Articolo 18 della Legge 8 marzo 2017, n. 24
Articolo 17
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1 aprile 2017
Art. 18. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
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