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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa NI RI, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 9990/2024 promossa da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente Controparte_2
a in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_3 nata in [...] il [...], Persona_1 [...] nata in [...] il [...] e Persona_2 Persona_3 nata in [...] il [...];
[...] Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nata in [...] il [...]; Controparte_5
nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_6 [...] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_7 Persona_4 nato in [...] il [...];
[...]
nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_8 [...] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_9 nato in [...] il [...] e Persona_5 Persona_6 nata in [...] il [...];
[...]
, nata in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_10 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_11 [...]
, nato in [...] il [...] e Persona_7 [...]
, nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Controparte_13
pagina 1 di 7 nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente CP_14 Parte_3
a in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_15 nato in [...] il [...]; Persona_8
nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_16 [...] in qualità di esercenti responsabilità genitoriale sul minore CP_17 Persona_9 nato in [...] il [...];
[...] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Saitta e dall'Avv. Riccardo De Simone
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_18 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.9.2025 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_18 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretta in linea paterna del sig. Persona_10
A sostegno della domanda la ricorrente hanno esposto, in particolare: di essere discendenti diretta di nato a [...] il [...] (doc. 1); Persona_10 che sposò nel 1894 (doc. 2) senza mai naturalizzarsi Persona_10 Per_11 cittadino brasiliano (doc. 3);
che dalla predetta unione nacque nel 1901 (doc. 4); Persona_12 che nel 1935 sposò (doc. 5); Persona_12 Persona_13 che dalla suddetta unione nacquero nel 1944 (doc. 6), nel 1946 Parte_4
(doc. 7), nel 1948 (doc. 8), nel 1949 Parte_1 Persona_14 [...]
(doc. 9) e nel 1951 (doc. 10); Parte_5 Parte_6 che sposò nel 1968 (doc. 11); Parte_4 Persona_15 che dalla suddetta unione nacquero nel 1969 (doc. 12) e nel 1971 Controparte_1
(doc. 13); CP_2 Controparte_2 che sposò nel 1993 (doc. 14); CP_1 Controparte_1 Persona_16 pagina 2 di 7 che dalla suddetta unione nacquero nel 1998 (doc. 15) e nel Controparte_4
2000 (doc. 16); Controparte_5 che sposò nel 2008 (doc. 17); Controparte_2 Controparte_3 che dalla predetta unione nacquero nel 2008 (doc. Parte_7
18), nel 2009 (doc. 19) e nel 2011 Persona_2 Persona_1 doc. 20);
[...]
che nel 1973 sposò (doc. 21); Parte_1 Persona_17
che dalla predetta unione nacque nel 1979 (doc. 22); Controparte_6
che sposò nel 2016 (doc. 23); Controparte_6 Controparte_7
che dalla predetta unione nacque nel 2012 (doc. 24); Persona_4
che sposò nel 1973 (doc. 25); Persona_14 Persona_18
che dalla predetta unione nacquero nel 1975 (doc. 26) e nel 1979 Controparte_8 [...]
(doc. 27); Controparte_10 che sposò nel 2008 (doc. 28); Controparte_8 Controparte_9 che dalla predetta unione nacquero nel 2011 (doc. 29) e nel 2018 Persona_6 [...]
(doc. 30); Persona_5 che nel 2009 sposò (doc. 31); Controparte_10 CP_10 Controparte_11 che dalla predetta unione nacquero nel 2012 (doc. 32) e nel Parte_2 CP_10
2014 (doc. 33); Persona_7 CP_10
che sposò nel 1977 (doc. 34); Parte_5 Persona_19
che dalla predetta unione nacquero nel 1977 (doc. 35) e nel 1981 Controparte_12 [...] doc. 36); CP_13
che sposò nel 1975 (doc. 37); Parte_6 Persona_20
che dalla predetta unione nacquero nel 1977 (doc. 38) e nel 1979 Persona_21
(doc. 39); Controparte_16 che sposò nel 2004 (doc. 40); Persona_21 Controparte_15 che dalla predetta unione nacque nel 2008 (doc. 41); Persona_8 che nel 2015 sposò (doc. 42); che da tale unione Controparte_16 Controparte_17 nacque nel 2015 (doc. 43); Persona_9
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. CP_18
Alla prima udienza il giudice ha rilevato il difetto di rappresentanza e procura dei ricorrenti minorenni ed ha rinviato all'udienza del 16.10.2025 ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
A tale udienza il difetto è stato sanato e la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
*
pagina 3 di 7 Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_18
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del Consolato Generale d'Italia competente, di evadere le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso (docc. 47 - 49) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi).
pagina 4 di 7 Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo italiano, Persona_10
, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio
[...] Persona_12 che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti. Nel caso in esame, non si registrano in particolare passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, ma non supportata CP_19 da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia pagina 5 di 7 dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che CP_18 dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato in Parte_1
Brasile il 31/08/1946; , nata in [...] il Controparte_1
16/10/1969; , nato in [...] il [...]; Controparte_2 [...] nata in [...] il [...]; Persona_1 [...] nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_7 nata in [...] il [...];
[...] Controparte_4
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Controparte_5
Brasile il 10/07/2000; nato in [...] il [...]; Controparte_6 [...] nato in [...] il [...]; nato in Persona_4 Controparte_8
Brasile il 14/11/1975; nato in [...] il [...]; Persona_5 [...] nata in [...] il [...]; Persona_6 Controparte_10
nata in [...] il [...]; , nato in
[...] Persona_7
Brasile il 04/09/2014; , nata in [...] il Parte_2
06/10/2012; nata in [...] il [...]; Controparte_12 [...] nato in [...] il [...]; CP_13 Persona_21 nato in [...] il [...];
[...] Persona_8 [...] nato in [...] il [...]; Controparte_16 Persona_9 nato in [...] il [...], sono cittadini italiani;
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_18 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_18 giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura pagina 6 di 7 del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo De Simone e dell'Avv. Valeria Saitta, procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 30.10.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa NI RI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa NI RI, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 9990/2024 promossa da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente Controparte_2
a in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_3 nata in [...] il [...], Persona_1 [...] nata in [...] il [...] e Persona_2 Persona_3 nata in [...] il [...];
[...] Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nata in [...] il [...]; Controparte_5
nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_6 [...] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_7 Persona_4 nato in [...] il [...];
[...]
nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_8 [...] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_9 nato in [...] il [...] e Persona_5 Persona_6 nata in [...] il [...];
[...]
, nata in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_10 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_11 [...]
, nato in [...] il [...] e Persona_7 [...]
, nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Controparte_13
pagina 1 di 7 nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente CP_14 Parte_3
a in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_15 nato in [...] il [...]; Persona_8
nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_16 [...] in qualità di esercenti responsabilità genitoriale sul minore CP_17 Persona_9 nato in [...] il [...];
[...] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Saitta e dall'Avv. Riccardo De Simone
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_18 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.9.2025 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_18 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretta in linea paterna del sig. Persona_10
A sostegno della domanda la ricorrente hanno esposto, in particolare: di essere discendenti diretta di nato a [...] il [...] (doc. 1); Persona_10 che sposò nel 1894 (doc. 2) senza mai naturalizzarsi Persona_10 Per_11 cittadino brasiliano (doc. 3);
che dalla predetta unione nacque nel 1901 (doc. 4); Persona_12 che nel 1935 sposò (doc. 5); Persona_12 Persona_13 che dalla suddetta unione nacquero nel 1944 (doc. 6), nel 1946 Parte_4
(doc. 7), nel 1948 (doc. 8), nel 1949 Parte_1 Persona_14 [...]
(doc. 9) e nel 1951 (doc. 10); Parte_5 Parte_6 che sposò nel 1968 (doc. 11); Parte_4 Persona_15 che dalla suddetta unione nacquero nel 1969 (doc. 12) e nel 1971 Controparte_1
(doc. 13); CP_2 Controparte_2 che sposò nel 1993 (doc. 14); CP_1 Controparte_1 Persona_16 pagina 2 di 7 che dalla suddetta unione nacquero nel 1998 (doc. 15) e nel Controparte_4
2000 (doc. 16); Controparte_5 che sposò nel 2008 (doc. 17); Controparte_2 Controparte_3 che dalla predetta unione nacquero nel 2008 (doc. Parte_7
18), nel 2009 (doc. 19) e nel 2011 Persona_2 Persona_1 doc. 20);
[...]
che nel 1973 sposò (doc. 21); Parte_1 Persona_17
che dalla predetta unione nacque nel 1979 (doc. 22); Controparte_6
che sposò nel 2016 (doc. 23); Controparte_6 Controparte_7
che dalla predetta unione nacque nel 2012 (doc. 24); Persona_4
che sposò nel 1973 (doc. 25); Persona_14 Persona_18
che dalla predetta unione nacquero nel 1975 (doc. 26) e nel 1979 Controparte_8 [...]
(doc. 27); Controparte_10 che sposò nel 2008 (doc. 28); Controparte_8 Controparte_9 che dalla predetta unione nacquero nel 2011 (doc. 29) e nel 2018 Persona_6 [...]
(doc. 30); Persona_5 che nel 2009 sposò (doc. 31); Controparte_10 CP_10 Controparte_11 che dalla predetta unione nacquero nel 2012 (doc. 32) e nel Parte_2 CP_10
2014 (doc. 33); Persona_7 CP_10
che sposò nel 1977 (doc. 34); Parte_5 Persona_19
che dalla predetta unione nacquero nel 1977 (doc. 35) e nel 1981 Controparte_12 [...] doc. 36); CP_13
che sposò nel 1975 (doc. 37); Parte_6 Persona_20
che dalla predetta unione nacquero nel 1977 (doc. 38) e nel 1979 Persona_21
(doc. 39); Controparte_16 che sposò nel 2004 (doc. 40); Persona_21 Controparte_15 che dalla predetta unione nacque nel 2008 (doc. 41); Persona_8 che nel 2015 sposò (doc. 42); che da tale unione Controparte_16 Controparte_17 nacque nel 2015 (doc. 43); Persona_9
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. CP_18
Alla prima udienza il giudice ha rilevato il difetto di rappresentanza e procura dei ricorrenti minorenni ed ha rinviato all'udienza del 16.10.2025 ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
A tale udienza il difetto è stato sanato e la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
*
pagina 3 di 7 Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_18
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del Consolato Generale d'Italia competente, di evadere le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso (docc. 47 - 49) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi).
pagina 4 di 7 Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo italiano, Persona_10
, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio
[...] Persona_12 che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti. Nel caso in esame, non si registrano in particolare passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, ma non supportata CP_19 da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia pagina 5 di 7 dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che CP_18 dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato in Parte_1
Brasile il 31/08/1946; , nata in [...] il Controparte_1
16/10/1969; , nato in [...] il [...]; Controparte_2 [...] nata in [...] il [...]; Persona_1 [...] nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_7 nata in [...] il [...];
[...] Controparte_4
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Controparte_5
Brasile il 10/07/2000; nato in [...] il [...]; Controparte_6 [...] nato in [...] il [...]; nato in Persona_4 Controparte_8
Brasile il 14/11/1975; nato in [...] il [...]; Persona_5 [...] nata in [...] il [...]; Persona_6 Controparte_10
nata in [...] il [...]; , nato in
[...] Persona_7
Brasile il 04/09/2014; , nata in [...] il Parte_2
06/10/2012; nata in [...] il [...]; Controparte_12 [...] nato in [...] il [...]; CP_13 Persona_21 nato in [...] il [...];
[...] Persona_8 [...] nato in [...] il [...]; Controparte_16 Persona_9 nato in [...] il [...], sono cittadini italiani;
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_18 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_18 giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura pagina 6 di 7 del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo De Simone e dell'Avv. Valeria Saitta, procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 30.10.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa NI RI
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