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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3118/2020/CC, avverso la sentenza n. 2155/2019 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 10 dicembre 2019;
TRA
(P.I.: ), con sede a Roma in Piazza Adriana n. 11, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giuliano (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale C.F._1 Email_1
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 01.01.1963;
[...] CodiceFiscale_3 Pt_2
C.F.: ), nato a [...] il [...]; (C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3 [...]
), nato a [...] il [...], tutti in proprio e soltanto l'ultimo in qualità di C.F._5
erede di (C.F.: , nato a [...] il [...], già convenuto Persona_1 CodiceFiscale_6
contumace in primo grado e deceduto in corso di causa, a Roma il 26.09.2018, tutti residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Fiore Pagnozzi
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_7 Email_2
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello. APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 3 febbraio 2016, la società Parte_1
conveniva in giudizio , , ed innanzi al CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 Persona_1
1 Tribunale di Benevento, al fine di ivi ottenerne la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c.:
a) al rilascio, in suo favore, della villa con annesso locale deposito, di sua proprietà, distinta al catasto fabbricati del Comune di TE (Bn) al foglio 31, particelle 1426 sub 3 e 1426 sub 4; b) al risarcimento dei danni, in suo favore, che sarebbero stati subiti a causa del mancato rilascio di tale bene immobile, con decorrenza dal giorno 8 gennaio 2016, data del verbale negativo di mediazione obbligatoria, all'effettiva restituzione, con liquidazione anche in via equitativa, ex artt. 1126 e/o 2056
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) al pagamento delle spese processuali.
La società attrice, a sostengo del proprio assunto, allegava di avere acquistato e posseduto dal
2 maggio 1997 l'area di terreno, sul quale aveva edificato, oltre ad altri immobili, anche la villa ed il locale deposito di cui alla sua pretesa, area già pacificamente posseduta dalla sua dante causa, Travi
Sud S.p.A., in parte dal 19 marzo 1991, in parte dal 6 giugno 1992.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2016, si costituivano in giudizio , e , contestando la fondatezza della domanda attrice, CP_1 CP_2 Parte_2 di cui richiedevano il rigetto, contestando “fermamente l'esistenza del titolo invocato dalla Pt_1
a fondamento della domanda, nonché quello dei suoi danti causa, come si contesta l'esistenza
[...] della situazione di possesso degli stessi soggetti.”
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in difetto d'articolazione di prove orali, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2155/2019, pubblicata il 10 dicembre 2019, con la quale il
Tribunale di Benevento, così testualmente decideva: “1) dichiara la contumacia di e di Persona_1
; 2) rigetta tutte le domande intentate dalla parte attrice;
3) condanna l'attrice al Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il primo giudice, qualificata correttamente la pretesa attrice quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., la respingeva, essendo il preteso possesso esercitato dalla società istante stato tempestivamente contestato dai convenuti, avendo gli stessi dichiarato “possideo quia possideo”, ed essendosi limitata la società attrice a produrre una serie di titoli di proprietà risalenti al ventennio antecedente al giudizio, senza avere provato che essa stessa ed i suoi danti causa avessero effettivamente e continuativamente posseduto per tale periodo l'unità immobiliare de qua.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 12 giugno 2020, la società proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di un unico ma articolato motivo di Parte_1
gravame, riproponendo, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria assorbita in primo grado, concludendo testualmente come segue: “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare
2 la sentenza n. 2155/2019 del Tribunale di Benevento, accertando e dichiarando in capo alla Pt_1
il diritto di proprietà a titolo originario dell'immobile sito in TE (BN) alla Via
[...]
Costantino Grillo, riportato in catasto fabbricati al foglio 31, particella 1426, sub 3) e 4), occupato illegittimamente dagli appellati;
2) per l'effetto, condannare gli appellati all'immediato rilascio dello stesso;
3) condannare, altresì, gli appellati al risarcimento dei danni subiti dalla sin Parte_1 dalla data dell'occupazione (giugno 2012) fino a quella dell'effettivo rilascio, ovvero al pagamento di una somma - da liquidare in via equitativa ed in virtù del cosiddetto “danno figurativo” - non inferiore ad € 178.092,00, o di quella diversa che potrà essere determinata anche attraverso
l'espletamento di apposita consulenza tecnica, la cui ammissione si reitera espressamente in questa sede;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi del giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge per spese generali cpa ed iva e con distrazione per il presente grado di appello.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 23 gennaio 2021, si costituivano in giudizio
, e , tutti nel proprio interesse e soltanto l'ultimo CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
anche nella qualità di erede di , contestando il motivo di gravame, di cui richiedevano il Persona_1 rigetto, chiedendo testualmente: “I) il rigetto della domanda di rivendica della ex art. Parte_1
948 cc, ad oggetto l'immobile in TE (BN), in catasto al fol. 31 p.lle 1426 sub 3 e 1426 sub
4, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, il rigetto della domanda accessoria di risarcimento danni per occupazione illegittima ex art. 2043 c.c.; II) solo in subordine, il rigetto della domanda di risarcimento danni da occupazione a partire da giugno 2012, inammissibile oltre che illegittima per le ragioni di cui innanzi (mutatio libelli), e, comunque, esorbitante e sproporzionata;
III) in via ancor gradata il rigetto della domanda di risarcimento danni per occupazione illegittima relativamente ai danni maturati nel periodo compreso da giugno 2012 a settembre 2015 per intervenuta prescrizione, ex art. 2947 cc.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, poi, inserito in quello elettronico di tale fase del giudizio in data 20 settembre 2024; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio
2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione la società lamentava la Parte_1
pretesa violazione da parte del primo giudice degli artt. 948, 934 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e
3 116 c.p.c., oltre che la pretesa erroneità della decisione impugnata, in parte qua il Tribunale aveva ritenuto che la società istante non avesse assolto l'onere della prova in ordine alla proprietà dell'unità immobiliare rivendicata in base all'acquisto a titolo originario, nonostante dalla documentazione prodotta si potesse ricavare essersi determinata in suo favore l'accessione, ex art. 934 c.c.
Più precisamente, con tale motivo la società impugnante criticava la decisione gravata, perché,
a suo dire, il giudice di prime cure sarebbe incorso nell'errore di valutazione per avere: “ignorato che
l'oggetto dell'azione di rivendicazione promossa dalla non era affatto il terreno di cui Parte_1
al foglio 31, particelle 732, 768 e 769 (oggetto di acquisto a titolo derivativo con atto pubblico del 2 maggio 1997), ma la villa sullo stesso edificata, riportata in catasto fabbricati al foglio 31, particella
1426, sub 3 e 4, la proprietà della quale risulta in capo all'attrice proprio per l'effetto di un acquisto
a titolo originario (ovvero in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 del codice civile)”, avendo la società attrice allegato nel libello introduttivo del primo grado del giudizio di essere proprietaria dei terreni di cui alle particelle 732, 768 e 769 ed avendo precisato espressamente che: -
“su detta area la ha edificato quattro ville con annessi quattro locali” (cfr. pag. 2, punto Parte_1
n. 4 dell'atto di citazione); - “una villa con annesso locale … riportata in catasto al foglio 31, particelle 1426 sub 3 e 1426 sub 4 è detenuta … dai signori , , CP_1 CP_2 Parte_2
ed ” (cfr. pag. 3, punto n. 6 dell'atto di citazione); - “ai sensi e per gli effetti Parte_3 Persona_1 dell'articolo 948 del Codice Civile, intende rivendicare dai convenuti detentori … la proprietà del bene immobile di cui innanzi” (cfr. pag. 3, punto n. 8 dell'atto di citazione)”, avendo prodotto in giudizio, entro il termine di cristallizzazione del thema probandum, tutta la documentazione comprovante l'acquisto, a titolo originario, direttamente in suo favore, dell'immobile rivendicato, costituita non solo dall'atto pubblico, rogato dal notaio dr. il 2 maggio 1997 Persona_2
(repertorio n. 15949 e raccolta n. 2283), d'acquisto del terreno, quale elemento necessario e sufficiente ai fini della prova dell'operatività del disposto dell'art. 934 c.c. in tema di accessione, ma anche da quanto attestante l'edificazione sul citato terreno della villa rivendicata, quale: - concessione edilizia rilasciata dal Comune di TE (BN) in data 22 luglio 2002; - concessione edilizia rilasciata dal Comune di TE (BN) in data 29 ottobre 2004; - permesso di costruire rilasciato dal Comune di TE (BN) in data 5 maggio 2008; - permesso di costruire rilasciato dal
Comune di TE (BN) in data 3 maggio 2010; - permesso di costruire rilasciato dal Comune di TE (BN) in data 19 luglio 2011; - certificato di agibilità rilasciato dal Comune di
TE (BN) in data 3 ottobre 2012.
3.2. - Tale motivo di gravame è inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché non attinge adeguatamente la ratio decidendi posta dal giudice di prime cure a supporto del proprio convincimento, avendo la società appellante omesso d'impugnare la decisione di primo grado, in
4 parte qua venivano indicate puntualmente le ragioni d'infondatezza della proposta domanda di rivendicazione, ancorate al rilevato difetto di prova circa l'effettivo e continuativo possesso ventennale della contesa unità immobiliare in capo alla società attrice ed ai suoi danti causa, essendo tale possesso stato tempestivamente contestato dai convenuti, i quali in limine litis avevano eccepito di essere i possessori dell'immobile de quo, essendosi limitata la società attrice a produrre, entro i termini di cristallizzazione del thema probandum, una serie di titoli di proprietà risalenti al ventennio antecedente al giudizio, oltre alla documentazione amministrativa, autorizzatoria della sua edificazione ed agibilità, senza avere chiesto di provare che essa stessa ed i suoi danti causa avessero effettivamente e continuativamente posseduto per tale periodo il terreno su cui era stata edificata l'unità immobiliare de qua, oltre che tale cespite immobiliare.
Ad abundantiam, la Corte rileva che il motivo d'impugnazione è pure infondato nel merito, avendo il Tribunale fatto buon governo dell'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale
o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi danti causa.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/12/2024, n. 35258).
Sul punto va pure rimarcato che l'arresto giurisprudenziale richiamato dalla società impugnante, artatamente riprodotto parzialmente e non nella sua integrale originaria formulazione, non corrobora affatto il suo assunto difensivo, ma anzi lo smentisce, essendo la parte completa della sua motivazione, che qui rileva, del seguente tenore letterale: “… la Corte distrettuale ha chiarito che
i V. avevano offerto la prova necessaria per essere dichiarati proprietari del magazzino, perché, questi, avevano dimostrato: a) che il terreno sui cui sorgeva il magazzino era stato acquisto dai V., con atto del 10 marzo 1962; b) che, per il noto principio dell'accessione ex art. 934 c.c.: la costruzione sopra il suolo appartiene al proprietario del suolo, il magazzino doveva considerarsi
Co proprietà dei V. in qualità di proprietari del suolo;
c) che i quali proprietari del terreno, avevano dimostrato di aver posseduto il magazzino uti dominus per un tempo necessario per l'usucapione. I
5 V. avevano, dunque, dimostrato di essere titolari di un titolo di acquisto, comunque, originario
(usucapione) del bene oggetto di controversia. Come afferma la sentenza, i sigg. V. "(...) hanno, infatti, fornito piena prova della successione-accessione da parte loro nel possesso per il tempo necessario all'usucapione (...) come risulterebbe dalla prova testimoniale. "(...) Pure provato è il titolo di acquisto del terreno da parte dei V. (atto di compravendita del 10 marzo 1962) e dalla CTU emergeva che su tale terreno insiste il magazzino di cui è causa (...) "(...). Avendo i V. fornito prova sia del titolo originario di acquisto che del possesso pacifico ininterrotto uti dominus per il tempo necessario all'usucapione, solo la comprovata eccezione di aver, a sua volta usucapito il bene, poteva permettere al convenuto il rigetto della domanda attorea (...)".
1.1.a) Premesso che la cosiddetta probatio diabolica fa carico all'attore in rivendicazione e comporta l'onere di provare l'asserita proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, nel caso in esame la cosiddetta probatio diabolica era stata assolta dai V., avendo, questi dimostrato un possesso del magazzino pacifico, ininterrotto e uti dominus per un tempo utile all'usucapione.” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 03/01/2017, n. 17).
Di contro, nella fattispecie in esame, la reiezione dell'originaria domanda attrice di rivendicazione trova la sua ragione d'essere proprio nella carenza di prova sul possesso del terreno, su cui era stata edificata la villa in questione, oltre che sul possesso di tale unità immobiliare, da parte della società attrice e dei suoi danti causa per il periodo temporale utile ad usucapionem.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della società appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico della società in Parte_1
favore di , e , in applicazione del principio della CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 260.000,01 ad € 520.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n.
147, da distrarre in favore dell'avv. Fiore Pagnozzi, dichiaratosi antistatari.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della società di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 2155/2019 del Tribunale di Benevento, Parte_1
pubblicata il 10 dicembre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione, in favore di , e , delle spese processuali CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 20.119,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la
CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fiore Pagnozzi, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo del contributo unificato,
[...] pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3118/2020/CC, avverso la sentenza n. 2155/2019 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 10 dicembre 2019;
TRA
(P.I.: ), con sede a Roma in Piazza Adriana n. 11, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giuliano (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale C.F._1 Email_1
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 01.01.1963;
[...] CodiceFiscale_3 Pt_2
C.F.: ), nato a [...] il [...]; (C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3 [...]
), nato a [...] il [...], tutti in proprio e soltanto l'ultimo in qualità di C.F._5
erede di (C.F.: , nato a [...] il [...], già convenuto Persona_1 CodiceFiscale_6
contumace in primo grado e deceduto in corso di causa, a Roma il 26.09.2018, tutti residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Fiore Pagnozzi
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_7 Email_2
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello. APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 3 febbraio 2016, la società Parte_1
conveniva in giudizio , , ed innanzi al CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 Persona_1
1 Tribunale di Benevento, al fine di ivi ottenerne la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c.:
a) al rilascio, in suo favore, della villa con annesso locale deposito, di sua proprietà, distinta al catasto fabbricati del Comune di TE (Bn) al foglio 31, particelle 1426 sub 3 e 1426 sub 4; b) al risarcimento dei danni, in suo favore, che sarebbero stati subiti a causa del mancato rilascio di tale bene immobile, con decorrenza dal giorno 8 gennaio 2016, data del verbale negativo di mediazione obbligatoria, all'effettiva restituzione, con liquidazione anche in via equitativa, ex artt. 1126 e/o 2056
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) al pagamento delle spese processuali.
La società attrice, a sostengo del proprio assunto, allegava di avere acquistato e posseduto dal
2 maggio 1997 l'area di terreno, sul quale aveva edificato, oltre ad altri immobili, anche la villa ed il locale deposito di cui alla sua pretesa, area già pacificamente posseduta dalla sua dante causa, Travi
Sud S.p.A., in parte dal 19 marzo 1991, in parte dal 6 giugno 1992.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2016, si costituivano in giudizio , e , contestando la fondatezza della domanda attrice, CP_1 CP_2 Parte_2 di cui richiedevano il rigetto, contestando “fermamente l'esistenza del titolo invocato dalla Pt_1
a fondamento della domanda, nonché quello dei suoi danti causa, come si contesta l'esistenza
[...] della situazione di possesso degli stessi soggetti.”
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in difetto d'articolazione di prove orali, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2155/2019, pubblicata il 10 dicembre 2019, con la quale il
Tribunale di Benevento, così testualmente decideva: “1) dichiara la contumacia di e di Persona_1
; 2) rigetta tutte le domande intentate dalla parte attrice;
3) condanna l'attrice al Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il primo giudice, qualificata correttamente la pretesa attrice quale domanda di rivendicazione, ex art. 948 c.c., la respingeva, essendo il preteso possesso esercitato dalla società istante stato tempestivamente contestato dai convenuti, avendo gli stessi dichiarato “possideo quia possideo”, ed essendosi limitata la società attrice a produrre una serie di titoli di proprietà risalenti al ventennio antecedente al giudizio, senza avere provato che essa stessa ed i suoi danti causa avessero effettivamente e continuativamente posseduto per tale periodo l'unità immobiliare de qua.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 12 giugno 2020, la società proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di un unico ma articolato motivo di Parte_1
gravame, riproponendo, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria assorbita in primo grado, concludendo testualmente come segue: “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare
2 la sentenza n. 2155/2019 del Tribunale di Benevento, accertando e dichiarando in capo alla Pt_1
il diritto di proprietà a titolo originario dell'immobile sito in TE (BN) alla Via
[...]
Costantino Grillo, riportato in catasto fabbricati al foglio 31, particella 1426, sub 3) e 4), occupato illegittimamente dagli appellati;
2) per l'effetto, condannare gli appellati all'immediato rilascio dello stesso;
3) condannare, altresì, gli appellati al risarcimento dei danni subiti dalla sin Parte_1 dalla data dell'occupazione (giugno 2012) fino a quella dell'effettivo rilascio, ovvero al pagamento di una somma - da liquidare in via equitativa ed in virtù del cosiddetto “danno figurativo” - non inferiore ad € 178.092,00, o di quella diversa che potrà essere determinata anche attraverso
l'espletamento di apposita consulenza tecnica, la cui ammissione si reitera espressamente in questa sede;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi del giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge per spese generali cpa ed iva e con distrazione per il presente grado di appello.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 23 gennaio 2021, si costituivano in giudizio
, e , tutti nel proprio interesse e soltanto l'ultimo CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
anche nella qualità di erede di , contestando il motivo di gravame, di cui richiedevano il Persona_1 rigetto, chiedendo testualmente: “I) il rigetto della domanda di rivendica della ex art. Parte_1
948 cc, ad oggetto l'immobile in TE (BN), in catasto al fol. 31 p.lle 1426 sub 3 e 1426 sub
4, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, il rigetto della domanda accessoria di risarcimento danni per occupazione illegittima ex art. 2043 c.c.; II) solo in subordine, il rigetto della domanda di risarcimento danni da occupazione a partire da giugno 2012, inammissibile oltre che illegittima per le ragioni di cui innanzi (mutatio libelli), e, comunque, esorbitante e sproporzionata;
III) in via ancor gradata il rigetto della domanda di risarcimento danni per occupazione illegittima relativamente ai danni maturati nel periodo compreso da giugno 2012 a settembre 2015 per intervenuta prescrizione, ex art. 2947 cc.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, poi, inserito in quello elettronico di tale fase del giudizio in data 20 settembre 2024; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio
2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione la società lamentava la Parte_1
pretesa violazione da parte del primo giudice degli artt. 948, 934 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e
3 116 c.p.c., oltre che la pretesa erroneità della decisione impugnata, in parte qua il Tribunale aveva ritenuto che la società istante non avesse assolto l'onere della prova in ordine alla proprietà dell'unità immobiliare rivendicata in base all'acquisto a titolo originario, nonostante dalla documentazione prodotta si potesse ricavare essersi determinata in suo favore l'accessione, ex art. 934 c.c.
Più precisamente, con tale motivo la società impugnante criticava la decisione gravata, perché,
a suo dire, il giudice di prime cure sarebbe incorso nell'errore di valutazione per avere: “ignorato che
l'oggetto dell'azione di rivendicazione promossa dalla non era affatto il terreno di cui Parte_1
al foglio 31, particelle 732, 768 e 769 (oggetto di acquisto a titolo derivativo con atto pubblico del 2 maggio 1997), ma la villa sullo stesso edificata, riportata in catasto fabbricati al foglio 31, particella
1426, sub 3 e 4, la proprietà della quale risulta in capo all'attrice proprio per l'effetto di un acquisto
a titolo originario (ovvero in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 del codice civile)”, avendo la società attrice allegato nel libello introduttivo del primo grado del giudizio di essere proprietaria dei terreni di cui alle particelle 732, 768 e 769 ed avendo precisato espressamente che: -
“su detta area la ha edificato quattro ville con annessi quattro locali” (cfr. pag. 2, punto Parte_1
n. 4 dell'atto di citazione); - “una villa con annesso locale … riportata in catasto al foglio 31, particelle 1426 sub 3 e 1426 sub 4 è detenuta … dai signori , , CP_1 CP_2 Parte_2
ed ” (cfr. pag. 3, punto n. 6 dell'atto di citazione); - “ai sensi e per gli effetti Parte_3 Persona_1 dell'articolo 948 del Codice Civile, intende rivendicare dai convenuti detentori … la proprietà del bene immobile di cui innanzi” (cfr. pag. 3, punto n. 8 dell'atto di citazione)”, avendo prodotto in giudizio, entro il termine di cristallizzazione del thema probandum, tutta la documentazione comprovante l'acquisto, a titolo originario, direttamente in suo favore, dell'immobile rivendicato, costituita non solo dall'atto pubblico, rogato dal notaio dr. il 2 maggio 1997 Persona_2
(repertorio n. 15949 e raccolta n. 2283), d'acquisto del terreno, quale elemento necessario e sufficiente ai fini della prova dell'operatività del disposto dell'art. 934 c.c. in tema di accessione, ma anche da quanto attestante l'edificazione sul citato terreno della villa rivendicata, quale: - concessione edilizia rilasciata dal Comune di TE (BN) in data 22 luglio 2002; - concessione edilizia rilasciata dal Comune di TE (BN) in data 29 ottobre 2004; - permesso di costruire rilasciato dal Comune di TE (BN) in data 5 maggio 2008; - permesso di costruire rilasciato dal
Comune di TE (BN) in data 3 maggio 2010; - permesso di costruire rilasciato dal Comune di TE (BN) in data 19 luglio 2011; - certificato di agibilità rilasciato dal Comune di
TE (BN) in data 3 ottobre 2012.
3.2. - Tale motivo di gravame è inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché non attinge adeguatamente la ratio decidendi posta dal giudice di prime cure a supporto del proprio convincimento, avendo la società appellante omesso d'impugnare la decisione di primo grado, in
4 parte qua venivano indicate puntualmente le ragioni d'infondatezza della proposta domanda di rivendicazione, ancorate al rilevato difetto di prova circa l'effettivo e continuativo possesso ventennale della contesa unità immobiliare in capo alla società attrice ed ai suoi danti causa, essendo tale possesso stato tempestivamente contestato dai convenuti, i quali in limine litis avevano eccepito di essere i possessori dell'immobile de quo, essendosi limitata la società attrice a produrre, entro i termini di cristallizzazione del thema probandum, una serie di titoli di proprietà risalenti al ventennio antecedente al giudizio, oltre alla documentazione amministrativa, autorizzatoria della sua edificazione ed agibilità, senza avere chiesto di provare che essa stessa ed i suoi danti causa avessero effettivamente e continuativamente posseduto per tale periodo il terreno su cui era stata edificata l'unità immobiliare de qua, oltre che tale cespite immobiliare.
Ad abundantiam, la Corte rileva che il motivo d'impugnazione è pure infondato nel merito, avendo il Tribunale fatto buon governo dell'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale
o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi danti causa.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/12/2024, n. 35258).
Sul punto va pure rimarcato che l'arresto giurisprudenziale richiamato dalla società impugnante, artatamente riprodotto parzialmente e non nella sua integrale originaria formulazione, non corrobora affatto il suo assunto difensivo, ma anzi lo smentisce, essendo la parte completa della sua motivazione, che qui rileva, del seguente tenore letterale: “… la Corte distrettuale ha chiarito che
i V. avevano offerto la prova necessaria per essere dichiarati proprietari del magazzino, perché, questi, avevano dimostrato: a) che il terreno sui cui sorgeva il magazzino era stato acquisto dai V., con atto del 10 marzo 1962; b) che, per il noto principio dell'accessione ex art. 934 c.c.: la costruzione sopra il suolo appartiene al proprietario del suolo, il magazzino doveva considerarsi
Co proprietà dei V. in qualità di proprietari del suolo;
c) che i quali proprietari del terreno, avevano dimostrato di aver posseduto il magazzino uti dominus per un tempo necessario per l'usucapione. I
5 V. avevano, dunque, dimostrato di essere titolari di un titolo di acquisto, comunque, originario
(usucapione) del bene oggetto di controversia. Come afferma la sentenza, i sigg. V. "(...) hanno, infatti, fornito piena prova della successione-accessione da parte loro nel possesso per il tempo necessario all'usucapione (...) come risulterebbe dalla prova testimoniale. "(...) Pure provato è il titolo di acquisto del terreno da parte dei V. (atto di compravendita del 10 marzo 1962) e dalla CTU emergeva che su tale terreno insiste il magazzino di cui è causa (...) "(...). Avendo i V. fornito prova sia del titolo originario di acquisto che del possesso pacifico ininterrotto uti dominus per il tempo necessario all'usucapione, solo la comprovata eccezione di aver, a sua volta usucapito il bene, poteva permettere al convenuto il rigetto della domanda attorea (...)".
1.1.a) Premesso che la cosiddetta probatio diabolica fa carico all'attore in rivendicazione e comporta l'onere di provare l'asserita proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, nel caso in esame la cosiddetta probatio diabolica era stata assolta dai V., avendo, questi dimostrato un possesso del magazzino pacifico, ininterrotto e uti dominus per un tempo utile all'usucapione.” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 03/01/2017, n. 17).
Di contro, nella fattispecie in esame, la reiezione dell'originaria domanda attrice di rivendicazione trova la sua ragione d'essere proprio nella carenza di prova sul possesso del terreno, su cui era stata edificata la villa in questione, oltre che sul possesso di tale unità immobiliare, da parte della società attrice e dei suoi danti causa per il periodo temporale utile ad usucapionem.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della società appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico della società in Parte_1
favore di , e , in applicazione del principio della CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 260.000,01 ad € 520.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n.
147, da distrarre in favore dell'avv. Fiore Pagnozzi, dichiaratosi antistatari.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della società di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 2155/2019 del Tribunale di Benevento, Parte_1
pubblicata il 10 dicembre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione, in favore di , e , delle spese processuali CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 20.119,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la
CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fiore Pagnozzi, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo del contributo unificato,
[...] pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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