2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorita' giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equita'. Tale seconda facolta' deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facolta' di cui al comma 1, non e' necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facolta' quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale e' limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima e' collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) ne' l'impresa di assicurazione della tutela legale ne' l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilita' civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilita' di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilita' di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.