Art. 70. (Eliminazione degli oli usati: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 , e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie: b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 . La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita': c) sara' previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati; d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell' articolo 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , sara' prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dell'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 , stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale; e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative; f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni; g) sara' regolata la facolta' di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea. Note all' art. 70:
- La direttiva 87/101/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 28 del 14 aprile 1987, 2a serie speciale.
- La direttiva 75/439/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 149 del 25 luglio 1975.
- Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 , concerne l'attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa all'eliminazione degli olii usati. L'art. 9 recita:
"Art. 9. - La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.
Il consorzio dovra' trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
E' inoltre in facolta' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio".
a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 , e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie: b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 . La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita': c) sara' previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati; d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell' articolo 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , sara' prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dell'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 , stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale; e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative; f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni; g) sara' regolata la facolta' di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea. Note all' art. 70:
- La direttiva 87/101/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 28 del 14 aprile 1987, 2a serie speciale.
- La direttiva 75/439/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 149 del 25 luglio 1975.
- Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 , concerne l'attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa all'eliminazione degli olii usati. L'art. 9 recita:
"Art. 9. - La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.
Il consorzio dovra' trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
E' inoltre in facolta' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio".