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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V. N. 655/2025
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale letta l'istanza ex art. 482 c.p.c., depositata in data da (C.F. Parte_1
), con l'Avv. MILIA GIULIANO C.F._1 esaminati i documenti allegati, rilevato che non risultano provati i presupposti per l'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione immediata come prospettato dall'istante;
ritenuto che
infatti che non è provato neppure il fumus del pericolo nel ritardo di dispersione, considerato che esso è rappresentato da:
- consistenza del patrimonio del debitore, composto da beni mobili o da crediti appena sufficienti a soddisfare il credito e che potrebbero essere agevolmente sottratti all'aggressione esecutiva o pignorati da altri creditori,
- condizioni del debitore (ad esempio, pluriprotestato o già sottoposto ad altre esecuzioni) o da pregresse condotte che lascino presumere la sua inaffidabilità;
ritenuto che
nessuno dei suddetti requisiti è provato dal ricorrente, il quale si limita ad affermare che
“il debitore risulta residente all'estero e tale condizione comporta un'obiettiva dilatazione dei tempi di notificazione degli atti. Ancora, in ragione della condotta inadempiente del debitore, nonché dell'ingente credito vantato dall'odierno istante, vi è il fondato timore che il debitore sottragga o diminuisca gravemente le garanzie patrimoniali del credito vantato” rappresentando che trattasi di elementi tutti che non provano la inaffidabilità oggettiva o soggettiva nè il pericolo di dispersione;
rigetta l'istanza di autorizzazione alla esecuzione immediata nei confronti di (C.F. Controparte_1
). C.F._2
Pescara, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Angelozzi
Pag. 1 a 1
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale letta l'istanza ex art. 482 c.p.c., depositata in data da (C.F. Parte_1
), con l'Avv. MILIA GIULIANO C.F._1 esaminati i documenti allegati, rilevato che non risultano provati i presupposti per l'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione immediata come prospettato dall'istante;
ritenuto che
infatti che non è provato neppure il fumus del pericolo nel ritardo di dispersione, considerato che esso è rappresentato da:
- consistenza del patrimonio del debitore, composto da beni mobili o da crediti appena sufficienti a soddisfare il credito e che potrebbero essere agevolmente sottratti all'aggressione esecutiva o pignorati da altri creditori,
- condizioni del debitore (ad esempio, pluriprotestato o già sottoposto ad altre esecuzioni) o da pregresse condotte che lascino presumere la sua inaffidabilità;
ritenuto che
nessuno dei suddetti requisiti è provato dal ricorrente, il quale si limita ad affermare che
“il debitore risulta residente all'estero e tale condizione comporta un'obiettiva dilatazione dei tempi di notificazione degli atti. Ancora, in ragione della condotta inadempiente del debitore, nonché dell'ingente credito vantato dall'odierno istante, vi è il fondato timore che il debitore sottragga o diminuisca gravemente le garanzie patrimoniali del credito vantato” rappresentando che trattasi di elementi tutti che non provano la inaffidabilità oggettiva o soggettiva nè il pericolo di dispersione;
rigetta l'istanza di autorizzazione alla esecuzione immediata nei confronti di (C.F. Controparte_1
). C.F._2
Pescara, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Angelozzi
Pag. 1 a 1