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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2504/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7263/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Di Procida
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Quarto
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 CESS.RAPP.LAVOR 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 COD.STRADALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 IMP.REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 IMP.REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TASSA POSSESSO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TASSA POSSESSO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 CANONE ACQUA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 COD.STRADALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TASSA POSSESSO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TERES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17859/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, proposto nei confronti di SAPNA, Regione Campania, Comune di Monte di Procida,
Comune di Quarto, Comune di Napoli, CCIAA di Napoli, A.d.E. DP II di Napoli e Agenzia delle Entrate
Riscossione, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120240021392532000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificatagli il 21.1.2025, dell'importo di € 366,52, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica – anno 2018.
Indicava altresì nel ricorso una pluralità di cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, visualizzate dell'area di ADER riservata al contribuente, ed eccepiva l'omessa notificazione delle cartelle medesime e la conseguente estinzione di tutte le pretese creditorie in esse contenute per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Conveniva, pertanto, in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, SAPNA,
Comune di Quarto, Comune di Napoli, Regione Campania, CCIAA di Napoli, Direzione Provinciale II di
Napoli Ufficio Territoriale Napoli 2 ed il Comune di Monte di Procida al fine di sentir dichiarare la nullità e/o illegittimità delle pretese impositive, con vittoria di spese processuali.
Si sono costituiti il Comune di Procida e il Comune di di Quarto.
Il Comune di Quarto si è costituito eccependo difetto di legittimazione passiva;
ha rilevato che gli atti riferibili al Comune di Quarto menzionati nella cartella in realtà non sono oggetto di impugnazione;
ha comunque prodotto una relazione del suo ufficio tributi relativa alla notifica degli atti in questione Il Comune di Procida ha chiesto: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi di cui ai nn. 1)
e 2) della narrativa;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Monte di
Procida per i motivi di cui al n. 3) della narrativa;
3) In ogni caso, rigettare anche nel merito la domanda perché inammissibile ed infondata per i motivi sopra indicati.
Nessun altra parte resistente si è costituita.
All'udienza del 16.10.2025, presente il solo procuratore della parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per tutti i tributi menzionati nel ricorso, ad eccezione della tassa automobilistica anno 2018, il ricorso deve ritenersi inammissibile atteso che i tributi sono menzionati per effetto esclusivo di acquisizione di estratto di ruolo (o comunque di visura su Area riservata al contribuente), non essendo oggetto della cartella impugnata, con conseguente inammissibilità della domanda in parte qua.
Invero, la parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire con impugnazione del ruolo, al fine di dimostrare la ricorrenza di uno casi prescritti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/73, come novellato dall'art. 3 bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 per la sussistenza dell'interesse ad agire.
Sul punto, questo collegio ritiene di condividere ed applicare il principio espresso dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 ove ha precisato che “il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio, anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto si verta in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella del 2021”.
Quanto alla tassa automobilistica, va pure dichiarata la inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti della Regione Campania, per essersi la parte limitata ad allegare in formato pdf in seguito al ricorso la sola
PEC di esito controlli e non anche, in formato .msg oppure .eml, la PEC di consegna.
Invero il collegio ritiene di condividere ad applicare alla fattispecie il principio affermato da Cass. sez. Tributaria del 15.10.2025/11.12.2025 (Numero registro generale 16321/2023, Numero sezionale 6855/2025, Numero di raccolta generale 32316/2025) secondo cui va premesso che l'art. 53 del d.lgs. n. 546/92, da leggere in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo testo normativo, prevede che la parte ricorrente depositi, a pena d'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio, l'atto d'appello (nel caso di specie il ricorso) con la prova della notificazione.
5.2. Orbene, in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16211).
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso anche nei confronti della Regione Campania, non avendo il ricorrente provveduto al suddetto deposito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese di lite in favore delle parti costituite, Comune di Procida e Comune di
Quarto, che liquida in euro 400,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7263/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Di Procida
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Quarto
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 CESS.RAPP.LAVOR 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 COD.STRADALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 IMP.REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 IMP.REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TASSA POSSESSO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TASSA POSSESSO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 CANONE ACQUA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 COD.STRADALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TASSA POSSESSO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TERES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021392532000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17859/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, proposto nei confronti di SAPNA, Regione Campania, Comune di Monte di Procida,
Comune di Quarto, Comune di Napoli, CCIAA di Napoli, A.d.E. DP II di Napoli e Agenzia delle Entrate
Riscossione, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120240021392532000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificatagli il 21.1.2025, dell'importo di € 366,52, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica – anno 2018.
Indicava altresì nel ricorso una pluralità di cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, visualizzate dell'area di ADER riservata al contribuente, ed eccepiva l'omessa notificazione delle cartelle medesime e la conseguente estinzione di tutte le pretese creditorie in esse contenute per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Conveniva, pertanto, in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, SAPNA,
Comune di Quarto, Comune di Napoli, Regione Campania, CCIAA di Napoli, Direzione Provinciale II di
Napoli Ufficio Territoriale Napoli 2 ed il Comune di Monte di Procida al fine di sentir dichiarare la nullità e/o illegittimità delle pretese impositive, con vittoria di spese processuali.
Si sono costituiti il Comune di Procida e il Comune di di Quarto.
Il Comune di Quarto si è costituito eccependo difetto di legittimazione passiva;
ha rilevato che gli atti riferibili al Comune di Quarto menzionati nella cartella in realtà non sono oggetto di impugnazione;
ha comunque prodotto una relazione del suo ufficio tributi relativa alla notifica degli atti in questione Il Comune di Procida ha chiesto: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi di cui ai nn. 1)
e 2) della narrativa;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Monte di
Procida per i motivi di cui al n. 3) della narrativa;
3) In ogni caso, rigettare anche nel merito la domanda perché inammissibile ed infondata per i motivi sopra indicati.
Nessun altra parte resistente si è costituita.
All'udienza del 16.10.2025, presente il solo procuratore della parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per tutti i tributi menzionati nel ricorso, ad eccezione della tassa automobilistica anno 2018, il ricorso deve ritenersi inammissibile atteso che i tributi sono menzionati per effetto esclusivo di acquisizione di estratto di ruolo (o comunque di visura su Area riservata al contribuente), non essendo oggetto della cartella impugnata, con conseguente inammissibilità della domanda in parte qua.
Invero, la parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire con impugnazione del ruolo, al fine di dimostrare la ricorrenza di uno casi prescritti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/73, come novellato dall'art. 3 bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 per la sussistenza dell'interesse ad agire.
Sul punto, questo collegio ritiene di condividere ed applicare il principio espresso dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 ove ha precisato che “il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio, anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto si verta in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella del 2021”.
Quanto alla tassa automobilistica, va pure dichiarata la inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti della Regione Campania, per essersi la parte limitata ad allegare in formato pdf in seguito al ricorso la sola
PEC di esito controlli e non anche, in formato .msg oppure .eml, la PEC di consegna.
Invero il collegio ritiene di condividere ad applicare alla fattispecie il principio affermato da Cass. sez. Tributaria del 15.10.2025/11.12.2025 (Numero registro generale 16321/2023, Numero sezionale 6855/2025, Numero di raccolta generale 32316/2025) secondo cui va premesso che l'art. 53 del d.lgs. n. 546/92, da leggere in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo testo normativo, prevede che la parte ricorrente depositi, a pena d'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio, l'atto d'appello (nel caso di specie il ricorso) con la prova della notificazione.
5.2. Orbene, in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16211).
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso anche nei confronti della Regione Campania, non avendo il ricorrente provveduto al suddetto deposito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese di lite in favore delle parti costituite, Comune di Procida e Comune di
Quarto, che liquida in euro 400,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti.