Articolo 1 della Legge 21 aprile 1967, n. 308
Articolo 2
Versione
10 giugno 1967
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463 , per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, autorizzate da leggi speciali, le cui disponibilita' globali o annuali risultino esaurite.
La detta somma, ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1966 e di lire 4 miliardi nell'esercizio 1967, sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per gli esercizi medesimi.
Le somme non impegnate entro il 31 dicembre di ciascuno degli esercizi suindicati saranno utilizzabili negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 10 giugno 1967