TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 377/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Giacinto Macchiarola e Stefania
Paolozzi;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Vinchiaturo (CB) in data 23/10/1983, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione erano nate le figlie e , oggi, tutte maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 indipendenti – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, null'altro dovendosi osservare, attesa la maggiore età e l'indipendenza economica delle figlie della coppia. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Pt_2
(generalizzati come in atti), alle condizioni di cui al ricorso Parte_2 introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vinchiaturo (CB), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1983, al n. 11, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 377/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Giacinto Macchiarola e Stefania
Paolozzi;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Vinchiaturo (CB) in data 23/10/1983, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione erano nate le figlie e , oggi, tutte maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 indipendenti – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, null'altro dovendosi osservare, attesa la maggiore età e l'indipendenza economica delle figlie della coppia. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Pt_2
(generalizzati come in atti), alle condizioni di cui al ricorso Parte_2 introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vinchiaturo (CB), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1983, al n. 11, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda