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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/03/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1972 / 2022 tra le parti:
RICORRENTE
c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. SCILABRA GIUSEPPE, c.f. C.F._2
- domicilio: presso il difensore
EN
, c.f. , contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “chiede di pronunciare, con decreto di omologa, la separazione dei coniugi e alle condizioni individuate nel Controparte_1 Controparte_2
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 07.02.2024.”
1 Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.08.2022 e ritualmente notificato,
[...]
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di Parte_1 separazione personale dal coniuge , sposato con Controparte_2
rito civile in LL (Venezuela) in data 18.08.2018, atto poi trascritto nel registro dello
Stato civile del Comune di Prato (PO), specificamente dell'anno 2019, Parte II, Serie C, atto n. 416.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) che i coniugi hanno sempre vissuto in una casa condotta in locazione, sita in Prato
– via Tinaia n. 32; (3) che il matrimonio è entrato in crisi a causa della condotta tenuta dal marito, il quale si è allontanato dalla casa familiare senza fornire alcun nuovo contatto e recapito alla ricorrente;
(4) che quest'ultima ha demandato al la Org_1
cancellazione del marito dal proprio stato di famiglia per irreperibilità del medesimo;
(5) che la comunione materiale e spirituale delle parti è venuta meno da molto tempo e la convivenza appare, allo stato dei fatti, impossibile da ricostituire.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito
. Controparte_2
Con ordinanza del 28.07.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 21.06.2023 alla presenza della sola ricorrente, il
Presidente del Tribunale di Prato f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto e, in assenza di prole minorenne o non autonoma economicamente, non ha rilevato la necessità di assumere provvedimenti in via temporanea ed urgente.
Rimesse le parti di fronte al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio, solo parte ricorrente si è costituita depositando memoria integrativa e precisando le conclusioni negli stessi termini di cui al ricorso introduttivo.
Il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e dei verbali di udienza al convenuto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia di e parte ricorrente, autorizzata dal Giudice, ha precisato le Controparte_2
conclusioni come da foglio di pc depositato in data 13.11.2023, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Il G.I. ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui parte ricorrente è comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale f.f. ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, questi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare, tenuto altresì conto dell'irreperibilità del coniuge convenuto e della sua conseguente contumacia nel giudizio de quo.
Sull'addebito della separazione a carico di - Occorre Controparte_2
premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno dei coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) ed alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis: Cass. n. 9074 del 20/04/2011; Cass. n. 8512 del
12/04/2006) o per il mancato rispetto dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. da parte del coniuge istante.
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità
3 contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018; Cass., n. 2059 del
14/02/2012).
E ancora, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza 40795/21).
Ebbene, nel caso in esame, si osserva che parte ricorrente si è limitata ad allegare la circostanza per la quale l'incipit della crisi matrimoniale sia da ricondurre alla condotta del marito, trovando ciò ulteriore conferma nella sua decisione di allontanarsi dalla casa familiare facendo perdere ogni traccia di sé alla moglie e rendendosi, ad ogni effetto, irreperibile. Tuttavia, detto Collegio ritiene che ciò non sia sufficiente a fondare la domanda di addebito avanzata dalla medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., non avendo l'istante fornito alcuna prova dei comportamenti del coniuge asseritamente contrari ai doveri matrimoniali, non potendo ciò ricavarsi, con un vero e proprio automatismo, dalla decisione del convenuto di allontanarsi dalla casa coniugale rendendosi irreperibile, ma essendo necessaria la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causa-effetto tra il comportamento stigmatizzato del coniuge convenuto e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che nel caso di specie non si rinviene.
Dunque, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere respinta.
4 Sulle spese di lite – Tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata costituzione del convenuto, alcuna pronuncia sulle spese si rende necessaria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , sposati con rito civile in
[...] Controparte_2
LL (Venezuela) in data 18.08.2018, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Prato (PO), specificamente dell'anno 2019, Parte II, Serie C, atto n. 416;
2. respinge la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
3. nulla sulle spese;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/2/2024
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
5
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1972 / 2022 tra le parti:
RICORRENTE
c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. SCILABRA GIUSEPPE, c.f. C.F._2
- domicilio: presso il difensore
EN
, c.f. , contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “chiede di pronunciare, con decreto di omologa, la separazione dei coniugi e alle condizioni individuate nel Controparte_1 Controparte_2
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 07.02.2024.”
1 Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.08.2022 e ritualmente notificato,
[...]
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di Parte_1 separazione personale dal coniuge , sposato con Controparte_2
rito civile in LL (Venezuela) in data 18.08.2018, atto poi trascritto nel registro dello
Stato civile del Comune di Prato (PO), specificamente dell'anno 2019, Parte II, Serie C, atto n. 416.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) che i coniugi hanno sempre vissuto in una casa condotta in locazione, sita in Prato
– via Tinaia n. 32; (3) che il matrimonio è entrato in crisi a causa della condotta tenuta dal marito, il quale si è allontanato dalla casa familiare senza fornire alcun nuovo contatto e recapito alla ricorrente;
(4) che quest'ultima ha demandato al la Org_1
cancellazione del marito dal proprio stato di famiglia per irreperibilità del medesimo;
(5) che la comunione materiale e spirituale delle parti è venuta meno da molto tempo e la convivenza appare, allo stato dei fatti, impossibile da ricostituire.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito
. Controparte_2
Con ordinanza del 28.07.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 21.06.2023 alla presenza della sola ricorrente, il
Presidente del Tribunale di Prato f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto e, in assenza di prole minorenne o non autonoma economicamente, non ha rilevato la necessità di assumere provvedimenti in via temporanea ed urgente.
Rimesse le parti di fronte al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio, solo parte ricorrente si è costituita depositando memoria integrativa e precisando le conclusioni negli stessi termini di cui al ricorso introduttivo.
Il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e dei verbali di udienza al convenuto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia di e parte ricorrente, autorizzata dal Giudice, ha precisato le Controparte_2
conclusioni come da foglio di pc depositato in data 13.11.2023, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Il G.I. ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui parte ricorrente è comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale f.f. ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, questi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare, tenuto altresì conto dell'irreperibilità del coniuge convenuto e della sua conseguente contumacia nel giudizio de quo.
Sull'addebito della separazione a carico di - Occorre Controparte_2
premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno dei coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) ed alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis: Cass. n. 9074 del 20/04/2011; Cass. n. 8512 del
12/04/2006) o per il mancato rispetto dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. da parte del coniuge istante.
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità
3 contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018; Cass., n. 2059 del
14/02/2012).
E ancora, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza 40795/21).
Ebbene, nel caso in esame, si osserva che parte ricorrente si è limitata ad allegare la circostanza per la quale l'incipit della crisi matrimoniale sia da ricondurre alla condotta del marito, trovando ciò ulteriore conferma nella sua decisione di allontanarsi dalla casa familiare facendo perdere ogni traccia di sé alla moglie e rendendosi, ad ogni effetto, irreperibile. Tuttavia, detto Collegio ritiene che ciò non sia sufficiente a fondare la domanda di addebito avanzata dalla medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., non avendo l'istante fornito alcuna prova dei comportamenti del coniuge asseritamente contrari ai doveri matrimoniali, non potendo ciò ricavarsi, con un vero e proprio automatismo, dalla decisione del convenuto di allontanarsi dalla casa coniugale rendendosi irreperibile, ma essendo necessaria la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causa-effetto tra il comportamento stigmatizzato del coniuge convenuto e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che nel caso di specie non si rinviene.
Dunque, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere respinta.
4 Sulle spese di lite – Tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata costituzione del convenuto, alcuna pronuncia sulle spese si rende necessaria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , sposati con rito civile in
[...] Controparte_2
LL (Venezuela) in data 18.08.2018, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Prato (PO), specificamente dell'anno 2019, Parte II, Serie C, atto n. 416;
2. respinge la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
3. nulla sulle spese;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/2/2024
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
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