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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 988/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Legrottaglie presso il cui studio sono elettivamente domiciliata in Ostuni (BR) al viale Francesco
Crispi 51
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sul minore (C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dagli Avv.ti Carmela Ruggiero e Anna Verriello, elettivamente domiciliati in Bitonto (BA) alla Via G. Matteotti, n. 132
APPELLATI
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 28.01.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i coniugi e , in qualità Controparte_1 CP_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 chiedevano che il Tribunale di Brindisi condannasse l'ASL di e il presidio Pt_1 ospedaliero “ ” di al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal CP_3 Pt_1 minore, , per fatto colposo dei sanitari del suddetto ospedale nella Persona_1 misura di € 68.544,00.
Deducevano i ricorrenti che in data 15.8.2018 allora dodicenne, Persona_1 veniva colto da improvvisi e lancinanti dolori addominali;
si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Perrino di dove giungeva alle ore 4.42; veniva, poi Pt_1 disposto il ricovero nel reparto di Pediatria, ove il minore giungeva alle ore 7.12; nel frattempo il paziente continuava a lamentare dolori, ai quali si aggiungevano febbre e vomito;
soltanto in data 17.8.2018 il minore veniva condotto con urgenza in sala operatoria per una “torsione intravaginale del funicolo spermatico dx” e qui veniva eseguita una “orchiectomia monolaterale”.
Sostenevano dunque i ricorrenti che la diagnosi corretta veniva formulata con ritardo e tanto costringeva il paziente a subire l'ablazione di un testicolo, evento che si sarebbe potuto evitare se fosse stata formulata una diagnosi esatta e tempestiva, conclusioni supportate dalla consulenza medico-legale di parte, a firma del Prof. ; Persona_2 affermavano quindi che i sanitari dell'ospedale “ ” di avevano agito in CP_3 Pt_1 maniera negligente (avendo omesso di compiere una corretta diagnosi tempestiva) ed imperita (per non aver eseguito ulteriori accertamenti clinici e strumentali tali da consentire una diagnosi differenziale), sostenendo inoltre che il minore aveva subito un indebolimento della funzione riproduttiva dell'organo, i cui postumi erano stati stimati dal perito di parte in un danno permanente del 25%.
Riferivano, di seguito, i ricorrenti che con precedente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avevano ottenuto da parte del Tribunale di Brindisi la nomina di due CTU, i quali concludevano per la sussistenza di un danno biologico, nella misura del 15%, imputabile a malpractice medica.
Per tali ragioni chiedevano il risarcimento del danno biologico patito dal figlio minore
, determinato in complessivi € 68.544,00 (sulla base delle risultanze Persona_1 della CTU), ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia.
Ritualmente costituitasi, la resistente eccepiva, in primo luogo, Pt_2 Pt_1
l'infondatezza nel merito della domanda di parte avversa, stante l'assenza di un comportamento colposo addebitabile ai sanitari del presidio ospedaliero “ ” di CP_3
i quali, al contrario, avrebbero tenuto una condotta aderente alle migliori Pt_1 pratiche clinico-assistenziali, riferendosi, in particolare, alle conclusioni a cui era sul punto pervenuto il CTP durante il procedimento di ATP prima citato.
L'ASL di contestava, poi, la correttezza delle conclusioni raggiunte dai CTU Pt_1 nominati dal Tribunale di Brindisi nel corso del procedimento per ATP, anche in ordine al profilo del nesso di causalità, evidenziando nello specifico l'assenza di prova del fatto che il tempestivo avvio di accertamenti ulteriori avrebbe evitato il prodursi dell'evento lesivo (da intendersi quale asportazione, non necessaria, di un testicolo).
All'udienza del 2.10.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1828 del 6.11.2023 il Tribunale di Brindisi così provvedeva:
“1. in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_4 parte ricorrente della somma di € 39.168,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali da computarsi su tale somma, devalutata alla data dell'intervento chirurgico ed annualmente rivalutata secondo indici ISTAT, con decorrenza dal
17.8.2018 e sino alla presente sentenza, e, per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo, sulla somma complessiva come innanzi determinata;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio CP_4 che si liquidano in complessivi euro 4.623,50, di cui euro 406,50 per spese, euro
4.217,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio per ATP (n. CP_4
1532/2021 R.G.) che si liquidano in complessivi euro 2.320,50, di cui euro 406,50 per spese, euro 1.914,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. pone le spese per l'espletamento della CTU di cui al procedimento per ATP (n.
1532/2021 R.G.) a carico della resistente”.
Preliminarmente, il giudice di prime cure evidenziava come al caso di specie fossero applicabili le norme – in particolare, l'art. 7 l. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli –
Bianco) – ed i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di malpractice medica e di risarcimento del danno derivante dalla condotta colposa del medico dipendente della struttura sanitaria.
Sottolineava quindi, in applicazione di detti principi, la nascita di un c.d. un contratto atipico di spedalità – dovuto all'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria – in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga – per il tramite dell'opera di ausiliari, gli operatori sanitari – ad una serie di prestazioni in favore del paziente, il cui inadempimento è fonte di responsabilità di natura contrattuale ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.
Dopo aver evidenziato le conseguenze di tale qualificazione in punto di riparto dell'onere probatorio – in base al quale è il paziente danneggiato a dover provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno lamentato, mentre spetta alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile – concludeva per la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti.
In particolare il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU – alla quale dichiarava di aderire in quanto fondata su dati oggettivamente riscontrabili e dotate di logicità intrinseca e coerenza rispetto alle premesse di fatto e teoriche esposte – depositata nell'ambito del procedimento per ATP, riteneva raggiunta la prova dell'evento lesivo
(cioè la non necessaria asportazione di un testicolo) e dei danni conseguenza da esso derivanti, così come la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo stesso.
Nello specifico, rilevava il primo giudice come le rilevazioni dei consulenti tecnici conducessero a ritenere censurabile il comportamento dei medici allorquando, esclusa la patologia appendicolare, avevano omesso le indagini strumentali e le consulenze specialistiche indispensabili a una diagnosi effettiva e completa;
secondo i consulenti, infatti, una semplice ecografia testicolare associata ad ecocolordoppler avrebbe potuto permettere di diagnosticare la patologia in atto.
Inoltre, evidenziava il primo giudice che la disamina della CTU consentiva di ritenere provato anche il nesso di causalità, in quanto il ritardo diagnostico non aveva permesso né di effettuare una manovra di derotazione manuale né una derotazione chirurgica che, se effettuate tempestivamente, avrebbero invece consentito il salvataggio del testicolo.
Da ultimo, riteneva raggiunta la prova anche del danno conseguenza, in quanto gli esami clinici condotti dai consulenti tecnici d'ufficio portavano a ritenere sussistente una menomazione della possibilità di fertilità del paziente, con conseguente configurabilità di un danno biologico stimabile, secondo la scienza medica, nella misura del 15%.
Ribadiva quindi il Tribunale che la negligenza ed imperizia dei sanitari del reparto di
Pediatria dell'ospedale “ ” di consistita nell'omessa diagnosi differenziale CP_3 Pt_1 di ulteriori esami strumentali e consulenze specialistiche, doveva ritenersi causa dell'asportazione di un testicolo;
trattasi di un danno che, secondo il primo giudice, si sarebbe potuto facilmente evitare se – come chiarito dalla CTU – i sanitari fossero intervenuti tempestivamente con una corretta diagnosi, considerato che la diagnosi di appendicite acuta poteva escludersi già all'esito di esami ematochimici e strumentali eseguiti in pronto soccorso.
In punto di danno risarcibile, il giudice di prime cure riteneva di dover procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale mediante il ricorso alle c.d. Tabelle di Milano, vigenti al momento della decisione, da ritenersi quale equo punto di riferimento allo scopo di garantire una liquidazione uniforme sull'intero territorio nazionale. In applicazione di dette tabelle, giungeva quindi a quantificare il danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico fisica nella somma di € 39.168,00, escludendo l'incremento a titolo di danno morale in difetto di allegazione e specifica prova da parte dei ricorrenti.
Da ultimo, il Tribunale escludeva qualsivoglia incremento a titolo di c.d. personalizzazione del danno, considerata la mancata allegazione e prova di conseguenze dannose anomale e peculiari, diverse da quelle normalmente e indefettibilmente connesse al danno subito secondo l'id quod plerumque accidit.
Avverso la sentenza, con atto notificato il 4.12.2023, ha proposto appello l
[...] per i motivi che saranno illustrati in prosieguo. CP_4
Con atto ritualmente depositato si sono costituiti i coniugi e Controparte_1 CP_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
contestando l'ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'integrale rigetto Per_1 dell'appello proposto.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 28.01.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello l lamenta l'erronea e carente Controparte_4 motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla fondatezza della pretesa risarcitoria e alle risultanze processuali, deducendo la violazione dell'art. 7 della legge
– nonché degli artt. 1218 e 1228 del codice civile. Per_3 Per_4
Si censura la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, secondo l'appellante frutto di un'analisi errata e superficiale degli elementi probatori acquisiti e di un'acritica adesione alla CTU, censurabile in quanto mero ausilio alla valutazione della prova e ad essa non sostituibile. Rileva l'ASL che il minore il 15.8.2018, alle ore 4.30 circa, CP_4 Persona_1 veniva accompagnato dai genitori al Pronto Soccorso dell'Ospedale di perché Pt_1 accusava dolori allo stomaco, all'ingresso del quale veniva riscontrato un sospetto di algie addominali con conseguente ricovero nel reparto di Pediatria.
In tale occasione, gli esami effettuati – tra cui ecografia addominale e consulenza chirurgica – riscontravano una buona situazione generale del paziente – anche relativamente ai suoi organi genitali, giudicati normali in considerazione dell'età – senza rilevare urgenze chirurgiche in atto.
Evidenzia poi l'appellante che il giorno successivo, cioè in data 16.8.2018, il paziente veniva sottoposto a ulteriore consulenza chirurgica all'esito della quale le condizioni apparivano in netto miglioramento;
soltanto in data 17.08.2018 (quindi dopo due giorni dall'ingresso nel reparto di Pediatria) il paziente presentava tumefazione scrotale, e pertanto veniva sottoposto a consulenza urologica che ipotizzava una torsione di testicolo, disponendo intervento chirurgico urgente, avvenuto dopo circa due ore, all'esito del quale i sanitari procedevano all'asportazione del testicolo.
Dalla suesposta ricostruzione dei fatti l'appellante deduce quindi che, nel caso di specie,
i medici agirono con la dovuta diligenza e con la tempestività richiesta dall'entità del quadro clinico che presentava il minore al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, momento in cui non era presente alcun segno o sintomo che facesse presagire l'insorgenza di una patologia della zona scrotale, che si manifestava solo a distanza di due giorni, la mattina del 17 agosto;
afferma, in altri termini, che il paziente non presentava alcun dato clinico soggettivo od oggettivo che potesse indurre i sanitari a ritenere sussistente una patologia testicolare.
Sostiene, quindi, che sulla base degli accertamenti clinico-diagnostici effettuati, non sarebbero in alcun modo emersi dati obiettivi richiedenti una gestione del paziente differente rispetto a quella in concreto posta in essere dai medici, i quali si sarebbero sempre attenuti alle migliori pratiche clinico-assistenziali.
Né potrebbero condividersi, secondo l le conclusioni cui erano pervenuti Controparte_4
i CTU nell'ambito del procedimento di ATP, in quanto basate su una valutazione ex post, quando già si conosceva la patologia che affliggeva il paziente.
Secondo l'appellante, dunque, la decisione impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui il Tribunale aveva aderito ad una tale conclusione senza tuttavia considerare tutti i dati clinici del paziente al momento del ricovero;
il solo rilievo di algia addominale in fase di miglioramento associato a obiettività genitale negativa, non avrebbe infatti potuto in alcun modo condurre al sospetto di una patologia testicolare in atto. Il giudice di prime cure avrebbe errato anche nell'individuare l'esatta finestra temporale di sei ore dall'insorgenza dei sintomi che avrebbe permesso ai sanitari, esclusa l'ipotesi di un'appendicite, di salvare il testicolo, il cui principio avrebbe dovuto farsi risalire all'ingresso in Pronto Soccorso del paziente, con termine all'incirca alle ore 11.00 del
15.8.2018, momento in cui tuttavia il paziente non aveva mostrato alcun sintomo di patologia testicolare tale da allarmare i sanitari e svolgere i relativi esami clinici.
1.2. Il motivo è infondato.
Non possono condividersi le conclusioni cui giunge l sulla base della Controparte_4 ricostruzione dei fatti operata nell'atto di appello, da cui inferisce l'esclusione di profili di imprudenza, negligenza e imperizia non addebitabili ai sanitari che ebbero in cura il minore.
Ed invero, è pacifico che le buone pratiche clinico-assistenziali così come, più in generale, il dovere di diligenza qualificata nell'esecuzione della prestazione che incombe in capo al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c., impongono agli operatori sanitari l'obbligo di effettuare tutti gli esami necessari e non omettere alcun accertamento diagnostico – con la dovuta tempestività - onde individuare esattamente la causa della sofferenza di chi si affida alle loro cure, senza che un temporaneo ed apparente miglioramento delle condizioni del paziente possa giustificare alcuna omissione in tal senso;
e ciò a maggior ragione nei confronti di soggetti particolarmente fragili, quali sono certamente i minori di età, in relazione ai quali il generale dovere di diligenza e protezione certamente assume un'ancora maggiore consistenza e pregnanza.
In tema di responsabilità medica, l'operato dell'esercente la professione sanitaria va valutato alla stregua del criterio della diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., per cui potrà ritenersi diligente nella misura in cui sia stato conforme ai protocolli, alle linee guida o alle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica di riferimento, nonché al bagaglio di competenze e conoscenze proprie del professionista di media preparazione ed avvedutezza, in relazione alle specificità del caso concreto.
Dunque, la diligenza richiesta al professionista non è quella generica previsto per qualunque debitore, ma la c.d. diligenza qualificata. Da ciò deriva che l'inadempimento del professionista sanitario non deriva automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato (miglioramento della condizione di salute del paziente), ma va valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Rientra, senza dubbio, nel dovere di diligenza qualificata il già menzionato obbligo di procedere a tutti gli accertamenti diagnostici necessari al fine di individuare l'esatta causa delle sofferenze lamentate dal paziente e procedere quindi alle strategie terapeutiche reputate necessarie, pur a fronte di un apparente miglioramento della complessiva situazione di salute;
trattasi di obbligo che, ancor prima di essere riconducibile alle buone pratiche clinico-assistenziali o al dovere di diligenza qualificata imposto dalla legge all'esercente la professione sanitaria, si ricollega ad un generale ed immanente parametro di ragionevolezza e di buon senso.
Tali conclusioni risultano avvalorate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale non ha mancato di sottolineare che in tema di responsabilità medica, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche (Cass. n. 30999/2018: nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto diligente la condotta dei sanitari che, in presenza di sintomi aspecifici, quali svenimento e cefalea, non univocamente riconducibili ad un aneurisma cerebrale, ma nemmeno tali da escluderlo, avevano omesso di prescrivere al paziente tempestivi approfondimenti diagnostici con particolare riguardo ad una TAC cranica).
Ed ancora, si è evidenziato che in tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fosse addetto a un reparto diverso e che il paziente non gli fosse stato affidato, dovendo la sua diligenza essere valutata non già ex ante in astratto, in base al suo mansionario, bensì ex post in relazione alla condotta concretamente tenuta, comparando le istruzioni terapeutiche da lui impartite con quelle suggerite dalle leges artis e concretamente esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 25772/2023: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in relazione alla morte di una paziente ricoverata in altro reparto a seguito di un intervento chirurgico, aveva escluso la corresponsabilità del medico anestesista di turno in virtù della mera circostanza che egli non avesse il compito di supervisionarne la degenza, senza verificare se, una volta informato del peggioramento dei parametri ematici della stessa, avrebbe dovuto tenere una diversa condotta, alla stregua delle leges artis applicabili al caso concreto).
In applicazione di detti principi, può affermarsi, nel caso di specie, la sussistenza di profili di imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente, i quali hanno ingiustificatamente omesso e ritardato gli esami clinici necessari alla verifica della reale causa delle sofferenze dallo stesso lamentato, esami a cui avrebbero dovuto procedere pur a fronte dell'apparente miglioramento dello stato di salute del minore e che avrebbero evitato il verificarsi dell'evento lesivo (la sussistenza del quale, come correttamente evidenziato dal primo giudice, risulta essere stata compiutamente provata – così come della condotta colposa dei sanitari e del nesso causale rispetto al danno evento e al danno conseguenza – in applicazione dei principi sull'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità medica).
La responsabilità dei medici della S.C. di Pediatria trova concreto riscontro nelle risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, compiutamente valutate dal primo giudice e recepite dalla sentenza oggetto di gravame.
Preliminarmente, pare opportuno osservare che, sebbene si ritenga tradizionalmente che la consulenza tecnica non è mezzo di accertamento, ma strumento di valutazione di elementi già provati dalle parti, tuttavia è pacifico che la CTU costituisca fonte oggettiva di prova qualora sia volta all'accertamento di fatti rilevabili solo attraverso il ricorso a particolari cognizioni tecniche che l'organo giudicante non possiede.
Da qui la tradizionale distinzione tra il c.d. consulente deducente, a cui il giudice conferisce l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ed il c.d. consulente percipiente, al quale invece è conferito il precipuo compito di accertare autonomamente i fatti, qualora detto accertamento implichi l'utilizzo di particolari conoscenze tecnico-scientifiche totalmente ignote al giudice.
Le risultanze dell'operato del CTU in funzione c.d. percipiente possono di per sé costituire esse stesse fonte oggettiva di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, pur dovendo sempre avere ad oggetto elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un soggetto dotato di particolari e specifiche conoscenze tecniche sia in grado di accertare con un sufficiente grado di precisione, (cfr., ex multis, Cass. n.
3717/2019; Cass. n. 1190/2015).
Sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, è possibile sostenere che il CTU con funzione percipiente concorre con il giudice nel percepire i fatti di causa che il giudice stesso non sarebbe in grado di percepire e men che meno accertare in quanto sfornito delle conoscenze tecnico-specialistiche all'uopo necessarie.
Nel caso di specie, dunque, non possono essere accolte le censure dell'appellante con cui lamenta un presunto vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per ciò che riguarda l'asserita adesione acritica da parte del giudice di primo grado alle conclusioni cui sono pervenuti i CTU. Ed invero, correttamente il Tribunale ha sottolineato la condivisibilità delle risultanze della CTU, da cui è emerso che nonostante l'assenza di indicazioni di appendicopatia, diagnosi iniziale che avrebbe dovuto indurre a un trasferimento del paziente in ambiente chirurgico, non è stato effettuato alcun esame strumentale (ecodoppler) o richieste consulenze specialistiche (urologia) atte ad escludere patologie a carico dell'apparato genitale del paziente considerato l'innalzamento degli indici ematochimici d'infezione,
l'aumento della sintomatologia algica e l'esclusione della patologia infiammatoria a carico dell'appendice. Senza trascurare che la torsione funicolare è uno degli eventi maggiormente presenti nella fascia d'età del paziente.
Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha affermato che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate ,
o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. civ. n.26104/2022). Inoltre, il giudice di merito, quando – come nel caso di specie - aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
33742/2022).
Conclusivamente sul punto, il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio – recepite dalla sentenza impugnata – secondo cui “Sia le consulenze di chirurgia generale effettuate che i risultati degli esami ematochimici effettuati in pronto soccorso, nonché l'ecografia addome eseguita permettevano di escludere un'appendicite acuta. Il giorno dopo il ricovero si può notare un aumento degli indici di infezione e delle algie addominali con un riscontro clinico negativo (consulenza chirurgia generale) per appendicopatia. Nonostante l'assenza d'indicazioni di appendicopatia, diagnosi iniziale che avrebbe dovuto indurre a un trasferimento del paziente in ambiente chirurgico, non è stato effettuato alcun esame strumentale
(ecodoppler) o richieste consulenze specialistiche (urologia) atte ad escludere patologie a carico dell'apparato genitale del paziente considerato l'innalzamento degli indici ematochimici d'infezione, l'aumento della sintomatologia algica e l'esclusione della patologia infiammatoria a carico dell'appendice. Senza trascurare che la torsione funicolare è uno degli eventi maggiormente presenti nella fascia d'età del paziente.”.
Risultava pertanto “censurabile il comportamento dei medici della S.C. di Pediatria allorquando, esclusa definitivamente la patologia appendicolare hanno omesso le indagini strumentali e le consulenze specialistiche, indispensabili a una diagnosi differenziale (…) Una semplice ecografia testicolare associata ad ecocolordoppler avrebbe potuto permettere di diagnosticare la patologia in atto”. Osservavano altresì i consulenti che “Il ritardo diagnostico non ha permesso né di effettuare una manovra di derotazione manuale né una derotazione chirurgica che avrebbe permesso, se effettuate nell'intervallo di tempo di circa sei ore dal momento dell'insorgenza, di permettere la rivascolarizzazione del testicolo e il suo salvataggio”.
2. Con il secondo motivo di appello si deduce l'erronea quantificazione del danno biologico permanente operata dal Tribunale. Sostiene l'appellante che la stima operata dai consulenti tecnici d'ufficio nella misura del 15% sarebbe superiore al massimo della soglia dagli stessi consulenti indicato in sede di risposta alle osservazioni (3-11%) rispetto alla tipologia di danno asseritamente accertata, giustificando l'incremento sulla base della stima dei postumi invalidanti – effettuata con giudizio prognostico – in relazione alle difficoltà di fecondazione alle quali potrebbe andare incontro il danneggiato.
2.2. Il motivo è infondato.
Posto che il primo giudice non ha riconosciuto alcuna ulteriore somma a titolo di danno morale né per la c.d. personalizzazione del danno, rileva il Collegio come non appaia censurabile la decisione impugnata anche nella parte in cui ha correttamente incrementato sino alla misura del 15% l'entità dei postumi invalidanti riconosciuti al danneggiato.
Tale incremento, invero, trova ampia giustificazione – come rilevato nella CTU - negli esiti dello “spermiogramma eseguito nel 2019” (quando il minore aveva 13 anni e quindi era ormai nella fase della pubertà) che aveva evidenziato “un numero di spermatozoi inferiore ai valori minimi considerati normali cosa che potrebbe comportare un problema d'infertilità relativo con difficoltà (non impossibilità) di fecondazione”.
Non ricorrono i presupposti, in considerazione delle argomentazioni sin qui svolte, per disporre il rinnovo della consulenza tecnica espletata.
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 4.12.2023 dall nei confronti di Parte_3
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sul minore , avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi n. Persona_1
1828 del 6.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore degli appellati, in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 988/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Legrottaglie presso il cui studio sono elettivamente domiciliata in Ostuni (BR) al viale Francesco
Crispi 51
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sul minore (C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dagli Avv.ti Carmela Ruggiero e Anna Verriello, elettivamente domiciliati in Bitonto (BA) alla Via G. Matteotti, n. 132
APPELLATI
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 28.01.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i coniugi e , in qualità Controparte_1 CP_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 chiedevano che il Tribunale di Brindisi condannasse l'ASL di e il presidio Pt_1 ospedaliero “ ” di al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal CP_3 Pt_1 minore, , per fatto colposo dei sanitari del suddetto ospedale nella Persona_1 misura di € 68.544,00.
Deducevano i ricorrenti che in data 15.8.2018 allora dodicenne, Persona_1 veniva colto da improvvisi e lancinanti dolori addominali;
si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Perrino di dove giungeva alle ore 4.42; veniva, poi Pt_1 disposto il ricovero nel reparto di Pediatria, ove il minore giungeva alle ore 7.12; nel frattempo il paziente continuava a lamentare dolori, ai quali si aggiungevano febbre e vomito;
soltanto in data 17.8.2018 il minore veniva condotto con urgenza in sala operatoria per una “torsione intravaginale del funicolo spermatico dx” e qui veniva eseguita una “orchiectomia monolaterale”.
Sostenevano dunque i ricorrenti che la diagnosi corretta veniva formulata con ritardo e tanto costringeva il paziente a subire l'ablazione di un testicolo, evento che si sarebbe potuto evitare se fosse stata formulata una diagnosi esatta e tempestiva, conclusioni supportate dalla consulenza medico-legale di parte, a firma del Prof. ; Persona_2 affermavano quindi che i sanitari dell'ospedale “ ” di avevano agito in CP_3 Pt_1 maniera negligente (avendo omesso di compiere una corretta diagnosi tempestiva) ed imperita (per non aver eseguito ulteriori accertamenti clinici e strumentali tali da consentire una diagnosi differenziale), sostenendo inoltre che il minore aveva subito un indebolimento della funzione riproduttiva dell'organo, i cui postumi erano stati stimati dal perito di parte in un danno permanente del 25%.
Riferivano, di seguito, i ricorrenti che con precedente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avevano ottenuto da parte del Tribunale di Brindisi la nomina di due CTU, i quali concludevano per la sussistenza di un danno biologico, nella misura del 15%, imputabile a malpractice medica.
Per tali ragioni chiedevano il risarcimento del danno biologico patito dal figlio minore
, determinato in complessivi € 68.544,00 (sulla base delle risultanze Persona_1 della CTU), ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia.
Ritualmente costituitasi, la resistente eccepiva, in primo luogo, Pt_2 Pt_1
l'infondatezza nel merito della domanda di parte avversa, stante l'assenza di un comportamento colposo addebitabile ai sanitari del presidio ospedaliero “ ” di CP_3
i quali, al contrario, avrebbero tenuto una condotta aderente alle migliori Pt_1 pratiche clinico-assistenziali, riferendosi, in particolare, alle conclusioni a cui era sul punto pervenuto il CTP durante il procedimento di ATP prima citato.
L'ASL di contestava, poi, la correttezza delle conclusioni raggiunte dai CTU Pt_1 nominati dal Tribunale di Brindisi nel corso del procedimento per ATP, anche in ordine al profilo del nesso di causalità, evidenziando nello specifico l'assenza di prova del fatto che il tempestivo avvio di accertamenti ulteriori avrebbe evitato il prodursi dell'evento lesivo (da intendersi quale asportazione, non necessaria, di un testicolo).
All'udienza del 2.10.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1828 del 6.11.2023 il Tribunale di Brindisi così provvedeva:
“1. in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_4 parte ricorrente della somma di € 39.168,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali da computarsi su tale somma, devalutata alla data dell'intervento chirurgico ed annualmente rivalutata secondo indici ISTAT, con decorrenza dal
17.8.2018 e sino alla presente sentenza, e, per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo, sulla somma complessiva come innanzi determinata;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio CP_4 che si liquidano in complessivi euro 4.623,50, di cui euro 406,50 per spese, euro
4.217,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio per ATP (n. CP_4
1532/2021 R.G.) che si liquidano in complessivi euro 2.320,50, di cui euro 406,50 per spese, euro 1.914,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. pone le spese per l'espletamento della CTU di cui al procedimento per ATP (n.
1532/2021 R.G.) a carico della resistente”.
Preliminarmente, il giudice di prime cure evidenziava come al caso di specie fossero applicabili le norme – in particolare, l'art. 7 l. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli –
Bianco) – ed i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di malpractice medica e di risarcimento del danno derivante dalla condotta colposa del medico dipendente della struttura sanitaria.
Sottolineava quindi, in applicazione di detti principi, la nascita di un c.d. un contratto atipico di spedalità – dovuto all'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria – in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga – per il tramite dell'opera di ausiliari, gli operatori sanitari – ad una serie di prestazioni in favore del paziente, il cui inadempimento è fonte di responsabilità di natura contrattuale ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.
Dopo aver evidenziato le conseguenze di tale qualificazione in punto di riparto dell'onere probatorio – in base al quale è il paziente danneggiato a dover provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno lamentato, mentre spetta alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile – concludeva per la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti.
In particolare il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU – alla quale dichiarava di aderire in quanto fondata su dati oggettivamente riscontrabili e dotate di logicità intrinseca e coerenza rispetto alle premesse di fatto e teoriche esposte – depositata nell'ambito del procedimento per ATP, riteneva raggiunta la prova dell'evento lesivo
(cioè la non necessaria asportazione di un testicolo) e dei danni conseguenza da esso derivanti, così come la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo stesso.
Nello specifico, rilevava il primo giudice come le rilevazioni dei consulenti tecnici conducessero a ritenere censurabile il comportamento dei medici allorquando, esclusa la patologia appendicolare, avevano omesso le indagini strumentali e le consulenze specialistiche indispensabili a una diagnosi effettiva e completa;
secondo i consulenti, infatti, una semplice ecografia testicolare associata ad ecocolordoppler avrebbe potuto permettere di diagnosticare la patologia in atto.
Inoltre, evidenziava il primo giudice che la disamina della CTU consentiva di ritenere provato anche il nesso di causalità, in quanto il ritardo diagnostico non aveva permesso né di effettuare una manovra di derotazione manuale né una derotazione chirurgica che, se effettuate tempestivamente, avrebbero invece consentito il salvataggio del testicolo.
Da ultimo, riteneva raggiunta la prova anche del danno conseguenza, in quanto gli esami clinici condotti dai consulenti tecnici d'ufficio portavano a ritenere sussistente una menomazione della possibilità di fertilità del paziente, con conseguente configurabilità di un danno biologico stimabile, secondo la scienza medica, nella misura del 15%.
Ribadiva quindi il Tribunale che la negligenza ed imperizia dei sanitari del reparto di
Pediatria dell'ospedale “ ” di consistita nell'omessa diagnosi differenziale CP_3 Pt_1 di ulteriori esami strumentali e consulenze specialistiche, doveva ritenersi causa dell'asportazione di un testicolo;
trattasi di un danno che, secondo il primo giudice, si sarebbe potuto facilmente evitare se – come chiarito dalla CTU – i sanitari fossero intervenuti tempestivamente con una corretta diagnosi, considerato che la diagnosi di appendicite acuta poteva escludersi già all'esito di esami ematochimici e strumentali eseguiti in pronto soccorso.
In punto di danno risarcibile, il giudice di prime cure riteneva di dover procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale mediante il ricorso alle c.d. Tabelle di Milano, vigenti al momento della decisione, da ritenersi quale equo punto di riferimento allo scopo di garantire una liquidazione uniforme sull'intero territorio nazionale. In applicazione di dette tabelle, giungeva quindi a quantificare il danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico fisica nella somma di € 39.168,00, escludendo l'incremento a titolo di danno morale in difetto di allegazione e specifica prova da parte dei ricorrenti.
Da ultimo, il Tribunale escludeva qualsivoglia incremento a titolo di c.d. personalizzazione del danno, considerata la mancata allegazione e prova di conseguenze dannose anomale e peculiari, diverse da quelle normalmente e indefettibilmente connesse al danno subito secondo l'id quod plerumque accidit.
Avverso la sentenza, con atto notificato il 4.12.2023, ha proposto appello l
[...] per i motivi che saranno illustrati in prosieguo. CP_4
Con atto ritualmente depositato si sono costituiti i coniugi e Controparte_1 CP_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
contestando l'ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'integrale rigetto Per_1 dell'appello proposto.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 28.01.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello l lamenta l'erronea e carente Controparte_4 motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla fondatezza della pretesa risarcitoria e alle risultanze processuali, deducendo la violazione dell'art. 7 della legge
– nonché degli artt. 1218 e 1228 del codice civile. Per_3 Per_4
Si censura la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, secondo l'appellante frutto di un'analisi errata e superficiale degli elementi probatori acquisiti e di un'acritica adesione alla CTU, censurabile in quanto mero ausilio alla valutazione della prova e ad essa non sostituibile. Rileva l'ASL che il minore il 15.8.2018, alle ore 4.30 circa, CP_4 Persona_1 veniva accompagnato dai genitori al Pronto Soccorso dell'Ospedale di perché Pt_1 accusava dolori allo stomaco, all'ingresso del quale veniva riscontrato un sospetto di algie addominali con conseguente ricovero nel reparto di Pediatria.
In tale occasione, gli esami effettuati – tra cui ecografia addominale e consulenza chirurgica – riscontravano una buona situazione generale del paziente – anche relativamente ai suoi organi genitali, giudicati normali in considerazione dell'età – senza rilevare urgenze chirurgiche in atto.
Evidenzia poi l'appellante che il giorno successivo, cioè in data 16.8.2018, il paziente veniva sottoposto a ulteriore consulenza chirurgica all'esito della quale le condizioni apparivano in netto miglioramento;
soltanto in data 17.08.2018 (quindi dopo due giorni dall'ingresso nel reparto di Pediatria) il paziente presentava tumefazione scrotale, e pertanto veniva sottoposto a consulenza urologica che ipotizzava una torsione di testicolo, disponendo intervento chirurgico urgente, avvenuto dopo circa due ore, all'esito del quale i sanitari procedevano all'asportazione del testicolo.
Dalla suesposta ricostruzione dei fatti l'appellante deduce quindi che, nel caso di specie,
i medici agirono con la dovuta diligenza e con la tempestività richiesta dall'entità del quadro clinico che presentava il minore al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, momento in cui non era presente alcun segno o sintomo che facesse presagire l'insorgenza di una patologia della zona scrotale, che si manifestava solo a distanza di due giorni, la mattina del 17 agosto;
afferma, in altri termini, che il paziente non presentava alcun dato clinico soggettivo od oggettivo che potesse indurre i sanitari a ritenere sussistente una patologia testicolare.
Sostiene, quindi, che sulla base degli accertamenti clinico-diagnostici effettuati, non sarebbero in alcun modo emersi dati obiettivi richiedenti una gestione del paziente differente rispetto a quella in concreto posta in essere dai medici, i quali si sarebbero sempre attenuti alle migliori pratiche clinico-assistenziali.
Né potrebbero condividersi, secondo l le conclusioni cui erano pervenuti Controparte_4
i CTU nell'ambito del procedimento di ATP, in quanto basate su una valutazione ex post, quando già si conosceva la patologia che affliggeva il paziente.
Secondo l'appellante, dunque, la decisione impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui il Tribunale aveva aderito ad una tale conclusione senza tuttavia considerare tutti i dati clinici del paziente al momento del ricovero;
il solo rilievo di algia addominale in fase di miglioramento associato a obiettività genitale negativa, non avrebbe infatti potuto in alcun modo condurre al sospetto di una patologia testicolare in atto. Il giudice di prime cure avrebbe errato anche nell'individuare l'esatta finestra temporale di sei ore dall'insorgenza dei sintomi che avrebbe permesso ai sanitari, esclusa l'ipotesi di un'appendicite, di salvare il testicolo, il cui principio avrebbe dovuto farsi risalire all'ingresso in Pronto Soccorso del paziente, con termine all'incirca alle ore 11.00 del
15.8.2018, momento in cui tuttavia il paziente non aveva mostrato alcun sintomo di patologia testicolare tale da allarmare i sanitari e svolgere i relativi esami clinici.
1.2. Il motivo è infondato.
Non possono condividersi le conclusioni cui giunge l sulla base della Controparte_4 ricostruzione dei fatti operata nell'atto di appello, da cui inferisce l'esclusione di profili di imprudenza, negligenza e imperizia non addebitabili ai sanitari che ebbero in cura il minore.
Ed invero, è pacifico che le buone pratiche clinico-assistenziali così come, più in generale, il dovere di diligenza qualificata nell'esecuzione della prestazione che incombe in capo al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c., impongono agli operatori sanitari l'obbligo di effettuare tutti gli esami necessari e non omettere alcun accertamento diagnostico – con la dovuta tempestività - onde individuare esattamente la causa della sofferenza di chi si affida alle loro cure, senza che un temporaneo ed apparente miglioramento delle condizioni del paziente possa giustificare alcuna omissione in tal senso;
e ciò a maggior ragione nei confronti di soggetti particolarmente fragili, quali sono certamente i minori di età, in relazione ai quali il generale dovere di diligenza e protezione certamente assume un'ancora maggiore consistenza e pregnanza.
In tema di responsabilità medica, l'operato dell'esercente la professione sanitaria va valutato alla stregua del criterio della diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., per cui potrà ritenersi diligente nella misura in cui sia stato conforme ai protocolli, alle linee guida o alle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica di riferimento, nonché al bagaglio di competenze e conoscenze proprie del professionista di media preparazione ed avvedutezza, in relazione alle specificità del caso concreto.
Dunque, la diligenza richiesta al professionista non è quella generica previsto per qualunque debitore, ma la c.d. diligenza qualificata. Da ciò deriva che l'inadempimento del professionista sanitario non deriva automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato (miglioramento della condizione di salute del paziente), ma va valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Rientra, senza dubbio, nel dovere di diligenza qualificata il già menzionato obbligo di procedere a tutti gli accertamenti diagnostici necessari al fine di individuare l'esatta causa delle sofferenze lamentate dal paziente e procedere quindi alle strategie terapeutiche reputate necessarie, pur a fronte di un apparente miglioramento della complessiva situazione di salute;
trattasi di obbligo che, ancor prima di essere riconducibile alle buone pratiche clinico-assistenziali o al dovere di diligenza qualificata imposto dalla legge all'esercente la professione sanitaria, si ricollega ad un generale ed immanente parametro di ragionevolezza e di buon senso.
Tali conclusioni risultano avvalorate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale non ha mancato di sottolineare che in tema di responsabilità medica, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche (Cass. n. 30999/2018: nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto diligente la condotta dei sanitari che, in presenza di sintomi aspecifici, quali svenimento e cefalea, non univocamente riconducibili ad un aneurisma cerebrale, ma nemmeno tali da escluderlo, avevano omesso di prescrivere al paziente tempestivi approfondimenti diagnostici con particolare riguardo ad una TAC cranica).
Ed ancora, si è evidenziato che in tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fosse addetto a un reparto diverso e che il paziente non gli fosse stato affidato, dovendo la sua diligenza essere valutata non già ex ante in astratto, in base al suo mansionario, bensì ex post in relazione alla condotta concretamente tenuta, comparando le istruzioni terapeutiche da lui impartite con quelle suggerite dalle leges artis e concretamente esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 25772/2023: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in relazione alla morte di una paziente ricoverata in altro reparto a seguito di un intervento chirurgico, aveva escluso la corresponsabilità del medico anestesista di turno in virtù della mera circostanza che egli non avesse il compito di supervisionarne la degenza, senza verificare se, una volta informato del peggioramento dei parametri ematici della stessa, avrebbe dovuto tenere una diversa condotta, alla stregua delle leges artis applicabili al caso concreto).
In applicazione di detti principi, può affermarsi, nel caso di specie, la sussistenza di profili di imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente, i quali hanno ingiustificatamente omesso e ritardato gli esami clinici necessari alla verifica della reale causa delle sofferenze dallo stesso lamentato, esami a cui avrebbero dovuto procedere pur a fronte dell'apparente miglioramento dello stato di salute del minore e che avrebbero evitato il verificarsi dell'evento lesivo (la sussistenza del quale, come correttamente evidenziato dal primo giudice, risulta essere stata compiutamente provata – così come della condotta colposa dei sanitari e del nesso causale rispetto al danno evento e al danno conseguenza – in applicazione dei principi sull'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità medica).
La responsabilità dei medici della S.C. di Pediatria trova concreto riscontro nelle risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, compiutamente valutate dal primo giudice e recepite dalla sentenza oggetto di gravame.
Preliminarmente, pare opportuno osservare che, sebbene si ritenga tradizionalmente che la consulenza tecnica non è mezzo di accertamento, ma strumento di valutazione di elementi già provati dalle parti, tuttavia è pacifico che la CTU costituisca fonte oggettiva di prova qualora sia volta all'accertamento di fatti rilevabili solo attraverso il ricorso a particolari cognizioni tecniche che l'organo giudicante non possiede.
Da qui la tradizionale distinzione tra il c.d. consulente deducente, a cui il giudice conferisce l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ed il c.d. consulente percipiente, al quale invece è conferito il precipuo compito di accertare autonomamente i fatti, qualora detto accertamento implichi l'utilizzo di particolari conoscenze tecnico-scientifiche totalmente ignote al giudice.
Le risultanze dell'operato del CTU in funzione c.d. percipiente possono di per sé costituire esse stesse fonte oggettiva di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, pur dovendo sempre avere ad oggetto elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un soggetto dotato di particolari e specifiche conoscenze tecniche sia in grado di accertare con un sufficiente grado di precisione, (cfr., ex multis, Cass. n.
3717/2019; Cass. n. 1190/2015).
Sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, è possibile sostenere che il CTU con funzione percipiente concorre con il giudice nel percepire i fatti di causa che il giudice stesso non sarebbe in grado di percepire e men che meno accertare in quanto sfornito delle conoscenze tecnico-specialistiche all'uopo necessarie.
Nel caso di specie, dunque, non possono essere accolte le censure dell'appellante con cui lamenta un presunto vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per ciò che riguarda l'asserita adesione acritica da parte del giudice di primo grado alle conclusioni cui sono pervenuti i CTU. Ed invero, correttamente il Tribunale ha sottolineato la condivisibilità delle risultanze della CTU, da cui è emerso che nonostante l'assenza di indicazioni di appendicopatia, diagnosi iniziale che avrebbe dovuto indurre a un trasferimento del paziente in ambiente chirurgico, non è stato effettuato alcun esame strumentale (ecodoppler) o richieste consulenze specialistiche (urologia) atte ad escludere patologie a carico dell'apparato genitale del paziente considerato l'innalzamento degli indici ematochimici d'infezione,
l'aumento della sintomatologia algica e l'esclusione della patologia infiammatoria a carico dell'appendice. Senza trascurare che la torsione funicolare è uno degli eventi maggiormente presenti nella fascia d'età del paziente.
Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha affermato che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate ,
o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. civ. n.26104/2022). Inoltre, il giudice di merito, quando – come nel caso di specie - aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
33742/2022).
Conclusivamente sul punto, il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio – recepite dalla sentenza impugnata – secondo cui “Sia le consulenze di chirurgia generale effettuate che i risultati degli esami ematochimici effettuati in pronto soccorso, nonché l'ecografia addome eseguita permettevano di escludere un'appendicite acuta. Il giorno dopo il ricovero si può notare un aumento degli indici di infezione e delle algie addominali con un riscontro clinico negativo (consulenza chirurgia generale) per appendicopatia. Nonostante l'assenza d'indicazioni di appendicopatia, diagnosi iniziale che avrebbe dovuto indurre a un trasferimento del paziente in ambiente chirurgico, non è stato effettuato alcun esame strumentale
(ecodoppler) o richieste consulenze specialistiche (urologia) atte ad escludere patologie a carico dell'apparato genitale del paziente considerato l'innalzamento degli indici ematochimici d'infezione, l'aumento della sintomatologia algica e l'esclusione della patologia infiammatoria a carico dell'appendice. Senza trascurare che la torsione funicolare è uno degli eventi maggiormente presenti nella fascia d'età del paziente.”.
Risultava pertanto “censurabile il comportamento dei medici della S.C. di Pediatria allorquando, esclusa definitivamente la patologia appendicolare hanno omesso le indagini strumentali e le consulenze specialistiche, indispensabili a una diagnosi differenziale (…) Una semplice ecografia testicolare associata ad ecocolordoppler avrebbe potuto permettere di diagnosticare la patologia in atto”. Osservavano altresì i consulenti che “Il ritardo diagnostico non ha permesso né di effettuare una manovra di derotazione manuale né una derotazione chirurgica che avrebbe permesso, se effettuate nell'intervallo di tempo di circa sei ore dal momento dell'insorgenza, di permettere la rivascolarizzazione del testicolo e il suo salvataggio”.
2. Con il secondo motivo di appello si deduce l'erronea quantificazione del danno biologico permanente operata dal Tribunale. Sostiene l'appellante che la stima operata dai consulenti tecnici d'ufficio nella misura del 15% sarebbe superiore al massimo della soglia dagli stessi consulenti indicato in sede di risposta alle osservazioni (3-11%) rispetto alla tipologia di danno asseritamente accertata, giustificando l'incremento sulla base della stima dei postumi invalidanti – effettuata con giudizio prognostico – in relazione alle difficoltà di fecondazione alle quali potrebbe andare incontro il danneggiato.
2.2. Il motivo è infondato.
Posto che il primo giudice non ha riconosciuto alcuna ulteriore somma a titolo di danno morale né per la c.d. personalizzazione del danno, rileva il Collegio come non appaia censurabile la decisione impugnata anche nella parte in cui ha correttamente incrementato sino alla misura del 15% l'entità dei postumi invalidanti riconosciuti al danneggiato.
Tale incremento, invero, trova ampia giustificazione – come rilevato nella CTU - negli esiti dello “spermiogramma eseguito nel 2019” (quando il minore aveva 13 anni e quindi era ormai nella fase della pubertà) che aveva evidenziato “un numero di spermatozoi inferiore ai valori minimi considerati normali cosa che potrebbe comportare un problema d'infertilità relativo con difficoltà (non impossibilità) di fecondazione”.
Non ricorrono i presupposti, in considerazione delle argomentazioni sin qui svolte, per disporre il rinnovo della consulenza tecnica espletata.
3. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 4.12.2023 dall nei confronti di Parte_3
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sul minore , avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi n. Persona_1
1828 del 6.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore degli appellati, in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito