Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2504
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire per impugnazione di estratto di ruolo

    Il ricorso è inammissibile poiché i tributi menzionati, ad eccezione della tassa automobilistica, non erano oggetto della cartella impugnata e il contribuente non ha depositato documentazione attestante l'interesse ad agire per l'impugnazione del ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/73.

  • Inammissibile
    Omessa prova della notifica della cartella esattoriale

    Il ricorso è inammissibile nei confronti della Regione Campania poiché il ricorrente non ha assolto all'onere di depositare la PEC di consegna dell'atto, necessaria per provare la tempestività del deposito telematico, limitandosi a produrre la PEC di esito controlli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2504
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2504
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo