Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 10/06/2025, n. 11277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11277 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12879/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12879 del 2019, proposto da
ABP Nocivelli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mangialardi, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;
per l'annullamento
A) del provvedimento, prot. GSE/P20190058566 del 9 settembre 2019, con il quale il GSE, in esito all’attività di controllo per l’unità di cogenerazione denominata “Cogeneratore Richiedei”, sita nel Comune di Gussago (BS) e identificata con il codice “BU3”, ha comunicato ad ABP Nocivelli Spa “l’annullamento dei benefici riconosciuti, ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, per le produzioni riferite agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e che per i medesimi anni non può beneficiare del riconoscimento CAR” (Cogenerazione ad Alto Rendimento);
B) del provvedimento prot. GSE/P20190062109 del 1° ottobre 2019, con il quale il GSE ha quantificato “la valorizzazione di n. 986 TEE (Titoli di Efficienza Energetica – certificati bianchi) di Tipo II CAR indebitamente percepiti da ABP Nocivelli Spa per gli anni di produzione 2010-2017” in Euro 171.081,02;
C) di ogni altro atto, anche non noto, connesso, presupposto e conseguente;
nonché per l’accertamento
dell’inesistenza dell’obbligo di ABP Nocivelli Spa di restituire al GSE l’intero controvalore dei TEE, pari a Euro 171.081,02;
e per la condanna
del GSE a restituire a ABP Nocivelli Spa l’importo indicato (già pagato da ABP Nocivelli Spa, senza riconoscimento alcuno, con riserva di ripetere) aumentato di interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- ABP Nocivelli s.p.a. ha impugnato i provvedimenti con cui il GSE ha disposto “l’annullamento dei benefici riconosciuti per le produzioni riferite agli anni 2010-2017” e ha aggiunto che la società, “in ragione delle difformità riscontrate per gli anni 2010-2017, non può beneficiare del riconoscimento CAR”, con la conseguente quantificazione in Euro 171.081,02 dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) di Tipo II CAR indebitamente percepiti;
- la società ricorrente ha denunciato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili: “ Violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 41, 42 e 97, Cost; artt. 3 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 11, d.m. 5 settembre 2011; Linee Guida al d.m. 5 settembre 2011; Eccesso di potere: illogicità e irragionevolezza ”;
Premesso altresì che il Gestore dei Servizi Energetici si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato che, con atto ritualmente notificato e depositato in data 24 aprile 2025, ABP Nocivelli s.p.a. ha rinunciato al ricorso;
Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di opposizione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che la peculiarità della vicenda e delle questioni oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO