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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19436 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Marzia Sindoni
-ATTORE-
E con sede a Milano, codice fiscale: _1 P.IVA_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 130, comma 1, del codice del consumo, della convenuta nei confronti dell'attore sig. _1 [...]
per la mancanza di conformità della fornitura oggetto dell'ordine di Parte_1
1 acquisto del 10/11/2021; accertata e dichiarata altresì la responsabilità ex art. 130, comma 1, del codice del consumo della convenuta nei confronti del sig. in _1 Pt_1
quanto la fornitura consegnata e regolarmente pagata non era completa;
accertato e dichiarato infine che non si è resa disponibile ad offrire _1
nessuno dei rimedi previsti dall'art. 130 del codice del consumo, dichiarare risolto il contratto del 10/11/2021 concluso tra la convenuta e l'odierno attore e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale _1
rappresentante pro tempore, a restituire al sig. l'importo Parte_1
di Euro 15.860,00; condannare altresì a corrispondere al sig. _1 Parte_1
l'importo di Euro 118,43 relativo all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del 22/12/2021, oltre all'importo di Euro 320,00 oltre IVA relativo al costo addebitato dall'impresa Cos. per il recupero della fornitura non CP_2
conforme, oltre infine ad un importo relativo al costo del deposito di tale fornitura presso i magazzini Cos. non inferiore ad Euro 216,00 oltre CP_2
IVA e comunque nei limiti di valore del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, su tutte le circostanze di cui in fatto, si chiede sin da ora ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante di _1
nonché la testimonianza dell'arch. domiciliato per la funzione Testimone_1
presso lo Studio DCEF sito in 20145 Milano, via Giovanni Rasori n. 9, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e richiedere nuovi mezzi istruttori nei termini all'uopo concessi dall'Illustre Tribunale adito.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto Parte_1
di vendita stipulato con la convenuta, avente ad oggetto una partita di mq. 165 di parquet in rovere, ml. 7 di angolari verniciati a campione e mq. 80 di zoccolino con altezza di cm. 4 verniciato a campione, con conseguente condanna di alla restituzione del prezzo corrisposto di _1
Euro 15.860,00 e di altre minori spese accessorie, deducendo al riguardo:
-che la fornitura era anzitutto incompleta, mancando gli angolari e gli zoccolini;
-che inoltre - e soprattutto - il parquet era gravemente viziato, non essendo le lastre correttamente calibrate, presentando le stesse colature della verniciatura nella parte superiore e mancando i dovuti sistemi di incastro sulla testa delle stecche;
-che la venditrice, immediatamente informata del problema, si era rifiutata di porre rimedio ai lamentati vizi, così costringendo l'istante ad acquistare un'altra partita di parquet presso altro fornitore ed a trasferire in deposito quella venduta, in quanto del tutto inutilizzabile.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta è rimasta contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
I difetti di conformità risultano provati dalla relazione in atti del direttore dei lavori arch. (doc. 6), nella quale si legge, altresì, che subito Testimone_1
dopo la posa di un piccolo quantitativo di parquet egli stesso aveva contattato il fornitore invitandolo ad eseguire un sopralluogo ma senza esito, ricevendo anzi
3 in risposta che il materiale, ad avviso della convenuta, era conforme e doveva essere accettato.
Pertanto l'attore, in quanto consumatore, ha diritto a una pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130, comma 7, del d.lgs. n. 206/2005
(codice del consumo) vigente a tutto il 10/11/2021, data di conclusione del contratto (quindi prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 170/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022), avendo il venditore rifiutato di provvedere alla riparazione o alla sostituzione del parquet entro un congruo termine, oltre che di provvedere alla consegna degli ulteriori prodotti mai pervenuti all'esponente
(ossia gli angolari e gli zoccolini).
Alla risoluzione del contratto consegue, secondo la regola generale di cui all'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di restituzione, da parte del venditore, del prezzo corrisposto di Euro 15.860,00.
A titolo di risarcimento del danno, la convenuta deve essere pure condannata al pagamento dei costi sostenuti dall'attore per riportare al piano strada il parquet tramite autoscala e per il relativo trasporto in depositeria, costi documentati in
Euro 118,43 per la necessaria occupazione di suolo pubblico, Euro 320,00 oltre
I.V.A. per il recupero della fornitura, Euro 216,00 oltre I.V.A. per sei mesi di deposito (docc. 9-10) e, così, per un totale di Euro 772,35.
Nel complesso la convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di Euro 16.632,35 (15.860,00 + 772,35) oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile decorrenti dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 21/09/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota depositata.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara risolto il contratto di vendita concluso tra le parti in data 10/11/2021
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di _1
, della somma di Euro 16.632,35 oltre interessi ai sensi Parte_1
dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile, con decorrenza dal 21/09/2022
e fino al soddisfo;
2)condanna la convenuta al pagamento, in favore di _1 [...]
, delle spese processuali che liquida in Euro 284,00 per esborsi ed Parte_1
Euro 2.700,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 12 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19436 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Marzia Sindoni
-ATTORE-
E con sede a Milano, codice fiscale: _1 P.IVA_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 130, comma 1, del codice del consumo, della convenuta nei confronti dell'attore sig. _1 [...]
per la mancanza di conformità della fornitura oggetto dell'ordine di Parte_1
1 acquisto del 10/11/2021; accertata e dichiarata altresì la responsabilità ex art. 130, comma 1, del codice del consumo della convenuta nei confronti del sig. in _1 Pt_1
quanto la fornitura consegnata e regolarmente pagata non era completa;
accertato e dichiarato infine che non si è resa disponibile ad offrire _1
nessuno dei rimedi previsti dall'art. 130 del codice del consumo, dichiarare risolto il contratto del 10/11/2021 concluso tra la convenuta e l'odierno attore e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale _1
rappresentante pro tempore, a restituire al sig. l'importo Parte_1
di Euro 15.860,00; condannare altresì a corrispondere al sig. _1 Parte_1
l'importo di Euro 118,43 relativo all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del 22/12/2021, oltre all'importo di Euro 320,00 oltre IVA relativo al costo addebitato dall'impresa Cos. per il recupero della fornitura non CP_2
conforme, oltre infine ad un importo relativo al costo del deposito di tale fornitura presso i magazzini Cos. non inferiore ad Euro 216,00 oltre CP_2
IVA e comunque nei limiti di valore del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, su tutte le circostanze di cui in fatto, si chiede sin da ora ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante di _1
nonché la testimonianza dell'arch. domiciliato per la funzione Testimone_1
presso lo Studio DCEF sito in 20145 Milano, via Giovanni Rasori n. 9, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e richiedere nuovi mezzi istruttori nei termini all'uopo concessi dall'Illustre Tribunale adito.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto Parte_1
di vendita stipulato con la convenuta, avente ad oggetto una partita di mq. 165 di parquet in rovere, ml. 7 di angolari verniciati a campione e mq. 80 di zoccolino con altezza di cm. 4 verniciato a campione, con conseguente condanna di alla restituzione del prezzo corrisposto di _1
Euro 15.860,00 e di altre minori spese accessorie, deducendo al riguardo:
-che la fornitura era anzitutto incompleta, mancando gli angolari e gli zoccolini;
-che inoltre - e soprattutto - il parquet era gravemente viziato, non essendo le lastre correttamente calibrate, presentando le stesse colature della verniciatura nella parte superiore e mancando i dovuti sistemi di incastro sulla testa delle stecche;
-che la venditrice, immediatamente informata del problema, si era rifiutata di porre rimedio ai lamentati vizi, così costringendo l'istante ad acquistare un'altra partita di parquet presso altro fornitore ed a trasferire in deposito quella venduta, in quanto del tutto inutilizzabile.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta è rimasta contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
I difetti di conformità risultano provati dalla relazione in atti del direttore dei lavori arch. (doc. 6), nella quale si legge, altresì, che subito Testimone_1
dopo la posa di un piccolo quantitativo di parquet egli stesso aveva contattato il fornitore invitandolo ad eseguire un sopralluogo ma senza esito, ricevendo anzi
3 in risposta che il materiale, ad avviso della convenuta, era conforme e doveva essere accettato.
Pertanto l'attore, in quanto consumatore, ha diritto a una pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130, comma 7, del d.lgs. n. 206/2005
(codice del consumo) vigente a tutto il 10/11/2021, data di conclusione del contratto (quindi prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 170/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022), avendo il venditore rifiutato di provvedere alla riparazione o alla sostituzione del parquet entro un congruo termine, oltre che di provvedere alla consegna degli ulteriori prodotti mai pervenuti all'esponente
(ossia gli angolari e gli zoccolini).
Alla risoluzione del contratto consegue, secondo la regola generale di cui all'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di restituzione, da parte del venditore, del prezzo corrisposto di Euro 15.860,00.
A titolo di risarcimento del danno, la convenuta deve essere pure condannata al pagamento dei costi sostenuti dall'attore per riportare al piano strada il parquet tramite autoscala e per il relativo trasporto in depositeria, costi documentati in
Euro 118,43 per la necessaria occupazione di suolo pubblico, Euro 320,00 oltre
I.V.A. per il recupero della fornitura, Euro 216,00 oltre I.V.A. per sei mesi di deposito (docc. 9-10) e, così, per un totale di Euro 772,35.
Nel complesso la convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di Euro 16.632,35 (15.860,00 + 772,35) oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile decorrenti dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 21/09/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota depositata.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara risolto il contratto di vendita concluso tra le parti in data 10/11/2021
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di _1
, della somma di Euro 16.632,35 oltre interessi ai sensi Parte_1
dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile, con decorrenza dal 21/09/2022
e fino al soddisfo;
2)condanna la convenuta al pagamento, in favore di _1 [...]
, delle spese processuali che liquida in Euro 284,00 per esborsi ed Parte_1
Euro 2.700,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 12 agosto 2025
IL GIUDICE
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