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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23574 R.G. dell'anno 2013, avente ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria e azione di riduzione per lesione di legittima, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, n. in Napoli il 6.4.1963, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Mariarachele Panzieri, domiciliataria in Milano, alla via Cardinale Mezzofanti,
26/3;
- attrice –
E
, n. in Napoli il 7.12.1971, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Ivan Esposito e Antonella Esposito, domiciliatari in
Napoli, alla via Monte di Dio, 4;
-convenuto-
NONCHE'
, n. in Napoli il 12.2.1961, c.f. , Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Della Ratta, domiciliataria in Caserta, alla via S.
Nicola 10;
-convenuta-
Conclusioni: per l'attrice: si riporta “integralmente [a] quanto dedotto, eccepito, prodotto e concluso”; 2
per il convenuto : come da “richieste già formulate”. Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). Con sentenza non definitiva n. 584/2022 emessa nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli, in composizione collegiale:
-. Ha rigettato le azioni di riduzione proposte da e nei Parte_1 Controparte_2
confronti delle disposizioni del testamento olografo del 25.9.2009 (pubblicato con verbale del
15.5.2012 del dott. , coadiutore del notaio con il quale il padre, R_ R_ [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 16 aprile 2012, aveva lasciato al ER
solo LI , quale quota disponibile, la piena proprietà “di due dei beni Controparte_1 immobili di cui era esclusivo proprietario”, ossia la villetta in via Riccardo I n. 14 in Ispani
(SA) e l'appartamento in Napoli al vico Calce a Materdei n. 49 (fg. 5 p.lla 51 sub 24 sez. STE) più avanti descritti;
-. Ha accertato che il relictum dell'eredità di è costituito dai seguenti beni: Persona_3
A). piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli, al Vico della Calce a Materdei n. 49, piano primo, in N.C.E.U. sez. STE fg. 5, p.lla 51 sub 24, zona censuaria 7, categoria A/5, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita catastale €. 72,30;
B). quota di 1/3 della proprietà dell'appartamento sito in Napoli, al vico Calce a Materdei n.
49, piano primo, in N.C.E.U. sez. STE fg. 5, p.lla 51 sub 23, zona censuaria 7, categoria A/5, classe 4, consistenza 2 vani, rendita catastale €. 68,17:
C). quota di 1/3 della proprietà dell'appartamento sito in Napoli, alla via Giuseppe Capaldo
n. 30, piano rialzato, scala D, int. 1, con cantinola pertinenziale, in N.C.E.U. sez. AVV, fg. 5,
p.lla 636 sub 74, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 6, consistenza 8 vani, rendita catastale
€. 1.280,81:
D). piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Ispani (SA), località Capitello, Villaggio
Torre Normanna, Viale Riccardo I, n. 14, piano terra, in N.C.E.U. al fg. 11, p.lla 427, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale mq. 54, rendita catastale € 209,17:
E). terreno sito in Ispani (SA) pertinenziale all'unità immobiliare menzionata nel precedente capoverso, di mq. 240, in C.T. al foglio 11, particella 1522, pascolo cespugliato, classe 2, are
5.80, R. D. €. 0,06 (euro zero/06), R. A. €. 0,15 (euro zero/15), nonché al foglio 11, particella
593, querceto, classe 2, are 3.25, R. D. €. 0,25 (euro zero/25), R. A. €. 0,05 (euro zero/05); foglio 11, particella 754, querceto, classe 2, are 0.95, R. D. €. 0,05 (euro zero/05), R. A. €.
0,01 (euro zero/01); 3
F). euro 20.558,93, pari alla metà di euro 41.117,86 che costituisce il saldo esistente alla data di decesso del de cuius sul conto corrente n. 16892 acceso presso l'agenzia n. 6 di Napoli dell'Istituto di credito BNL cointestato al de cuius e al convenuto Persona_3 CP_1
;
[...]
G). Dossier titoli n. 70417465 aperto presso la BNP Paribas intestato al de cuius, avente ad oggetto n. 677,007 azioni con denominazione comparto “BNL Target Ret. Liquidità” del valore complessivo di euro 6.896,67;
H). autovettura Nissan Pixo tg. ED743NP;
I). 3 opere del pittore napoletano e alcuni mobili antichi costituenti parte Controparte_3 dell'arredamento dell'appartamento sito in Napoli alla via G. Capaldo n. 30;
-. Ha dichiarato che il valore del relictum, al momento dell'apertura della successione di
[...]
, era pari ad euro 327.365,60; ER
-. Ha dichiarato che il valore della quota disponibile, pari a 1/3, al momento dell'apertura della successione di , era di euro 109.122,00; Persona_3
-. Ha dichiarato che il valore della quota di riserva spettante alle parti sul patrimonio di
[...]
, all'epoca dell'apertura della successione, era di euro 72.748,00 ciascuno ai figli ER
, , ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
-. Ha rigettato l'azione di restituzione proposta da e da nei Parte_1 Controparte_2
confronti di in ordine al terreno sito nel Comune di Ispani (SA), in NCEU Controparte_1
al fg. 11 p.lla 539;
-. Ha condannato a restituire alla massa ereditaria la somma di euro Controparte_1
19.049,07 – prelevata dal conto corrente bancario cointestato con il defunto – Persona_3
oltre interessi legali dal 12.9.2013 fino all'effettiva restituzione;
-. Ha rigettato la domanda proposta da e di condannare Parte_1 Controparte_2
al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile in Napoli, Controparte_1
alla via Capaldo 30, e degli immobili a lui attribuiti per testamento dal de cuius ; Persona_3
-. Ha rigettato la domanda proposta da di condanna di alla Controparte_2 Controparte_1
restituzione dei beni mobili indicati (“abito nuziale, corredo nuziale, album fotografico di nozze, pelliccia nera bordata di volpe, un arazzo di antico pregio, due tappeti persiani autentici, due stampe antiche raffiguranti 'New York' e due opere del pittore Ugo Piscopo”);
-. Ha disposto, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo al fine di effettuare le operazioni di divisione e di calcolo delle indennità oggetto delle domande di rendiconto;
-. Ha riservato alla decisione definitiva il regolamento delle spese di lite. 4
Con la sentenza non definitiva citata, in particolare, il Tribunale ha rilevato che non sussiste alcuna lesione della quota di riserva spettante a e sull'eredità Parte_1 Controparte_2
del padre , poiché il valore dei beni che fanno parte del relictum e non assegnati Persona_3
per testamento al LI , sui quali si è aperta la successione ab intestato, è Controparte_1
sufficiente a coprire le quote di riserva di e che, pertanto, Parte_1 Controparte_2
possono soddisfare integralmente la loro quota di riserva sui beni non attribuiti per testamento.
La causa, pertanto, è stata rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dall'attrice e dalla convenuta di Parte_1 Controparte_2
divisione del compendio ereditario relitto da e di rendiconto dei canoni di Persona_3
locazione percepiti da per la locazione dell'immobile sito a Napoli in Vico Controparte_1
Calce a Materdei n. 49 contraddistinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 5, particella 51, subalterno 23 (“maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali dal mese successivo a quello della morte del de cuius fino alla loro effettiva restituzione”, cfr. atto di citazione) e della domanda, proposta dal convenuto , di rendiconto delle spese sostenute Controparte_1 nell'interesse della comunione ereditaria (cfr. la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di accertare e dichiarare le germane e “obbligate in solido Pt_1 Controparte_2
a restituire al comparente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria” sostenute per lavori condominiali, utenze, spese fiscali, oltre a spese funerarie, pari ad euro 22.222,01, oltre
“interessi dalla data di apertura della successione sino al materiale soddisfo”).
Nel prosieguo del giudizio, è stata disposta una CTU al fine di formulare “un comodo progetto di divisione del relictum, determinando gli eventuali conguagli, riducendo proporzionalmente ex art. 553 c.c. la porzione spettante a , che ha già ricevuto beni, ex Controparte_1
testamento, del valore – al momento dell'apertura della successione – pari a euro 123.060,00, somma che va computata sulla intera quota disponibile (di euro 109.122,00) e in parte sulla quota di riserva di (per euro 13.938,00)”, quantificare “il canone di Controparte_1 locazione dell'appartamento in Vico della Calce a Materdei subalterno 23 (del quale il de cuius era proprietario per la quota di 1/3) dalla data di apertura della successione di
[...]
” e quantificare, “alla luce della documentazione in atti, le spese sostenute da ER
per la conservazione dei beni comuni” (cfr. ordinanza del 12.1.2022). Controparte_1
Autorizzate diverse proroghe al CTU per il deposito della relazione, depositata la CTU in data
15.5.2023, la causa è stata rinviata, su istanza delle parti (cfr. istanza del 22.6.2023), all'udienza del 25.1.2024 per consentire loro la vendita del bene in via Capaldo e formalizzare la prospettata transazione. Alla predetta udienza, peraltro, stante la mancata formalizzazione della transazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. 5
Con ordinanza del 23.7.2024 è stata sollevata, d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., la questione, idonea a definire il giudizio, circa la mancanza della c.d. conformità oggettiva del compendio immobiliare per cui è causa, non essendovi corrispondenza tra lo stato di fatto dei luoghi e le planimetrie catastali (allineamento catastale oggettivo), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1- bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva).
Assegnato, quindi, alle parti un termine ex art. 101 comma 2 c.p.c. per prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio, rigettata l'istanza delle parti di rinviare nuovamente la causa per consentire la regolarizzazione della situazione urbanistica e catastale degli immobili e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione al Collegio.
2). Venendo all'esame della domanda di divisione proposta da e Parte_1 CP_2
, dalla relazione redatta dal CTU depositata il 15.5.2023 si evince la mancanza di
[...]
conformità catastale (c.d. allineamento catastale oggettivo), per i seguenti beni immobili ereditari, non assegnati direttamente dal de cuius con il testamento:
“Beni in Napoli, alla Via G. Capaldo n. 30”: “La planimetria dell'unità immobiliare n. 1 non è conforme all'attuale stato dei luoghi, in quanto si riscontrano una diversa distribuzione degli spazi interni, consistente nell'eliminazione di alcune tramezzature, nello spostamento di un ripostiglio, il tutto comunque senza incrementi planivolumetrici”;
“Beni in Napoli, al Vico della Calce a Materdei n. 49”: “La planimetria dell'unità immobiliare n. 2 (appartamento al secondo piano, Sez. AVV., foglio 5, p.lla 51, sub 23) non è conforme allo stato dei luoghi per diversa distribuzione degli spazi interni”.
Pienamente condivisibili sono le conclusioni cui perviene il CTU in ordine alla mancanza di conformità catastale per gli immobili in comunione sopra indicati, peraltro non contestate dalle parti, in quanto frutto di accurato esame delle planimetrie e dei dati catastali e del loro raffronto con lo stato di fatto degli immobili, acclarato nel corso dei sopralluoghi effettuati.
Peraltro, l'affermazione dell'attrice, contenuta nella comparsa conclusionale, di aver
“provveduto all'espletamento delle necessarie pratiche” in ordine alla “problematica” dell'assenza di allineamento catastale è del tutto priva in termini di prove della sopravvenienza del presupposto relativo alla conformità catastale oggettiva.
Deve ritenersi, pertanto, la non commerciabilità dei citati immobili, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo. 6
Giova richiamare, sul punto, il disposto dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19, comma 14, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Non possono essere inclusi, pertanto, in un progetto di divisione, né possono essere oggetto di assegnazione e trasferimento di quote, tutti gli immobili sopra indicati dal CTU per i quali non
è presente la dichiarazione di conformità catastale, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, in altra sede, una volta effettuati gli interventi che rendano gli immobili commerciabili.
Va dunque disattesa la domanda di divisione proposta da e;
Parte_1 Controparte_2
nessuna delle parti, peraltro, ha prospettato la possibilità di procedere a una divisione parziale dell'asse ereditario di , con esclusione degli immobili per i quali non sussiste Persona_3
conformità catastale oggettiva. Invero, tale possibilità, che costituisce una deroga al principio della c.d. universalità della divisione ereditaria (in forza del quale la divisione dell'eredità 7
deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario), non è stata prospettata da alcuno dei condividenti, che non hanno chiesto una divisione parziale del compendio ereditario.
3). Vanno rigettate la domanda proposta da e di rendiconto Parte_1 Controparte_2 dei canoni percepiti da per la locazione dell'immobile sito in Napoli al Controparte_1
Vico Calce a Materdei 49 in NCEU al fg. 5 p.lla 51 sub 23 e la domanda formulata da di rimborso delle spese da lui sostenute per il godimento e l'uso dei beni Controparte_1
comuni.
Invero, il rendiconto deve avvenire ex art. 723 c.c. “dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili”, con formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Giova ricordare che in sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 385/1966); inoltre, “l'espressione rendiconto va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione” (Cass. n.
27086/2021).
La domanda di rendiconto proposta dalle parti è direttamente collegata, nel caso di specie, alla domanda di divisione. Invero, “nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione” (Cass. n. 27086/2021).
Applicando i superiori principi al caso di specie, la resa dei conti, quale operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare, nella ripartizione dei beni, eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, è inammissibile poiché nel caso in esame non si è addivenuti ad uno scioglimento della comunione ereditaria. Lo stato di indivisione, infatti, riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede e i frutti percepiti, sicchè solo al 8
momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartirà, insieme con le spese, tra i vari condividenti (cfr. Cass. n. 925/1979, Cass. n. 5135/2019).
4). La reciproca soccombenza e la novità – rispetto all'epoca dell'introduzione della lite – delle questioni trattate in merito alla nullità delle divisioni in assenza di dichiarazione di conformità catastale costituiscono gravi e giustificati motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda di divisione proposta da e;
Parte_1 Controparte_2
2). Rigetta la domanda proposta da e di rendiconto dei Parte_1 Controparte_2
canoni di locazione dell'immobile sito in Napoli al Vico Calce a Materdei 49 in NCEU al fg. 5
p.lla 51 sub 23;
3). Rigetta la domanda formulata da di rendiconto delle spese sostenute per Controparte_1 il godimento e l'uso dei beni comuni;
4). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.
Il giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta CALISE Dott. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23574 R.G. dell'anno 2013, avente ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria e azione di riduzione per lesione di legittima, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, n. in Napoli il 6.4.1963, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Mariarachele Panzieri, domiciliataria in Milano, alla via Cardinale Mezzofanti,
26/3;
- attrice –
E
, n. in Napoli il 7.12.1971, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Ivan Esposito e Antonella Esposito, domiciliatari in
Napoli, alla via Monte di Dio, 4;
-convenuto-
NONCHE'
, n. in Napoli il 12.2.1961, c.f. , Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Della Ratta, domiciliataria in Caserta, alla via S.
Nicola 10;
-convenuta-
Conclusioni: per l'attrice: si riporta “integralmente [a] quanto dedotto, eccepito, prodotto e concluso”; 2
per il convenuto : come da “richieste già formulate”. Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). Con sentenza non definitiva n. 584/2022 emessa nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli, in composizione collegiale:
-. Ha rigettato le azioni di riduzione proposte da e nei Parte_1 Controparte_2
confronti delle disposizioni del testamento olografo del 25.9.2009 (pubblicato con verbale del
15.5.2012 del dott. , coadiutore del notaio con il quale il padre, R_ R_ [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 16 aprile 2012, aveva lasciato al ER
solo LI , quale quota disponibile, la piena proprietà “di due dei beni Controparte_1 immobili di cui era esclusivo proprietario”, ossia la villetta in via Riccardo I n. 14 in Ispani
(SA) e l'appartamento in Napoli al vico Calce a Materdei n. 49 (fg. 5 p.lla 51 sub 24 sez. STE) più avanti descritti;
-. Ha accertato che il relictum dell'eredità di è costituito dai seguenti beni: Persona_3
A). piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli, al Vico della Calce a Materdei n. 49, piano primo, in N.C.E.U. sez. STE fg. 5, p.lla 51 sub 24, zona censuaria 7, categoria A/5, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita catastale €. 72,30;
B). quota di 1/3 della proprietà dell'appartamento sito in Napoli, al vico Calce a Materdei n.
49, piano primo, in N.C.E.U. sez. STE fg. 5, p.lla 51 sub 23, zona censuaria 7, categoria A/5, classe 4, consistenza 2 vani, rendita catastale €. 68,17:
C). quota di 1/3 della proprietà dell'appartamento sito in Napoli, alla via Giuseppe Capaldo
n. 30, piano rialzato, scala D, int. 1, con cantinola pertinenziale, in N.C.E.U. sez. AVV, fg. 5,
p.lla 636 sub 74, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 6, consistenza 8 vani, rendita catastale
€. 1.280,81:
D). piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Ispani (SA), località Capitello, Villaggio
Torre Normanna, Viale Riccardo I, n. 14, piano terra, in N.C.E.U. al fg. 11, p.lla 427, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale mq. 54, rendita catastale € 209,17:
E). terreno sito in Ispani (SA) pertinenziale all'unità immobiliare menzionata nel precedente capoverso, di mq. 240, in C.T. al foglio 11, particella 1522, pascolo cespugliato, classe 2, are
5.80, R. D. €. 0,06 (euro zero/06), R. A. €. 0,15 (euro zero/15), nonché al foglio 11, particella
593, querceto, classe 2, are 3.25, R. D. €. 0,25 (euro zero/25), R. A. €. 0,05 (euro zero/05); foglio 11, particella 754, querceto, classe 2, are 0.95, R. D. €. 0,05 (euro zero/05), R. A. €.
0,01 (euro zero/01); 3
F). euro 20.558,93, pari alla metà di euro 41.117,86 che costituisce il saldo esistente alla data di decesso del de cuius sul conto corrente n. 16892 acceso presso l'agenzia n. 6 di Napoli dell'Istituto di credito BNL cointestato al de cuius e al convenuto Persona_3 CP_1
;
[...]
G). Dossier titoli n. 70417465 aperto presso la BNP Paribas intestato al de cuius, avente ad oggetto n. 677,007 azioni con denominazione comparto “BNL Target Ret. Liquidità” del valore complessivo di euro 6.896,67;
H). autovettura Nissan Pixo tg. ED743NP;
I). 3 opere del pittore napoletano e alcuni mobili antichi costituenti parte Controparte_3 dell'arredamento dell'appartamento sito in Napoli alla via G. Capaldo n. 30;
-. Ha dichiarato che il valore del relictum, al momento dell'apertura della successione di
[...]
, era pari ad euro 327.365,60; ER
-. Ha dichiarato che il valore della quota disponibile, pari a 1/3, al momento dell'apertura della successione di , era di euro 109.122,00; Persona_3
-. Ha dichiarato che il valore della quota di riserva spettante alle parti sul patrimonio di
[...]
, all'epoca dell'apertura della successione, era di euro 72.748,00 ciascuno ai figli ER
, , ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
-. Ha rigettato l'azione di restituzione proposta da e da nei Parte_1 Controparte_2
confronti di in ordine al terreno sito nel Comune di Ispani (SA), in NCEU Controparte_1
al fg. 11 p.lla 539;
-. Ha condannato a restituire alla massa ereditaria la somma di euro Controparte_1
19.049,07 – prelevata dal conto corrente bancario cointestato con il defunto – Persona_3
oltre interessi legali dal 12.9.2013 fino all'effettiva restituzione;
-. Ha rigettato la domanda proposta da e di condannare Parte_1 Controparte_2
al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile in Napoli, Controparte_1
alla via Capaldo 30, e degli immobili a lui attribuiti per testamento dal de cuius ; Persona_3
-. Ha rigettato la domanda proposta da di condanna di alla Controparte_2 Controparte_1
restituzione dei beni mobili indicati (“abito nuziale, corredo nuziale, album fotografico di nozze, pelliccia nera bordata di volpe, un arazzo di antico pregio, due tappeti persiani autentici, due stampe antiche raffiguranti 'New York' e due opere del pittore Ugo Piscopo”);
-. Ha disposto, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo al fine di effettuare le operazioni di divisione e di calcolo delle indennità oggetto delle domande di rendiconto;
-. Ha riservato alla decisione definitiva il regolamento delle spese di lite. 4
Con la sentenza non definitiva citata, in particolare, il Tribunale ha rilevato che non sussiste alcuna lesione della quota di riserva spettante a e sull'eredità Parte_1 Controparte_2
del padre , poiché il valore dei beni che fanno parte del relictum e non assegnati Persona_3
per testamento al LI , sui quali si è aperta la successione ab intestato, è Controparte_1
sufficiente a coprire le quote di riserva di e che, pertanto, Parte_1 Controparte_2
possono soddisfare integralmente la loro quota di riserva sui beni non attribuiti per testamento.
La causa, pertanto, è stata rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dall'attrice e dalla convenuta di Parte_1 Controparte_2
divisione del compendio ereditario relitto da e di rendiconto dei canoni di Persona_3
locazione percepiti da per la locazione dell'immobile sito a Napoli in Vico Controparte_1
Calce a Materdei n. 49 contraddistinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 5, particella 51, subalterno 23 (“maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali dal mese successivo a quello della morte del de cuius fino alla loro effettiva restituzione”, cfr. atto di citazione) e della domanda, proposta dal convenuto , di rendiconto delle spese sostenute Controparte_1 nell'interesse della comunione ereditaria (cfr. la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di accertare e dichiarare le germane e “obbligate in solido Pt_1 Controparte_2
a restituire al comparente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria” sostenute per lavori condominiali, utenze, spese fiscali, oltre a spese funerarie, pari ad euro 22.222,01, oltre
“interessi dalla data di apertura della successione sino al materiale soddisfo”).
Nel prosieguo del giudizio, è stata disposta una CTU al fine di formulare “un comodo progetto di divisione del relictum, determinando gli eventuali conguagli, riducendo proporzionalmente ex art. 553 c.c. la porzione spettante a , che ha già ricevuto beni, ex Controparte_1
testamento, del valore – al momento dell'apertura della successione – pari a euro 123.060,00, somma che va computata sulla intera quota disponibile (di euro 109.122,00) e in parte sulla quota di riserva di (per euro 13.938,00)”, quantificare “il canone di Controparte_1 locazione dell'appartamento in Vico della Calce a Materdei subalterno 23 (del quale il de cuius era proprietario per la quota di 1/3) dalla data di apertura della successione di
[...]
” e quantificare, “alla luce della documentazione in atti, le spese sostenute da ER
per la conservazione dei beni comuni” (cfr. ordinanza del 12.1.2022). Controparte_1
Autorizzate diverse proroghe al CTU per il deposito della relazione, depositata la CTU in data
15.5.2023, la causa è stata rinviata, su istanza delle parti (cfr. istanza del 22.6.2023), all'udienza del 25.1.2024 per consentire loro la vendita del bene in via Capaldo e formalizzare la prospettata transazione. Alla predetta udienza, peraltro, stante la mancata formalizzazione della transazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. 5
Con ordinanza del 23.7.2024 è stata sollevata, d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., la questione, idonea a definire il giudizio, circa la mancanza della c.d. conformità oggettiva del compendio immobiliare per cui è causa, non essendovi corrispondenza tra lo stato di fatto dei luoghi e le planimetrie catastali (allineamento catastale oggettivo), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1- bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva).
Assegnato, quindi, alle parti un termine ex art. 101 comma 2 c.p.c. per prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio, rigettata l'istanza delle parti di rinviare nuovamente la causa per consentire la regolarizzazione della situazione urbanistica e catastale degli immobili e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione al Collegio.
2). Venendo all'esame della domanda di divisione proposta da e Parte_1 CP_2
, dalla relazione redatta dal CTU depositata il 15.5.2023 si evince la mancanza di
[...]
conformità catastale (c.d. allineamento catastale oggettivo), per i seguenti beni immobili ereditari, non assegnati direttamente dal de cuius con il testamento:
“Beni in Napoli, alla Via G. Capaldo n. 30”: “La planimetria dell'unità immobiliare n. 1 non è conforme all'attuale stato dei luoghi, in quanto si riscontrano una diversa distribuzione degli spazi interni, consistente nell'eliminazione di alcune tramezzature, nello spostamento di un ripostiglio, il tutto comunque senza incrementi planivolumetrici”;
“Beni in Napoli, al Vico della Calce a Materdei n. 49”: “La planimetria dell'unità immobiliare n. 2 (appartamento al secondo piano, Sez. AVV., foglio 5, p.lla 51, sub 23) non è conforme allo stato dei luoghi per diversa distribuzione degli spazi interni”.
Pienamente condivisibili sono le conclusioni cui perviene il CTU in ordine alla mancanza di conformità catastale per gli immobili in comunione sopra indicati, peraltro non contestate dalle parti, in quanto frutto di accurato esame delle planimetrie e dei dati catastali e del loro raffronto con lo stato di fatto degli immobili, acclarato nel corso dei sopralluoghi effettuati.
Peraltro, l'affermazione dell'attrice, contenuta nella comparsa conclusionale, di aver
“provveduto all'espletamento delle necessarie pratiche” in ordine alla “problematica” dell'assenza di allineamento catastale è del tutto priva in termini di prove della sopravvenienza del presupposto relativo alla conformità catastale oggettiva.
Deve ritenersi, pertanto, la non commerciabilità dei citati immobili, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo. 6
Giova richiamare, sul punto, il disposto dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19, comma 14, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Non possono essere inclusi, pertanto, in un progetto di divisione, né possono essere oggetto di assegnazione e trasferimento di quote, tutti gli immobili sopra indicati dal CTU per i quali non
è presente la dichiarazione di conformità catastale, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, in altra sede, una volta effettuati gli interventi che rendano gli immobili commerciabili.
Va dunque disattesa la domanda di divisione proposta da e;
Parte_1 Controparte_2
nessuna delle parti, peraltro, ha prospettato la possibilità di procedere a una divisione parziale dell'asse ereditario di , con esclusione degli immobili per i quali non sussiste Persona_3
conformità catastale oggettiva. Invero, tale possibilità, che costituisce una deroga al principio della c.d. universalità della divisione ereditaria (in forza del quale la divisione dell'eredità 7
deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario), non è stata prospettata da alcuno dei condividenti, che non hanno chiesto una divisione parziale del compendio ereditario.
3). Vanno rigettate la domanda proposta da e di rendiconto Parte_1 Controparte_2 dei canoni percepiti da per la locazione dell'immobile sito in Napoli al Controparte_1
Vico Calce a Materdei 49 in NCEU al fg. 5 p.lla 51 sub 23 e la domanda formulata da di rimborso delle spese da lui sostenute per il godimento e l'uso dei beni Controparte_1
comuni.
Invero, il rendiconto deve avvenire ex art. 723 c.c. “dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili”, con formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Giova ricordare che in sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 385/1966); inoltre, “l'espressione rendiconto va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione” (Cass. n.
27086/2021).
La domanda di rendiconto proposta dalle parti è direttamente collegata, nel caso di specie, alla domanda di divisione. Invero, “nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione” (Cass. n. 27086/2021).
Applicando i superiori principi al caso di specie, la resa dei conti, quale operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare, nella ripartizione dei beni, eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, è inammissibile poiché nel caso in esame non si è addivenuti ad uno scioglimento della comunione ereditaria. Lo stato di indivisione, infatti, riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede e i frutti percepiti, sicchè solo al 8
momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartirà, insieme con le spese, tra i vari condividenti (cfr. Cass. n. 925/1979, Cass. n. 5135/2019).
4). La reciproca soccombenza e la novità – rispetto all'epoca dell'introduzione della lite – delle questioni trattate in merito alla nullità delle divisioni in assenza di dichiarazione di conformità catastale costituiscono gravi e giustificati motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda di divisione proposta da e;
Parte_1 Controparte_2
2). Rigetta la domanda proposta da e di rendiconto dei Parte_1 Controparte_2
canoni di locazione dell'immobile sito in Napoli al Vico Calce a Materdei 49 in NCEU al fg. 5
p.lla 51 sub 23;
3). Rigetta la domanda formulata da di rendiconto delle spese sostenute per Controparte_1 il godimento e l'uso dei beni comuni;
4). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.
Il giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta CALISE Dott. Pietro LUPI