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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2695/2023 r.g.a.c. vertente tra (c.f. – p. iva Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra BORRUTO P.IVA_2
opponente
contro (c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. Pietro SIVIGLIA opposta oggetto: contratto di assicurazione sulla vita conclusioni: come da verbale di udienza del 13.3.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In seguito al ricorso depositato da il 20.6.2023 il Tribunale di Parte_2
Reggio Calabria ha emesso decreto n. 604/2023, notificato il 5.9.2023, con il quale ha ingiunto alla il pagamento della somma di € 15.000,00 Parte_1
oltre agli interessi richiesti ed alle spese di procedura determinate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a.
Nel predetto ricorso ha esposto che: Parte_2
- l'11.5.2015 ha concluso con per mezzo del Parte_1
broker “Previdenza e Finanza s.r.l.”, un contratto di assicurazione mista con rivalutazione annua del capitale a premio unico con possibilità di versamenti
1 aggiuntivi;
- con assegno postale n. 7161559140 datato 8.5.2015, consegnato l'11.5.2015, ha versato il premio unico del valore di € 15.000,00, incassato dalla compagnia in data 12.5.2015; Parte_1
- il 19.6.2019, per sopraggiunti motivi personali, ha comunicato alla
[...]
la volontà di riscatto parziale per un importo pari a € 4.000,00 Parte_1
come previsto nelle condizioni generali del contratto;
- visto il mancato riscontro da parte della ha Parte_1
comunicato a quest'ultima, con nota del 28.8.2019, la richiesta di riscatto totale come previsto dall'art. 12 delle condizioni generali;
- decorsi inutilmente diversi mesi dalle reiterate richieste di riscatto, il
24.9.2019 con raccomandata a.r. ha diffidato la a Parte_1
procedere al versamento dell'intero premio unico di € 15.000,00.
1.1.Avverso detto decreto ingiuntivo ha presentato opposizione
[...]
contestando preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità Parte_1
della domanda avanzata dall'opposta per violazione del principio del ne bis in idem.
In particolare, ha dichiarato che la aveva già promosso la medesima Pt_2
domanda nei confronti della davanti al Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avente numero di r.g.a.c. 827/2020, procedimento definito con ordinanza rep. n. 926/2023 dell'1.6.2023, con la quale è
stata rigettata la domanda con compensazione delle spese di lite.
Ha aggiunto che la suddetta ordinanza non è stata appellata nei termini di cui all'art. 702 quater c.p.c., e, pertanto, la stessa è passata in giudicato.
Ha eccepito, dunque, che la con il ricorso per decreto ingiuntivo Pt_2
opposto ha riproposto la medesima domanda, violando il principio del ne bis in idem.
Nel merito ha eccepito l'inesistenza del contratto assicurativo poiché la Pt_2
- ha intrattenuto rapporti contrattuali esclusivamente con il broker Previdenza e
Finanza s.r.l. il quale ha redatto non un contratto di assicurazione, bensì una proposta di assicurazione sulla vita;
- ha intestato l'assegno postale dell'importo di € 15.000,00 a titolo di premio a
2 , anziché a ovvero a soggetto Controparte_2 Parte_1
giuridicamente inesistente;
- tale assegno è stato incassato dal broker Previdenza e Finanza s.r.l. ovvero da soggetto giuridicamente non legittimato.
Ha inoltre eccepito l'inesistenza del potere di rappresentanza dell'impresa di assicurazione da parte del broker, il quale a differenza dell'agente di assicurazione agisce svicolato da un rapporto di collaborazione con l'assicuratore.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“voglia l'On. Tribunale adito, preliminarmente, accertare e dichiarare che la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stata già oggetto di pronuncia
passata in giudicato e, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare
l'improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda avanzata dalla sig.ra con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria il Pt_2
20 giugno 2023, per violazione del principio del “ne bis in idem” e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 604/2023, R.G. 1714/2023 del 5.09.2023, perché infondato, erroneo ed ingiusto, con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell'opposta alle spese e competenze, anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avendo chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo, consapevole che la propria richiesta era stata già oggetto di una precedente statuizione passata in giudicato.
In via del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, salvo gravame, ove il Tribunale ritenga di potersi pronunciare sulla domanda avanzata dalla sig.ra con il ricorso per decreto Pt_2
ingiuntivo, voglia, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare
l'inesistenza di un contratto assicurativo intercorso tra la ricorrente ed
[...]
perché mai perfezionato, dichiarare, conseguentemente, Parte_1
l'infondatezza della pretesa della sig.ra nei confronti di quest'ultima, carente Pt_2
di legittimazione passiva, e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 604/2023, R.G.
1714/2023 del 5.9.2023, perché infondato, erroneo ed ingiusto per i motivi di cui in narrativa, respingendo la domanda spiegata dalla sig.ra in via Parte_2
monitoria.
3 Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell'opposta alle spese e competenze del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c. Ogni altro diritto riservato”.
1.2.Costituendosi in giudizio, l'opposta ha dedotto la mancata violazione del principio del ne bis in idem poiché nel richiedere, prima con il ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. e dopo con il ricorso per ingiunzione, il riconoscimento del diritto di riscatto, ossia del diritto attribuito all'assicurato di ottenere la corresponsione dell'importo rappresentante il valore attuale della polizza, ha esercitato una facoltà legata strettamente alla sussistenza del rapporto assicurativo, che l'assicurato può esercitare per tutta la durata del rapporto senza che lo stesso venga meno in caso di diniego, anche legittimo, da parte dell'assicurazione.
Ha specificato che l'esercizio del diritto di riscatto è richiamato dall'art. 12 delle condizioni generali del contratto di assicurazione per cui è causa, il quale prevede che il diritto oggetto di contestazione, oltre a poter essere esercitato in qualsiasi momento nel rispetto del limite temporale di un anno dalla stipula del contratto, permane per tutta la durata del rapporto assicurativo, sicché il mancato riconoscimento dello stesso determina non solo un'ingiustificata lesione del diritto de quo ma, al contempo, una violazione degli obblighi contrattuali a carico dell'impresa di assicurazione convenuta.
Ha chiarito che l'ordinanza n. 923/2023 definitoria del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed avente il numero di r.g.a.c. 827/2020, ha acclarato la sussistenza del contratto di assicurazione, ma ha rigettato le istanze della solo perché “non ha prodotto le condizioni generali di Pt_2
polizza, sicché difetta la prova del fatto costitutivo della pretesa, non essendo possibile verificare se ed a quali condizioni fosse esercitabile il riscatto anticipato,
posto che dalla polizza prodotta emerge che la data di scadenza è quella del 28 maggio 2035”.
Ha aggiunto che al momento della presentazione del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. non disponeva delle condizioni generali del contratto perché mai consegnate dalla compagnia di assicurazione e reperite solo successivamente quando ormai il giudizio era stato definito.
4 Pertanto, il rigetto della domanda formulata dalla con il ricorso ex art. Pt_2
702 bis c.p.c. è limitato solo a quel giudizio perché non provata, ma il diritto al riscatto permane in capo alla stessa per come riconosciuto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, allegate nel giudizio monitorio, poiché l'unica condizione necessaria per l'esercizio del diritto de quo è la sussistenza del rapporto assicurativo.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“
1.rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 604/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – seconda sezione civile- in persona della dr.ssa Angela GIUNTA, nel giudizio promosso dalla sig.ra
recante il seguente RG n. 1714/2023, munendo quest'ultimo di efficacia CP_1
esecutiva;
2.in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
2.All'udienza del 13.3.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte e la stessa pertanto deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.1.Deve essere disattesa preliminarmente l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem sollevata da parte opponente.
In termini generali, la Suprema Corte ha affermato che il giudicato formatosi in relazione ad un determinato momento contrattuale non preclude la proposizione di un'ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, ma riferita ad un diverso e successivo momento contrattuale (Cass. n. 22838/2014).
I limiti del giudicato, poi, sono strettamente connessi al perimetro oggettivo del giudicato stesso.
Nel caso di specie, il Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza n.
926/2023 dell'1.6.2023, resa a definizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 827/2020 r.g.a.c., presentato da contro la Parte_2 Controparte_3
[..
[...] ha dichiarato il contratto di assicurazione fra le predette parti “certamente
[...]
perfezionato”, quindi valido ed efficace, mentre il rigetto della domanda di riscatto in quel procedimento è stato motivato dall'assenza di prova (determinata dalla mancata produzione delle condizioni generali di contratto) circa il fatto che, al momento di introduzione di quel giudizio, la avesse diritto al riscatto. Pt_2
A ben vedere, quindi, come sottolineato dall'odierna opposta, l'ordinanza dell'1.6.2023 ha statuito, con efficacia di giudicato, che la non avesse diritto Pt_2
(melius: non avesse provato di aver diritto), al momento di introduzione di quella domanda alla corresponsione del riscatto, determinata da un contratto perfezionato, valido ed efficace.
Tanto premesso, con l'instaurazione del giudizio monitorio dal quale è scaturito l'odierno procedimento non è incorsa nella violazione del ne Parte_2
bis in idem, in quanto, oggetto del presente procedimento è la verifica se alla data del
20.6.2023 (dato di deposito del ricorso) la predetta avesse o meno il diritto di esercitare il riscatto del premio, facoltà contrattuale prevista da un contratto perfetto, valido ed efficace, dalla stessa sottoscritto con la Parte_1
l'11.5.2015.
3.2.La ha reiterato in questa sede l'eccezione di Parte_1
inesistenza del contratto assicurativo stipulato con la Pt_2
Detta eccezione, invero già disattesa nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.
827/2020, è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 209 del 2005 'il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione'.
Nel caso di specie, la ha provato di aver versato tramite assegno Pt_2
bancario la somma di € 15.000,00 (all. 2) con relativo addebito della stessa sul suo c.c.
La in particolare, ha provato di aver rilasciato alla Pt_2 [...]
l'assegno n. 7161559140 che riporta una firma di girata per Parte_1
l'incasso apposta sotto la dicitura (o assicurazione: la dicitura Parte_1
6 non è leggibile).
Premesso che non risulta neppure paventata l'esistenza di un soggetto giuridico diverso ma simile nella denominazione rispetto alla Parte_1
ossia la , deve concludersi che: Controparte_2
a) detto assegno sia stato incassato, coerentemente a quanto apparentemente risultante dal retro del predetto assegno, dall'odierna opponente o b) detto assegno sia stato incassato, in realtà senza che sia facilmente comprensibile la modalità, dall'intermediario assicurativo.
Nel primo caso, all'evidenza, sussisterebbe la prova del pagamento effettuato dalla all'odierna opponente;
nel secondo caso soccorrerebbe il disposto di cui Pt_2
all'art. 118 d.lgs. n. 209/2005, sopra trascritto.
3.2.1.E' appena il caso di aggiungere che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Ai sensi dell'art. 1327 c.c., peraltro, qualora su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
Orbene, nel caso di specie, sussiste la prova dell'invio da parte della
[...]
della proposta n. 034671520.02 dell'11.5.2015. Detta proposta, è Parte_1
bene precisarlo, contiene tutti i dettagli contrattuali, tutte le indicazioni circa le generalità dell'assicurata, dell'intermediario assicurativo e, addirittura, il numero di polizza (all. 5 pag. 1 del fascicolo dell'opponente).
Sussiste la prova, poi, dell'accettazione – avvenuta lo stesso 11.5.2015 - da parte della della proposta n. 034671520.02 dell'11.5.2015 dell Pt_2 [...]
(sul punto è chiarissima la dicitura prevista a pag. 4 del contratto Parte_1
assicurativo, con l'assegnazione alla polizza del numero 001655803.57, ossia lo stesso indicato nella proposta della . Parte_1
Come detto, poi, sussiste la prova del pagamento da parte della Pt_2
costituente senz'altro inizio dell'esecuzione.
3.3.2.Peraltro, in una logica di buona fede e correttezza che deve presidiare la
7 materia delle obbligazioni contrattuali sin dalla fase delle trattative, l' Controparte_4
operatore professionale qualificato il quale aveva inviato la proposta
[...]
contrattuale ed addirittura rilasciato il numero di polizza con tutti i dati identificativi della aveva senz'altro l'obbligo – ipotizzando che quanto versato a titolo di Pt_2
premio assicurativo non sia mai entrato nella sua sfera di disponibilità – di attivarsi nei confronti dell'intermediario per avere delucidazioni.
Quanto suesposto è attestato dalla stessa produzione documentale dell'opponente (all. 7) dalla cui lettura è dato evincere che la Controparte_4
fosse e sia perfettamente consapevole dell'emissione di una polizza assicurativa a favore della - essa stessa, prova della conclusione di un contratto – e del Pt_2
mancato incasso della somma (ossia, secondo la sua prospettazione, dell'esistenza di un dato anomalo a fronte del quale sarebbe stata esigibile e dovuta ben altra condotta).
Di converso, la consumatore, avendo sottoscritto l'accettazione della Pt_2
proposta della avendo versato la somma corrispondente Parte_1
al premio preteso ed avendo appurato la contabilizzazione del suo versamento sul proprio estratto conto, non aveva alcun elemento per poter desumere che il suo pagamento non fosse andato a buon fine (nella prospettazione dell'opponente).
3.2.3.E' appena il caso di aggiungere che tutta la documentazione prodotta e riferibile alla non è stata disconosciuta da quest'ultima Parte_1
(lo stesso contratto, alla pag. 4, riporta la sottoscrizione di un funzionario della e che, invero, non risulta nemmeno presentata dall'opponente Controparte_4
una denuncia finalizzata a far valere eventuali ipotesi di reato commesse ai suoi danni
(truffa, falsi o appropriazione indebita delle somme portate nell'assegno etc.) dall'intermediario assicurativo.
3.3.Inconferente, infine, è il richiamo operato dall'opponente alla clausola contrattuale, rubricata quale pagamento del premio, che così dispone:
'- il premio unico deve essere corrisposto in unica soluzione. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente
8 intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla
Società o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
-è comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. Non è consentito incassare il premio su proposta e, comunque, prima della stipulazione del contratto. Concluso il contratto il
premio dovrà essere corrisposto secondo le modalità e termini di pagamento riportati nelle Condizioni Contrattuali'.
Nel caso di specie, infatti, il premio è stato versato all'opponente per il tramite dell'intermediario incaricato attraverso il rilascio di un assegno bancario, come previsto dal contratto, e ciò è avvenuto solo nel momento in cui la accettando Pt_2
la proposta contrattuale della aveva concluso il Parte_1
contratto.
4.Nelle condizioni di assicurazione prodotte da parte opposta nel giudizio monitorio all'art. 12 si prevede che: “il contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto o dell'appendice relativa all'ultimo premio aggiuntivo versato, può, in qualsiasi momento, risolvere il contratto per iscritto
mediante esercizio del diritto di riscatto. Il valore di riscatto totale è pari al capitale rivalutato, alla data di riscatto, come descritto al precedente art.10.3. Per data di riscatto si intende la data di ricevimento da parte della Società della relativa
richiesta. Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto;
la risoluzione ha effetto dalla data di riscatto. Il contraente ha inoltre la possibilità di richiedere uno o più riscatti parziali a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. L'importo massimo di riscatto parziale è pari alla somma dei capitali assicurati adeguati pro rata temporis fino alla data di riscatto, calcolati in base a quanto previsto al precedente art. 10.2, riferibili al premio iniziale e a ciascun premio aggiuntivo versato per il quale sia trascorso almeno un anno dalla
data di decorrenza della relativa appendice. L'importo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 500,00 euro, in caso di richiesta di un importo inferiore, il riscatto non sarà quindi effettuato. Il contraente nella richiesta di riscatto parziale
9 deve espressamente indicare l'ammontare dell'importo da liquidare, in ogni caso la liquidazione sarà effettuata nel rispetto dei limiti minimi e massimi sopra indicati. Il riscatto parziale è consentito a condizione che il Cumulo Premi Attivi residuo non sia
inferiore a 5.000,00 euro. Per ogni anno assicurativo sono consentiti cinque riscatti parziali;
negli anni assicurativi in cui è attivo il riscatto parziale programmato, di cui al successivo Art. 13, sono consentiti quattro riscatti parziali. I riscatti parziali
non sono consentiti nei trenta giorni che precedono ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e, negli anni assicurativi in cui è attivo il riscatto parziale programmato, nei trenta giorni che seguono ogni anniversario della data di decorrenza del contratto. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore. La
data del riscatto parziale corrisponde alla data di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta. In caso di riscatto parziale è previsto un riproporzionamento dei capitali assicurati riferibili al premio iniziale e a ciascun premio aggiuntivo
eventualmente versato: - si determina la percentuale di riduzione dei capitali assicurati da riproporzionare. La percentuale di riduzione è pari al rapporto tra
l'importo del riscatto parziale al lordo dei costi e delle eventuali penali e il Capitale
Rivalutato alla data di riscatto parziale, calcolato in base a quanto previsto al
precedente art.10.3; - si sottrae a ciascun capitale assicurato l'importo ottenuto applicando la percentuale di riduzione sopra determinata agli stessi capitali, determinando in tal modo i nuovi capitali assicurati. Viene inoltre individuato il
“premio relativo al riscatto” ottenuto moltiplicando il Cumulo Premi Attivi, quale risulta alla data di riscatto, per la percentuale di riduzione sopra descritta. In caso di riscatto totale il “premio relativo al riscatto” coincide con il Cumulo Premi Attivi”.
Nel caso in esame l'opposta ha fatto inizialmente una richiesta di riscatto parziale il 19.6.2019 alla;
successivamente, visto il Parte_1
mancato riscontro da parte della il 28.8.2019 ha chiesto Parte_1
il riscatto totale. Detta richiesta, da ultimo, risulta reiterata con il deposito del ricorso e con la notifica del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto ed il decorso di circa dieci anni dalla data di conclusione del
10 contratto, è senz'altro sussistente il diritto della ad esercitare il riscatto. Pt_2
Non vi è contestazione da parte dell'opponente circa la correttezza del valore di riscatto all'attualità determinato dalla stessa creditrice sicché l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi (tenuta presente la concreta attività difensiva svolta, con particolare riferimento all'oralità della fase decisoria ed all'assai limitata attività difensiva svolta nella fase istruttoria) di cui al d.m. n. 55/2014 in considerazione del valore della controversia tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 604/2023 formulata da
[...]
ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna la alla rifusione delle spese Parte_1
di lite sostenute da liquidate in € 3.808,5 per compensi, oltre Parte_2
accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 26.3.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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