Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1705 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Riesi (CL), via Roma, 97/99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni SANFILIPPO,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di
ATTRICE
E
(C.F. - P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Legale Rappresentante Pro-Tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Renato Crupi ed elettivamente domiciliato presso la filiale di Caltanissetta, via Leone XIII, Caltanissetta, CP_1
come per procura in atti
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi
sopra esposti:
1. ritenere e dichiarare il diritto dell'odierna attrice, nella qualità di erede
della madre defunta, di riscuotere le somme di cui al libretto di risparmio postale n. 8495, e
per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del suo legale rappr. p-t, al
rimborso in favore dell'attrice della somma di € 7.446,26, oltre interessi e rivalutazione
monetaria sino all'effettivo soddisfo, o di altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia.
2. con condanna della convenuta alle spese del giudizio.”
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 02.02.22 per contestare in fatto ed in diritto l'azione introdotta dall'attrice e chiedere accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito contrariis
reiectis, dichiarare improcedibile la domanda avversaria per mancanza del necessario avvio
del procedimento di mediazione, e comunque nel merito rigettarla, perché infondata, su
presupposti erronei, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Il procedimento di mediazione, espletato in corso di causa, si concludeva con esito negativo.
Istruita documentamene, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti,
che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida. Sempre preliminarmente, considerato che parte attrice ha insistito per la CTU tecnico contabile anche in sede di comparsa conclusionale, si ritiene di confermare l'ordinanza resa il
05.01.24 con la quale l'accertamento richiesto è stato ritenuto superfluo alla luce della documentazione versata in atti da parte convenuta.
Orbene, agiva in giudizio quale unica erede della madre Parte_1
nata a [...] il [...], deceduta il 18.7.1987 e titolare del libretto di Persona_1
risparmio postale n. 8495 acceso presso l'ufficio postale di Riesi, lamentando il mancato rimborso delle somme ivi contenute. Altresì, rappresentava che l'ultima operazione compiuta sul libretto de quo risultava essere un versamento effettuato in data 03.06.1985, con un saldo di lire 3.309.590, pari ad euro 1.709,26.
Come mezzo al fine depositava copia di “Ricevuta di un deposito di £ 1.000.000”, contenente l'attestazione “il cui credito dopo il presente deposto è di £ 3.309.590” (doc 4 fasc. attrice).
L'attrice, pertanto, chiedeva il rimborso della somma sopra indicata oltre gli interessi così
come calcolati in seno all'atto di citazione.
Di contro, negava la presenza di un saldo finale pari a lire 3.309.590 Controparte_1
rilevando come sul libretto in questione fossero stati eseguiti ulteriori movimenti da sportello fino al 1987.
Sul punto, infatti, la convenuta precisava che in data 31.10.1987 era stato richiesto un rimborso di Lire 3.353.940, in conseguenza del quale il saldo del libretto risultava pari a zero.
Tale circostanza risulta provata dalla copia del “Modulario P.T.- r/c- 804” relativo al Libretto
postale n. 8495 intestato a contenente le registrazione delle operazioni Persona_1
effettuate (doc. 2 fasc. convenuta).
Risulta, quindi, documentalmente provato, che in data 31.10.87, il saldo del libretto posse pari a zero e non già ad € 3.309.590, come sostenuto dall'attrice.
Parte convenuta, inoltre, riferiva che la somma dagli interessi, a far data dal 1987, aveva determinato un saldo superiore ad euro 100,00 e che il libretto n. 8495, divenuto n. 205124, era rientrato nelle liste dei rapporti dormienti dell'anno 2008. Pertanto, come previsto da DPR
116/07, in data 18.12.2008 era stato estinto con il trasferimento della somma giacente, pari a €
136,80, al relativo Fondo.
La convenuta precisava, altresì, che il libretto n.8495 apparteneva ai c.d. libretti off-line, cioè
a quelli per i quali i titolari non hanno mai provveduto nel corso degli anni a presentarsi a sportello per la corretta identificazione e registrazione dei dati personali nell'anagrafe generale dei clienti. Di conseguenza, era risultato impossibile trattare questa tipologia di libretti con i sistemi di comunicazione individuale.
Tuttavia, poiché la convenuta non ha dimostrato di essersi effettivamente trovata nell'impossibilità di reperire l'indirizzo della titolare dai documenti cartacei né di aver pubblicato il libretto in questione negli Uffici Postali e sui siti di e Cassa Controparte_1
Depositi e Prestiti, non può ritenersi dimostrato che la dormienza sia stata correttamente applicata.
Considerato che alla luce della Circolare del M.E.F. (Dipartimento del Tesoro) del 13.02.09
prot.11439, l'intermediario che abbia erroneamente applicato le condizioni della dormienza, è
tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo. Di conseguenza, dovrà Controparte_1
effettuare alla che ha ampiamente dimostrato di essere l'unica erede della defunta Parte_1
, il rimborso della somma di € 136,80, oltre interessi legali dalla data di Persona_2
chiusura del conto al soddisfo.
Stante la particolarità della questione e l'esito del giudizio, si ritiene l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: -condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in Controparte_1
favore dell'attrice di € 136,80, oltre interessi come in parte motiva;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
Così deciso in Caltanissetta, il 17 Aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì