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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
26.1.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Tomaselli
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 12
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Damoli
e dall'avv. Osvaldo Cantone pec Email_2
Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Giudice adito,
accertare che il ricorrente, per i periodi indicati in ricorso, ha svolto ininterrottamente e
prevalentemente mansioni superiori a quelle di inquadramento ed ascrivibili all'art. 44 del vigente CCNL applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa (“quadro”); accertare per l'effetto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con effetto retroattivo
nel predetto livello superiore ex art. 2103 c.c. a far data dalla sua assunzione, o dalla
diversa data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della convenuta a riconoscere
il predetto inquadramento;
in via subordinata, accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel diverso
livello, superiore a quello riconosciuto in contratto, ritenuto di giustizia;
condannare altresì la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di differenze retributive tra
il livello di inquadramento e quello superiore riconosciuto, maturate dalla data di
assunzione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, tenuto conto delle interruzioni della
prescrizione medio tempore intercorse, sino alla data della conclusione del rapporto di
lavoro, tenuto conto della mancata assegnazione al ricorrente della autovettura aziendale,
nella misura di euro 171.033,47, ovvero in misura da accertarsi in corso di causa a mezzo
di acquisenda CTU, ovvero ancora nella diversa misura ritenuta di giustizia, con
pagina 2 di 12 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al
saldo;
in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione di compensi e spese di causa secondo
il DM n. 55/2014, oltre al 15% per spese generali e a CNPA ed IVA come per legge”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via preliminare:
si eccepisce la prescrizione del credito ipoteticamente maturato anteriormente al 30.4.2016.
Nel merito e in via principale:
rigettarsi, per i motivi suesposti, le domande formulate da nei confronti Parte_1
della società convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque in quanto
inammissibili.
In via subordinata:
ridursi comunque le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di tutto quanto
eccepito, dedotto ed argomentato nel presente atto.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta Controparte_1
dall'1.10.2012 al 18.6.2022, con inquadramento nella categoria ASS CCNL
[...]
pagina 3 di 12 per i lavoratori addetti al settore elettrico e con assegnazione della “funzione di
Operation/Credit/Supporto al Responsabile” (doc. 1 fasc.ric.),
✓ di aver svolto mansioni di “responsabile della gestione dei crediti”, che afferma siano riconducibili a quelle proprie della categoria di quadro ex art. 44 CCNL cit.,
✓ di non aver comunque, alla luce del confronto tra la retribuzione tabellare e quella in godimento, diritto alla corresponsione di una retribuzione base superiore,
✓ di aver, però, diritto alla corresponsione della somma di € 171.033, 47, in virtù della circostanza che “tutto il personale dipendente di Controparte_1
classificato come “quadro” ha… da sempre diritto ad utilizzare una autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale” e in ragione di un conteggio da cui
“si evince che, per un chilometraggio annuale di 20.000 chilometri, il relativo benefit avrebbe avuto un costo di euro 138.899,67, e, per un chilometraggio annuo di
25.000,00 chilometri, di euro 171.033,47” –
propone domanda volta ad accertare il suo diritto di essere inquadrato, a far data dalla sua assunzione, nella categoria di quadro ex art. 44 CCNL cit., con conseguente, “tenuto conto della mancata assegnazione al ricorrente della autovettura aziendale”, condanna della società convenuta alla corresponsione della somma di € 171.033,47 ed accessori.
§2
le ragioni della decisione
1. premessa
Come si è già ricordato nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 28 maggio
2024, il diritto, azionato dal ricorrente, alla corresponsione della somma di € €
171.033,47 viene da lui fondato su due fatti costitutivi: pagina 4 di 12 1) lo svolgimento di prestazioni riconducibili a quelle proprie della categoria di quadro;
2) la circostanza secondo cui “tutto il personale dipendente di Controparte_1
classificato come “quadro” ha… da sempre diritto ad utilizzare una
[...]
autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale”; nella stessa ordinanza si è ritenuto che l'accertamento della circostanza sub 2) risultasse meno complessa e, quindi, apparisse rispondente a logica ed economia processuale procedervi in primo luogo.
2. l'elemento giuridico della causa petendi identificante la domanda proposta dal
ricorrente
Sebbene non sia stato precisato esplicitamente dal ricorrente, la circostanza da lui allegata a fondamento della pretesa azionata – secondo cui “tutto il personale dipendente di classificato come “quadro” ha… da sempre Controparte_1
diritto ad utilizzare una autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale” – pare evocare, tra quelle conferenti, la fattispecie dell'uso aziendale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 13.12.2007, n.
26107; Cass. 2.11.2021, n. 31204; Cass. 22.7.2020, n. 15632; Cass. 25.3.2013, n, 7395;)
l'uso aziendale costituisce una fonte di regolamentazione negoziale di rapporti di lavoro nell'ambito di un'azienda, che appartiene alla categoria delle c.d. “fonti sociali” (tra cui rientrano anche il contratto collettivo e di regolamento di azienda), definite tali perché
non costituiscono espressione di funzione pubblica (come la legge), ma neppure realizzano meri interessi afferenti il singolo rapporto (come gli accordi individuali) in pagina 5 di 12 quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda1.
Il fatto giuridico, che determina la formazione di un uso aziendale, è costituito dalla reiterazione costante nel tempo e generalizzata verso una collettività più o meno ampia di destinatari, da parte del datore di lavoro, di un comportamento posto in essere spontaneamente (e non già in esecuzione di un obbligo, come accade per gli usi normativi, caratterizzati dall'opinio iuris ac necessitatis) e comportante l'attribuzione ai lavoratori di un trattamento più favorevole (e quindi di ulteriori situazioni giuridiche soggettive attive) rispetto a quello previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva.
3. l'elemento fattuale della causa petendi identificante la domanda proposta dal
ricorrente
Indiscusso che l'utilizzazione di “una autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale” costituisce un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva (che, il dato è pacifico, non lo prevedevano) – è decisivo, ai fini della definizione della presente controversia, accertare se la società datrice Parte_2
[...] 1 Quindi l'uso aziendale agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa
[...] efficacia di un contratto collettivo aziendale, di talché, ove la modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077 co. 2 cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito. Risulta così superato il precedente orientamento (per tutte Cass. S.U. 17.3.1995, n. 3101;) secondo cui gli usi aziendali si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o aziendali e quindi l'esclusione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti, mentre le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in peius per i lavoratori dalla contrattazione collettiva. pagina 6 di 12 all'epoca della costituzione di quel rapporto, fosse solita attribuire, CP_1
spontaneamente (in difetto di obbligazioni in tal senso) e in modo costante, a tutti i propri dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, l'utilizzo gratuito di un'autovettura aziendale “di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito”, di cui il lavoratore beneficiario poteva fruire “con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale”.
Alla luce dell'istruttoria svolta si impone la conclusione negativa.
Infatti il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro alle dipendenze della società da circa due anni, Controparte_2
con mansioni di responsabile dei procedimenti amministrativi afferenti alla gestione del personale dell'intero Gruppo.
Posso riferire, in ragione del mio ruolo, che non tutti i lavoratori inquadrati nella categoria di quadro utilizzano un'autovettura aziendale a uso promiscuo.
La scelta aziendale di mettere a disposizione dei dipendenti un'autovettura può scaturire
da due diverse ragioni: una prima per il fatto che il lavoratore deve utilizzare, nello
svolgimento delle proprie prestazioni in favore della datrice, un autoveicolo;
una seconda alla luce di un accordo che interviene individualmente tra l'azienda e il
lavoratore, sebbene questi non si trovi nella necessità di utilizzare veicoli durante lo
svolgimento del proprio lavoro.
Anche nel primo caso, la messa a disposizione è estesa anche al soddisfacimento di
ragioni di carattere personale del lavoratore.
In tutti i casi, la messa a disposizione non è gratuita in quanto, come appena detto, può
essere funzionale anche a esigenze private del lavoratore.
Infatti, il lavoratore è tenuto in ogni caso ad assumere il costo mensile corrispondente al
valore convenzionale determinato dalle tabelle ACI, in relazione al tipo di autovettura che gli è stata assegnata.” pagina 7 di 12 Viene rammostrato al teste il doc. 5.
Il teste dichiara:
“Confermo le circostanze di cui al cap. 25 di cui mi viene data lettura.
Ne sono a conoscenza in ragione del ruolo che svolgo e che mi consente di consultare la
documentazione attinente ai rapporti di lavoro dei dipendenti del Gruppo.
Per le stesse ragioni confermo le circostanze di cui al cap. 26 di cui mi viene data lettura.
Lo stesso vale per le circostanze di cui al cap. 27 di cui mi viene data lettura.”
Da questa deposizione emerge che:
❖ nei casi in cui ha attribuito a taluni lavoratori il diritto Controparte_1
di utilizzare un'autovettura aziendale ciò è avvenuto sulla base di un accordo individuale raggiunto con il singolo prestatore, il che, in difetto di una spontanea reiterazione costante nel tempo e generalizzata del comportamento datoriale, non giova ai prestatori non beneficiari;
infatti alla luce del consolidato orientamento – per tutte Cass. S.U. 17.5.1996, n. 4570
– non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento rispetto ad altri prestatori e, quindi, l'attribuzione ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nell'identica posizione, un diritto a ottenere lo stesso beneficio, né può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile poiché questo, presupponendo la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste;
né il suddetto diritto può
derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto e non possono essere, quindi, utilizzate in relazione a comportamenti esterni,
e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi;
pagina 8 di 12 ❖ la messa a disposizione dell'autovettura non è stata gratuita in quanto il lavoratore beneficiario deve sostenere un costo mensile corrispondente al valore convenzionale determinato dalle tabelle ACI rispetto al tipo di autovettura assegnato;
❖ hanno trovato conferma le circostanze dedotte dalla società convenuta in memoria di costituzione:
➢ al cap. 25 “Come risulta dalla tabella che si allega, alla dipendente della società convenuta non è stata assegnata l'autovettura aziendale nonostante CP_3
l'inquadramento di Quadro;
inoltre, al dipendente di per Controparte_4
quanto avesse ottenuto la promozione a in data 1.4.2016, è stata concessa l'auto Pt_3
aziendale soltanto a decorrere dall'1.3.2023 (cfr. tabella: all. 5)”;
➢ al cap. 26 “si indicano qui di seguito i dipendenti con inquadramento di quadro che alla data della dimissioni del ricorrente non avevano mai avuto l'auto aziendale, con indicazione tra parenti della società di appartenenza: ( CP_5 Controparte_2
), ( ), (
[...] Controparte_6 Controparte_2 CP_7 [...]
), ( ), ( Controparte_2 Controparte_8 Controparte_2 CP_9 [...]
), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_2 Controparte_10 Controparte_11
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia),
[...] CP_12 CP_13
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_14 Controparte_15
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_16 CP_17
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_18 Controparte_19
(Novareti)”;
➢ al cap. 27 “molti dipendenti del Gruppo Dolomiti con inquadramento di si sono Pt_3
visti assegnare l'auto aziendale non in occasione della loro assunzione o comunque del passaggio alla categoria ma diversi anni dopo;
precisamente ciò è avvenuto per Pt_4
( ) quadro dal 5.7.2021 al quale è stata Parte_5 Controparte_2
pagina 9 di 12 assegnata l'auto l'1.2.2023, (Hydro Dolomiti Energia) quadro dal 1.3.2019 al Parte_6
quale è stata assegnata l'auto in data 1.11.2023, (Hydro Dolomiti Parte_7
Energia) quadro dal 1.1.2018 al quale è stata assegnata l'auto in data 1.11.2023,
[...]
quadro dal 1.1.2020 al quale è stata assegnata l'auto in Controparte_20
data 1.5.2023, ) quadro dal 1.1.2021 al quale è stata Parte_8 Controparte_21
assegnata l'auto in data 1.7.2023, quadro dal 1.7.2016 al Parte_9
quale è stata assegnata l'auto in data 1.7.2023, ( ) Parte_10 Controparte_21
quadro dal 1.1.2022 al quale è stata assegnata l'auto in data 1.7.2023, Controparte_22
quadro dal 4.9.2017 al quale è stata assegnata l'auto in data 1.12.2022.”.
[...]
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente afferma che il teste “lavora alle Tes_1
dipendenze della società convenuta da soli due anni per cui non conosce la prassi aziendale in uso alla data di assunzione del ricorrente”.
L'assunto non può essere condiviso, avendo il teste precisato di essere a conoscenza delle circostanze da lui riferite “in ragione del ruolo che svolgo e che mi consente di consultare la documentazione attinente ai rapporti di lavoro dei dipendenti del Gruppo”.
Le circostanze afferenti alla posizione di sono state confermate anche CP_4
dallo stesso lavoratore, il quale ha dichiarato nella sua deposizione:
“Lavoro alle dipendenze della società convenuta;
dal 1992 opero all'interno del Gruppo.
Attualmente sono responsabile della funzione Servizi Tecnici e Commerciali.
Sono inquadrato nella categoria di quadro dal 2016.
Mi è stata fornita dalla società datrice la disponibilità di un'autovettura aziendale a
decorrere dal marzo 2023.
Posso disporre dell'autovettura anche per ragioni private;
in ragione di questa circostanza mi viene effettuata mensilmente una trattenuta di circa poco meno di € 300.
pagina 10 di 12 Durante lo svolgimento delle mie prestazioni lavorative, di regola non utilizzo veicoli,
dato che il mio lavoro si svolge pressoché sempre in ufficio, presso uffici aziendali.
Preciso che il dirigente mio superiore l'anno scorso mi propose la messa a disposizione di un'autovettura aziendale, a fronte del pagamento, da parte mia, della quota mensile di
cui sopra. Io ho accettato.
La suddetta quota è stata determinata dopo che io scelsi il tipo di autovettura tra quelle che l'azienda mi propose”.
In proposito, sempre nelle note finali, il ricorrente evidenzia che a CP_4
“l'autovettura aziendale.. è stata offerta dalla datrice di lavoro e che l'offerta non dipendeva dall'uso che della vettura il Quadro avrebbe dovuto fare”.
Tuttavia, per le ragioni di diritto svolte nel paragrafo precedente, queste circostanze gioverebbero al ricorrente soltanto qualora fossero riconducibili a una spontanea reiterazione costante nel tempo di una condotta della società datrice tenuta nei confronti della generalità dei dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, di cui non vi è traccia nella deposizione di (il quale ha riferito di un accordo individuale da lui CP_4
raggiunto con la società datrice) e che risulta smentito dalle circostanze emergenti dal doc. 5 fasc. conv. e da quelle allegate dalla convenuta sub cap. 25, 26 e 27 e confermate dal teste Tes_1
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che la società datrice non è mai stata e, più specificamente, non era all'epoca Controparte_1
della costituzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e parti solita attribuire a tutti i propri dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, l'utilizzo di un'autovettura aziendale gratuito e (anche) per ragioni private del lavoratore.
pagina 11 di 12
4. conclusioni
Il difetto di uno dei fatti costitutivi, su cui il ricorrente fonda il diritto, da lui azionato, alla corresponsione della somma di € 171.033,47, determina inevitabilmente il rigetto della domande proposte da lui proposte.
Ogni altra questione rimane assorbita (in particolare quelle afferenti all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta).
Le spese, come liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
della società Controparte_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 7.052,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 25 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
26.1.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Tomaselli
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 12
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Damoli
e dall'avv. Osvaldo Cantone pec Email_2
Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Giudice adito,
accertare che il ricorrente, per i periodi indicati in ricorso, ha svolto ininterrottamente e
prevalentemente mansioni superiori a quelle di inquadramento ed ascrivibili all'art. 44 del vigente CCNL applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa (“quadro”); accertare per l'effetto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con effetto retroattivo
nel predetto livello superiore ex art. 2103 c.c. a far data dalla sua assunzione, o dalla
diversa data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della convenuta a riconoscere
il predetto inquadramento;
in via subordinata, accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel diverso
livello, superiore a quello riconosciuto in contratto, ritenuto di giustizia;
condannare altresì la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di differenze retributive tra
il livello di inquadramento e quello superiore riconosciuto, maturate dalla data di
assunzione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, tenuto conto delle interruzioni della
prescrizione medio tempore intercorse, sino alla data della conclusione del rapporto di
lavoro, tenuto conto della mancata assegnazione al ricorrente della autovettura aziendale,
nella misura di euro 171.033,47, ovvero in misura da accertarsi in corso di causa a mezzo
di acquisenda CTU, ovvero ancora nella diversa misura ritenuta di giustizia, con
pagina 2 di 12 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al
saldo;
in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione di compensi e spese di causa secondo
il DM n. 55/2014, oltre al 15% per spese generali e a CNPA ed IVA come per legge”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via preliminare:
si eccepisce la prescrizione del credito ipoteticamente maturato anteriormente al 30.4.2016.
Nel merito e in via principale:
rigettarsi, per i motivi suesposti, le domande formulate da nei confronti Parte_1
della società convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque in quanto
inammissibili.
In via subordinata:
ridursi comunque le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di tutto quanto
eccepito, dedotto ed argomentato nel presente atto.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta Controparte_1
dall'1.10.2012 al 18.6.2022, con inquadramento nella categoria ASS CCNL
[...]
pagina 3 di 12 per i lavoratori addetti al settore elettrico e con assegnazione della “funzione di
Operation/Credit/Supporto al Responsabile” (doc. 1 fasc.ric.),
✓ di aver svolto mansioni di “responsabile della gestione dei crediti”, che afferma siano riconducibili a quelle proprie della categoria di quadro ex art. 44 CCNL cit.,
✓ di non aver comunque, alla luce del confronto tra la retribuzione tabellare e quella in godimento, diritto alla corresponsione di una retribuzione base superiore,
✓ di aver, però, diritto alla corresponsione della somma di € 171.033, 47, in virtù della circostanza che “tutto il personale dipendente di Controparte_1
classificato come “quadro” ha… da sempre diritto ad utilizzare una autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale” e in ragione di un conteggio da cui
“si evince che, per un chilometraggio annuale di 20.000 chilometri, il relativo benefit avrebbe avuto un costo di euro 138.899,67, e, per un chilometraggio annuo di
25.000,00 chilometri, di euro 171.033,47” –
propone domanda volta ad accertare il suo diritto di essere inquadrato, a far data dalla sua assunzione, nella categoria di quadro ex art. 44 CCNL cit., con conseguente, “tenuto conto della mancata assegnazione al ricorrente della autovettura aziendale”, condanna della società convenuta alla corresponsione della somma di € 171.033,47 ed accessori.
§2
le ragioni della decisione
1. premessa
Come si è già ricordato nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 28 maggio
2024, il diritto, azionato dal ricorrente, alla corresponsione della somma di € €
171.033,47 viene da lui fondato su due fatti costitutivi: pagina 4 di 12 1) lo svolgimento di prestazioni riconducibili a quelle proprie della categoria di quadro;
2) la circostanza secondo cui “tutto il personale dipendente di Controparte_1
classificato come “quadro” ha… da sempre diritto ad utilizzare una
[...]
autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale”; nella stessa ordinanza si è ritenuto che l'accertamento della circostanza sub 2) risultasse meno complessa e, quindi, apparisse rispondente a logica ed economia processuale procedervi in primo luogo.
2. l'elemento giuridico della causa petendi identificante la domanda proposta dal
ricorrente
Sebbene non sia stato precisato esplicitamente dal ricorrente, la circostanza da lui allegata a fondamento della pretesa azionata – secondo cui “tutto il personale dipendente di classificato come “quadro” ha… da sempre Controparte_1
diritto ad utilizzare una autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale” – pare evocare, tra quelle conferenti, la fattispecie dell'uso aziendale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 13.12.2007, n.
26107; Cass. 2.11.2021, n. 31204; Cass. 22.7.2020, n. 15632; Cass. 25.3.2013, n, 7395;)
l'uso aziendale costituisce una fonte di regolamentazione negoziale di rapporti di lavoro nell'ambito di un'azienda, che appartiene alla categoria delle c.d. “fonti sociali” (tra cui rientrano anche il contratto collettivo e di regolamento di azienda), definite tali perché
non costituiscono espressione di funzione pubblica (come la legge), ma neppure realizzano meri interessi afferenti il singolo rapporto (come gli accordi individuali) in pagina 5 di 12 quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda1.
Il fatto giuridico, che determina la formazione di un uso aziendale, è costituito dalla reiterazione costante nel tempo e generalizzata verso una collettività più o meno ampia di destinatari, da parte del datore di lavoro, di un comportamento posto in essere spontaneamente (e non già in esecuzione di un obbligo, come accade per gli usi normativi, caratterizzati dall'opinio iuris ac necessitatis) e comportante l'attribuzione ai lavoratori di un trattamento più favorevole (e quindi di ulteriori situazioni giuridiche soggettive attive) rispetto a quello previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva.
3. l'elemento fattuale della causa petendi identificante la domanda proposta dal
ricorrente
Indiscusso che l'utilizzazione di “una autovettura aziendale, di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito, da utilizzarsi con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale” costituisce un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva (che, il dato è pacifico, non lo prevedevano) – è decisivo, ai fini della definizione della presente controversia, accertare se la società datrice Parte_2
[...] 1 Quindi l'uso aziendale agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa
[...] efficacia di un contratto collettivo aziendale, di talché, ove la modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077 co. 2 cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito. Risulta così superato il precedente orientamento (per tutte Cass. S.U. 17.3.1995, n. 3101;) secondo cui gli usi aziendali si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o aziendali e quindi l'esclusione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti, mentre le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in peius per i lavoratori dalla contrattazione collettiva. pagina 6 di 12 all'epoca della costituzione di quel rapporto, fosse solita attribuire, CP_1
spontaneamente (in difetto di obbligazioni in tal senso) e in modo costante, a tutti i propri dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, l'utilizzo gratuito di un'autovettura aziendale “di categoria conforme alla importanza del ruolo rivestito”, di cui il lavoratore beneficiario poteva fruire “con massima libertà, anche fuori dall'orario aziendale”.
Alla luce dell'istruttoria svolta si impone la conclusione negativa.
Infatti il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro alle dipendenze della società da circa due anni, Controparte_2
con mansioni di responsabile dei procedimenti amministrativi afferenti alla gestione del personale dell'intero Gruppo.
Posso riferire, in ragione del mio ruolo, che non tutti i lavoratori inquadrati nella categoria di quadro utilizzano un'autovettura aziendale a uso promiscuo.
La scelta aziendale di mettere a disposizione dei dipendenti un'autovettura può scaturire
da due diverse ragioni: una prima per il fatto che il lavoratore deve utilizzare, nello
svolgimento delle proprie prestazioni in favore della datrice, un autoveicolo;
una seconda alla luce di un accordo che interviene individualmente tra l'azienda e il
lavoratore, sebbene questi non si trovi nella necessità di utilizzare veicoli durante lo
svolgimento del proprio lavoro.
Anche nel primo caso, la messa a disposizione è estesa anche al soddisfacimento di
ragioni di carattere personale del lavoratore.
In tutti i casi, la messa a disposizione non è gratuita in quanto, come appena detto, può
essere funzionale anche a esigenze private del lavoratore.
Infatti, il lavoratore è tenuto in ogni caso ad assumere il costo mensile corrispondente al
valore convenzionale determinato dalle tabelle ACI, in relazione al tipo di autovettura che gli è stata assegnata.” pagina 7 di 12 Viene rammostrato al teste il doc. 5.
Il teste dichiara:
“Confermo le circostanze di cui al cap. 25 di cui mi viene data lettura.
Ne sono a conoscenza in ragione del ruolo che svolgo e che mi consente di consultare la
documentazione attinente ai rapporti di lavoro dei dipendenti del Gruppo.
Per le stesse ragioni confermo le circostanze di cui al cap. 26 di cui mi viene data lettura.
Lo stesso vale per le circostanze di cui al cap. 27 di cui mi viene data lettura.”
Da questa deposizione emerge che:
❖ nei casi in cui ha attribuito a taluni lavoratori il diritto Controparte_1
di utilizzare un'autovettura aziendale ciò è avvenuto sulla base di un accordo individuale raggiunto con il singolo prestatore, il che, in difetto di una spontanea reiterazione costante nel tempo e generalizzata del comportamento datoriale, non giova ai prestatori non beneficiari;
infatti alla luce del consolidato orientamento – per tutte Cass. S.U. 17.5.1996, n. 4570
– non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento rispetto ad altri prestatori e, quindi, l'attribuzione ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nell'identica posizione, un diritto a ottenere lo stesso beneficio, né può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile poiché questo, presupponendo la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste;
né il suddetto diritto può
derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto e non possono essere, quindi, utilizzate in relazione a comportamenti esterni,
e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi;
pagina 8 di 12 ❖ la messa a disposizione dell'autovettura non è stata gratuita in quanto il lavoratore beneficiario deve sostenere un costo mensile corrispondente al valore convenzionale determinato dalle tabelle ACI rispetto al tipo di autovettura assegnato;
❖ hanno trovato conferma le circostanze dedotte dalla società convenuta in memoria di costituzione:
➢ al cap. 25 “Come risulta dalla tabella che si allega, alla dipendente della società convenuta non è stata assegnata l'autovettura aziendale nonostante CP_3
l'inquadramento di Quadro;
inoltre, al dipendente di per Controparte_4
quanto avesse ottenuto la promozione a in data 1.4.2016, è stata concessa l'auto Pt_3
aziendale soltanto a decorrere dall'1.3.2023 (cfr. tabella: all. 5)”;
➢ al cap. 26 “si indicano qui di seguito i dipendenti con inquadramento di quadro che alla data della dimissioni del ricorrente non avevano mai avuto l'auto aziendale, con indicazione tra parenti della società di appartenenza: ( CP_5 Controparte_2
), ( ), (
[...] Controparte_6 Controparte_2 CP_7 [...]
), ( ), ( Controparte_2 Controparte_8 Controparte_2 CP_9 [...]
), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_2 Controparte_10 Controparte_11
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia),
[...] CP_12 CP_13
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_14 Controparte_15
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_16 CP_17
(Hydro Dolomiti Energia), (Hydro Dolomiti Energia), Controparte_18 Controparte_19
(Novareti)”;
➢ al cap. 27 “molti dipendenti del Gruppo Dolomiti con inquadramento di si sono Pt_3
visti assegnare l'auto aziendale non in occasione della loro assunzione o comunque del passaggio alla categoria ma diversi anni dopo;
precisamente ciò è avvenuto per Pt_4
( ) quadro dal 5.7.2021 al quale è stata Parte_5 Controparte_2
pagina 9 di 12 assegnata l'auto l'1.2.2023, (Hydro Dolomiti Energia) quadro dal 1.3.2019 al Parte_6
quale è stata assegnata l'auto in data 1.11.2023, (Hydro Dolomiti Parte_7
Energia) quadro dal 1.1.2018 al quale è stata assegnata l'auto in data 1.11.2023,
[...]
quadro dal 1.1.2020 al quale è stata assegnata l'auto in Controparte_20
data 1.5.2023, ) quadro dal 1.1.2021 al quale è stata Parte_8 Controparte_21
assegnata l'auto in data 1.7.2023, quadro dal 1.7.2016 al Parte_9
quale è stata assegnata l'auto in data 1.7.2023, ( ) Parte_10 Controparte_21
quadro dal 1.1.2022 al quale è stata assegnata l'auto in data 1.7.2023, Controparte_22
quadro dal 4.9.2017 al quale è stata assegnata l'auto in data 1.12.2022.”.
[...]
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente afferma che il teste “lavora alle Tes_1
dipendenze della società convenuta da soli due anni per cui non conosce la prassi aziendale in uso alla data di assunzione del ricorrente”.
L'assunto non può essere condiviso, avendo il teste precisato di essere a conoscenza delle circostanze da lui riferite “in ragione del ruolo che svolgo e che mi consente di consultare la documentazione attinente ai rapporti di lavoro dei dipendenti del Gruppo”.
Le circostanze afferenti alla posizione di sono state confermate anche CP_4
dallo stesso lavoratore, il quale ha dichiarato nella sua deposizione:
“Lavoro alle dipendenze della società convenuta;
dal 1992 opero all'interno del Gruppo.
Attualmente sono responsabile della funzione Servizi Tecnici e Commerciali.
Sono inquadrato nella categoria di quadro dal 2016.
Mi è stata fornita dalla società datrice la disponibilità di un'autovettura aziendale a
decorrere dal marzo 2023.
Posso disporre dell'autovettura anche per ragioni private;
in ragione di questa circostanza mi viene effettuata mensilmente una trattenuta di circa poco meno di € 300.
pagina 10 di 12 Durante lo svolgimento delle mie prestazioni lavorative, di regola non utilizzo veicoli,
dato che il mio lavoro si svolge pressoché sempre in ufficio, presso uffici aziendali.
Preciso che il dirigente mio superiore l'anno scorso mi propose la messa a disposizione di un'autovettura aziendale, a fronte del pagamento, da parte mia, della quota mensile di
cui sopra. Io ho accettato.
La suddetta quota è stata determinata dopo che io scelsi il tipo di autovettura tra quelle che l'azienda mi propose”.
In proposito, sempre nelle note finali, il ricorrente evidenzia che a CP_4
“l'autovettura aziendale.. è stata offerta dalla datrice di lavoro e che l'offerta non dipendeva dall'uso che della vettura il Quadro avrebbe dovuto fare”.
Tuttavia, per le ragioni di diritto svolte nel paragrafo precedente, queste circostanze gioverebbero al ricorrente soltanto qualora fossero riconducibili a una spontanea reiterazione costante nel tempo di una condotta della società datrice tenuta nei confronti della generalità dei dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, di cui non vi è traccia nella deposizione di (il quale ha riferito di un accordo individuale da lui CP_4
raggiunto con la società datrice) e che risulta smentito dalle circostanze emergenti dal doc. 5 fasc. conv. e da quelle allegate dalla convenuta sub cap. 25, 26 e 27 e confermate dal teste Tes_1
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che la società datrice non è mai stata e, più specificamente, non era all'epoca Controparte_1
della costituzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e parti solita attribuire a tutti i propri dipendenti inquadrati nella categoria di quadro, l'utilizzo di un'autovettura aziendale gratuito e (anche) per ragioni private del lavoratore.
pagina 11 di 12
4. conclusioni
Il difetto di uno dei fatti costitutivi, su cui il ricorrente fonda il diritto, da lui azionato, alla corresponsione della somma di € 171.033,47, determina inevitabilmente il rigetto della domande proposte da lui proposte.
Ogni altra questione rimane assorbita (in particolare quelle afferenti all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta).
Le spese, come liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
della società Controparte_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 7.052,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 25 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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