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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5006/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CUVA ROBERTO
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
CUVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private instano affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova, ferma e dichiarata la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione personale, Voglia fissare che l'udienza di comparizione sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473bis.51 c.p.c. e – trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero per il parere di competenza - rimetta la causa in decisione al fine di omologare la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI A) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli Controparte_1 atti di Matrimonio del Comune di Mantova, atto 54 anno 2017 e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto, disponendo le conseguenti annotazioni di rito.
B) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
C) Decorso il termine previsto ex lege e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473bis.49 d. lgs n. 149/2022, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel Registro degli atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Piadena Drizzona, atto 54 parte I anno 2017, disponendo le conseguenti annotazioni di rito.
D) Disporre che le spese del presente giudizio siano interamente a carico del ricorrente
a compensazione dei compensi e delle spese di giudizio tra entrambi i coniugi.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MANTOVA in data 29/07/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 54, parte I, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
6.2.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5006/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CUVA ROBERTO
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
CUVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private instano affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova, ferma e dichiarata la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione personale, Voglia fissare che l'udienza di comparizione sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473bis.51 c.p.c. e – trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero per il parere di competenza - rimetta la causa in decisione al fine di omologare la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI A) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli Controparte_1 atti di Matrimonio del Comune di Mantova, atto 54 anno 2017 e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto, disponendo le conseguenti annotazioni di rito.
B) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
C) Decorso il termine previsto ex lege e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473bis.49 d. lgs n. 149/2022, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel Registro degli atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Piadena Drizzona, atto 54 parte I anno 2017, disponendo le conseguenti annotazioni di rito.
D) Disporre che le spese del presente giudizio siano interamente a carico del ricorrente
a compensazione dei compensi e delle spese di giudizio tra entrambi i coniugi.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MANTOVA in data 29/07/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 54, parte I, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
6.2.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola