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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente iscritto alla sezione di OS (UD) – attualmente residente in [...], Brazzaville, Pt_2
Epena, Wcs Hq cap. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Contessi C.F._2
del Foro di Udine, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_3 C.F._3 ivi residente in C.da Anguilla, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna C. Patruno del Foro di Milano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 27.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a TO (RG) il 6.9.2013 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune anno 2013, numero 43, parte II, serie C, e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di OS (UD) come anno 2013, numero 8, parte II, serie C;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che gli stessi si sono separati consensualmente giusto decreto di omologa n. 647 dell'11.2.2022 (proc.
n.ro 4056/2021) reso dal Tribunale di Udine e che da allora non si sono riconciliati;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e altresì di non volersi riconciliare;
che l'udienza camerale del 27.11.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte, che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 647 dell'11.2.2022 reso dal Tribunale di Udine, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55,
6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo gli ex coniugi dichiarato di aver integralmente regolamentato ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro e nulla hanno più a che pretendere reciprocamente e sono economicamente autosufficienti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a TO (RG) in data 06.09.2013 tra e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di TO Parte_1 Parte_3
(RG), anno 2013, parte II, serie C, numero 43, e successivamente trascritto nei Registri di Stato Civile di OS (UD), anno 2013, parte II, serie C, numero 8; - Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO (RG), ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente iscritto alla sezione di OS (UD) – attualmente residente in [...], Brazzaville, Pt_2
Epena, Wcs Hq cap. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Contessi C.F._2
del Foro di Udine, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_3 C.F._3 ivi residente in C.da Anguilla, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna C. Patruno del Foro di Milano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 27.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a TO (RG) il 6.9.2013 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune anno 2013, numero 43, parte II, serie C, e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di OS (UD) come anno 2013, numero 8, parte II, serie C;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che gli stessi si sono separati consensualmente giusto decreto di omologa n. 647 dell'11.2.2022 (proc.
n.ro 4056/2021) reso dal Tribunale di Udine e che da allora non si sono riconciliati;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e altresì di non volersi riconciliare;
che l'udienza camerale del 27.11.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte, che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 647 dell'11.2.2022 reso dal Tribunale di Udine, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55,
6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo gli ex coniugi dichiarato di aver integralmente regolamentato ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro e nulla hanno più a che pretendere reciprocamente e sono economicamente autosufficienti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a TO (RG) in data 06.09.2013 tra e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di TO Parte_1 Parte_3
(RG), anno 2013, parte II, serie C, numero 43, e successivamente trascritto nei Registri di Stato Civile di OS (UD), anno 2013, parte II, serie C, numero 8; - Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO (RG), ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti