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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 945/2024 promossa in grado d'appello da
, elettivamente domiciliato in San Donà di Piave (VE), Galleria Leon Parte_1
Bianco n. 2/1, presso e nello studio dell'avv. Luca Sprezzola del Foro di Venezia che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro con sede in Controparte_1
Cividale del Friuli, P.IVA. , rappresentata e difesa dal prof. Avv. Massimo P.IVA_1
Franzoni e dall'avv. Granelli Carlo, ed elettivamente domiciliata in, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione
pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
Per l'appellata:
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello nei confronti della sentenza pronunciata dal Tribunale Parte_1
di Milano, sez. specializzata Impresa, del 4 maggio 2023, n. 10296, che pronunciando sul ricorso in riassunzione da parte della (d'ora in avanti, Controparte_2
per brevità ) nei confronti di , respingeva la domanda di nullità, totale CP_3 Parte_1
e parziale, proposta da quest'ultimo avverso il contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 9 febbraio 2018 con , e provvedendo sulla domanda svolta in via CP_3 riconvenzionale da quest'ultima, lo condannava al pagamento, in favore dell'attrice, della minor somma, rispetto al richiesto, di € 62.406,68, oltre interessi legali a far tempo dal 28 dicembre 2018 e fino al saldo;
condannava il al pagamento delle spese di lite, Pt_1 liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ha premesso il , in fatto, che con comparsa in riassunzione notificata in data 4 Pt_1
settembre 2020, aveva esposto di essere stata evocata dinanzi al Tribunale di CP_3
Venezia al fine di sentir accertare la nullità, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione omnibus prestata dal predetto a favore della società Controparte_4
giudizio nel quale essa Banca si era costituita, chiedendo, in aggiunta alla reiezione della domanda di nullità avanzata dal , la condanna di costui al pagamento della somma Pt_1 di € 250.000,00, dovuta dalla debitrice principale.
pag. 2 Con ordinanza del 2 aprile 2020 tuttavia, il Tribunale di Venezia dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese, e pertanto, il giudizio veniva riassunto da , riproponendo le stesse domande come sopra CP_3
illustrate.
In fase di riassunzione, il si costituiva deducendo ed eccependo, in aggiunta alla Pt_1
richiesta di dichiarazione di nullità totale o parziale del vincolo fideiussorio, che ancor prima dell'instaurazione del giudizio, come del resto si desumeva dal contenuto della memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. depositata da parte di il 29 aprile 2021, il debito di CP_3
si era ridotto in forza del pagamento, da parte di Controparte_4 [...]
, intervenuta in funzione di Fondo di Garanzia ai sensi Controparte_5 dell'art. 2 comma 100 lett. a) della L. n. 662/1996, pagamento contabilizzato il 12 giugno
2019, dell'importo di € 187.593,32 oltre oneri, sicché Il debito del nei confronti di Pt_1
si era invero ridotto ad € 62.406,68. Deduceva quindi, in conseguenza di tale CP_3
intervenuto pagamento (cui peraltro era seguìta la surroga ex lege di nelle CP_5
ragioni di nei confronti del ) e delle ammissioni da parte di CP_3 Pt_1 CP_3 nell'indicata memoria, che il debito residuo per cui avrebbe potuto agire era, CP_3 comunque, da contenersi nell'importo di € 62.406,68, insistendo, in ogni caso, in via principale, per la declaratoria di nullità della fideiussione prestata e per la non debenza di alcun importo.
Anche , precisando le conclusioni dinanzi al Giudice specializzato, chiedeva CP_3 respingersi le domande di nullità avanzate dall'arch. , ed in ogni caso, condannarsi Pt_1 costui al pagamento dell'importo residuo come sopra indicato.
Il Tribunale, decidendo la vertenza, argomentava, in ordine alle domande azionate nel giudizio: essere infondata la censura, svolta dal , di nullità totale e parziale della fideiussione Pt_1
omnibus prestata a favore di Controparte_4
essere infondata la domanda svolta in via riconvenzionale da parte della Banca di carenza di legittimazione e di abuso dello strumento processuale da parte dell'arch. ; Pt_1 essere infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in conseguenza del pagamento avvenuto da parte di , permanendo la legittimazione di CP_5 CP_3
quanto meno in relazione al residuo importo dovuto, per cui pronunciava condanna al pagamento, oltre accessori.
Il Tribunale regolava poi le spese di lite in base al decisum, ritenendo prevalentemente soccombente il . Pt_1
pag. 3 proponeva appello avverso tale decisione, ritenendola ingiusta e gravatoria, Parte_1 ed articolando, avverso la stessa, un unico motivo, con cui lamentava la violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di soccombenza.
Il sottolineava, in particolare, la necessità di considerare l'esito complessivo della Pt_1
lite, ed in particolare, la circostanza che, ancora in fase di riassunzione dinanzi al Tribunale
Imprese di Milano, pur avendo ricevuto il pagamento da parte di di gran parte Parte_2 del dovuto, aveva domandato la condanna del al pagamento dell'intero CP_3 Pt_1 massimale fideiussorio pari ad € 250.000,00, senza tener conto di tale pagamento, ed adeguando la propria domanda soltanto in esito ai rilievi effettuati dal in sede di Pt_1
costituzione.
Ne discendeva che la costituzione in lite si era resa necessaria per contrastare l'avversa domanda di pagamento dell'intero.
Rassegnava quindi le conclusioni some sopra riportate.
Nel giudizio di appello in riassunzione così incardinato si è costituita , insistendo CP_3 per il rigetto del gravame, di cui ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto.
Si è osservato, in particolare, che ogni domanda del , nel giudizio di primo grado, è Pt_1
stata in realtà respinta, mentre, per quanto concerne la deduzione e rappresentazione del pagamento intervenuto medio tempore da parte di (che peraltro, si era Parte_2
surrogato ai diritti di ), si sottolinea come da parte di vi sia stata immediata CP_3 CP_3 richiesta di adeguare la pretesa svolta in via riconvenzionale all'importo residuo dovuto, ed in tal senso si siano precisate le conclusioni.
Pertanto, lungi dal configurarsi una reciproca soccombenza, vi era stato il totale accoglimento delle domande svolte dall'istituto di credito, e di contro, il rigetto di ogni pretesa svolta dal . Pt_1
Sulle conclusioni come in epigrafe precisate, depositati gli atti conclusivi nei termini di legge, la causa viene in decisione.
***
L'appello proposto da non merita accoglimento. Parte_1
Si ricorda infatti che, a mente di Cass. SS. UU. 32061 del 31 ottobre 2022, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile unicamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata su più capi:
pag. 4 pertanto, l'eventualità di accoglimento in misura ridotta della domanda originariamente svolta non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne unicamente la compensazione totale o parziale, e solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (vale a dire, i requisiti diversi dalla “soccombenza reciproca”, in tal caso non configurabile).
In altri termini, la compensazione delle spese di lite si configura, rispetto a quello della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., come ipotesi di carattere eccezionale, destinata ad operare nei soli casi in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., per cui, se è vero che la proposizione di una domanda di condanna eccedente la reale entità del credito costringe il convenuto a sostenere maggiori oneri di difesa, si trascura di considerare il fatto che il diritto al rimborso delle spese processuali non preesiste alla sentenza, ma sorge con essa, e prescinde dalla considerazione delle spese che la parte soccombente ha dovuto sostenere per contrastare l'iniziativa giudiziaria avversaria, che in base al medesimo rapporto di causalità, vi sarebbero comunque state, atteso che, in ogni caso, anche se in minor importo, le pretese avversarie risultano essere state accolte.
Pertanto, nel caso in cui la domanda risulti eccessiva, il soccombente è tutelato dal principio, stabilito dall'art. 5, comma primo, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per cui le spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum.
Infatti, sotto il profilo pratico, distinguere i maggiori oneri che il convenuto ha dovuto affrontare a causa dell'esosità della pretesa dell'attore da quelli che avrebbe dovuto comunque sostenere per la propria difesa potrebbe risultare velleitario, oltre che incompatibile con le esigenze di semplificazione ricollegabili al principio di ragionevole durata di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.
In definitiva, qualificare la vittoria parziale come soccombenza parziale significa equiparare la posizione dell'attore a quella del convenuto, trascurando il fatto che solo il primo è costretto a ricorrere al giudice per far valere il proprio diritto, ed inducendolo pertanto indirettamente ad astenersi dal suo esercizio, in tutti i casi in cui il costo della lite possa superare il valore della stessa, in contrasto con l'art. 24 Cost. (cfr. in motivazione,
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Peraltro, ha aggiunto la Corte di Cassazione con l'autorevole pronuncia da cui questa Corte non intende discostarsi, l'orientamento che consente di equiparare l'accoglimento parziale della domanda all'ipotesi di soccombenza reciproca allarga eccessivamente l'area della pag. 5 discrezionalità del giudicante, attribuendogli poteri valutativi assai ampi ed insindacabili in sede di legittimità.
Potrebbe infatti risultare assai difficoltoso ed opinabile individuare il confine superato il quale la parte vittoriosa passa a parte soccombente. Si è rilevato, infatti, che “sotto il profilo pratico, infine, l'orientamento in discussione presenta difficoltà applicative di non scarso rilievo, risultando tutt'altro che agevole tanto l'individuazione in concreto della misura, astrattamente definita «sensibile», oltre la quale la soccombenza unilaterale è destinata a trasformarsi in soccombenza reciproca, quanto la determinazione dei maggiori oneri processuali che la parte resistente ha dovuto sopportare a causa della parziale infondatezza della pretesa avanzata dalla controparte”.
L'orientamento espresso dall'autorevole magistero delle Sezioni Unite ha rinvenuto conferme anche successivamente, ed in particolare, si è da ultimo ribadito che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. “(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29608 del 25/10/2023; Sez.
2, Sentenza n. 9150 del 03/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7666 del 16/03/2023; Sez. U,
Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; Sez. 3,
Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).
Per l'effetto, nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la regolamentazione delle spese di lite, nel caso di condanna al pagamento di somma di denaro ridotta rispetto all'originaria pretesa, accolta quanto al merito, deve avvenire sulla scorta del valore determinato dal decisum (e dunque avuto riguardo ai parametri determinati dal relativo scaglione di riferimento) ex art. 5, primo comma, quarto periodo, del D.M. n. 55/2014 (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 23082 del 18/08/2021;
Sez. L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019), valore rispetto al quale (diversamente dal disputatum) l'odierna parte appellante è interamente soccombente.
L'appello, conclusivamente, va respinto, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza qui condivisa, ed ha liquidato le spese tenendo conto del decisum, non sussistendo gli altri presupposti, contemplati dall'art. 92
pag. 6 c.p.c., per disporre compensazione totale o parziale, sicché la decisione non è in alcun modo criticabile e non ha fatto malgoverno delle norme invocate da parte appellante.
Secondo il criterio della soccombenza in appello, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano, sez. Specializzata Impresa, n. 10296 del 4 maggio 2023, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 9.991,00 per Controparte_2
compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott.ssa Serena Baccolini
pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 945/2024 promossa in grado d'appello da
, elettivamente domiciliato in San Donà di Piave (VE), Galleria Leon Parte_1
Bianco n. 2/1, presso e nello studio dell'avv. Luca Sprezzola del Foro di Venezia che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro con sede in Controparte_1
Cividale del Friuli, P.IVA. , rappresentata e difesa dal prof. Avv. Massimo P.IVA_1
Franzoni e dall'avv. Granelli Carlo, ed elettivamente domiciliata in, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione
pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
Per l'appellata:
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello nei confronti della sentenza pronunciata dal Tribunale Parte_1
di Milano, sez. specializzata Impresa, del 4 maggio 2023, n. 10296, che pronunciando sul ricorso in riassunzione da parte della (d'ora in avanti, Controparte_2
per brevità ) nei confronti di , respingeva la domanda di nullità, totale CP_3 Parte_1
e parziale, proposta da quest'ultimo avverso il contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 9 febbraio 2018 con , e provvedendo sulla domanda svolta in via CP_3 riconvenzionale da quest'ultima, lo condannava al pagamento, in favore dell'attrice, della minor somma, rispetto al richiesto, di € 62.406,68, oltre interessi legali a far tempo dal 28 dicembre 2018 e fino al saldo;
condannava il al pagamento delle spese di lite, Pt_1 liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ha premesso il , in fatto, che con comparsa in riassunzione notificata in data 4 Pt_1
settembre 2020, aveva esposto di essere stata evocata dinanzi al Tribunale di CP_3
Venezia al fine di sentir accertare la nullità, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione omnibus prestata dal predetto a favore della società Controparte_4
giudizio nel quale essa Banca si era costituita, chiedendo, in aggiunta alla reiezione della domanda di nullità avanzata dal , la condanna di costui al pagamento della somma Pt_1 di € 250.000,00, dovuta dalla debitrice principale.
pag. 2 Con ordinanza del 2 aprile 2020 tuttavia, il Tribunale di Venezia dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese, e pertanto, il giudizio veniva riassunto da , riproponendo le stesse domande come sopra CP_3
illustrate.
In fase di riassunzione, il si costituiva deducendo ed eccependo, in aggiunta alla Pt_1
richiesta di dichiarazione di nullità totale o parziale del vincolo fideiussorio, che ancor prima dell'instaurazione del giudizio, come del resto si desumeva dal contenuto della memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. depositata da parte di il 29 aprile 2021, il debito di CP_3
si era ridotto in forza del pagamento, da parte di Controparte_4 [...]
, intervenuta in funzione di Fondo di Garanzia ai sensi Controparte_5 dell'art. 2 comma 100 lett. a) della L. n. 662/1996, pagamento contabilizzato il 12 giugno
2019, dell'importo di € 187.593,32 oltre oneri, sicché Il debito del nei confronti di Pt_1
si era invero ridotto ad € 62.406,68. Deduceva quindi, in conseguenza di tale CP_3
intervenuto pagamento (cui peraltro era seguìta la surroga ex lege di nelle CP_5
ragioni di nei confronti del ) e delle ammissioni da parte di CP_3 Pt_1 CP_3 nell'indicata memoria, che il debito residuo per cui avrebbe potuto agire era, CP_3 comunque, da contenersi nell'importo di € 62.406,68, insistendo, in ogni caso, in via principale, per la declaratoria di nullità della fideiussione prestata e per la non debenza di alcun importo.
Anche , precisando le conclusioni dinanzi al Giudice specializzato, chiedeva CP_3 respingersi le domande di nullità avanzate dall'arch. , ed in ogni caso, condannarsi Pt_1 costui al pagamento dell'importo residuo come sopra indicato.
Il Tribunale, decidendo la vertenza, argomentava, in ordine alle domande azionate nel giudizio: essere infondata la censura, svolta dal , di nullità totale e parziale della fideiussione Pt_1
omnibus prestata a favore di Controparte_4
essere infondata la domanda svolta in via riconvenzionale da parte della Banca di carenza di legittimazione e di abuso dello strumento processuale da parte dell'arch. ; Pt_1 essere infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in conseguenza del pagamento avvenuto da parte di , permanendo la legittimazione di CP_5 CP_3
quanto meno in relazione al residuo importo dovuto, per cui pronunciava condanna al pagamento, oltre accessori.
Il Tribunale regolava poi le spese di lite in base al decisum, ritenendo prevalentemente soccombente il . Pt_1
pag. 3 proponeva appello avverso tale decisione, ritenendola ingiusta e gravatoria, Parte_1 ed articolando, avverso la stessa, un unico motivo, con cui lamentava la violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di soccombenza.
Il sottolineava, in particolare, la necessità di considerare l'esito complessivo della Pt_1
lite, ed in particolare, la circostanza che, ancora in fase di riassunzione dinanzi al Tribunale
Imprese di Milano, pur avendo ricevuto il pagamento da parte di di gran parte Parte_2 del dovuto, aveva domandato la condanna del al pagamento dell'intero CP_3 Pt_1 massimale fideiussorio pari ad € 250.000,00, senza tener conto di tale pagamento, ed adeguando la propria domanda soltanto in esito ai rilievi effettuati dal in sede di Pt_1
costituzione.
Ne discendeva che la costituzione in lite si era resa necessaria per contrastare l'avversa domanda di pagamento dell'intero.
Rassegnava quindi le conclusioni some sopra riportate.
Nel giudizio di appello in riassunzione così incardinato si è costituita , insistendo CP_3 per il rigetto del gravame, di cui ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto.
Si è osservato, in particolare, che ogni domanda del , nel giudizio di primo grado, è Pt_1
stata in realtà respinta, mentre, per quanto concerne la deduzione e rappresentazione del pagamento intervenuto medio tempore da parte di (che peraltro, si era Parte_2
surrogato ai diritti di ), si sottolinea come da parte di vi sia stata immediata CP_3 CP_3 richiesta di adeguare la pretesa svolta in via riconvenzionale all'importo residuo dovuto, ed in tal senso si siano precisate le conclusioni.
Pertanto, lungi dal configurarsi una reciproca soccombenza, vi era stato il totale accoglimento delle domande svolte dall'istituto di credito, e di contro, il rigetto di ogni pretesa svolta dal . Pt_1
Sulle conclusioni come in epigrafe precisate, depositati gli atti conclusivi nei termini di legge, la causa viene in decisione.
***
L'appello proposto da non merita accoglimento. Parte_1
Si ricorda infatti che, a mente di Cass. SS. UU. 32061 del 31 ottobre 2022, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile unicamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata su più capi:
pag. 4 pertanto, l'eventualità di accoglimento in misura ridotta della domanda originariamente svolta non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne unicamente la compensazione totale o parziale, e solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (vale a dire, i requisiti diversi dalla “soccombenza reciproca”, in tal caso non configurabile).
In altri termini, la compensazione delle spese di lite si configura, rispetto a quello della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., come ipotesi di carattere eccezionale, destinata ad operare nei soli casi in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., per cui, se è vero che la proposizione di una domanda di condanna eccedente la reale entità del credito costringe il convenuto a sostenere maggiori oneri di difesa, si trascura di considerare il fatto che il diritto al rimborso delle spese processuali non preesiste alla sentenza, ma sorge con essa, e prescinde dalla considerazione delle spese che la parte soccombente ha dovuto sostenere per contrastare l'iniziativa giudiziaria avversaria, che in base al medesimo rapporto di causalità, vi sarebbero comunque state, atteso che, in ogni caso, anche se in minor importo, le pretese avversarie risultano essere state accolte.
Pertanto, nel caso in cui la domanda risulti eccessiva, il soccombente è tutelato dal principio, stabilito dall'art. 5, comma primo, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per cui le spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum.
Infatti, sotto il profilo pratico, distinguere i maggiori oneri che il convenuto ha dovuto affrontare a causa dell'esosità della pretesa dell'attore da quelli che avrebbe dovuto comunque sostenere per la propria difesa potrebbe risultare velleitario, oltre che incompatibile con le esigenze di semplificazione ricollegabili al principio di ragionevole durata di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.
In definitiva, qualificare la vittoria parziale come soccombenza parziale significa equiparare la posizione dell'attore a quella del convenuto, trascurando il fatto che solo il primo è costretto a ricorrere al giudice per far valere il proprio diritto, ed inducendolo pertanto indirettamente ad astenersi dal suo esercizio, in tutti i casi in cui il costo della lite possa superare il valore della stessa, in contrasto con l'art. 24 Cost. (cfr. in motivazione,
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Peraltro, ha aggiunto la Corte di Cassazione con l'autorevole pronuncia da cui questa Corte non intende discostarsi, l'orientamento che consente di equiparare l'accoglimento parziale della domanda all'ipotesi di soccombenza reciproca allarga eccessivamente l'area della pag. 5 discrezionalità del giudicante, attribuendogli poteri valutativi assai ampi ed insindacabili in sede di legittimità.
Potrebbe infatti risultare assai difficoltoso ed opinabile individuare il confine superato il quale la parte vittoriosa passa a parte soccombente. Si è rilevato, infatti, che “sotto il profilo pratico, infine, l'orientamento in discussione presenta difficoltà applicative di non scarso rilievo, risultando tutt'altro che agevole tanto l'individuazione in concreto della misura, astrattamente definita «sensibile», oltre la quale la soccombenza unilaterale è destinata a trasformarsi in soccombenza reciproca, quanto la determinazione dei maggiori oneri processuali che la parte resistente ha dovuto sopportare a causa della parziale infondatezza della pretesa avanzata dalla controparte”.
L'orientamento espresso dall'autorevole magistero delle Sezioni Unite ha rinvenuto conferme anche successivamente, ed in particolare, si è da ultimo ribadito che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. “(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29608 del 25/10/2023; Sez.
2, Sentenza n. 9150 del 03/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7666 del 16/03/2023; Sez. U,
Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; Sez. 3,
Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).
Per l'effetto, nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la regolamentazione delle spese di lite, nel caso di condanna al pagamento di somma di denaro ridotta rispetto all'originaria pretesa, accolta quanto al merito, deve avvenire sulla scorta del valore determinato dal decisum (e dunque avuto riguardo ai parametri determinati dal relativo scaglione di riferimento) ex art. 5, primo comma, quarto periodo, del D.M. n. 55/2014 (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 23082 del 18/08/2021;
Sez. L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019), valore rispetto al quale (diversamente dal disputatum) l'odierna parte appellante è interamente soccombente.
L'appello, conclusivamente, va respinto, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza qui condivisa, ed ha liquidato le spese tenendo conto del decisum, non sussistendo gli altri presupposti, contemplati dall'art. 92
pag. 6 c.p.c., per disporre compensazione totale o parziale, sicché la decisione non è in alcun modo criticabile e non ha fatto malgoverno delle norme invocate da parte appellante.
Secondo il criterio della soccombenza in appello, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano, sez. Specializzata Impresa, n. 10296 del 4 maggio 2023, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 9.991,00 per Controparte_2
compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott.ssa Serena Baccolini
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