Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 10273
CS
Ordinanza cautelare 15 aprile 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi

    Il Collegio ritiene che l'applicazione dell'art. 40 c.p.a. e del principio di specificità dei motivi non potesse condurre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto erano chiaramente individuabili, anche dalle indicazioni della relazione tecnica riprodotta nel ricorso, i profili di contestazione del provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Mancanza di conformità con la disciplina vigente al momento della realizzazione

    Il superamento dell'indice di edificabilità indicato nel provvedimento impugnato non è stato neppure contestato in giudizio, in relazione all'applicabilità del PRG nel testo modificato nel 1987, in quanto la difesa appellante sia nel ricorso che nell’appello sostiene l’applicabilità del maggiore indice di 0,10 mc/mq, relativo alle costruzioni accessorie (stalle, magazzini, rimesse), deducendo espressamente che anche le stalle e i magazzini sarebbero volumi chiusi e quindi tale indice sarebbe applicabile alla presente fattispecie. E’ palese l’infondatezza di tale argomentazioni, in quanto l’ampliamento è stato realizzato ad uso abitativo come risulta dall’accertamento effettuato nel sopralluogo del 2020 nonché dal progetto di sanatoria presentato, con la conseguenza che all’ampliamento deve essere applicato l’indice di edificabilità dell’0,03 mc/mq, né può avere alcuna rilevanza la circostanza che l’uso abitativo fosse solo saltuario.

  • Rigettato
    Mancanza di conformità con la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda

    L’art. 10 delle NTA del Comune di -OMISSIS- prevede l’ampliamento come categoria ulteriore rispetto alla ristrutturazione edilizia, che quindi non è consentita in relazione agli interventi ammessi su edifici esistenti. In ogni caso, l’ampliamento complessivo di oltre 30 metri quadri (chiusura di circa 18 metri quadri circa di portico e di circa 20 metri quadri di tettoia) rispetto ad una superficie utile abitativa preesistente di circa 55 metri quadri, non può certo essere considerata una ristrutturazione edilizia.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della L.R. n. 30/2009 (Piano Casa)

    La disciplina del cd. piano casa non è comunque applicabile in sede di sanatoria, potendo essere presentata la relativa domanda solo per edifici legittimi o già legittimati. Inoltre, l’applicabilità del cd. piano casa era comunque esclusa, anche ai sensi del sopra richiamato art.11 comma 4 della legge regionale, trattandosi di area classificata come inedificabile dallo strumento urbanistico, in quanto con terreno pessimo (TP1 e TP2) in cui non sono ammesse le nuove costruzioni.

  • Rigettato
    Superamento dei limiti di altezza

    Legittimo è anche il riferimento da parte del Comune al D.M. 5 luglio 1975, che prevede l’altezza minima per le abitazioni di metri 2,70, mentre, nel caso di specie, l’ampliamento ha una altezza di metri 2,15, non potendo essere dato rilievo, in sede di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, alla già avvenuta sanatoria dei locali contigui di pari altezza.

  • Rigettato
    Compatibilità con il vincolo idrogeologico

    La possibilità di legittimare l’ampliamento era esclusa, oltre che dalla classificazione urbanistica come “terreno pessimo”, in cui non sono ammesse le nuove costruzioni, altresì dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno, che ha classificato l’area in questione come area R4 a pericolosità molto elevata, non consentendo trasformazioni dello stato dei luoghi, ammettendo solo sugli edifici esistenti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento del carico urbanistico. La possibilità di qualificare l’intervento effettuato come ristrutturazione è esclusa, nel caso di specie, dalla natura dell’intervento effettuato, non rientrante nella ristrutturazione edilizia, già solo per il consistente aumento di volumetria in rapporto a quella originaria del manufatto condonato.

  • Rigettato
    Necessità di un nuovo ordine di demolizione dopo il diniego di sanatoria

    Il rinnovo dell’ordine di demolizione ha costituito un atto favorevole alle appellanti, avendo in sostanza assegnato un nuovo termine di novanta giorni per procedere alla demolizione. In ogni caso è anche infondata. La difesa appellante richiama infatti l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che riferendosi all’ipotesi in cui il Comune non abbia emesso un nuovo ordine di demolizione successivamente al diniego di sanatoria, attribuisce efficacia a quello già emesso precedentemente. Ciò non toglie che il Comune possa rinnovare l’ordine di demolizione, al fine di rendere più chiari ai destinatari gli adempimenti derivanti dal diniego di sanatoria e di assegnare un nuovo termine di novanta giorni, come in effetti ha fatto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Responsabile del procedimento

    Con riguardo al responsabile del procedimento correttamente il giudice di primo grado ha richiamato l’art. 5 della legge n. 241 del 1990 che prevede che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”. Nel caso di specie, per il procedimento di esame della domanda di sanatoria è stato individuato il geometra -OMISSIS-, che ha curato la relazione istruttoria del 29 aprile 2022, la comunicazione dei motivi ostativi in pari data, ha predisposto il procedimento di diniego sottoscritto poi dal dirigente. Nessuna rilevanza ha invece il responsabile del procedimento concluso con l’ordine di demolizione del 14 settembre 2023, rinnovato a seguito del diniego di sanatoria, trattandosi appunto della esecuzione dell’ordine di demolizione n. 37 del 2020 di cui si era già occupato proprio il geometra -OMISSIS-.

  • Rigettato
    Competenze del dirigente facente funzioni (Segretario comunale)

    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 4, lett. d) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - per cui il “Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco”- e dell’art. 109, comma 2, del TUEL, per cui “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”- il Segretario comunale può svolgere anche compiti dirigenziali. In ogni caso, non è richiesta una specifica laurea tecnica per l’attribuzione di incarico dirigenziale, essendo prevista dall’art. 109 del Testo unico solo l’attribuzione degli incarichi “secondo criteri di competenza professionale”.

  • Inammissibile
    Mancato esame della censura relativa all'annullamento del vincolo paesaggistico

    Inammissibile il motivo relativo al mancato esame della censura relativa all’annullamento del vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di -OMISSIS-, non costituendo il riferimento al vincolo paesaggistico un presupposto del provvedimento di diniego di sanatoria impugnato in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 10273
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10273
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo