Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8048/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8048 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del liquidatore pro-tempore (P.IVA ),
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASSIMILIANO NAPOLI e FELICIA
D'AMICO, giusta procura allegata in atti;
– attrice in riassunzione –
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
30.9.1971 (C.F. ), , nata a [...] C.F._2 CP_3
(AG) il 21.1.1970 (C.F. ) e , nata C.F._3 Controparte_4
a Ribera (AG) il 3.7.1949 (C.F. , tutti in proprio ed C.F._4
anche n.q. di eredi con beneficio di inventario di , na- Persona_1
to a AC (AG) il 26.6.1940 ed ivi deceduto il 7.1.2019 (C.F.
), giusto atto in Notar del C.F._5 Persona_2
28.3.2019 n. Rep. 108127 e n. Racc. 4951/4263;
Tribunale di Palermo
– attori –
CONTRO
in persona del legale rappresentan- Controparte_5
te pro-tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
ROSARIO DI LEGAMI, giusta procura allegata in atti;
– convenuta –
Oggetto: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come da verbale di udienza del 2.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
(oggi ) – originariamente con Parte_1 [...]
, , , e CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, quest'ultimi cinque tutti n.q. di fideiussori della predetta CP_4
società – premesso che quest'ultima intratteneva con Controparte_5
i rapporti bancari appresso descritti, hanno agito per sentire accer-
[...]
tare la nullità degli stessi, previo accertamento dell'illegittima applicazio-
ne di tassi di interesse ultra-legali, della commissione di massimo scoper-
to, di anatocismo e di spese non dovute, nonché per ottenere la conse-
guente rideterminazione del saldo dei medesimi rapporti.
In particolare, la intratteneva i seguenti rapporti: Parte_2
Rapporti di conto corrente:
- n. 1000/112972 acceso prima dell'anno 1989;
- n. 742694601/65 acceso prima dell'anno 1993, poi proseguito senza soluzione di continuità sul c/c n. 10000/112972 dall'anno 2004 in poi;
Tribunale di Palermo
- 2 - R.G. n. 8048/2015
- n. 5664063/01/75 acceso in data 1.6.1989, poi confluito senza solu-
zione di continuità sul predetto c/c n. 742694601/65 in data 5.4.1995;
- n. 10/120002 acceso prima del 28.2.1993, poi saldato tramite giro-
conto sul predetto c/c n. 10000/112972 in data 17.7.2000.
Rapporti di conto corrente anticipi su fatture:
- n. 5664063/51/25 acceso prima del 31.8.1990, con regolazione delle competenze sul c/c ordinario n. 5664063/51/25;
- n. 8722 (Rapporto di portafoglio titoli) acceso prima del 30.6.2000,
con regolazione delle competenze sul c/c ordinario n. 10000/112972;
- n. 10/120032 acceso in data 4.9.2000, poi proseguito tramite giro-
conto sul c/c ordinario n. 1000/112972 dal 10.12.2003;
- n. 11411 acceso in data 1.6.2007, con regolazione delle competenze sul c/c ordinario n. 10000/112972.
Rapporti di finanziamento:
- contratto di mutuo fondiario – stipulato con atto in Notar Per_3
del 24.11.1999 n. Rep. 68822 e n. Racc. 19468) – dell'importo di lire
[...]
5.500.000.000 (pari ad euro 2.840.512,94), il cui piano di ammortamento prevede il rimborso di n. 16 rate semestrali a partire dalla data dell'1.11.2003, con addebito di ciascuna rata sul c/c ordinario n.
10000/112972;
- contratto di finanziamento ipotecario – stipulato con atto in Notar
del 3.7.2007 n. Rep. 90951 e n. Racc. 22520) – Persona_2
dell'importo di euro 4.670.940,00, di cui euro 2.335.470,00 a tasso age-
volato mediante l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, il cui piano di ammortamento prevede il rimborso di n. 19 rate semestrali a partire dalla
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- 3 - R.G. n. 8048/2015
data del 30.12.2008, con addebito di ciascuna rata sul c/c ordinario n.
10000/112972;
- contratto di mutuo ipotecario – stipulato con atto in Notar
[...]
del 26.11.2002 n. Rep. 75979 e n. Racc. 17779) – Persona_2
dell'importo di euro 1.5000.000,00, con addebito di ciascuna rata sul c/c ordinario n. 10000/112972;
- contratto di mutuo chirografario del 25.5.2012 dell'importo di euro
1.450.000,00 al tasso variabile parametrato al valore Euribor a tre mesi
360, maggiorato ad uno spread di 2,75 punti percentuale, con addebito di ciascuna rata sul c/c ordinario n. 10000/112972.
Ciò posto, con riferimento ai rapporti di conto corrente ordinario ed ai rapporti di conto anticipi su fatture, gli attori - premesso di non aver traccia documentale dei relativi contratti scritti, né memoria di averne ri-
cevuto copia - hanno dedotto:
- la mancata pattuizione in forma scritta degli interessi ultra-legali ad-
debitati nel corso di svolgimento dei rapporti, in violazione dell'art. 1284
c.c.;
- l'applicazione della “capitalizzazione composta degli interessi debitori”
per l'intera durata dei rapporti, in violazione del divieto di anatocismo se-
condo la disciplina di cui all'art. 1283 c.c.;
- l'addebito di tassi ultra-legali superiori al tasso soglia - usura previ-
sto dalla Legge n. 108/1996;
- la nullità dell'applicata commissione di massimo scoperto, in quanto priva di causa negoziale e di specifica determinazione dei criteri di calcolo;
- l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” per determinare
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l'aumento degli interessi debitori;
- l'applicazione di spese e commissioni pattuite viziate da nullità per assenza di forma scritta o per indeterminatezza dei presupposti e delle modalità di calcolo o per illegittimità della relativa causale.
Con riferimento ai rapporti di finanziamento, gli attori hanno altresì
dedotto:
- in relazione al contratto di mutuo fondiario del 24.11.1999: a)
l'indeterminatezza del pattuito tasso di interesse variabile in quanto ag-
ganciato al parametro Euribor;
b) l'addebito di tassi ultra-legali superiori al tasso soglia vigente previsto dalla Legge n. 108/1996;
- in relazione al contratto di finanziamento del 3.7.2007: a)
l'illegittimità della modalità di calcolo degli interessi per applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- in relazione al contratto di mutuo ipotecario del 26.11.2002: a)
l'indeterminatezza del tasso di interesse variabile pattuito in con-tratto in quanto agganciato al parametro Prime Rate ABI;
b) l'illegittimità della modalità di calcolo del piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- in relazione al contratto di finanziamento chirografario del 25.5.2012:
a) l'indeterminatezza del pattuito tasso di interesse variabile in quanto agganciato al parametro Euribor.
Gli attori hanno inoltre dedotto la nullità delle fideiussioni poiché pre-
state in violazione dell'art. 1938 c.c., per non avere l'istituto di credito in-
dicato nei contratti di garanzia l'importo massimo garantito.
Gli attori, pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità de-
dotte in citazione, hanno chiesto la rideterminazione dei saldi degli anzi-
Tribunale di Palermo
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detti rapporti e la conseguente condanna della banca convenuta al paga-
mento della somma risultante all'esito dell'istruttoria del giudizio a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 1.000.000,00, o della maggiore o minore somma da quantificarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, eccepita in via Controparte_5
preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ha nel merito sostenuto la legittimità del proprio operato ed eccepito l'infondatezza delle domande attrici per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e ri-
sposta, delle quali ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 12.2.2020 il procuratore degli attori depositava la ri-
nuncia agli atti del giudizio da parte di , Controparte_2 CP_6
e rinuncia che veniva accettata da parte
[...] Controparte_4
dell'istituto di credito convenuto.
Con provvedimento emesso all'udienza del 01.10.2020, il giudizio veni-
va dichiarato interrotto a causa dell'intervenuto decesso dell'attore
[...]
. Per_1
La causa veniva tempestivamente riassunta con ricorso ex art. 303
c.p.c. del 28.12.2020, dalla sola società Controparte_7
[... (già . Parte_2
Con ordinanza del 9.11.2021 è stata accolta l'istanza di parte attrice di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata alle pagg. 41 e 42 del proprio atto di citazione, limitatamente al rapporto di conto corrente ordi-
nario n. 1000/112972, in relazione agli estratti conto a far data dal
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21.5.2015 sino al 28.2.2006.
La causa, dopo essere stata assegnata allo scrivente giudicante con provvedimento del Presidente di Sezione del 16.5.2019, è stata istruita in via documentale, a mezzo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e median-
te espletamento di c.t.u. contabile e, successivamente a taluni rinvii ri-
chiesti dalle parti costituite per trattative di bonario componimento (che non hanno poi avuto esito fruttuoso), è stata rinviata all'udienza del
2.10.2024, nella quale, assunte le conclusioni delle parti in epigrafe ri-
chiamate, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei ter-
mini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, deve essere preli-
minarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito (Tribunale di Palermo) sollevata da Ed infat- Controparte_5
ti, a sostegno della predetta eccezione, la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad affermare che “la competenza dell'odierno giu-
dizio è da incardinarsi, ai sensi dell'art. 19, a TORINO, sede legale della
banca , o in subordine a o , in rela- Controparte_8 CP_9 CP_10
zione alla prevalenza bancaria sui rapporti che la attribuirà, ove CP_11
sono sorti i conti correnti e dove dovevano essere eseguite le obbligazioni
derivanti dai rapporti bancari”. L'eccezione formulata dalla convenuta è
incompleta in quanto omette di considerare che alcuni rapporti bancari oggetto di causa, ossia i contratti di mutuo ipotecario del 24.11.1999, del
3.7.2007 e del 26.11.2002, venivano stipulati a Palermo - città in cui pe-
raltro è ubicata la sede legale della società attrice – e di considerare altre-
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sì che, tra le obbligazioni fatte valere in giudizio da quest'ultima vi è an-
che quella di natura pecuniaria scaturente dalla domanda di ripetizione dell'indebito (circostanza cui si ricollega uno dei criteri previsti dall'art. 20
c.p.c.); tutti profili in relazione ai quali la stessa banca convenuta non ha preso posizione nel proporre l'eccezione in questione, che risulta dunque formulata in modo non conforme al consolidato principio – basata sul det-
tato dell'art 38, comma 1, c.p.c. - secondo cui “In tema di competenza ter-
ritoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui
all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di com-
petenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente
dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena
di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza
dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompe-
tenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti cri-
teri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo sog-
gettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti),
indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giu-
dice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza
o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio
profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo
radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi
in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione
dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli
indicati profili” (Cass.
4.8.2011 n. 17020; cfr. anche Cass. 18.2.2011 n.
Tribunale di Palermo
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3989) per cui in tale fattispecie “grava sul convenuto che eccepisca l'in-
competenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'o-
nere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti cri-
teri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale
contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per
l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con cor-
relata competenza del giudice adito” (Cass.
3.7.2018 n. 17311; cfr. anche
Cass. 21.7.2011 n. 15996).
In ragione dell'incompletezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta,
alla luce del principio appena sopra citato la competenza a conoscere del-
la presente controversia resta radicata dinanzi al giudice adito.
******
Ciò detto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compen-
sazione delle spese di lite ex art. 306 c.p.c. relativamente alle domande proposte dagli attori , e Controparte_2 CP_3 Parte_3
, per rinuncia degli stessi agli atti del giudizio con dichiarazione del
[...]
18.12.2019 depositata dal loro procuratore in data 11.2.2020 ed accetta-
ta dalla banca convenuta all'udienza del 12.2.2020.
Allo stesso tempo deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c. relativamente alle domande proposte da
[...]
(in proprio quale fideiussore) e , per mancata CP_1 Persona_1
riassunzione del giudizio da parte del primo e degli eredi del secondo (os- sia gli stessi , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
). CP_4
******
Tribunale di Palermo
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Nel merito della causa, istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza devono essere condivise secondo quanto meglio in seguito specificato (cfr. relazione della Dott.ssa del 24.1.2023) – il Persona_4
Tribunale osserva e rileva quanto segue.
******
1) In ordine al rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/112972,
dall'esame della documentazione versata in atti, la consulente ha prelimi-
narmente rilevato l'omessa produzione del contratto di apertura del conto corrente in questione nonché delle “Proposte di modifica unilaterale del
contratto” (cfr. pag. 28 della relazione c.t.u. allegata in atti), mentre risul-
tano invece depositati, da parte attrice, gli estratti conto corredati da lista movimenti e da riassunto scalare trimestrale per il periodo compreso tra il
14.2.2006 al 13.10.2014 – ad eccezione degli estratti conto relativi ai pe-
riodi meglio indicati nella relazione peritale (cfr. pag. 7 della relazione c.t.u. allegata in atti) – data (quella del 13.10.2014) in cui il conto corren-
te veniva estinto con un saldo pari ad euro zero.
Dunque, sulla base degli accertamenti peritali svolti dalla c.t.u., a cau-
sa della mancata produzione in giudizio del contratto di apertura del con-
to corrente - l'onere di produrre il quale, essendo stata dedotta la manca-
ta stipula in forma scritta delle relative condizioni, ricadeva sulla banca convenuta nell'azione di accertamento negativo del credito - va rilevata l'illegittima applicazione per assenza di preventiva pattuizione: degli inte-
ressi debitori applicati per l'intero periodo di svolgimento del rapporto ad un tasso superiore alla misura legale;
della commissione di massimo sco-
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perto per il periodo dal I trimestre 2006 fino al II trimestre 2009; della commissione disponibilità fondi dal III trimestre 2009 fino al III trimestre
2014; della commissione di istruttoria veloce dal IV trimestre 2012 al I
trimestre 2014 ed in fase di chiusura del conto;
di spese e commissioni anche mediante addebito diretto sul conto (cfr. pag. 28 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal Giudice con ordinanza del
14.6.2022, la consulente, nel rideterminare il saldo del rapporto, ha cor-
rettamente:
- adottato il regime di capitalizzazione semplice per il trimestre al
31.3.2006, in assenza di elementi che dimostrino la concreta applicazione della pari periodicità, (cfr. pagg. 26 e 62 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- adottato il regime di capitalizzazione trimestrale per il periodo
1.4.2006 – 31.12.2013, considerato che risulta concretamente rispettato il principio della pari periodicità della capitalizzazione tra interessi attivi e passivi previsto dal comma 2° dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000,
(cfr. pagg. 26, 60 e 62 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- adottato il regime di capitalizzazione semplice per il periodo 1.1.2014
– 13.10.2014, in aderenza al quesito e come indicato al comma 2° dell'art. 120 T.U.B. come modificato dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013,
(cfr. pagg. 26 e 62 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- applicato il tasso degli interessi legali (tempo per tempo vigente) ex art. 1284 c.c. per l'intero il periodo di analisi peritale partendo dal primo movimento registrato dalla banca alla data del 14.2.2006, (cfr. pag. 62
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della relazione c.t.u. allegata in atti);
- stornato (dal medesimo conto corrente ordinario) gli addebiti delle competenze del conto anticipi su fatture n. 11411, espunto tutte le voci di spesa ed eliminato l'effetto valuta (cfr. pag. 62 della relazione c.t.u. allega-
ta in atti).
Di conseguenza, la nominata consulente, operando le dovute rettifiche,
è pervenuta ad un saldo rielaborato del c/c n. 1000/112972 al
13.10.2012 pari a “+ euro 1.759.255,26”, dunque a credito per la società
correntista (cfr. pag. 62 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
2) In ordine al rapporto di conto anticipi su fatture n. 11411,
dall'esame della documentazione versata in atti, la nominata consulente ha preliminarmente rilevato l'omessa produzione in giudizio del contratto di apertura del medesimo conto corrente nonché delle proposte di modifi-
ca unilaterale del contratto (cfr. pag. 28 della relazione c.t.u. allegata in atti), mentre risultano invece depositati, da parte attrice, gli estratti conto corredati da lista movimenti e da riassunto scalare trimestrale per il pe-
riodo compreso tra l'1.6.2007 al 30.6.2012. Alla data del 29.6.2012 il conto corrente veniva estinto con un saldo pari ad euro zero (cfr. pag. 8
della relazione c.t.u. allegata in atti).
Dunque, a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di apertura del predetto conto corrente, sulla base degli accertamenti perita-
li svolti dalla c.t.u., va rilevata l'illegittimità per assenza di preventiva pat-
tuizione: dell'addebito delle competenze trimestrali dello stesso conto an-
ticipi sul conto corrente ordinario n. 1000/112972; dell'applicazione di
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interessi debitori, per l'intero periodo oggetto di analisi peritale, ad un tasso superiore alla misura legale;
dell'addebito (nel I Trimestre 2010) di una commissione per scoperto;
dell'applicazione di spese e commissioni anche mediante addebito diretto sul conto (cfr. pag. 28 della relazione c.t.u. allegata in atti).
La nominata consulente ha inoltre osservato che nell'ambito del pre-
detto rapporto non rileva la questione della verifica del regime di capita-
lizzazione applicato in considerazione della natura dello stesso che, trat-
tandosi di un conto anticipi su fatture, non prevede l'applicazione di inte-
ressi creditori (cfr. pagg. 27 e 63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal Giudice con ordinanza del
14.6.2022, la consulente, nel rideterminare il saldo del rapporto, ha cor-
rettamente:
- applicato il tasso degli interessi legali (tempo per tempo vigente) ex art. 1284 c.c. per l'intero periodo di analisi peritale partendo dal primo movimento registrato dalla banca alla data del'1.7.2007, (cfr. pag. 62 del-
la relazione c.t.u. allegata in atti);
- riaddebitato le poste espunte dal conto corrente ordinario n.
1000/112972, relative alle competenze trimestrali del conto anticipi in questione, nonchè espunto tutte le voci di spesa ed eliminato l'effetto va-
luta (cfr. pagg. 61 e 63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Di conseguenza, la nominata consulente, operando le dovute rettifiche nel senso sopra descritto, è pervenuta ad un saldo rielaborato del conto anticipi n. 11411 alla data del 29.6.2012 pari a “- euro 162.907,21”,
dunque a debito per la società correntista (cfr. pag. 63 della relazione
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c.t.u. allegata in atti).
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3) In ordine al rapporto di portafoglio titoli n. 8722, dall'esame della documentazione versta in atti, la nominata consulente ha rilevato il depo-
sito, da parte attrice, di una serie di prospetti di liquidazione degli inte-
ressi per il periodo compreso tra il 31.5.2000 al 30.9.2014 (cfr. pag. 8 del-
la relazione c.t.u. allegata in atti).
La nominata consulente ha inoltre osservato che per il suddetto rap-
porto di portafoglio titoli non è stata applicata alcuna capitalizzazione (cfr.
pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal giudice con ordinanza del
14.6.2022, la consulente ha correttamente adottato i tassi sostitutivi ex art. 1284 c.c. per il periodo di svolgimento del rapporto partendo dal pri-
mo prospetto delle competenze registrato dalla banca alla data del
30.6.2000” (cfr. pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti), ricalcolando gli interessi al 30.9.2014 per un ammontare complessivo pari a “- euro
324.655,89”, dunque a debito per la società correntista (cfr. pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
4) In ordine al rapporto di conto corrente ordinario n. 742694601/65,
dall'esame della documentazione versata in atti, la consulente d'ufficio ha preliminarmente rilevato l'omessa produzione in giudizio del contratto di apertura del medesimo conto corrente, nonché delle proposte di modifica unilaterale del contratto (cfr. pagg. 28 e 29 della relazione c.t.u. allegata in atti), mentre risultano invece depositati, da parte attrice, gli estratti
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conto corredati da lista movimenti e da riassunto scalare trimestrale per il periodo compreso tra l'1.5.1993 al 18.11.2004 – ad eccezione degli estrat-
ti conto meglio indicati nella relazione (cfr. pagg. 8 – 9 della relazione c.t.u. allegata in atti) – data (quella del 18.10.2014) in cui il conto corren-
te veniva estinto con un saldo pari ad euro zero.
Dunque, a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente, sulla base degli accertamenti peritali svolti dalla c.t.u., va rilevata l'illegittima applicazione per assenza di preventiva pattuizione: degli interessi debitori applicati, per l'intera durata del rap-
porto, ad un tasso superiore alla misura legale;
della commissione di massimo scoperto per il periodo dal IV trimestre 1994 fino al III trimestre
2004; di spese e commissioni anche mediante addebito diretto sul conto
(cfr. pag. 28 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal giudice con ordinanza del
14.6.2022, la nominata consulente, nel rideterminare il saldo del rappor-
to, ha correttamente:
- adottato il regime di capitalizzazione semplice per il periodo
30.4.1993 – 30.6.2002, in presenza di elementi che dimostrino per l'anno
1998 il mancato rispetto della regola della pari periodicità nella capitaliz-
zazione di interessi attivi e passivi e, riguardo agli altri anni, l'assenza di elementi che dimostrino la concreta applicazione medesima regola (cfr.
pagg. 27 e 63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- adottato il regime di capitalizzazione trimestrale per il periodo
1.7.2002 – 12.11.2004, considerato che risulta concretamente rispettato il principio della pari periodicità previsto dal comma 2° dell'art. 2 della de-
Tribunale di Palermo
- 15 - R.G. n. 8048/2015
libera CICR del 9.2.2000 (cfr. pagg. 27 e 63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- applicato il tasso degli interessi legali (tempo per tempo vigente) ex art. 1284 c.c. per l'intero periodo oggetto di analisi peritale partendo dal primo movimento registrato dalla banca alla data del 30.4.1993 (cfr. pag.
63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- espunto tutte le voci di spesa ed eliminato l'effetto valuta (cfr. pagg.
61 e 63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Di conseguenza, la nominata consulente d'ufficio, operando le dovute rettifiche, è pervenuta ad un saldo rielaborato del conto corrente n.
742694601/65 al 12.11.2004 pari a “+ euro 225.240,23”, dunque a cre-
dito per la società correntista (cfr. pag. 63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
5) In ordine al rapporto di conto corrente ordinario n. 5664063/01/75,
dall'esame della documentazione versata in atti, la nominata consulente ha preliminarmente rilevato l'omessa produzione in giudizio del contratto di apertura del medesimo conto corrente, nonché delle proposte di modi-
fica unilaterale del contratto (cfr. pag. 29 della relazione c.t.u. allegata in atti), mentre risultano invece depositati, da parte attrice, gli estratti conto corredati da lista movimenti e da riassunto scalare trimestrale per il pe-
riodo compreso tra l'1.1.1990 al 31.3.1995 – ad eccezione estratti conto meglio indicati nella relazione (cfr. pag. 9 della relazione c.t.u. allegata in atti) – data (quella del 31.3.1995) in cui il conto corrente veniva estinto con un saldo positivo (ossia a credito per la correntista) pari ad euro “+
Tribunale di Palermo
- 16 - R.G. n. 8048/2015
3.698,43”.
Dunque, a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente, sulla base degli accertamenti peritali svolti dalla c.t.u., va rilevata l'illegittima applicazione per assenza di preventiva pattuizione: degli interessi debitori, per l'intera durata del rapporto, ad un tasso superiore alla misura legale;
della commissione di massimo scoper-
to per il periodo dal II trimestre 1994 fino al I trimestre 1995; di spese e commissioni anche mediante addebito diretto sul conto (cfr. pag. 29 della relazione c.t.u. allegata in atti).
La nominata consulente ha inoltre osservato che, nell'ambito del pre-
detto conto corrente, non rileva la questione riguardante la verifica del re-
gime di capitalizzazione applicato, in considerazione del periodo di svol-
gimento del medesimo rapporto, integralmente antecedentemente alla da-
ta di decorrenza dell'obbligo di adeguamento al criterio della pari periodi-
cità nel conteggio degli interessi (attivi e passivi) previsto dalla delibera
CICR del 9.2.2000 (cfr. pagg. 27 e 63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal Giudice con ordinanza del
14.6.2022, la consulente d'ufficio, nel rideterminare il saldo del rapporto,
ha correttamente:
- applicato il tasso degli interessi legali (tempo per tempo vigente) ex art. 1284 c.c. per l'intero periodo oggetto di analisi peritale partendo dal primo movimento regi-strato dalla banca alla data del 01.06.1989 (cfr.
pag. 62 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- stornato (dal medesimo conto corrente ordinario) gli addebiti delle competenze trimestrali del conto anticipi su fatture n. 5664063/51/25,
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espunto tutte le voci di spesa ed eliminato l'effetto valuta (cfr. pagg. 61 e
63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Di conseguenza, la nominata consulente, operando le dovute rettifiche,
è pervenuta ad un saldo rielaborato del c/c n. 5664063/01/75 al
31.3.1995 pari a “+ euro 88.939,48”, dunque a credito per la società cor-
rentista (cfr. pag. 63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
6) In ordine al rapporto di conto anticipi su fatture n. 5664063/51/25,
dall'esame della documentazione versata in atti, la consulente ha prelimi-
narmente rilevato l'omessa produzione in giudizio del contratto di apertu-
ra del medesimo conto corrente, nonché delle proposte di modifica unila-
terale del contratto (cfr. pag. 29 della relazione c.t.u. allegata in atti),
mentre risultano invece depositati, da parte attrice, gli estratti conto cor-
redati da lista movimenti e da riassunto scalare trimestrale per il periodo compreso tra il 31.7.1990 al 30.6.1993, ad eccezione estratti conto meglio indicati nella relazione (cfr. pag. 10 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Alla data del 7.6.1993 veniva registrato sul conto corrente l'ultimo movi-
mento di accredito per maturazione delle RI.BA. presentate.
Dunque, a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di apertura del predetto conto corrente, sulla base degli accertamenti perita-
li svolti dalla c.t.u., va rilevata l'illegittimità per assenza di preventiva pat-
tuizione: dell'addebito delle competenze trimestrali del presente conto an-
ticipi sul conto corrente ordinario n. 5664063/01/75; dell'applicazione di interessi debitori, per l'intero periodo oggetto di analisi peritale, ad un tasso superiore alla misura legale;
dell'applicazione di spese e commis-
Tribunale di Palermo
- 18 - R.G. n. 8048/2015
sioni anche mediante addebito diretto sul conto (cfr. pag. 29 della relazio-
ne c.t.u. allegata in atti).
La nominata consulente ha inoltre osservato che nell'ambito del pre-
detto rapporto non rileva la questione della verifica del regime di capita-
lizzazione applicato in considerazione della natura dello stesso che, trat-
tandosi di un conto anticipi su fatture, non prevede l'applicazione di inte-
ressi creditori (cfr. pagg. 27 e 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal Giudice con ordinanza del
14.6.2022, la consulente, nel rideterminare il saldo del rapporto, ha cor-
rettamente:
- applicato il tasso degli interessi legali (tempo per tempo vigente) ex art. 1284 c.c. partendo dal primo movimento regi-strato dalla banca alla data del 31.7.1993 (cfr. pag. 63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- riaddebitato le poste espunte dal conto corrente ordinario n.
5664063/01/75 relative alle competenze trimestrali del medesimo conto anticipi, espunto tutte le voci di spesa ed eliminato l'effetto valuta (cfr.
pagg. 61 e 63 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Di conseguenza, la nominata consulente, operando le dovute rettifiche,
è pervenuta ad un saldo rielaborato del conto anticipi n. 5664063/51/25
al 7.6.1993 pari a “- euro 15.352,98”, dunque a debito per la società cor-
rentista (cfr. pagg. 63 e 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
7) In ordine al rapporto di conto corrente ordinario n. 10/120002,
dall'esame della documentazione versata in atti, la nominata consulente ha preliminarmente rilevato l'omessa produzione in giudizio del contratto
Tribunale di Palermo
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di apertura del medesimo conto corrente, nonché delle proposte di modi-
fica unilaterale del contratto (cfr. pag. 29 della relazione c.t.u. allegata in atti), mentre risultano invece depositati, da parte attrice, gli estratti conto corredati da lista movimenti e da riassunto scalare trimestrale per il pe-
riodo compreso tra il 5.2.1993 al 17.7.2000, ad eccezione estratti conto meglio indicati nella relazione (cfr. pag. 10 della relazione c.t.u. allegata in atti). Alla data del 08.10.1996 confluiva sul conto corrente l'erogazione di un finanziamento dell'importo di lire 900.000.000,00. Alla data del
17.7.2000 il conto corrente veniva estinto con un saldo pari ad euro zero per giroconto.
Dunque, a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente, sulla base degli accertamenti peritali svolti dalla c.t.u., va rilevata l'illegittima applicazione per assenza di preventiva pattuizione: degli interessi debitori applicati, per l'intero periodo oggetto dell'analisi peritale, ad un tasso superiore alla misura legale;
della com-
missione di massimo scoperto per il I trimestre 1993; di spese e commis-
sioni anche mediante addebito diretto sul conto (cfr. pag. 29 della relazio-
ne c.t.u. allegata in atti).
La nominata consulente ha inoltre osservato che, nell'ambito del pre-
detto conto corrente, non rileva la questione riguardante la verifica del re-
gime di capitalizzazione applicato, in considerazione del periodo di svol-
gimento del medesimo rapporto, integralmente antecedentemente alla da-
ta di decorrenza dell'obbligo di adeguamento al criterio della pari periodi-
cità nel conteggio degli interessi (attivi e passivi) previsto dalla delibera
CICR del 9.2.2000 (cfr. pagg. 27 e 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Tribunale di Palermo
- 20 - R.G. n. 8048/2015
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal giudice con ordinanza del
14.6.2022, la consulente, nel rideterminare il saldo del rapporto, ha cor-
rettamente:
- applicato il tasso degli interessi legali (tempo per tempo vigente) ex art. 1284 c.c. per l'intero periodo oggetto di analisi peritale partendo dal primo movimento registrato dalla banca alla data del 5.2.1993 (cfr. pag.
64 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- espunto tutte le voci di spesa ed eliminato l'effetto valuta (cfr. pagg.
61 e 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Di conseguenza, la nominata consulente, operando le dovute rettifiche,
ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 10/120002, al 17.7.2000,
nell'importo di “+ euro 63.201,55”, dunque a credito per la società corren-
tista (cfr. pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
8) In ordine al rapporto di conto anticipi su fatture n. 10/120032
dall'esame della documentazione versata in atti, la consulente ha prelimi-
narmente rilevato l'omessa produzione in giudizio del contratto di apertu-
ra del medesimo conto corrente nonché delle proposte di modifica unilate-
rale del contratto (cfr. pag. 30 della relazione c.t.u. allegata in atti), men-
tre risultano invece depositati, da parte attrice, gli estratti conto corredati da lista movimenti e da riassunto scalare trimestrale per il periodo com-
preso tra il 4.9.2000 al 10.12.2003. Alla data del 27.11.2002 confluiva sul conto corrente l'erogazione del mutuo ipotecario dell'importo di euro
14.494.750,00. Alla data del 10.12.2003 il conto corrente veniva estinto con un saldo pari ad euro zero (cfr. pagg. 10 – 11 della relazione c.t.u. al-
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legata in atti).
Dunque, a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di apertura del predetto conto corrente, sulla base degli accertamenti perita-
li svolti dalla c.t.u., va rilevata l'illegittimità per assenza di preventiva pat-
tuizione: dell'addebito delle competenze trimestrali del medesimo conto anticipi su altro conto corrente ordinario non oggetto del presente giudi-
zio; dell'applicazione di interessi debitori, per l'intero periodo oggetto dell'analisi peritale, ad un tasso superiore alla misura legale;
di spese e commissioni anche mediante addebito diretto sul conto (cfr. pag. 30 della relazione c.t.u. allegata in atti).
La nominata consulente ha inoltre osservato che, nell'ambito del pre-
detto rapporto, non rileva la questione della verifica del regime di capita-
lizzazione applicato in considerazione della natura dello stesso che, trat-
tandosi di un conto anticipi su fatture, non prevede l'applicazione di inte-
ressi creditori (cfr. pag. 30 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Pertanto, in risposta ai quesiti posti dal giudice con ordinanza del
14.6.2022, la consulente, nel rideterminare il saldo del rapporto, ha cor-
rettamente:
- applicato il tasso degli interessi legali (tempo per tempo vigente) ex art. 1284 c.c. partendo dal primo movimento regi-strato dalla banca alla data del 4.9.2000, (cfr. pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- riaddebitato i giroconti relativi alle competenze trimestrali del presen-
te medesimo conto anticipi, espunto tutte le voci di spesa ed eliminato l'effetto valuta (cfr. pagg. 61 e 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Di conseguenza, la nominata consulente, operando le dovute rettifiche,
Tribunale di Palermo
- 22 - R.G. n. 8048/2015
è pervenuta ad un saldo rielaborato del conto n. 10/120032 al
10.12.2003 pari a “- euro 31.070,80”, dunque a debito per la società cor-
rentista (cfr. pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
In ordine alla lamentata usurarietà dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito convenuto ai rapporti di conto corrente sopra ana-
lizzati, l'assenza dei contratti sottoscritti dalle parti e dunque la mancan-
za di prova della pattuizione di interessi ultra-legali, nel determinare la ricostruzione dei rapporti di conto corrente mediante sostituzione degli interessi applicati dalla banca al tasso convenzionale con il tasso degli in-
teressi legali e l'espunzione di tutte le competenze, spese, oneri e valute non validamente pattuite – ha reso dunque irrilevante la verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito nell'ambito dei rapporti di conto corrente ordinario, di conto corrente an-
ticipi su fatture e del rapporto di portafoglio titoli (cfr. pag. 33 della rela-
zione c.t.u. allegata in atti).
******
9) In ordine al rapporto di mutuo fondiario n. 0349000755463 di Lire
5.500.000.000 (pari ad euro 2.840.512,93) del 24.11.1999 (n. Rep. 68822
e n. Racc. 19468) - premesso che le rate del mutuo in questione venivano addebitate sul conto corrente ordinario n. 1000/112972 - dall'esame della documentazione in atti risulta l'applicazione di un tasso di interesse di ingresso stabilito nel 4,70% nominale annuo, corrispondente alla somma tra una quota fissa pari all'1,25% nominale annua più una quota variabi-
le parametrata al valore Euribor a sei mesi, rilevata l'ultimo giorno lavora-
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- 23 - R.G. n. 8048/2015
tivo di ciascun mese antecedente all'utilizzo, nonché l'applicazione di un interesse di mora pari all'8,75% (cfr. pag. 34 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
10) In ordine al rapporto di mutuo ipotecario dell'importo di euro
1.5000.000,00 del 26.11.2002 (n. Rep. 75979 e n. Racc. 17779), va rile-
vato che il relativo contratto stabiliva in anni sei la durata del predetto mutuo a decorrere dall'1.7.2002 ed un piano di rientro a rate semestrali posticipate alle scadenze del 30.6 e del 31.12 di ogni anno al tasso dato dalla somma della quota fissa dell'1% e dalla quota variabile pari al prime
rate vigente il giorno 15 del mese precedente la decorrenza di ciascuna ra-
ta di preammortamento o ammortamento, ovvero al tasso variabile para-
metrato al valore Euribor a sei mesi 360, e prevedeva, quindi, un tasso di interesse corrispettivo, alla data di stipula del contratto, pari al 4,175%
(come quantificato dalla c.t.u.), nonché l'applicazione di un tasso di mora pari al 5,99% (come del pari quantificato dalla c.t.u.), ovvero corrispon-
dente al valore Euribor a sei mesi 360 maggiorato ad uno spread di 3,00
punti percentuali (cfr. pagg. 11, 12 e 34 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
11) In ordine al rapporto di finanziamento ipotecario dell'importo complessivo di euro 4.670.940,00 del 3.7.2007 (n. Rep. 90951 e n. Racc.
22510), dall'esame documentazione in atti risulta che:
- il piano di rientro del predetto finanziamento prevedeva rate seme-
strali posticipate alle scadenze del 31.12 e del 30.6 di ogni anno, con pri-
Tribunale di Palermo
- 24 - R.G. n. 8048/2015
ma rata prevista in data 31.12.2007 ed ultima rata prevista in data
1.5.2011, ed un periodo di preammortamento di n. 8 rate semestrali con scadenza in data 30.6.2011 (cfr. pag. 12 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- nell'ambito del suddetto finanziamento ipotecario, una parte della somma, pari ad euro 2.335.470,00, veniva concessa in mutuo agevolato,
con applicazione di un tasso fisso nominale dello 0.50%, mentre la resi-
dua parte della somma (pari ad euro 2.335.470,00) veniva concessa me-
diante finanziamento bancario, con applicazione di un tasso variabile cor-
rispondente alla somma tra una quota fissa nominale pari all'1,20% ed una quota variabile parametrata al valore Euribor a sei mesi 360, rilevata l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese antecedente all'utilizzo;
- dunque, come accertato dalla c.t.u., nell'ambito del medesimo rap-
porto di finanziamento ipotecario, veniva complessivamente applicati un tasso nominale di ingresso pari al 5,513% ed un tasso di mora pari al
7,25% (cfr. pag. 34 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
12) In ordine al rapporto di mutuo chirografario n. 0132061315549
dell'importo di euro 1.450.000,00 del 25.5.2012, va rilevato che il relativo contratto stabiliva la durata del predetto mutuo in mesi centoventi a de-
correre dal 25.5.2012 ed un piano di rientro a rate semestrali posticipate alle scadenze del 30.6 e del 31.12 di ogni anno, nonché l'applicazione di un interesse al tasso variabile (pari alla somma della quota fissa del
5,50% e dalla quota variabile pa-rametrata al valore Euribor a tre mesi
360, rilevata l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese antecedente).
Tribunale di Palermo
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Dunque, come quantificato dalla c.t.u., nell'ambito di tale rapporto, veni-
va applicato un tasso nominale di ingresso pari al 6,215% ed un tasso di mora – indicato nella sola minuta del contratto non sottoscritta – pari al
4% (cfr. pagg. 13 e 35 della relazione c.t.u. in atti).
******
Relativamente alla lamentata applicazione di interessi usurari ai rap-
porti di mutuo e finanziamento oggetto di causa, la nominata consulente non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia usura.
Sul punto, va osservato che sia il TAN che il TAEG, rispettivamente previsti da ciascuno dei contratti sopra menzionati, non superano il tasso soglia vigente tempo per tempo.
In particolare, con riferimento al contratto di mutuo fondiario n.
0349000755463 del 24.11.1999, il TAN previsto dal contratto nella misu-
ra del 6,375% ed il TAEG del 6,47% non superano il tasso soglia del
10,230% vigente per le operazioni di “mutui ipotecari a tasso fisso e varia-
bile” al momento di sottoscrizione dell'atto di erogazione del 13.4.2001,
ossia al secondo trimestre 2001 (cfr. pagg. 38 e 40 della relazione c.t.u.
allegata in atti).
Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 26.11.2002, il TAN
previsto dal contratto nella misura del 4,157% ed il TAEG del 4,23% non supera il tasso soglia dell'8,415% vigente per le operazioni di “mutui ipote-
cari a tasso fisso e variabile” al momento della sottoscrizione del contratto dedotto in giudizio, ossia al quarto trimestre 2002 (cfr. pagg. 38 e 41 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Parimenti, con riferimento al contratto di finanziamento ipotecario del
Tribunale di Palermo
- 26 - R.G. n. 8048/2015
3.7.2007, il TAN previsto dal contratto nella misura del 5,513% ed il
TAEG del 6,02 non superano il tasso soglia dell'8,370% vigente per le operazioni di “mutui ipotecari a tasso variabile” al momento della sotto-
scrizione del contratto dedotto in giudizio, ossia al terzo trimestre 2007
(cfr. pagg. 39 e 42 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Infine, con riferimento al contratto di mutuo chirografario n.
0132061315549 del 25.5.2012, il TAN previsto dal contratto nella misura del 6,215% ed il TAEG del 6,49% non supera il tasso soglia del 16,625%
vigente per le opera-zioni di “altri finanziamenti alle famiglie e alle impre-
se” al momento della sottoscrizione del contratto dedotto in giudizio, ossia al secondo trimestre 2012 (cfr. pagg. 39 e 43 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Va dunque escluso che ricorra, con riferimento al tasso corrispettivo,
un'ipotesi di usura genetica dei rapporti di finanziamento oggetto del pre-
sente giudizio.
Anche la verifica del tasso di interesse di mora ha avuto esito negativo,
in quanto i tassi in questione, con riferimento a ciascuno dei rapporti di mutuo e finanziamento oggetto del giudizio, non determinano superamen-
ti delle soglie di usura alla stipula dei contratti, ad eccezione del contratto di mutuo fondiario n. 0349000755463 del 24.11.1999, che, prevedendo un tasso di mora pari all'8,75%, supera il tasso soglia relativo all'interesse di mora in vigore alla data di stipula del medesimo contratto pari al 7,35% previsto per le operazioni “mutui ipotecari a tasso fisso e va-
riabile” (quarto trimestre 1999). Pertanto, la nominata consulente,
all'esito positivo della verifica dell'usurarietà genetica del tasso di interes-
Tribunale di Palermo
- 27 - R.G. n. 8048/2015
se di mora di cui al contratto del 24.11.1999, ha concluso che parte attri-
ce ha corrisposto a titolo di interessi di mora per ritardo pagamento delle rate del mutuo, il complessivo importo di euro 6.161,04 (cfr. pag. 44 della relazione c.t.u. allegata in atti).
Nemmeno ricorre l'ipotesi di usura sopravvenuta in quanto – come ap-
purato dalla consulente (la quale, seppur in assenza di movimenti finan-
ziari completi, ha elaborato apposita tabella che raffronta, tempo per tempo, i tassi soglia di ciascuna operazione bancaria con i rela-tivi tassi di interesse variabili legati all'andamento del parametro Euribor - ossia
Euribor a sei mesi 360 per i contratti del 24.11.1999, del 26.11.2002 e del 3.7.2007 ed Euribor a tre mesi 360 per il contratto del 25.5.2012)
l'operato confronto tra i tassi applicati dall'istituto di credito convenuto ed i tassi di interesse variabili di cui alla citata tabella, non ha evidenziato alcun superamento del tasso soglia vigente in nessun trimestre (cfr. pag.
44 della relazione c.t.u. allegata in atti).
******
Ciò posto, è opportuno rilevare l'infondatezza della doglianza di parte attrice sull'indeterminatezza del tasso di interesse variabile pattuito nei contratti di finanziamento analizzati in quanto agganciato al parametro
Euribor per le seguenti ragioni.
Deve premettersi che i contratti di finanziamenti sottoscritti dalle parti determinano il tasso di interesse dovuto da parte mutuataria in una per-
centuale corrispondente al tasso Euribor a sei mesi 360 per i contratti del
24.11.1999, del 26.11.2002 e del 3.7.2007 ed al tasso Euribor a tre mesi
360 per il contratto del 25.5.2012.
Tribunale di Palermo
- 28 - R.G. n. 8048/2015
Tale assetto contrattuale – contrariamente a quanto dedotto dall'attrice
- non determina alcuna nullità, né per indeterminatezza o indeterminabi-
lità di quanto dovuto dalla parte beneficiaria dei finanziamenti, né per violazione della normati-va antitrust di cui alla L. n. 287/90.
Specificatamente, il riferimento ad un parametro certo quale l'Euribor
consente la quantificazione degli interessi, seppur per relationem: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recetti-
zio all'indice di riferimento. E ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alle modalità di commisurazione del citato parametro di riferimen-
to, aspetto questo irrilevante ai fini di valutare nella fattispecie la deter-
minabilità del tasso, che rimane comunque ancorato ad un parametro og-
gettivo (sulla determinabilità del tasso di interesse, da ultimo, cfr. Cass.
Civ. n. 2072/2013).
D'altra parte, il parametro Euribor costituisce un tasso ufficiale comu-
nemente adottato e adeguatamente pubblicizzato sui principali quotidiani economici. A ciò si aggiunga che, nei contratti di finanziamento, è fatta precisazione che il parametro Euribor è rilevato dal quotidiano “Il Sole 24
Ore”, con la conseguenza che il tasso di interesse via via da applicare è
facilmente determinabile, anche dal beneficiario del finanziamento, me-
diante un normale calcolo materiale.
La clausola contrattuale che richiama l'Euribor non è neppure in con-
trasto con l'art. 117, comma 6, del T.U.B.: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferi-
mento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti,
non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello
Tribunale di Palermo
- 29 - R.G. n. 8048/2015
pubblicizzato”: il mutuatario sa sin dall'inizio che è esposto alle variazioni del tasso Euribor e non può essere indotto a ritenere che il corrispettivo dei finanziamenti non sarà mai superiore a quello inizialmente indicato,
sulla base dell'Euribor vigente alla data di conclusione dei contratti.
Allo stesso modo, la clausola non viola le previsioni degli artt. 1346 e
1284 comma 3 c.c., atteso che l'oggetto dei contratti è determinabile an-
che quando “nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed
oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse,
ancorché ciò avvenga per "relationem", mediante il richiamo ad elementi
estranei al documento” (Cass. Civ. n. 8335/1987), ed anche se tali ele-
menti sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente mo-
difica del tasso applicabile.
Parte attrice, poi, assume la nullità delle clausole contrattuali relative alla pattuizione dei tassi di interesse poiché le stesse sarebbero in contra-
sto anche con il disposto di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, recante “nor-
me per la tutela della concorrenza e del mercato” che vieta, tra l'altro, “le
intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restrin-
gere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivi-
tà consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acqui-
sto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. La nullità della clau-
sola contrattuale sarebbe dunque una sorta di nullità derivata, fondata sull'assunto che il tasso Euribor verrebbe manipolato dalle banche sulla base di un accordo intercorrente tra loro, in spregio alle regole della con-
correnza e del mercato. L'assunto è infondato.
Tribunale di Palermo
- 30 - R.G. n. 8048/2015
È vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare – anche se l'esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga –
ma ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo è illecito.
La eccepita nullità deriverebbe infatti dall'esistenza di accordi tra le banche interessate dirette ad influenzare la determinazione del tasso at-
traverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito. Tuttavia, di tali accordi dovrebbe essere fornita la prova, non vertendosi in ipotesi di presunzione di legge e, per la data in cui venivano stipulati i contratti di finanziamento tra le parti, di tali accordi non vi è prova.
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Con riferimento alla doglianza di parte attrice relativa all'illegittimità
della modalità di calcolo del piano di ammortamento alla francese – vale a dire articolato in rate di importo fisso comprensive di una quota capitale e di una quota decrescente di interessi – questo Tribunale ritiene che l'adottato piano di ammortamento sia conforme al disposto dell'art. 1194
c.c. ed al disposto dell'art. 120 T.U.B. e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, raggiunta dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, secondo la quale: “in mate-
ria di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli inte-
ressi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente
e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel
sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamen-
to di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata
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- 31 - R.G. n. 8048/2015
stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la ra-
ta, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò
non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi con-
globati nel-la rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla
residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo
già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo suc-
cessivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario,
con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo
carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c.,
quindi ini-zia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza
tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contrat-
to” (cfr. Trib. Siena 17.7.14; Trib. Milano 5.5.14; Trib. Pescara 10.4.14).
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Infine, va rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla società attri-
ce, tenuto conto della mancata formulazione, sul punto, di specifiche al-
legazioni e della mancanza di prova in ordine al danno concretamente su-
bito, come invero previsto dall'art. 1224, comma 2, c.c. secondo cui “al
creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore
risarcimento”.
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Alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliaria d'ufficio:
- il saldo finale del conto corrente ordinario n. 1000/112972, alla data del 13.10.2012, è pari a “+ euro 1.759.225,26”, dunque a credito per la società correntista (cfr. pag. 62 della relazione c.t.u. allegata in atti);
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- 32 - R.G. n. 8048/2015
- il saldo finale del conto corrente anticipi su fatture n. 11411, alla da-
ta del 29.6.2012, è pari a “- euro 162.907,21”, dunque a debito per la cor-
rentista (cfr. pagg. 62 – 63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- il saldo finale del conto corrente ordinario n. 742694601/65, alla da-
ta del 12.11.2004, è pari a “+ euro 225.240,23”, dunque a credito per la società correntista (cfr. pag. 63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- il saldo finale del conto corrente ordinario n. 5664063/01/75, alla data del 31.3.1995, è pari a “+ euro 88.939,48”, dunque a credito per la società correntista (cfr. pag. 63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- il saldo finale del conto corrente anticipi su fatture n.
5664063/51/25, alla data del 7.6.1993, è pari a “- euro 15.352,98”, dun-
que a debito per la società correntista (cfr. pagg. 63 – 63 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- il saldo finale del conto corrente ordinario n. 10/120002, alla data del 17.7.2000, è pari a “+ euro 63.201,55”, dunque a credito per la socie-
tà correntista (cfr. pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- il saldo finale del conto corrente anticipi su fatture n. 10/120032, al-
la data del 10.12.2003, è pari a “- euro 31.070,80”, dunque a debito per la società correntista (cfr. pag. 62 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- gli interessi ricalcolati del rapporto di portafoglio titoli n. 8722, alla data del 30.9.2014, sono pari a “- euro 324.655,89”, dunque a debito per la correntista (cfr. pag. 64 della relazione c.t.u. allegata in atti);
- gli interessi di mora di cui al contratto di mutuo fondiario n.
0349000755463 del 24.11.1999, illegittimamente corrisposti, sono pari ad euro 6.161,04.
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Dunque, la somma algebrica dei saldi finali dei rapporti di conto cor-
rente oggetto di causa come rideterminati all'esito del presente giudizio ammonta al complessivo importo di euro “+ euro 1.602.619,64”, dunque a credito per la società attrice.
Pertanto, considerato che l'importo degli interessi di mora illegittima-
mente addebitati dalla banca alla società attrice nell'ambito del rapporto di mutuo fondiario n. 0349000755463 del 24.11.1999 è pari ad euro
6.161,04, deve essere condannata a pagare alla Controparte_5
(già , a titolo di Parte_1 Parte_2
ripetizione dell'indebito, la somma totale di euro 1.608.780,68 (euro
1.602.619,64 + euro 6.161,04), oltre interessi legali dalla data della do-
manda giudiziale fino al soddisfo.
Tenuto conto della differenza tra i saldi indicati dalla banca ed i saldi ricalcolati all'esito del giudizio – in virtù della quale l'azione di accerta-
mento negativo del credito trova parziale accoglimento – e tenuto conto altresì del rigetto delle ulteriori domande formulate da parte attrice, si ravvisano giusti motivi per compensare, nella misura della metà, le spese del giudizio, che, in base al DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalla società attri-
ce, si liquidano, nell'intero, in complessivi euro 10.545,00 (di cui euro
545,00 per spese vive) in favore della Parte_1
(già , oltre al rimborso delle spese generali nella mi- Parte_2
sura del 15%, IVA e CPA come per legge;
la banca convenuta (soccomben-
te in via prevalente) va quindi condannata a pagare, alla società attrice, la residua parte della metà dell'intero importo appena sopra indicato (cfr.
Tribunale di Palermo
- 34 - R.G. n. 8048/2015
sul punto Cass. n. 1269/2020).
Poiché la differenza tra l'importo del credito accertato all'esito del giu-
dizio e quello del debito riportato dal saldo degli estratti conto in atti è
imputabile ad una condotta della banca, le spese di c.t.u., come già liqui-
date con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
manda, eccezione, richiesta e difesa:
- dichiara l'estinzione del giudizio, per rinuncia agli atti ex art. 306
c.p.c., relativamente alle domande proposte da , Controparte_2
e , con compensazione delle spese di lite;
CP_3 Controparte_4
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c. relati-
vamente alle domande proposte da (in proprio quale fi- Controparte_1
deiussore) e , per mancata riassunzione del giudizio da Persona_1
parte del primo e degli eredi del secondo;
- accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
1000/112972, alla data del 13.10.2012, è pari a “+ euro 1.759.225,26”;
- accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi su fatture n. 11411,
alla data del 29.6.2012, è pari a “- euro 162.907,21”;
- accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
742694601/65, alla data del 12.11.2004, è pari a “+ euro 225.240,23”;
- accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
5664063/01/75, alla data del 31.3.1995, è pari a “+ euro 88.939,48”;
- accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi su fatture n.
Tribunale di Palermo
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5664063/51/25, alla data del 7.6.1993, è pari a “- euro 15.352,98”;
- accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
10/120002, alla data del 17.7.2000, è pari a “+ euro 63.201,55”;
- accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi su fatture n.
10/120032, alla data del 10.12.2003, è pari a “- euro 31.070,80”;
- accerta e dichiara che gli interessi ricalcolati nell'ambito del rapporto di portafoglio titoli n. 8722, alla data del 30.9.2014, sono pari ad euro “-
324.655,89”;
- accerta e dichiara la nullità della clausola sugli interessi di mora di cui al contratto di mutuo fondiario n. 0349000755463 stipulato con atto del Notaio del 24.11.1999, n. Rep. 68822 e n. Racc. Persona_5
19468;
- rigetta ogni altra domanda proposta dalla Controparte_12
(già ;
[...] Parte_2
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_5 [...]
(già , della somma di Controparte_13 Parte_2
euro 1.608.780,68, oltre interessi legali dalla data della domanda giudi-
ziale fino al soddisfo;
- Compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese del giudizio,
che liquida, nell'intero, in complessivi euro 10.545,00 (di cui euro 545,00
per spese vive) in favore della (già Parte_1 [...]
, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del Controparte_14
15%, IVA e CPA. come per legge;
condanna, quindi, Controparte_5
al pagamento della residua metà in favore dell'attrice
[...] [...]
(già ; Parte_4 Parte_2
Tribunale di Palermo
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- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_5
[...]
Palermo, 21/3/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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