Articolo 15 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 14Articolo 16
Versione
25 aprile 1933
Art. 15.

Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilita' per danno recato all'Erario, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite nel termine di 30 giorni purche' la somma oggetto della domanda giudiziale superi le L. 2000.
Tale rimedio e' concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.

Entrata in vigore il 25 aprile 1933