Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/07/2025, n. 15038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15038 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13621 del 2021, proposto dalla società Napoli 900 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Gestore dei servizi energetici (G.S.E. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento n. GSEWEB/P20210540233 dell’11 ottobre 2021, di diniego alla richiesta di incentivo di parte ricorrente ai sensi del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016;
- della nota n. GSEWEB/P20190167961 del 17 aprile 2019, con la quale è stata chiesta la trasmissione di documentazione integrativa;
- della nota n. GSEWEB/P20190211158 del 20 maggio 2019, recante il preavviso di rigetto;
- delle FAQ pubblicate sul sito web della resistente amministrazione, nella parte in cui hanno affermato che non sarebbe stato possibile accedere all’incentivo in parola con la sola sostituzione dell'unità esterna di un impianto di climatizzazione;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, compresi, se del caso, le regole applicative dell’anzidetto D.M., pubblicate dal G.S.E., e lo stesso DM del 16 febbraio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso la ricorrente società ha impugnato, in particolare, il provvedimento con il quale l'intimato gestore ha rigettato la sua istanza volta all'incentivo di cui al D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (c.d. " conto termico 2.0 ") per la sostituzione degli esistenti impianti di climatizzazione invernale.
Il contestato diniego è stato così motivato: " Dall’analisi del dossier fotografico e dalla documentazione allegata, è stata dichiarata la sostituzione delle sole unità esterne, e non dell’intero generatore comprensivo delle unità interne, che come definito e richiamato in premessa deve essere costituito da unità di condensazione e unità di evaporazione. L’intervento, così come realizzato, non rispetta i requisiti previsti dal Conto Termico per consentirne l’eligibilità ai relativi incentivi, venendo meno, tra l’altro, il presupposto di sostituzione di generatori esistenti con generatori nuovi, utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione ".
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di operare nel settore alberghiero e turistico;
- che, nell'ambito delle iniziative volte alla manutenzione e al miglioramento della propria struttura, ha sostituito l’impianto di climatizzazione invernale esistente (costituito da due moto-condensanti esterne e da diverse unità interne di diffusione dell'aria) con un nuovo impianto a pompa di calore, costituito da un unico generatore esterno (in tesi più efficiente di quelli esistenti), collegato alle unità interne presenti nei vari ambienti;
- che le unità interne non sarebbero state sostituite in quanto di recente installazione e perché, oltre che idonee a soddisfare il fabbisogno termico della struttura, sarebbero state tecnicamente in grado di garantire le medesime prestazioni e gli stessi consumi di eventuali nuovi apparati.
1.2. Parte ricorrente ha contestato l’anzidetto diniego sulla scorta delle seguenti ragioni.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione al d.m. 16 febbraio 2016 e alle “regole applicative del d.m. 16.2.2016" pubblicate da GSE. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione del principio tempus regit actionem e del legittimo affidamento della ricorrente ) ha sostenuto che:
(i) la vigente normativa non imporrebbe la sostituzione di entrambi gli apparecchi costituenti la pompa di calore, considerato in particolare che gli elementi interni sarebbero " meri diffusori di aria ", in tesi ininfluenti ai fini dell'efficientamento energetico;
(ii) sarebbe stato leso il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente in considerazione della riferita prassi interpretativa del G.S.E., che in passato avrebbe accolto analoghe istanze;
(iii) tale prassi sarebbe poi mutata a seguito della pubblicazione delle più recenti FAQ, in tesi successive alla presentazione dell'istanza.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione del principio di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa. Violazione, falsa e/o erronea interpretazione di legge in relazione all’art. 97 della Costituzione e alla l. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità ) la ricorrente ha insistito sulla conformità del proprio intervento alla ratio della disciplina sull'efficientamento energetico, contestando la violazione del principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.
In secondo luogo, ha sostenuto che, anche laddove la mancata sostituzione delle unità interne dell’impianto di climatizzazione avesse in qualche modo inficiato l’incremento dell’efficienza energetica dell’impianto, il provvedimento impugnato sarebbe da considerare comunque illegittimo per violazione del principio di proporzionalità, posto che al più l'amministrazione intimata avrebbe dovuto - al più - diminuire l'incentivo, senza escluderlo in radice.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso ( violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere ) ha contestato la mancata considerazione, da parte del G.S.E., del suo apporto partecipativo in sede procedimentale.
2. Il 18 febbraio 2022 si è costituito il G.S.E., con atto di mera forma.
3. Il 10 ottobre 2024 parte ricorrente ha dichiarato il permanere dell'interesse alla decisione del ricorso.
4. Con memoria del 27 maggio 2025 il G.S.E. ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
5. Con memoria di replica parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno ricorso verte sul provvedimento con il quale il G.S.E. ha denegato l’istanza di incentivo di parte ricorrente, la quale ha sostituito le sole unità esterne dell’impianto di climatizzazione di un proprio immobile.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, avuto presente il quadro normativo alla base dell’accesso all’incentivo denegato con l’impugnato provvedimento.
2.1. L’art. 4, c. 2, lett. a), del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (di seguito riportato come “ D.M. ”) consente di erogare l’incentivo in questione – per quanto qui rileva – in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti dotati di pompe di calore. Ciò, tuttavia, a condizione che siano utilizzati “ esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova costruzione ” (art. 4, c. 3, del D.M.).
La regolamentazione ministeriale fa dunque espresso riferimento non solo alla sostituzione degli apparecchi, ma anche dei “ componenti ”.
Si precisa che siffatta regolamentazione non può dirsi incisa dalla menzione del D.M. tra gli atti impugnati da parte ricorrente (cfr. l’epigrafe del ricorso).
Al riguardo, premesso che il Collegio ritiene di poter prescindere dall’evidente inammissibilità di siffatta impugnazione (il ricorso non è stato notificato all’attuale Ministero delle imprese e del made in Italy ex art. 41, c. 2, c.p.a.; avverso lo stesso non sono state articolate specifiche doglianze, tanto che esso è stato impugnato in via meramente eventuale), è evidente la ragionevolezza dell’anzidetta disposizione: la subordinazione dell’erogazione dell’incentivo in parola alla sostituzione di tutti i componenti di un impianto di climatizzazione è infatti coerente con l’obiettivo di massimo efficientamento energetico sotteso al D.M. (cfr. art. 1, c. 1, del D.M.).
Ciò posto, nel caso di specie è indubbio che non tutti i componenti della pompa di calore siano stati effettivamente sostituiti. L’intervento di parte ricorrente non ha infatti riguardato le unità interne dell’impianto di climatizzazione, sulla cui natura di “ componenti ” quest’ultima si è chiaramente espressa in sede di memoria procedimentale, laddove ha affermato che “ nel caso di pompe di calore della tipologia aria/aria, le unità interne, ancor prima di svolgere la funzione di terminali di emissione, costituiscono una delle due componenti di cui sopra, l’unità di condensazione o di evaporazione (in base alla modalità di funzionamento, se invernale o estiva) ” (cfr. all. 11 di parte ricorrente, p. 1).
2.2. Quanto sopra impone dunque di rigettare tutti i motivi di ricorso articolati dalla ricorrente.
2.2.1. Il primo, in quanto la sostituzione di uno dei componenti non è certamente in grado, dalla piana lettura del D.M., di consentire l’accesso all’incentivo per cui è causa.
Né potrebbe fondatamente sostenersi alcuna lesione di un qualche legittimo affidamento, posto che la ricorrente non ha fornito in sede processuale alcuna prova dell’accoglimento di istanze aventi ad oggetto la sola sostituzione delle unità esterne (esse risultano meramente menzionate nella propria memoria procedimentale; cfr. il menzionato all. 11 di parte ricorrente, p.3).
Non sono, conseguentemente, note né la data di accoglimento delle suddette istanze, né il loro contenuto né tantomeno il momento in cui le FAQ sono state modificate, posto che la schermata prodotta da parte ricorrente risale a circa due mesi prima del 23 maggio 2019 (data in cui è stata acquisita la relativa schermata, cfr. doc. 4 di parte ricorrente), laddove l'istanza oggetto dell’impugnato diniego risale all'8 marzo 2019 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Nel caso di specie peraltro l'amministrazione, a nemmeno un mese dalla presentazione dell'istanza, ha formulato una richiesta di integrazione con la quale ha dato conto della incompletezza/difformità dell'istanza (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) e il 20 maggio 2019 l’amministrazione medesima ha chiarito le ragioni ostative all’accoglimento dell'istanza (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Dunque non vi sono elementi per sostenere che vi sia stata la lesione di un qualche affidamento di parte ricorrente.
E fermo restando che le previsioni della regolazione incentivante vanno interpretate in modo tassativo, in quanto volte all’attribuzione di incentivi e, dunque, in modo non estensivo (in questo senso v.: T.A.R. Lazio, Sez. III stralcio, 27 giugno 2024, n. 12926; T.A.R. Lazio, Sez. III stralcio, 28 giugno 2024, nn. 13051 e 13052).
Il tutto, ovviamente, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che l’eventuale accoglimento di simili pratiche, in violazione della normativa che regola l’incentivo di cui si discute, non potrebbe certamente imporre all’amministrazione di proseguire con una simile prassi.
2.2.2. Il secondo motivo di ricorso va rigettato in quanto l’assenza delle condizioni per l’accesso all’incentivo richiesto da parte ricorrente non potrebbe certamente imporre all’amministrazione un suo accoglimento parziale.
2.2.3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi, « l'onere di cui all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca […] che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento » (in questi termini Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6593).
Nel caso di specie l'impugnato provvedimento ha dato conto delle osservazioni di parte ricorrente (cfr. p. 4 del provvedimento; all. 1 di parte ricorrente), esplicitando in seguito le ragioni che ostano all’accoglimento dell’istanza e svolgendo, in particolare, puntuali considerazioni sulla necessità di sostituire tutte le componenti della pompa di calore.
3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente amministrazione nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO