca.
Avverso tale decisione quest'ultima ha interposto appello, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di tutti i versamenti anteriori al 28 settembre
2006;
2. con il secondo ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione;
3. con il terzo lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per anatocismo degli interessi passivi;
4. con il quarto lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per c.m.s.;
5. con il quinto lamenta l'errata rideterminazione del saldo del conto corrente depurato degli addebiti legittimi;
6. con il sesto contesta la compensazione parziale delle spese di lite e la condanna alla refusione integrale di quelle di c.t.u.
pag. 7/27 Si è costituita protestando l'infondatezza Parte_2 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va in primo luogo rilevata la tardività della memoria di replica di essendo stata depositata il 2 gennaio 2025, Parte_2 successivamente quindi alla scadenza del relativo termine, che coincideva con il 30 dicembre 2024.
2. Occorre dunque trattare il secondo motivo d'appello, essendo NT logicamente pregiudiziale, avendo con esso riproposto l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di ripetizione degli addebiti asseritamente NT illegittimi, rimasta assorbita in primo grado. Sostiene a tal proposito che avrebbe «incentrato […] le proprie domande sulla base Parte_2 esclusivamente degli asseriti addebiti illegittimi, ma non dell'avvenuto pagamento di saldi, conseguenti a tali addebiti, e chiedendo la rideterminazione dei saldi». Le domande sarebbero quindi «prima facie inammissibili, poiché gli addebiti non costituiscono pagamenti e controparte non ha fornito alcuna allegazione e dimostrazione degli stessi».
NT Il motivo è infondato in quanto la circostanza assunta da secondo cui non avrebbe «incentrato le proprie domande» Parte_2 sull'avvenuto pagamento dei saldi, risulta documentalmente smentita dalla produzione da parte della stessa degli estratti del conto Parte_2 corrente (all. 3 alla c.t.p. prodotta come doc. 4) e, segnatamente, dell'estratto di chiusura alla data del 10 agosto 2007 (pag. 79 del medesimo file telematico all. 3 alla c.t.p.) dal quale emerge l'estinzione del rapporto con pag. 8/27 saldo zero, circostanza che dimostra l'avvenuto pagamento di tutte le competenze fino a quel momento maturate sul conto.
Ne consegue che gli addebiti hanno senz'altro costituito pagamenti e che, con ciò, l'odierna appellata ha allegato, oltre che dimostrato, l'elemento costitutivo della propria pretesa restitutoria.
La censura va quindi respinta.
NT
3. Con il primo motivo contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di tutti i versamenti anteriori al 28 settembre 2006, lamentando che il Tribunale avrebbe invertito l'onere probatorio fra le parti, in violazione dell'art. 2697 c.c. Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che il conto era privo di affidamento, il correntista non avendone provata la sussistenza e, in conseguenza, avrebbe dovuto considerare solutori tutti tali versamenti. Pertanto, avrebbe dovuto ritenere «integralmente infondate le domande» di controparte, non sussistendo competenze indebite per il periodo non coperto dalla prescrizione. Sostiene poi che l'eccezione di prescrizione sarebbe
«validamente proposta, anche qualora la non indichi, in modo Pt_1 compiuto e specifico, quali operazioni siano colpite dalla prescrizione», il cui termine «è di dieci anni, a decorrere o da ogni singolo addebito, o da ogni singolo versamento solutorio». Assume inoltre che spettasse alla correntista
«fornire gli elementi per comprendere la natura delle rimesse, che stanno alla base del suo diritto alla ripetizione», circostanza rimasta indimostrata, «non avendo provato l'esistenza di aperture di credito». Afferma che la prova non avrebbe potuto essere tratta dal contenuto «degli estratti conto, dei riassunti scalari, dei report e delle risultanze della Centrale Rischi della Banca
d'Italia», trattandosi di «meri elementi presuntivi, di per sé non suscettibili di assurgere al rango di prova». Sostiene inoltre l'erroneità del saldo ricalcolato dal c.t.u. a pag. 29 della sua relazione, di euro 6.197,15 a favore della cliente, in quanto lo stesso c.t.u. «si è limitato ad imputare la rimessa del trimestre alle sole competenze addebitate nel medesimo trimestre, pag. 9/27 trascurando gli addebiti dei trimestri precedenti, pure estinti dalla rimessa medesima»: ad esempio «a fronte di una rimessa solutoria al 31/12/2003 di
€ 6.346,29 ha ritenuto pagate competenze per soli € 291,63, del medesimo trimestre, considerando erroneamente ripetibili gli addebiti dei due trimestri precedenti (al 30/06/2003 e al 30/09/2003), di importo inferiore alla ricitata rimessa del 31/12/2003, che invece li ha estinti. Del pari, a fronte di una rimessa solutoria al 31/03/2005 di € 1.1016,38, il CTU ha mantenuto sul conto gli addebiti verificatisi nei trimestri dal 31/03/2004 al
31/12/2004, che invece detta rimessa del 31/03/2005 ha coperto, estinguendoli». In conclusione, sostiene che tutti i versamenti effettuati prima del 28 settembre 2006, sarebbero prescritti. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto considerare «solo gli addebiti intervenuti successivamente alla data del 28/09/2006 e sino alla estinzione del rapporto di c/c, di poco successiva, in quanto avvenuta in data 08/08/2007», e quindi rilevare che
«gli interessi debitori sono stati pari ad € 4,02 […], le spese sono state pari ad € 952,37 […] e gli interessi oltre soglia del solo trimestre con chiusura al
30/06/2007 sono pari a circa € 4,5, il tutto per complessivi € 960,89 di saldo ricalcolato». Sostiene peraltro che la domanda del correntista risulterebbe comunque infondata per le censure contenute nei successivi motivi di appello. Contesta infine la correttezza del saldo del conto, che il
Tribunale avrebbe ritenuto essere pari a euro 73.803,83, importo che non sarebbe stato «”verificato dal CTU”, ma è stato soltanto asserito e non provato dal CTP di controparte», nella propria relazione.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Va in primo luogo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente – nonché dell'accertamento della relativa illegittimità – decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i pag. 10/27 limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del
2023, Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di
Firenze n. 777 del 2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023, n. 1880 del
2022).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del
pag. 11/27 diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660)» (ex ceteris, Cass. n.
33334 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, Corte d'appello di
Firenze n. 1011 del 2024, n. 926 del 2024 e n. 757 del 2024).
Non può dunque condividersi la conclusione del Tribunale circa il fatto che fosse onere della banca dimostrare l'insussistenza dell'affidamento, onere positivo di cui era invece gravata la correntista-attrice.
Va poi ricordato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della
Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima).
Invece, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una pag. 12/27 posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre
1992, n. 12947)» (Cass. n. 34997 del 2023, in massima).
Inoltre, «l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre» (Cass. n. 30670 del
2023, in motivazione, nonché Corte d'appello di Firenze n. 679 del 2024, cit., in motivazione).
Tanto considerato, va altresì rilevato che nel caso in esame, a fronte NT dell'eccezione di prescrizione sollevata da a pag. 4 della propria comparsa di costituzione di primo grado, non ha mai Parte_2 asserito la sussistenza di alcuna linea di credito su tale conto, prima ancora che dimostrarne la sussistenza, secondo i predetti criteri. Essa si è limitata, nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., a sostenere che «la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto […] in quanto solo con la chiusura del conto si stabiliscono in via definitiva i crediti e i debiti delle parti, e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione». Tale considerazione, tuttavia, contrasta con la giurisprudenza di legittimità precedentemente citata, secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dei singoli versamenti, al contrario, decorre dalla chiusura del conto soltanto qualora esso sia affidato – cioè sia stata concessa una linea di credito in favore del correntista, consistente della messa a disposizione di una provvista, cui egli possa attingere – e i versamenti, effettuati entro i limiti del fido stesso, siano stati così diretti a ricostituire la medesima provvista.
pag. 13/27 Il conto deve dunque considerarsi, privo di affidamento e le rimesse come connotate di natura solutoria.
Tuttavia, va altresì rilevato che ha interrotto il decorso Parte_2
NT della prescrizione con la missiva ricevuta da in data 30 giugno 2014
(doc. 1 fasc. di primo grado . In essa, la società ha Parte_2 contestato, con riferimento al conto in esame, tra l'altro, l'«addebito di interessi passivi […] non dovuti, frutto di errata contabilizzazione e capitalizzazione […], variazione “in pejuis” dei tassi, spese, valute e condizioni tutte. […], che hanno prodotto una spropositata lievitazione del “quantum debeatur”. Conseguentemente […] contestandone […] la integrale nullità», domandando che fossero intavolate trattative per la risoluzione di tali contestazioni e precisando che «la presente comunicazione vale come messa in mora del Vs. in relazione alla decorrenza del periodo di prescrizione CP_3 per la contestazione del contratto bancario».
Occorre quindi rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità» (Cass. n. 15140 del
2021, in massima).
In base a tali criteri, è indubbia la volontà del correntista di far valere la propria pretesa rispetto alle somme non dovute in esecuzione del contratto poi dedotto in giudizio.
pag. 14/27 Va inoltre rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«[p]oiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è
l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”» (Cass. n. 9810 del 2023, in massima), sia pur in coordinamento con il generale regime delle preclusioni.
Pertanto, risultando dalla citata missiva l'interruzione della prescrizione, essa va rilevata e va dichiarato prescritto il diritto di ripetizione soltanto delle rimesse effettuate anteriormente al 30 giugno 2004.
NT
4. Con il terzo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per anatocismo degli interessi passivi. Sostiene che il Tribunale abbia invocato «il divieto generale di anatocismo di cui al combinato disposto dell'art. 1283 c.c., art. 120 comma
2 TUB ed art. 6 Delibera CICR 09/02/2000, sulla base di una motivazione giuridicamente errata e meramente astratta» e facendo riferimento «a fonti pag. 15/27 normative successive alla chiusura del conto corrente de quo», avvenuta nel
2007. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che «nel contratto di apertura del conto corrente […] è stata pattuita la reciprocità di capitalizzazione trimestrale, sia degli interessi a debito, che di quelli a credito per il cliente, nel pieno rispetto della Delibera CICR del 09/02/2000», circostanza che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda. Tale pattuizione sarebbe stata altresì rilevata dal c.t.u., unitamente all'assenza di qualunque effetto anatocistico. Infine, il Tribunale avrebbe errato nell'invocare «la necessaria pattuizione scritta “successiva”» di una clausola di capitalizzazione «almeno semestrale degli interessi debitori già maturati».
Il motivo è infondato, seppur dovendosi correggere la motivazione del giudice di prime cure nei termini che seguono.
Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che sul conto in esame gli interessi scaduti non potessero produrre nuovi interessi, considerando che tale possibilità fosse preclusa dall'art. 1283 c.c. Invece, la disposizione contenuta in tale articolo è stata derogata dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), introdotta dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 342 del 1999, secondo cui: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione a tale disposizione, prevede, all'art. 2, che «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente pag. 16/27 può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Ebbene, dall'esame del predetto contratto di apertura del conto (all. 1 NT alla c.t.p. di prodotta come doc. 2 del fascicolo di primo grado) emerge chiaramente che le parti hanno pattuito l'anatocismo e che esso è previsto con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per quelli passivi (pag. 19 del file telematico, nella quale sono indicate le condizioni economiche del conto, e pag. 20, contenente l'art. 7 delle «norme i conti correnti di corrispondenza») e che tale voce di costo è stata approvata specificamente, ossia separatamente (pag. 22 del medesimo file), risultando quindi rispettati tutti i requisiti previsti dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio
2000, quali condizioni per la sua validità.
Tuttavia, il Tribunale, pur considerando erroneamente nulla la citata clausola, ha poi aderito ai calcoli del c.t.u., che hanno invece considerato legittima tale voce di costo, come emerge a pag. 15 della relazione peritale – cui appunto ha fatto riferimento il Tribunale – nella quale è indicato che il riaccredito per essa è pari a «Euro 0,00»; conclusione peraltro condivisa dalla NT stessa nel quinto motivo di gravame.
Pertanto, la censura non può trovare accoglimento e la sentenza appellata va confermata con la diversa motivazione sopra riportata.
NT
5. Con il quarto motivo d'impugnazione lamenta l'erroneità della sentenza per aver considerato illegittimi gli addebiti per c.m.s. Sostiene a tal proposito che il Tribunale avrebbe considerato «non sufficientemente disciplinata la cms, pur riconoscendo la pattuizione della sua misura del
1,70%», avrebbe poi contraddittoriamente ritenuto, da un lato, sulla scorta dell'accertamento peritale, che non fosse applicabile al caso in esame la disciplina della c.m.s. intervenuta nel 2009, perché successiva alla chiusura pag. 17/27 del conto, e, dall'altro lato, che la medesima normativa dovesse «ritenersi vigente anche prima dell'intervento legislativo citato». Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente rilevato il difetto di causa di detta voce di costo, che invece avrebbe «una funzione remunerativa dell'obbligo della di tenere Pt_1
a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo». Sostiene inoltre che
«detta pattuizione è specifica e determinata, anche nelle modalità di calcolo: la base di calcolo sarà, difatti ed ovviamente, la massima esposizione del periodo», come desumibile dalle «Istruzioni di Banca d'Italia». Detta c.m.s., infine non dovrebbe essere ricompresa nell'interesse debitore al fine del computo nel calcolo del t.e.g.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 329 del 2024, n. 2554 del
2023, n. 2471 del 2023 e n. 1288 del 2023).
Va inoltre ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto pag. 18/27 riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti» (Cass. n. 1373 del 2024, in massima).
Ebbene, nel caso in esame la c.m.s. risulta pattuita soltanto per quanto riguarda la misura percentuale e il periodo di riferimento, come risulta dalla parte della pagina del documento contenente le condizioni economiche del NT rapporto (all. 2 alla c.t.p. di prodotta come doc. 2 del fasc. di parte, pag. 19 del file telematico), che di seguito si riproduce:
Nessun documento, tra quelli disponibili in atti, consente di desumere i criteri di determinazione della base di calcolo cui applicare la predetta percentuale – e segnatamente se rilevi a tal fine la provvista ancora disponibile o l'importo utilizzato – né quale sia il periodo di riferimento per il computo del dovuto, con la conseguenza che non è possibile per il correntista valutare il peso economico di tale voce di costo.
Gli addebiti relativi sono quindi illegittimi, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Quanto alla rilevanza della c.m.s., rispetto al computo nel calcolo del t.e.g., tale contestazione è inammissibile, in quanto non essendo stata accolta la domanda di accertamento dell'usurarietà degli addebiti proposta NT da difetta sul punto la soccombenza di che quindi non Parte_2 ha interesse ad appellare.
La censura va quindi interamente respinta.
NT
6. Con il quinto motivo lamenta l'errata rideterminazione del saldo del conto corrente depurato degli addebiti legittimi. Sostiene a tal proposito che il saldo ricalcolato dal c.t.u., cui avrebbe fatto riferimento il Tribunale, sarebbe stato individuato senza espungere gli interessi anatocistici;
di contro pag. 19/27 il c.t.u. avrebbe applicato «il tasso debitore di cui all'art. 117 TUB (€.
5.135,32 a credito della correntista) ed avrebbe eliminato le cms (€. 632,78)
e le spese (€. 4.523,50 + €. 6.529,37), pervenendo a determinare il saldo in
€. 15.570,69 a favore della società attrice». Sostiene inoltre che il quesito peritale chiedeva «l'elisione delle sole spese/commissioni applicate in misura superiore a quella prevista contrattualmente», invece completamente eliminate dal c.t.u. Contesta poi «la condanna alla rivalutazione monetaria ed agli interessi creditori, calcolandoli […] dalla chiusura del conto corrente, non essendo l'asserito diritto di credito in restituzione della società appellata un debito di valore». Quanto a tali interessi la sentenza sarebbe contraddittoria «avendo la stessa rideterminato il saldo del conto, mediante il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, a seguito della ritenuta mancata pattuizione di quelli convenzionali».
Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.
Il giudice di prime cure ha espressamente ritenuto nulle unicamente le clausole contrattuali per anatocismo e c.m.s. ma, nel determinare la misura del credito spettante a ha aderito all'ipotesi di calcolo del Parte_2
c.t.u. contenuta alle pagg. 15 e 16 della relazione (in risposta al quesito sub
1d) sviluppata considerando nulli anche gli interessi a debito – il cui importo
è stato quindi ricalcolato ai sensi dell'art. 117 t.u.b. – oltre alle «spese risultanti dall'estratto conto scalare» e alle «spese addebitate sul conto corrente relativamente alle quali non risulta una specifica pattuizione», così determinando un credito di di euro 15.570,69. Parte_2
Tuttavia, il tasso d'interesse risulta pattuito per iscritto nel contratto di apertura del conto, come emerge dalle condizioni economiche del rapporto NT (all. 2 alla c.t.p. di prodotta come doc. 2 del fasc. di parte, pag. 19 del file telematico), che di seguito si riproducono per la porzione in rilievo:
pag. 20/27 Non vi è quindi ragione per aderire ai calcoli del c.t.u. eseguiti considerando illegittima tale clausola contrattuale.
Diversamente vanno eliminate le spese addebitate sul conto corrente relativamente alle quali non risulta una specifica pattuizione, come prospettato da in primo grado, domanda di fatto accolta dal Parte_2 giudice di prime cure che, pur senza esplicita considerazione di ciò nella parte motivazionale della sentenza, come detto, ha rideterminato il saldo del conto elidendo anche gli importi per tale voce di costo.
NT Va poi condivisa la tesi di secondo cui sarebbe errata la condanna alla rivalutazione monetaria della somma da restituire. La giurisprudenza di legittimità in tema di ripetizione dell'indebito – sia pur da risoluzione – ha affermato che «le restituzioni […] non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente» (Cass. n. 14289 del 2018, in massima;
analogamente, Cass. n. 5639 del 2014). Maggior danno non allegato e tantomeno dimostrato.
Quanto alla condanna al pagamento degli interessi, l'art. 2033 c.c. prevede che «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Ha chiarito la Corte di cassazione che «[i]n materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'“accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto,
pag. 21/27 anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul “solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'“accipiens” all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla» (Cass. n.
23448 del 2020).
Detta malafede va esclusa, non essendo stata nemmeno allegata dalla correntista, prima ancora che provata.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.» (Cass. sez un. n. 15895 del
2019 e Cass. n. 9757 del 2024).
Tali interessi vanno poi riconosciuti nella misura stipulata dalle parti con il contratto di apertura del conto – pattuizione risultata valida all'esito del processo – ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1, secondo periodo, alla cui stregua, «[s]e prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura».
Pertanto, gli interessi convenzionali sulla somma risultata a credito della correntista all'esito del processo decorrono dalla citata missiva del 30 giugno 2014 (doc. 1 fasc. di primo grado – come detto, Parte_2 avente evidente valore di messa in mora – e non dalla chiusura del conto, avvenuta nel 2007, come ritenuto dal Tribunale.
In conseguenza di quanto fin qui considerato, il saldo del conto va rideterminato secondo i seguenti criteri: risulta prescritto il diritto alla ripetizione di tutti i versamenti effettuati prima del 30 giugno 2004, data,
pag. 22/27 come detto, corrispondente al decennio precedente all'interruzione della prescrizione da parte della correntista. Per il periodo intercorrente tra tale data e quella di chiusura del conto, l'8 agosto 2007, sono stati illegittimamente addebitati gli importi per c.m.s. – stante la nullità della clausola contrattuale, per indeterminatezza – e le spese relativamente alle quali non risulta una specifica pattuizione.
Gli importi di entrambe tali voci di costo possono essere ricavati dalla c.t.u.
Quanto alla c.m.s., le somme addebitate sono rappresentate nel prospetto contenuto nell'allegato 11 alla c.t.u., i cui valori di seguito si riproducono:
Trimestre Importo in euro
30.06.2004 0
30.09.2004 0,54
31.12.2004 20,17 31.03.2005 22,64 30.06.2005 60,93
30.09.2005 98,46
31.12.2005 184,81 31.03.2006 35,52 30.06.2006 47,98
30.09.2006 37,02
31.12.2006 12,13 31.03.2007 1,52 30.06.2007 0
Totale 521,72
Quanto alle spese applicate in misura superiore a quella prevista contrattualmente, esse sono analiticamente dettagliate, con espressione in euro, nel prospetto contenuto nell'allegato 10 alla c.t.u., di seguito riprodotto, limitatamente al periodo non soggetto a prescrizione:
pag. 23/27 Com Spese Spese Congua missio Spese Operaz fisse assicu Commi Costo glio ni su invio/ ioni chiusur razione Totali per Trimestre ssioni assegn minimo e/c produz varie > a
- € trimestre POS i garantit non ec 0,84€
- 7,80
o pattui 26,25€ annue te
30.09.2004 4 13,3 13,65 30,25 2,79 63,99
31.12.2004 9,95 2 4 1,75 25,2 30,25 2,79 75,94
31.03.2005 191 4 167,4 30,25 3,09 395,77 30.06.2005 77,16 1101 4 388,8 30,25 3,09 1.604,29
30.09.2005 15,16 559,7 4 313,6 30,25 3,09 925,81
31.12.2005 16,71 1503 4 411,2 30,25 3,09 1.968,5
31.03.2006 24,15 1109 1 4 428,8 30,25 3,09 1.600,23 30.06.2006 71,56 626,1 4 300,8 30,25 3,09 1.035,76
30.09.2006 61,33 183,4 4 219,2 30,25 3,09 501,23
31.12.2006 37,02 179,4 4 233,6 30,25 3,09 487,33
31.03.2007 69,24 197,6 4 203,2 30,25 3,09 507,36 30.06.2007 21,57 412,6 4 60,8 30,25 3,09 532,3
08.08.2007 2,64 2,5 22,4 30,25 2,06 59,85
Totale complessivo 9.758,36
Non va invece riaccreditata alcuna somma per anatocismo – in conseguenza di quanto considerato nella trattazione del terzo motivo d'appello – né per modifiche alle condizioni contrattuali unilateralmente poste in essere dalla – la cui legittimità è contestata da Pt_1 Pt_2 nella propria comparsa di costituzione in appello e nella memoria
[...] conclusionale – in quanto la relativa domanda proposta nel primo grado di giudizio è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, la cui statuizione non
è stata fatta oggetto di gravame.
Pertanto, in conclusione, le somme ripetibili sono pari a euro 521,72, per c.m.s., e a euro 9.758,36 per spese non pattuite, per un totale di euro NT 10.280,08, oltre interessi convenzionali, al cui pagamento è tenuta
Emerge dalla documentazione in atti che ha percepito Parte_2 euro 26.477,07 in esecuzione della sentenza gravata, pari alla somma di euro 23.869,26, per capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese di pag. 24/27 NT precetto (doc. 8, fasc. di appello di . Pertanto, la stessa Parte_2
– in accoglimento parziale della domanda di restituzione formulata dalla banca – va condannata a restituire l'eccedenza rispetto al credito in ripetizione come riaccertato, oltre interessi dal dì del pagamento sino al NT saldo, come domandato al punto 2 delle conclusioni di in appello.
NT
7. Resta assorbito il sesto motivo di gravame, con il quale contesta la compensazione parziale delle spese di lite e la condanna alla refusione integrale di quelle di c.t.u., ciò in ossequio al principio secondo cui «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione,
e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso di specie ha domandato la ripetizione delle Parte_2 somme indebitamente corrisposte sul conto corrente, articolandola in plurimi capi – uno per ogni voce di costo contestata – relativi a interessi debitori, usura, anatocismo, modifica unilaterale delle condizioni pag. 25/27 contrattuali, c.m.s., spese – queste ultime due voci le uniche a esser risultate fondate – oltre alla domanda di nullità del mutuo e a quella conseguenziale di risarcimento del danno, respinte in primo grado. Ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti e la condanna alla restituzione delle spese di lite di primo grado da parte del procuratore di avv. Parte_2
NT Luca Casagni Lippi in favore del quale sono state pagate da in misura NT pari a euro 2.607,81 (doc. 11 fasc. di appello di , essendosi egli dichiarato antistatario (Cass. n. 8215 del 2013, in massima). Somma da restituire maggiorata di interessi dal dì del pagamento sino al saldo, come NT domandato al punto 2 delle conclusioni di in appello.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di entrambe le parti, a ciascuna in ragione della metà, in quanto la consulenza è stata svolta per accertamenti relativi sia alla domanda attinente al conto corrente – fondata limitatamente ad alcuni capi – sia a quella relativa al mutuo, invece integralmente rigettata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 849 del 2022 del Tribunale di Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. accerta in euro 10.280,08 il debito restitutorio di
[...] nei confronti di in Parte_1 Parte_2 relazione agli addebiti illegittimi, non prescritti, effettuati sul conto corrente n. 40254 Z, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna a restituire quanto percepito da Parte_2 [...] in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado, in eccedenza rispetto al credito accertato con la presente sentenza, oltre interessi dal dì del pagamento sino al saldo;
pag. 26/27 3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, relativamente a entrambi i gradi di giudizio;
4. condanna il procuratore di avv. Luca Casagni Parte_2
Lippi, a restituire la somma di euro 2.607,81 percepita da
[...] per le spese di lite di primo grado in Parte_1 esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi dal dì del pagamento sino al saldo;
5. pone le spese di c.t.u. in capo a ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 27/27