TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 82/2024 r.g. proposta
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Barillari (C.F. ), per procura allegata al ricorso introduttivo;
C.F._2
- ricorrente -
CONTRO
(P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Liquidatore giudiziale - legale rappresentante pro tempore;
- resistente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_2 C.F._3
Nardò (C.F. ), per procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- resistente-
NONCHE'
ASSICURATRICE (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Andrea Sirena (C.F. ) e dall'avv. Filippo Francesco Ciconte (C.F. C.F._5
), per procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._6
- terza chiamata – 1 OGGETTO: risarcimento danni da colpa medica;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza 13.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta,
i difensori delle parti hanno discusso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito di note scritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e il dott. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare che il Dott. ha erroneamente eseguito l'intervento di vascolarizzazione miocardica Controparte_2 sulla persona del Sig. causandogli un danno iatrogeno;
- accertare e dichiarare che il Dott. Parte_1 ha errato e/o omesso per inerzia di diagnosticare la patologia della quale era affetto il Sig. Controparte_2
- accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria del Dott. nonché della Parte_1 Controparte_2 struttura sanitaria in persona del legale r.p.t., in solido per quanto a ciascuno di essi Controparte_4 possa occorrere e spettare, per la causazione delle lesioni/patologie subite dal Sig. - Parte_1 conseguentemente condannare gli odierni convenuti, in solido per quanto a ciascuno di essi possa occorrere e spettare, al pagamento della somma pari ad € 189.351,00 in favore del sig. o della somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia e dovuta a titolo di risarcimento per tutti i danni dallo stesso patiti a seguito dell'operato del Dott. , con vittoria di spese. Controparte_2
Il ricorrente ha premesso di aver riportato postumi invalidanti a cagione un errato intervento di rivascolarizzazione miocardica effettuato in data 18.01.2019 dal dott. presso la Controparte_2 clinica e di aver introdotto, ai sensi dell'art. 8 L. n. 24/2017, apposito CP_1 procedimento per A.T.P. iscritto al n. 1583/2023 r.g..
Si sono costituiti sia il dott. che l' terza chiamata Controparte_2 Parte_2 da parte del resistente, contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza, rilevata la mancata costituzione di Controparte_1 giudiziale è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della procedura concorsuale.
Con provvedimento del 2/1/2025, rilevato che l'eccezione di difetto di competenza del tribunale adito per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di e CP_1
l'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento di mediazione obbligatoria o di ATP avrebbero potuto, astrattamente, definire il giudizio, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 13 marzo 2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusive sino al 27 febbraio 2025, disponendo la trattazione scritta dell'udienza del 13/4/2025.
2 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
, in quanto nonostante la regolare notifica del ricorso, del decreto di
[...] fissazione dell'udienza di comparizione e del verbale di udienza del 20/6/2024, non ha inteso costituirsi (v. allegato nota di deposito di parte ricorrente del 27.9.2024).
Posto ciò, occorre pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal resistente e dalla terza CP_2 chiamata di improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente in quanto con sentenza del 18/12/2023 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(v. visura CCIAA allegata al ricorso). CP_5
Sul punto si osserva che nell'ipotesi in cui venga esercitata un'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti di una società di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nel corso di un giudizio ordinario di cognizione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, poiché da devolversi alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 151 e 200 e ss. CCII (ex artt. 52 e 93 l.f.).
Infatti, in detti casi deve ritenersi operante il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 200 e ss. CCII, essendo proponibile l'azione con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del creditore.
Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes"” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 24156 del 04/10/2018).
Orbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie ne consegue che, essendo intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in data
18.12.2023 - circostanza nota al ricorrente - quindi precedentemente all'introduzione del presente ricorso semplificato di accertamento del diritto al risarcimento del danno, la domanda avanzata dal ricorrente debba essere dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la domanda di prosecuzione del presente giudizio solamente nei confronti di si rileva inoltre che il procedimento è stato introdotto ai sensi Controparte_2 della Legge n. 24/2017, secondo cui la responsabilità per eventuali danni da colpa medica ricade sulla struttura sanitaria che risponde anche delle condotte dei professionisti che
3 operano presso la medesima struttura, la quale può eventualmente agire in regresso nei loro confronti.
Ne consegue, pertanto, che, salva ogni diversa azione che il ricorrente intenda avanzare nei confronti del professionista, deve escludersi la prosecuzione del presente procedimento nei confronti del solo CP_2
Infine, si ritiene assorbita l'ulteriore questione relativa all'improcedibilità per mancata riassunzione del procedimento per ATP dichiarato interrotto proprio in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile minimo, sulla base del principio del decisum, anche nei confronti della terza chiamata, sulla base del principio di causalità.
Nulla sulle spese nei confronti di liquidazione giudiziale, in quanto Controparte_1 non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al risarcimento per responsabilità di;
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
e della che si liquidano in € 3.809,00 oltre CP_2 Parte_2 rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 82/2024 r.g. proposta
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Barillari (C.F. ), per procura allegata al ricorso introduttivo;
C.F._2
- ricorrente -
CONTRO
(P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Liquidatore giudiziale - legale rappresentante pro tempore;
- resistente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_2 C.F._3
Nardò (C.F. ), per procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- resistente-
NONCHE'
ASSICURATRICE (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Andrea Sirena (C.F. ) e dall'avv. Filippo Francesco Ciconte (C.F. C.F._5
), per procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._6
- terza chiamata – 1 OGGETTO: risarcimento danni da colpa medica;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza 13.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta,
i difensori delle parti hanno discusso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito di note scritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e il dott. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare che il Dott. ha erroneamente eseguito l'intervento di vascolarizzazione miocardica Controparte_2 sulla persona del Sig. causandogli un danno iatrogeno;
- accertare e dichiarare che il Dott. Parte_1 ha errato e/o omesso per inerzia di diagnosticare la patologia della quale era affetto il Sig. Controparte_2
- accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria del Dott. nonché della Parte_1 Controparte_2 struttura sanitaria in persona del legale r.p.t., in solido per quanto a ciascuno di essi Controparte_4 possa occorrere e spettare, per la causazione delle lesioni/patologie subite dal Sig. - Parte_1 conseguentemente condannare gli odierni convenuti, in solido per quanto a ciascuno di essi possa occorrere e spettare, al pagamento della somma pari ad € 189.351,00 in favore del sig. o della somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia e dovuta a titolo di risarcimento per tutti i danni dallo stesso patiti a seguito dell'operato del Dott. , con vittoria di spese. Controparte_2
Il ricorrente ha premesso di aver riportato postumi invalidanti a cagione un errato intervento di rivascolarizzazione miocardica effettuato in data 18.01.2019 dal dott. presso la Controparte_2 clinica e di aver introdotto, ai sensi dell'art. 8 L. n. 24/2017, apposito CP_1 procedimento per A.T.P. iscritto al n. 1583/2023 r.g..
Si sono costituiti sia il dott. che l' terza chiamata Controparte_2 Parte_2 da parte del resistente, contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza, rilevata la mancata costituzione di Controparte_1 giudiziale è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della procedura concorsuale.
Con provvedimento del 2/1/2025, rilevato che l'eccezione di difetto di competenza del tribunale adito per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di e CP_1
l'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento di mediazione obbligatoria o di ATP avrebbero potuto, astrattamente, definire il giudizio, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 13 marzo 2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusive sino al 27 febbraio 2025, disponendo la trattazione scritta dell'udienza del 13/4/2025.
2 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
, in quanto nonostante la regolare notifica del ricorso, del decreto di
[...] fissazione dell'udienza di comparizione e del verbale di udienza del 20/6/2024, non ha inteso costituirsi (v. allegato nota di deposito di parte ricorrente del 27.9.2024).
Posto ciò, occorre pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal resistente e dalla terza CP_2 chiamata di improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente in quanto con sentenza del 18/12/2023 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(v. visura CCIAA allegata al ricorso). CP_5
Sul punto si osserva che nell'ipotesi in cui venga esercitata un'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti di una società di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nel corso di un giudizio ordinario di cognizione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, poiché da devolversi alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 151 e 200 e ss. CCII (ex artt. 52 e 93 l.f.).
Infatti, in detti casi deve ritenersi operante il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 200 e ss. CCII, essendo proponibile l'azione con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del creditore.
Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes"” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 24156 del 04/10/2018).
Orbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie ne consegue che, essendo intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in data
18.12.2023 - circostanza nota al ricorrente - quindi precedentemente all'introduzione del presente ricorso semplificato di accertamento del diritto al risarcimento del danno, la domanda avanzata dal ricorrente debba essere dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la domanda di prosecuzione del presente giudizio solamente nei confronti di si rileva inoltre che il procedimento è stato introdotto ai sensi Controparte_2 della Legge n. 24/2017, secondo cui la responsabilità per eventuali danni da colpa medica ricade sulla struttura sanitaria che risponde anche delle condotte dei professionisti che
3 operano presso la medesima struttura, la quale può eventualmente agire in regresso nei loro confronti.
Ne consegue, pertanto, che, salva ogni diversa azione che il ricorrente intenda avanzare nei confronti del professionista, deve escludersi la prosecuzione del presente procedimento nei confronti del solo CP_2
Infine, si ritiene assorbita l'ulteriore questione relativa all'improcedibilità per mancata riassunzione del procedimento per ATP dichiarato interrotto proprio in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile minimo, sulla base del principio del decisum, anche nei confronti della terza chiamata, sulla base del principio di causalità.
Nulla sulle spese nei confronti di liquidazione giudiziale, in quanto Controparte_1 non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al risarcimento per responsabilità di;
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
e della che si liquidano in € 3.809,00 oltre CP_2 Parte_2 rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
4