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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8963/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8963 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con gli avv. Rela e Zampieri, Parte_4 Parte_5
attori contro
Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento del
Controparte_2
, con l'avvocatura dello
[...]
Stato intervenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 10.12.2024: previo rigetto delle Cont eccezioni tutte sollevate ex adverso, di carenza di legittimazione passiva della nonché di prescrizione, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti e come di seguito precisate: 1) accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd. “ Reich”, per _2
l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal Persona_1
09/09/1943 al 27/04/1945, condannarsi la Repubblica federale di Germania, quale successore
1 del cd. ”, al risarcimento del danno cagionato al defunto _2 Persona_1
quantificato nella somma non minore di euro 7.927,37, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 140.548,72, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315 C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento;
2) condannarsi la convenuta
[...]
a corrispondere agli attuali attori, quali eredi del sig. la Controparte_1 Persona_1
somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante causa, de cuius Persona_1
3) in via subordinata condannarsi il MEF., anche in via solidale con la Controparte_1
a corrispondere agli attori, quali eredi del Sig. la somma risultante
[...] Persona_1
dovuta a titolo di risarcimento del danno in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 9/9/1943 al 27/04/1945; 4) spese, Persona_1
diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
5) in via istruttoria: […].
Per il , come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del Controparte_4
16.12.2024, voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. in via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. in via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti del
;
3. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le Controparte_2
ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
4. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo CP_1 Controparte_1
– ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo Cont della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare Controparte_2 dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; 5. in subordine rispetto al precedente punto
2, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
6. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
7. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
8. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
hanno citato in giudizio la Repubblica federale di Germania per il risarcimento dei
[...]
danni patiti dal congiunto deceduto l'11.7.2020, di cui sono eredi a vario titolo. Persona_1
Espongono quanto segue. alla cessazione delle ostilità fra il Regno d'Italia e Persona_1
gli alleati (8.9.1943) era in servizio nel Regio Esercito e di stanza in Bolzano. Il giorno seguente alla diffusione del proclama che annunziò la resa del Regno d'Italia venne deportato in e internato dapprima nel campo di concentramento di Fürstenberg e successivamente CP_1
nei campi di concentramento o detenzione di Guben e Berlino, ove rimase fino al 27.4.1945 in sostanziale schiavitù in condizioni disumane. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa. Dopo la liberazione fece ritorno in Italia il 20.9.1945. Gli attori ritengono sussistente la giurisdizione del giudice adito, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa avutasi nel settore e da ultimo per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 238/2014 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013. Essi reputano inoltre che il diritto al risarcimento azionato sia imprescrittibile in quanto nascente dalla commissione di crimini internazionali, a loro volta imprescrittibili ai sensi del diritto internazionale generale, come chiarito dalla giurisprudenza interna. Chiedono pertanto iure hereditatis il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, patrimoniali, consistenti nell'equivalente monetario del lavoro prestato e non retribuito nei campi di concentramento, e non patrimoniali, per le sofferenze patite durante la prigionia.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.5.2023 è intervenuto in giudizio il
[...]
per il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Controparte_2 _2
. L'interveniente ha illustrato come a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 43 d.l. 36/2022
[...]
si è verificata una successione nel lato passivo dell'obbligazione relativa al diritto al risarcimento azionato, all'esito della quale unico legittimato passivo è il intervenuto, _2
come tale titolato a svolgere ogni eccezione. Eccepisce la nullità dell'atto di citazione per genericità, rilevando l'assenza di idonea prova. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. Contesta il carattere illecito delle condotte asseritamente inflitte al dante causa degli attori in base al diritto di guerra vigente al momento di verificazione dei fatti. Per il caso che il Tribunale ritenga sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
prospetta: a) la questione di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 l.
[...]
218/1995, essendo la convenuta residente in e non potendosi ritenere che CP_1
l'Ambasciatore possa considerarsi rappresentante processuale della convenuta;
b) la questione
3 relativa al diritto applicabile. Nel merito contesta le allegazioni avversarie che ritiene prive di prova idonea, chiede che si tenga conto nella liquidazione dei danni di eventuali emolumenti già percepiti dal dante causa degli attori per i medesimi fatti oggetto di giudizio.
Alla prima udienza è stato autorizzato lo scambio di memorie illustrative relative alle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto. Gli attori hanno depositato una memoria in cui hanno ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, la legittimazione passiva della
, l'irrilevanza, per la questione oggetto di causa, dell'accordo CP_1 Controparte_1
tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale Tedesca concluso a Bonn il 3.6.1961 e reso esecutivo in Italia con il D.P.R. n. 1263 del 14.4.1962, la riconducibilità dell'art. 43 del D.L. n.
36/2022 all'espromissione di cui all'art. 1272 c.c., l'inammissibilità dell'intervento del CP_5
l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dal e, infine, CP_5
l'infondatezza della pretesa detrazione dei benefici erogati ai sensi del D.P.R. n. 2043/1963 dalle somme richiesta a titolo di risarcimento del danno da parte degli attori. Nella medesima memoria gli attori hanno esteso la domanda di condanna al pagamento delle somme riconosciute agli attori.
La Repubblica federale di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente notificati, non si è costituita in giudizio;
ha dimesso tuttavia una nota con cui si
è richiamata al principio di immunità giurisdizionale degli Stati sovrani e ha fatto presente la volontà di non dare seguito agli atti notificati.
Gli attori hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le difese e hanno ulteriormente argomentato relativamente alla competenza territoriale del Tribunale adito.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della Repubblica di Germania convenuta. CP_1
Gli attori hanno infatti provveduto a notificare alla stessa gli atti introduttivi del giudizio per mezzo del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 142 c.p.c. La notifica si è perfezionata per via diplomatica, come si desume dalla documentazione in atti (doc. allegato alle note dd. 2.3.2022).
La Repubblica federale di Germania non si è costituita in giudizio ma ha fatto pervenire una nota informativa, dal che si desume con certezza che essa ha avuto conoscenza effettiva della pendenza della causa e ha deciso di non partecipare al giudizio.
*
4 2. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa degli attori a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
*
2.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2022, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 (1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del _2
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
[...]
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le _2
modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio.
*
2.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale _2
oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario e ampiamente illustrati negli scritti difensivi degli attori;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede
5 quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al anche in forza di un contratto di transazione da concludersi _2
«sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al
Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la Controparte_1
responsabile civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_1 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico _2
titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un
6 altro soggetto (la che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_1
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
7 Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione CP_1
interna.
8 La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la
[...]
(Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio Controparte_1
con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
*
2.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che il – il quale _2
non può essere qualificato come convenuto in ragione dell'inequivocabile tenore dell'atto di citazione – legittimamente è intervenuto nel giudizio, quale Ente gestore del e dunque _2
articolazione dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire in giudizio.
L'intervento è da qualificarsi come principale e autonomo ai sensi dell'art. 105, co. I, c.p.c.
Il convenuto fa infatti valere un diritto diverso da quello dedotto in giudizio ma _2
strettamente connesso per petitum e causa petendi a quello oggetto di giudizio. La situazione giuridica che legittima l'intervento e che stabilisce il rapporto processuale fra l'intervenuto e le altre parti del processo coincide infatti per questi due elementi costitutivi con quello dedotto dagli attori, distinguendosene solo per la titolarità del lato passivo.
Quale corollario di quanto finora esposto, va affermata la possibilità da parte dell'intervenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuta titolare dal lato passivo. Infatti, non trattandosi nel caso di specie di intervento adesivo dipendente ma di intervento autonomo, all'intervenuto non è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni (principio desumibile da Cass., sez. VI, 23.10.2014 n. 22532, punto 8).
Inoltre, l'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di
9 specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto.
*
3. Il intervenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, sotto un _2
duplice profilo: in base all'art. 3 l. 218/1995 e in base all'insussistenza di ragioni per negare l'applicazione del principio dell'immunità degli Stati sovrani.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento con riferimento al secondo profilo, sebbene per motivazioni differenti da quelle esposte dall'intervenuto.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dall'intervenuto.
Resta assorbito l'ulteriore profilo concernente il difetto di giurisdizione esposto.
*
4. Gli attori hanno svolto in via subordinata la domanda di condanna contro il _2
intervenuto.
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
L'intervenuto ha eccepito la tardività della domanda.
L'eccezione va disattesa.
10 È evidente che gli attori mai avrebbero potuto formulare la domanda subordinata nell'atto di citazione, avendo proposto il giudizio contro la sola la Controparte_1
domanda subordinata di condanna è stata proposta difatti come conseguenza della costituzione in giudizio dell'intervenuto.
La domanda subordinata è stata proposta tempestivamente, in quanto formulata nella memoria autorizzata dal giudice nella prima udienza (6.7.2023): stante la concessione di termini per dedurre da parte del giudice, deve ritenersi che lo scambio di memorie ha costituito un'appendice scritta della prima udienza non ancora conclusasi. La stessa ha difatti avuto compimento solo alla successiva udienza (26.10.2023), quando entrambe le parti hanno formulato la richiesta di termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
*
5. La terza chiamata, che come sopra si visto è legittimata passiva ed è titolata a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
*
5.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Successivamente
11 la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, art. 7; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno o sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sopra richiamato sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600
c.p. (riduzione in schiavitù) che era ed è punito con la reclusione e non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044).
Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione
12 non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024
n. 3642) – la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
*
5.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
13 Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n. 14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2022, a settantasette anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib.
Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento, 19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025).
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn
e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire.
Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
14 Esso, per quanto si va ad illustrare, in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, tre anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso la pretesa azionata in giudizio è dunque prescritta.
*
6. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica di Germania;
CP_1
2. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della Controparte_1
[...]
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 28 marzo 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8963 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con gli avv. Rela e Zampieri, Parte_4 Parte_5
attori contro
Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento del
Controparte_2
, con l'avvocatura dello
[...]
Stato intervenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 10.12.2024: previo rigetto delle Cont eccezioni tutte sollevate ex adverso, di carenza di legittimazione passiva della nonché di prescrizione, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti e come di seguito precisate: 1) accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd. “ Reich”, per _2
l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal Persona_1
09/09/1943 al 27/04/1945, condannarsi la Repubblica federale di Germania, quale successore
1 del cd. ”, al risarcimento del danno cagionato al defunto _2 Persona_1
quantificato nella somma non minore di euro 7.927,37, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 140.548,72, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315 C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento;
2) condannarsi la convenuta
[...]
a corrispondere agli attuali attori, quali eredi del sig. la Controparte_1 Persona_1
somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante causa, de cuius Persona_1
3) in via subordinata condannarsi il MEF., anche in via solidale con la Controparte_1
a corrispondere agli attori, quali eredi del Sig. la somma risultante
[...] Persona_1
dovuta a titolo di risarcimento del danno in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 9/9/1943 al 27/04/1945; 4) spese, Persona_1
diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
5) in via istruttoria: […].
Per il , come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del Controparte_4
16.12.2024, voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. in via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. in via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti del
;
3. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le Controparte_2
ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
4. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo CP_1 Controparte_1
– ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo Cont della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare Controparte_2 dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; 5. in subordine rispetto al precedente punto
2, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
6. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
7. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
8. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
hanno citato in giudizio la Repubblica federale di Germania per il risarcimento dei
[...]
danni patiti dal congiunto deceduto l'11.7.2020, di cui sono eredi a vario titolo. Persona_1
Espongono quanto segue. alla cessazione delle ostilità fra il Regno d'Italia e Persona_1
gli alleati (8.9.1943) era in servizio nel Regio Esercito e di stanza in Bolzano. Il giorno seguente alla diffusione del proclama che annunziò la resa del Regno d'Italia venne deportato in e internato dapprima nel campo di concentramento di Fürstenberg e successivamente CP_1
nei campi di concentramento o detenzione di Guben e Berlino, ove rimase fino al 27.4.1945 in sostanziale schiavitù in condizioni disumane. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa. Dopo la liberazione fece ritorno in Italia il 20.9.1945. Gli attori ritengono sussistente la giurisdizione del giudice adito, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa avutasi nel settore e da ultimo per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 238/2014 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013. Essi reputano inoltre che il diritto al risarcimento azionato sia imprescrittibile in quanto nascente dalla commissione di crimini internazionali, a loro volta imprescrittibili ai sensi del diritto internazionale generale, come chiarito dalla giurisprudenza interna. Chiedono pertanto iure hereditatis il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, patrimoniali, consistenti nell'equivalente monetario del lavoro prestato e non retribuito nei campi di concentramento, e non patrimoniali, per le sofferenze patite durante la prigionia.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.5.2023 è intervenuto in giudizio il
[...]
per il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Controparte_2 _2
. L'interveniente ha illustrato come a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 43 d.l. 36/2022
[...]
si è verificata una successione nel lato passivo dell'obbligazione relativa al diritto al risarcimento azionato, all'esito della quale unico legittimato passivo è il intervenuto, _2
come tale titolato a svolgere ogni eccezione. Eccepisce la nullità dell'atto di citazione per genericità, rilevando l'assenza di idonea prova. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. Contesta il carattere illecito delle condotte asseritamente inflitte al dante causa degli attori in base al diritto di guerra vigente al momento di verificazione dei fatti. Per il caso che il Tribunale ritenga sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
prospetta: a) la questione di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 l.
[...]
218/1995, essendo la convenuta residente in e non potendosi ritenere che CP_1
l'Ambasciatore possa considerarsi rappresentante processuale della convenuta;
b) la questione
3 relativa al diritto applicabile. Nel merito contesta le allegazioni avversarie che ritiene prive di prova idonea, chiede che si tenga conto nella liquidazione dei danni di eventuali emolumenti già percepiti dal dante causa degli attori per i medesimi fatti oggetto di giudizio.
Alla prima udienza è stato autorizzato lo scambio di memorie illustrative relative alle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto. Gli attori hanno depositato una memoria in cui hanno ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, la legittimazione passiva della
, l'irrilevanza, per la questione oggetto di causa, dell'accordo CP_1 Controparte_1
tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale Tedesca concluso a Bonn il 3.6.1961 e reso esecutivo in Italia con il D.P.R. n. 1263 del 14.4.1962, la riconducibilità dell'art. 43 del D.L. n.
36/2022 all'espromissione di cui all'art. 1272 c.c., l'inammissibilità dell'intervento del CP_5
l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dal e, infine, CP_5
l'infondatezza della pretesa detrazione dei benefici erogati ai sensi del D.P.R. n. 2043/1963 dalle somme richiesta a titolo di risarcimento del danno da parte degli attori. Nella medesima memoria gli attori hanno esteso la domanda di condanna al pagamento delle somme riconosciute agli attori.
La Repubblica federale di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente notificati, non si è costituita in giudizio;
ha dimesso tuttavia una nota con cui si
è richiamata al principio di immunità giurisdizionale degli Stati sovrani e ha fatto presente la volontà di non dare seguito agli atti notificati.
Gli attori hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le difese e hanno ulteriormente argomentato relativamente alla competenza territoriale del Tribunale adito.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della Repubblica di Germania convenuta. CP_1
Gli attori hanno infatti provveduto a notificare alla stessa gli atti introduttivi del giudizio per mezzo del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 142 c.p.c. La notifica si è perfezionata per via diplomatica, come si desume dalla documentazione in atti (doc. allegato alle note dd. 2.3.2022).
La Repubblica federale di Germania non si è costituita in giudizio ma ha fatto pervenire una nota informativa, dal che si desume con certezza che essa ha avuto conoscenza effettiva della pendenza della causa e ha deciso di non partecipare al giudizio.
*
4 2. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa degli attori a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
*
2.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2022, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 (1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del _2
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
[...]
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le _2
modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio.
*
2.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale _2
oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario e ampiamente illustrati negli scritti difensivi degli attori;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede
5 quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al anche in forza di un contratto di transazione da concludersi _2
«sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al
Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la Controparte_1
responsabile civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_1 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico _2
titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un
6 altro soggetto (la che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_1
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
7 Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione CP_1
interna.
8 La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la
[...]
(Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio Controparte_1
con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
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2.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che il – il quale _2
non può essere qualificato come convenuto in ragione dell'inequivocabile tenore dell'atto di citazione – legittimamente è intervenuto nel giudizio, quale Ente gestore del e dunque _2
articolazione dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire in giudizio.
L'intervento è da qualificarsi come principale e autonomo ai sensi dell'art. 105, co. I, c.p.c.
Il convenuto fa infatti valere un diritto diverso da quello dedotto in giudizio ma _2
strettamente connesso per petitum e causa petendi a quello oggetto di giudizio. La situazione giuridica che legittima l'intervento e che stabilisce il rapporto processuale fra l'intervenuto e le altre parti del processo coincide infatti per questi due elementi costitutivi con quello dedotto dagli attori, distinguendosene solo per la titolarità del lato passivo.
Quale corollario di quanto finora esposto, va affermata la possibilità da parte dell'intervenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuta titolare dal lato passivo. Infatti, non trattandosi nel caso di specie di intervento adesivo dipendente ma di intervento autonomo, all'intervenuto non è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni (principio desumibile da Cass., sez. VI, 23.10.2014 n. 22532, punto 8).
Inoltre, l'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di
9 specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto.
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3. Il intervenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, sotto un _2
duplice profilo: in base all'art. 3 l. 218/1995 e in base all'insussistenza di ragioni per negare l'applicazione del principio dell'immunità degli Stati sovrani.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento con riferimento al secondo profilo, sebbene per motivazioni differenti da quelle esposte dall'intervenuto.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dall'intervenuto.
Resta assorbito l'ulteriore profilo concernente il difetto di giurisdizione esposto.
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4. Gli attori hanno svolto in via subordinata la domanda di condanna contro il _2
intervenuto.
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
L'intervenuto ha eccepito la tardività della domanda.
L'eccezione va disattesa.
10 È evidente che gli attori mai avrebbero potuto formulare la domanda subordinata nell'atto di citazione, avendo proposto il giudizio contro la sola la Controparte_1
domanda subordinata di condanna è stata proposta difatti come conseguenza della costituzione in giudizio dell'intervenuto.
La domanda subordinata è stata proposta tempestivamente, in quanto formulata nella memoria autorizzata dal giudice nella prima udienza (6.7.2023): stante la concessione di termini per dedurre da parte del giudice, deve ritenersi che lo scambio di memorie ha costituito un'appendice scritta della prima udienza non ancora conclusasi. La stessa ha difatti avuto compimento solo alla successiva udienza (26.10.2023), quando entrambe le parti hanno formulato la richiesta di termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
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5. La terza chiamata, che come sopra si visto è legittimata passiva ed è titolata a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
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5.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Successivamente
11 la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, art. 7; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno o sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sopra richiamato sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600
c.p. (riduzione in schiavitù) che era ed è punito con la reclusione e non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044).
Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione
12 non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024
n. 3642) – la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
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5.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
13 Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n. 14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2022, a settantasette anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib.
Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento, 19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025).
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn
e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire.
Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
14 Esso, per quanto si va ad illustrare, in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, tre anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso la pretesa azionata in giudizio è dunque prescritta.
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6. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica di Germania;
CP_1
2. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della Controparte_1
[...]
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 28 marzo 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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