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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Ausil. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 327 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bacalini e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giordano Gagliardini sito in Ancona, alla Piazza Stamira n. 13, giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 quali eredi della signora rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Persona_1
Buonomano e con la stessa elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec e solo in caso di mancato funzionamento presso Email_1
il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via N. Tommaseo n°14, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATI
1 (C.F. - P.IVA. , in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro - tempore, Dott. giusta Controparte_5
procura speciale del Dottor Notaio in Bracciano iscritto presso il Persona_2
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia del
20.5.2020 (rep. n. 83120 - racc. n. 17003), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Cataldi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ascoli Piceno, Via
Pretoriana n. 39, giusto mandato a margine e allegato alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA / TERZA CHIAMATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 791/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata in data 28.12.2020, pubblicata il 29.12.2020, notificata il 19.02.2021, nel procedimento civile rubricato al n.59/2016 R.G., avente ad oggetto: azione di responsabilità ex art. 2052 c.c..
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 15.01.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di
Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ex art. 2052
c.c., da nei confronti di e della terza chiamata in garanzia Parte_1 Persona_1
e manleva come riassunta, a seguito del decesso in corso di causa Controparte_6 della nei confronti degli eredi di quest'ultima Persona_1 Controparte_1 [...]
e e della terza chiamata in garanzia CP_2 Controparte_3 CP_6
volta a ottenere l'accertamento di responsabilità in capo alla convenuta per
[...]
l'aggressione canina subita dall'attore in data 21.10.2013 e, quindi, la condanna della stessa al risarcimento tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti mediante pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal fatto lesivo al saldo effettivo, la rigettava condannando parte attrice a rimborsare alla parte convenuta nella misura del 50% le spese di lite, che si liquidavano, per intero, in € 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
2 Il giudice di primo grado, ritenuta l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2052
c.c., rigettava la domanda attorea sul presupposto che dalla svolta istruttoria documentale (rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi) nonchè testimoniale, era risultata provata la esclusiva responsabilità dello stesso attore nella causazione del sinistro.
Riteneva, il giudicante, che l'avvenuta aggressione dell'attore da parte del cane di proprietà della convenuta e la conseguente caduta a terra fosse avvenuta all'interno del cortile di proprietà della convenuta ed a causa del comportamento tenuto dallo stesso attore che si era imprudentemente introdotto nella proprietà privata nonostante la presenza di appositi cartelli che oltre ad indicare il limite di accesso alla proprietà informavano della presenza del cane;
circostanza che, valutata unitamente al fatto che il cane era risultato legato ad una catena che gli permetteva di muoversi solo all'interno dell'area di proprietà privata, portava al riconoscimento in favore di parte convenuta del verificarsi del caso fortuito atto ad interrompere il nesso causale tra l'azione dell'animale e il verificarsi dell'evento di danno con conseguente rigetto della domanda.
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello, il prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. Pt_1
L'appellante conviene in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
nonché la chiedendo alla Corte adita in via Controparte_3 Controparte_6 istruttoria: - di disporre l'acquisizione della registrazione della conversazione intercorsa tra il sig. e il sig. per tutti i motivi Parte_2 Parte_3
esposti in narrativa;
- di ammettere C.T.U. medico-legale per verificare i postumi residuati in capo al sig. il periodo di inabilità temporanea assoluta e Parte_1
parziale; il nesso causale tra le lesioni;
e le modalità di verificazione del sinistro;
l'incidenza delle lesioni sulle attività relazionali del sig. sulla qualità Parte_1
della vita in seguito al sinistro. nel merito, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza appellata: - di accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta/appellata per l'aggressione canina subita dall'attore/appellante in data 21.10.2013 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e Parte_1
condannare la parte convenuta/appellata a risarcire all'appellante, per le causali ed i titoli di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tutti i
3 danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa mediante statuizione di condanna al pagamento in favore dello stesso delle somme che risulteranno dovute e di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal fatto lesivo al saldo effettivo;
- di condannare la parte convenuta/appellata al rimborso delle spese legali pagate ratealmente in adempimento della sentenza appellata e, contestualmente condannarla alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa del primo grado e del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gli appellati e si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituivano chiedendo di confermare integralmente la sentenza oggetto di impugnativa, stante l'infondatezza in fatto e diritto del proposto appello, nonché il rigetto delle richieste istruttorie riproposte da parte appellante dato il rigetto delle stesse in primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'appellata si costituiva anch'essa chiedendo di: - Controparte_4 rigettare l'appello proposto confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno e condannando l'appellante alle spese del secondo grado di giudizio;
- rigettare le istanze istruttorie già respinte in primo grado come reiterate dall'appellante.
Quindi la causa, trattenuta in decisione all'udienza del 07.12.2022, veniva, con ordinanza del 17.01.2024, rimessa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona dell'appellante e rinviata alla nuova udienza di Parte_1
precisazione delle conclusioni del 15.01.2025 ove, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva assunta a decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, a sostegno della proposta impugnazione, poneva i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza in punto di mancanza di prova che il cane della sig.ra R_ sia uscito dalla proprietà privata, non corretta considerazione del luogo ove è avvenuta l'aggressione. Parte appellante ritiene che ove il giudicante avesse correttamente valutato il materiale probatorio in atti nonché le conferme avutesi da parte dei testi escussi avrebbe dovuto collocare l'aggressione da parte del cane di parte convenuta al di fuori della proprietà privata e precisamente nello spazio
4 esistente tra i cartelli indicanti “strada privata - attenti al cane” e il marciapiede pubblico;
2) Erronea valutazione in sentenza della lunghezza della catena. Parte appellante ritiene erronea la valutazione compiuta dal giudicante circa il fatto che la catena cui era assicurato il cane di parte convenuta non consentisse di spingersi oltre il limite di proprietà privata delimitato dai cartelli “proprietà privata – attenti al cane”, dato che dalle testimonianze rese risultava invece che l'animale poteva spingersi sino a raggiungere il punto in cui l'attore fu rinvenuto e soccorso dopo l'aggressione.
3) Erroneità della sentenza circa l'avvenuta prova del caso fortuito.
Si censura come erronea la valutazione del Giudice di prime cure circa l'avvenuta dimostrazione, nel caso di specie, del verificarsi del caso fortuito costituito dal fatto che l'attore si fosse introdotto nella proprietà privata nonostante l'esistenza di appositi cartelli di delimitazione facenti anche riferimento alla presenza del cane.
Ritiene parte appellante che, nella fattispecie, il giudicante ha omesso di valutare che la corte privata di proprietà della convenuta, all'interno della quale si trovava l'animale che ebbe ad aggredire esso attore, non era delimitata da recinzione alcuna circostanza che avrebbe dovuto condurre a ritenere inesistente il caso fortuito dato che l'eventualità che qualcuno potesse introdursi nella corte privata risultava tutt'altro che imprevedibile o eccezionale.
L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
In applicazione del principio della ragione più liquida ( Cass. Civ. Sez. Unite n.
26242/2014) va trattato, poichè assorbente, il terzo motivo di appello a mezzo del quale si censura la ritenuta ricorrenza, nel caso in questione, del caso fortuito previsto ex art.2052 c.c. ai fini dell'esenzione da responsabilità del proprietario dell'animale. Il motivo è fondato.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, "poichè la responsabilità ex art. 2052 c.c., per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale,
5 in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anzichè all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale" (Cass. Civ. n. 7260/2013, Cas. Civ. n. 17707/2011, Cass. Civ. n.
23157/2010, Cass. Civ. n.15895/2011, Cass. Civ. n. 10402/2016). L'art. 2052 c.c. configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva il cui presupposto risiede esclusivamente nell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l'evento.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il "caso fortuito" è configurabile in presenza di fattore che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità: "La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti
i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità”
(Cass. Civ. 9037;/2010; cfr. inoltre Cass. Civ. 11570/09, Cass. Pen. n. 17133/2017)
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene che la svolta istruttoria non abbia fornito prova dell'esimente costituita dal caso fortuito. R_ Se, infatti, può ritenersi provata: a) l'esistenza del rapporto di custodia tra la e il cane che ebbe ad aggredire il data l'incontestata proprietà dell'animale in Pt_1
capo alla convenuta;
b) la circostanza, acclarata giudizialmente in primo grado con decisione non fatta oggetto di contestazione, che il giorno 21.10.2013 alle ore 18:10 circa il in località San Benedetto del Tronto, alla Via Torino, mentre Pt_1
espletava un bisogno fisiologico (emergenza minzionale n.d.r.), veniva aggredito
R_ dal cane della che lo mordeva e ne determinava la caduta a terra foriera di lesioni ulteriori rispetto a quelle già provocate dal morso;
non altrettanto può ritenersi provata la ricorrenza, nel caso di specie, del caso fortuito rappresentato dalla esclusiva responsabilità del danneggiato per essersi introdotto nella proprietà
6 R_ privata (corte) della nonostante l'esistenza di cartelli che segnalavano il limite della stessa e la presenza del cane.
Sebbene, infatti, può dirsi dimostrata, per essere stata confermata dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale oltre che dai testi di parte attrice,
[...]
e (cfr. rispettivamente verbalizzazione di udienza del CP_2 Controparte_1
14.01.2019 in atti, risposta ai capitoli di interrogatorio formale n.ri 5 e 11 e prova per testi n.ri 3 e 2), la circostanza che l'aggressione da parte del cane di proprietà R_ della avvenne all'interno della proprietà privata della stessa, in particolare all'interno della corte prospiciente l'abitazione, non può ritenersi sussistente il requisito della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità della condotta tenuta dal danneggiato dato che la semplice presenza di cartelli delimitanti la proprietà e segnalanti la presenza dell'animale non accompagnata, fatto evidente dall'esame della documentazione fotografica rappresentante lo stato dei luoghi, da impedimento fisico all'accesso ( quali ad esempio esistenza di recinzione, paletti con catena ecc. ) rendeva tutt'altro che imprevedibile ed eccezionale l'eventualità di un ingresso, anche accidentale, da parte di terzi nella proprietà privata e nella sfera di azione dell'animale e, quindi, di possibile aggressione foriera di danni data, altresì, l'assenza di un presidio di sicurezza quale la museruola ( cfr. Cass. Pen. n.
17133/2017, Cass. Pen. n.31821/2023).
D'altra parte la dinamica del sinistro, per come accertata in primo grado all'esito della svolta istruttoria documentale e testimoniale, conduce, in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., comma primo, a riconoscere a carico dell'attore, odierno appellante, una corresponsabilità nel verificarsi dell'evento di danno valutabile nella misura percentuale del 50% dato che lo stesso, seppur sotto l'influenza di un bisogno fisiologico urgente e in mancanza di un impedimento fisico ( catena, recinzione) che evitasse l'accesso all'area di proprietà privata della R_
si introduceva nella proprietà privata nonostante la presenza in loco di cartelli che oltre a delimitare la stessa avvertivano della presenza del cane e, quindi del possibile pericolo.
La sentenza di primo grado merita, quindi, di essere riformata dichiarando che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per concorrente, paritaria, responsabilità di parte attrice e convenuta.
7 Quanto alle conseguenze risarcitorie, va ricordato che l'intera materia del danno non patrimoniale e stata riformata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con quattro sentenze dell'11.11.2008, n.ri 26972, 26973, 26974, 26974.
In particolare, le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che tutti i danni non patrimoniali sono da ricondursi nell'ambito della previsione di cui all'art. 2059 c.c., hanno ritenuto, in conformità alle precedenti pronunce (per tutte Cass. civ. 19.10.2007, n.
22020) che tale danno consegue alla ingiusta lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica, ed è risarcibile, oltre che nei casi di reato e negli altri casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), nelle ipotesi in cui il fatto vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, in presenza di una offesa grave e di una lesione seria.
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione etc.) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
che, conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie
(ritenendolo comprensivo sia dell'area del cd. danno biologico sia di quella del cd. danno morale in senso lato, come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte); che è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psicofisica ha determinato.
Tanto premesso, il c.t.u. medico legale nominato in questa fase processuale, Dott.
le cui conclusioni, congruamente motivate, sono condivise, ha Persona_3 accertato che l'appellante in conseguenza dell'incidente di cui si Parte_1
discute, ha riportato << ferita da morso di cane del polpaccio destro -frattura pluriframmentaria, ad interessamento articolare, della superficie radiale distale sinistra con distacco dello stiloide ulnare - frattura scomposta, con ampia diastasi
8 dei frammenti, della rotula sinistra.>> lesioni << …riconducibili con rapporto di causalità diretto con morso di cane e con caduta a terra attingendo il terreno con la superficie anteriore del ginocchio sinistro atteggiata in semi flessione e con palmo della mano sinistra esteso.>> per le quali << …è stato ricoverato in ambiente ortopedico e sottoposto ad interventi chirurgici di osteosintesi delle fratture e revisione chirurgica della ferita lacero-contusa del polpaccio destro.>>
( cfr. relazione di c.t.u. in atti pagg.17/18).
Lesioni alle quali residuavano quali postumi permanenti << - rigidita' articolare di grado medio-severo del polso sinistro con segni clinici di artrosi post-traumatica quale naturale evoluzione di frattura dell'epifisi radiale distale ad interessamento articolare (valutazione che si riferisce allo stato presente per aggravamento della menomazione articolare rilevabile all'epoca della guarigione clinica con postumi).
- limitazione funzionale di grado medio del ginocchio sinistro condizionante pregiudizio parziale dell'organo della deambulazione rispetto allo stato anteriore
(valutazione riferita all'epoca della guarigione clinica per intervenuta compromissione globale dell'organo secondaria a patologie successive e non correlabili alla menomazione post-traumatica relativa al fatto in esame). - esito cicatriziale del polpaccio destro.>> ( cfr. relazione di c.t.u. in atti pag 19).
Ciò posto il c.t.u., con adeguata motivazione in relazione alla fattispecie concreta, tenuto conto dei parametri di quantificazione, nonchè, ai fini di un'adeguata ponderazione in relazione al caso concreto, dello stato anteriore e dell'età del periziando, ha ritenuto che il danno permanente subito va quantificato in misura pari al 27-28%
Sulla base delle certificazioni mediche, della tipologia di lesioni e della normale evoluzione clinica in casi consimili, il c.t.u. ha, altresì, accertato che l'inabilità temporanea assoluta è durata 40 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 75% è durata 40 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 50% è durata 40 giorni e l'inabilità temporanea parziale al 25% è durata 50 giorni.
Il danno non patrimoniale conseguente alla lesione per diritto alla salute va necessariamente quantificato in via equitativa.
9 Questa Corte ritiene di assumere come parametro i valori riportati nelle ultime tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (2024), predisposte in modo tale da valorizzare, oltre alla gravità dei postumi anche l'età del danneggiato.
Dette tabelle, inoltre, consentono una quantificazione complessiva del danno non patrimoniale, inteso nei suoi vari risvolti (danno alla salute, patema d'animo conseguente, pregiudizio alla vita di relazione), evitando il rischio di duplicazioni, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
26972/2008).
Pertanto, applicando i paramenti sopra indicati, e considerato che le tabelle milanesi prevedono la liquidazione, per ciascun giorno di inabilità temporanea, della somma di Euro 115,00 suscettibile di aumento, a titolo di personalizzazione, fino ad un importo massimo di Euro 172,00, il danno subito dal va, quindi, così Parte_1 quantificato: € 113.416,00 attuali (anni 83 al momento del sinistro, punto danno biologico incrementato per sofferenza soggettiva media pari a € 6.865,39 percentuale di invalidità 28% - coefficiente demoltiplicatore 0,590) a titolo di lesione permanente dell'integrità psicofisica;
€ 4.600,00 per l'inabilità temporanea assoluta (Euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità (40), somma reputata congrua nel caso concreto), € 3.450,00 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, € 2.300,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% ed € 1.437,50 per l'inabilità temporanea parziale al 25% per complessivi € 125.203,50 attuali somma sulla quale deve applicarsi la decurtazione del 50%, a titolo di riconosciuto concorso di colpa a carico del nella causazione del danno, per giungere, così, ad individuare in Pt_1
€ 62.601,75 la somma risarcitoria attribuibile all'attore, odierno appellante, a titolo di danno non patrimoniale.
Su tale importo spettano gli interessi legali, sulla somma devalutata alla data dell'illecito e via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Sulla somma così complessivamente determinata decorrono, poi, gli interessi legali, dalla data della presente pronuncia al saldo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, l'attore odierno appellante ha provato documentalmente di aver sostenuto spese mediche, ritenute congrue dal c.t.u., per complessivi € 1.125,90 ( cfr. ctu in atti pagg. 16/17) che andranno anch'essi
10 decurtati nella misura del 50%, dato l'addebito di corresponsabilità, per giungere a un danno patrimoniale risarcibile pari ad € 562,95.
Trattandosi di debito di valuta, sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino ad oggi;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Parte appellata va altresì condannata a rimborsare a parte appellante € 244,00 quale
50% della somma di € 488,00 sborsata quale compenso per l'assistenza del consulente tecnico di parte ( Dott. ) di cui lo stesso si è avvalso dato Persona_4
che la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza, costituente presupposto per il riconoscimento del relativo rimborso, può dirsi raggiunta mediante il deposito del relativo preavviso di parcella ( cfr. Doc. sub n5 in comp. conclusionale appellante) emesso dal professionista ( Dott. per ottenere il pagamento delle proprie competenze R_4
professionali (Cass. Civ. n. 2605/2006; Cass. Civ. n. 4357/2003; Cass. Civ. Sez. L.
n. 3897/1985).
Le spese del giudizio tanto di primo quanto di secondo grado vengono compensate tra le parti nella misura del 50% e sono liquidate per il residuo come da dispositivo in favore del legale di parte appellante, Avv. Paolo Bacalini, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., liquidate in € 610,00 giusta ordinanza in atti, vanno poste carico di parte appellata nella misura del 50% con condanna al rimborso in favore di parte appellante, che le ha anticipate in favore del c.t.u. ( cfr fattura Dott. Persona_3
sub doc.n. 4 in comp. conclusionale parte appellante), della somma di € 305,00.
Consegue al parziale accoglimento dell'appello la condanna di parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante della somma di € 3.600,00 come versata da parte attrice, odierna appellante, a titolo di spese legali, in adempimento di quanto disposto dalla sentenza di primo grado e con spirito di rivalsa, giuste contabili di bonifico prodotte in allegato alle note di trattazione scritta di parte appellante depositate il 13.01.2025.
11 Su tale somma sono riconosciuti interessi legali dalle date dei singoli versamenti rateali effettuati sino alla data di effettivo soddisfo.
La domanda di manleva proposta da parte appellata Controparte_1 [...]
e in merito alla quale la compagnia assicuratrice CP_2 Controparte_3
non ha sollevato specifiche contestazioni, va accolta, essendo Controparte_6
incontestata l'esistenza e l'operatività della copertura assicurativa.
P Q M
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
quali eredi della signora nonché di CP_3 Persona_1 Controparte_4
ed avverso la sentenza n. 791/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno
[...]
pronunciata in data 28.12.2020, pubblicata il 29.12.2020, notificata il 19.02.2021, nel procedimento civile rubricato al n.59/2016 R.G, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
791/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata in data 28.12.2020, pubblicata il 29.12.2020, notificata il 19.02.2021, così provvede:
- dichiara a carico di parte appellata e Controparte_1 Controparte_2 [...]
quali eredi di convenuta deceduta in primo grado, la Controparte_3 Persona_1
corresponsabilità al 50% per il fatto illecito per cui è causa e conseguentemente li condanna, in via solidale, a risarcire i danni subiti da che, decurtati Parte_1
in misura del 50% del totale quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta a carico dello stesso, vengono liquidati, il danno non patrimoniale in € 62.601,75 oltre accessori come in parte motiva e il danno patrimoniale in € 562,95 oltre accessori come in parte motiva;
- condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in via solidale tra loro, al pagamento, in favore del legale Controparte_6 dell'appellante, Avv. Paolo Bacalini, dichiaratosi antistatario le spese del doppio grado di giudizio che compensate nella misura del 50% vengono liquidate per la parte residua, quanto al primo grado, in € 3.572,50 di cui € 272,50 per esborsi, €
650,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.150,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per
12 legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 3.915,50 di cui € 415,50 per esborsi, € 750,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.250,00 per la fase decisoria oltre accessori come per legge;
- condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in via solidale tra loro, al pagamento in favore di parte Controparte_6
appellante, che le ebbe ad anticipare, del 50% delle spese di c.t.u. liquidate pari ad
€ 305,00 e al 50% delle spese di c.t.p. pari ad € 244,00;
- condanna gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'appellante della CP_3 somma di € 3.600,00 dovuta a titolo di rimborso delle spese legali pagate in adempimento della sentenza di primo grado con interessi legali dalle date dei singoli versamenti rateali effettuati sino alla data di effettivo soddisfo;
- in accoglimento della domanda di manleva proposta, dichiara Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere
[...]
indenne i convenuti/appellati e Controparte_1 Controparte_2 [...]
di tutto quanto, i medesimi, in virtù della presente sentenza, vengono CP_3
condannati a pagare a parte appellante, e al legale della stessa dichiaratosi antistatario, per capitale, interessi e spese di lite.
Così deciso in Ancona, lì 02.04.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott. Guido Federico
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