Articolo 100 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 99Articolo 101
Versione
13 luglio 1980
Art. 100. (Tabella degli stipendi)

Al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:


Importo
Qualifica lire

I...................................... 1.800.000
II..................................... 2.250.000
III.................................... 2.580.000
IV..................................... 2.808.000
V...................................... 3.186.000
VI..................................... 3.726.000
VII.................................... 4.500.000
VIII................................... 5.500.000




Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica e' costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Entrata in vigore il 13 luglio 1980