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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4857 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 45048/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 45048/2020 promossa da:
con l'avv. FABIO VENTURINI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. MARLL SCHIAVI Controparte_1
ND LL
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la nullità della CTU medico legale espletata sulla persona di Parte_1
e disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
Nel merito
A) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva e/o concorrente del signor DO EL e, per l'effetto, condannare quest'ultimo e la sua compagnia di assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dall'attore in conseguenza del sinistro stesso, nella pagina 1 di 9 misura che si chiede venga determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi ai sensi dell'art. 1284
c.c. IV comma.
B) Con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi delle spese legali stragiudiziali, oltre spese generali 15%, IVA e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
C) Liquidare al signor l'ulteriore somma di € 5.870,00 oltre accessori di legge quali spese Pt_1 legali sostenute dall'attore per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014.
In via istruttoria
D) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del signor DO EL (sui capitoli da 1 a 9)
e per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che il giorno 25 agosto 2014, il signor a bordo del suo velocipede, Parte_1 si trovava sulla carreggiata di viale Legioni Romane nel Comune di Milano in corrispondenza del civico n. 5, quando veniva investito dal veicolo VW LU targato CS731ZX, di proprietà e condotto dal signor DO EL”;
2) “Vero che al momento dell'impatto con l'autovettura VW LU targato CS731ZX, di proprietà e condotto dal signor DO EL il velocipede del signor era fermo, posto in parallelo rispetto Pt_1 al marciapiede e rivolto verso la direzione di marcia del veicolo”;
3) “Vero che l'urto tra l'autovettura VW LU targato CS731ZX ed il velocipede del signor Pt_1 era di tipo frontale”;
4) “Vero che a seguito dell'impatto la ruota anteriore del velocipede imprimeva un'impronta gommosa sul paraurti dell'autovettura VW LU targato CS731ZX, come da docc. 2 e 4 che mi si rammostrano”;
5) “Vero che a seguito dell'urto il signor impattava contro il finestrino posteriore destro Pt_1 dell'autovettura VW LU targato CS731ZX, il quale andava in frantumi”;
6) “Vero che l'autovettura VW LU targato CS731ZX si trovava, al momento dell'arrivo della Polizia
Locale, ancora nella posizione statica assunta dopo l'impatto con il ciclista, parallela rispetto al marciapiede”;
7) “Vero che l'autovettura VW LU targato CS731ZX si arrestava oltre dieci metri oltre il punto di impatto con il ciclista”;
8) Vero che l'impatto tra i due veicoli avveniva a meno di un metro di distanza dalle automobili parcheggiate a margine della carreggiata”; pagina 2 di 9 9) “Vero che a seguito del sinistro il signor veniva trasportato in stato di incoscienza presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano”;
10) “Vero che il signor veniva ricoverato d'urgenza presso il reparto di Neurochirurgia e in Pt_1 seguito trasferito all'Unità operativa di Neuroriabilitazione dell'Ospedale Niguarda di Milano, sino alla dimissione il giorno 9 ottobre 2014”;
11) “Vero che il 16 ottobre 2014 il signor perdeva l'equilibrio rovinando al suolo, e veniva Pt_1 nuovamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda”;
12) “Vero che prima del sinistro il signor era una persona brillante e attiva, appassionata di Pt_1 studio e di sport”;
13) “Vero che il signor prima del sinistro era in procinto di conseguire una seconda laurea in Pt_1 sociologia dopo quella in filosofia”;
14) “Vero che dal giorno del sinistro il signor è diventato apatico e lamenta sempre di essere Pt_1 stanco”;
15) “Vero che il signor quando non lavora trascorre le sue giornate a casa a guardare la Pt_1 televisione”;
16) “Vero che a seguito del sinistro il carattere del signor è mutato, è diventato irascibile e Pt_1 portato a frequenti scoppi d'ira nei confronti della moglie e dei figli”;
17) “Vero che dal giorno del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di depressione, e che ha Pt_1 mostrato intenti autolesivi e suicidari”;
18) “Vero che dal giorno del sinistro il signor ha più volte manifestato l'intenzione di togliersi Pt_1 la vita con l'uso di coltelli o gettandosi dalla finestra”;
19) “Vero che il signor è incapace di accettare la propria nuova condizione, che vive come Pt_1 definitiva e totalmente negativa”;
20) “Vero che dal giorno del sinistro il signor fatica a ricordare nomi e concetti, e che afferma Pt_1 spesso di sentirsi stupido”;
21) “Vero che la moglie del signor su indicazione dei medici che avevano in cura il marito, Pt_1 aveva creato con i parenti un gruppo su Whatsapp dedicato alla prevenzione di eventuali tentativi di suicidio, da tenere attivo 24 ore su 24 e con parole in codice per intervenire immediatamente”;
22) “Vero che a seguito del sinistro la famiglia del signor si è trasferita a Milano per essere più Pt_1 vicina ai familiari nel caso si fossero presentate emergenze”;
23) “Vero che dal momento del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di incubi frequenti, Pt_1 durante i quali rimane vittima di incidenti, e al risveglio si ritrova in lacrime”;
24) “Vero che i familiari e gli amici del signor faticano a comunicare con lui, in quanto una Pt_1
pagina 3 di 9 qualsiasi parola percepita come sbagliata gli causa violenti scoppi d'ira”;
25) “Vero che a seguito degli scoppi d'ira segue sempre un pentimento, in cui il signor si Pt_1 scusa e si sente affranto per il proprio comportamento”;
26) “Vero che dal giorno del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di attacchi di panico”; Pt_1
27) “Vero che dal giorno del sinistro la moglie del signor si è sempre rifiutata di lasciarlo solo Pt_1 con i figli, e che quando lavora e questi non sono a scuola li lascia a casa dei propri genitori”;
28) “Vero che dal giorno del sinistro il rapporto tra il signor e la moglie si è incrinato, in Pt_1 quanto lei lamenta che l'uomo non è più quello che aveva sposato”;
29) “Vero che la moglie del signor mi ha manifestato la sua intenzione di separarsi, ma che ha Pt_1 paura che il marito possa decidere di togliersi la vita”;
30) “Vero che prima dell'incidente il signor praticava il pugilato e la kick boxe tre giorni a Pt_1 settimana”;
31) “Vero che prima dell'incidente il signor praticava regolarmente il nuoto”; Pt_1
32) Vero che prima del sinistro il signor era solito correre circa 7-8 chilometri tutte le mattine Pt_1 prima di recarsi al lavoro”;
33) “Vero che prima del sinistro il signor utilizzava la bicicletta come principale mezzo di Pt_1 trasporto, anche per muoversi dalla propria abitazione fuori città al centro di Milano”;
34) “Vero che a seguito dell'incidente il signor ha abbandonato tutte le pratiche sportive e non Pt_1 ha più guidato una bicicletta, nemmeno in città”;
35) “Vero che il signor afferma di sentirsi a disagio per i propri deficit cognitivi ed evita il più Pt_1 possibile di uscire e frequentare i vecchi amici, per timore del loro giudizio”;
36) “Vero che a seguito del sinistro il signor ha riportato diverse cicatrici sul volto e sul Pt_1 cranio”;
37) “Vero che il signor riferisce sempre di non piacersi e di soffrire ogni volta che si guarda Pt_1 allo specchio”;
38) “Vero che prima del sinistro il signor aveva fatto domanda per essere ammesso ad un Pt_1 dottorato di ricerca per intraprendere la carriera accademica”;
39) “Vero che a seguito del sinistro il signor ha abbandonato il proprio sogno di lavorare Pt_1 nell'ambito universitario”.
Si indicano a testi:
- IGa residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_1
- IG , residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_2
- IGa residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_3
pagina 4 di 9 - IG residente in [...]1, 20043 Vanzago (MI), sui capitoli da 9 a Testimone_4
39;
- IG residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_5
- IG residente in [...], 20012-Cuggiono (MI), sui capitoli da 9 a Testimone_6
39.
Si chiede disporsi l'ispezione personale o l'interrogatorio libero dell'attore, ex artt. 258 e 117 c.p.c.”
Per Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- respingere le richieste avanzate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti;
- comunque ed in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento così come avanzata da parte attrice , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- spese rifuse oltre oneri di legge;
in subordine , comunque compensate.
Si rinnovano tutte le istanze istruttorie, laddove non ammesse dal Giudice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
ND LL affermando che in data 25/08/2014 si era verificato un sinistro tra la bicicletta condotta dall'attore e l'autovettura di proprietà di ND LL, condotta dallo stesso ed assicurato con e che in seguito al sinistro l'attore aveva riportato Controparte_1 lesioni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. Controparte_1
ND LL non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere, valutativo, generico, documentale, ovvero non allegate in atti assertivi;
non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla compagnia assicuratrice convenuta, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere valutativo, generico, documentale;
e sono state espletate sia una consulenza tecnica d'ufficio relativa alla dinamica del sinistro sia una consulenza tecnica d'ufficio collegiale medico-legale e psichiatrica.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- con riferimento alla dinamica del sinistro, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto che il CTU ha valutato le osservazioni formulate sulla relazione, come previsto dall'art. 195 cpc- il CTU ha accertato che: pagina 5 di 9 o l'incidente si era verificato “nella zona urbana e residenziale di Milano” e che
“trattandosi di strada urbana, il limite di velocità è di 50 km/h”;
o l'automobilista “procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia a velocità conforme al limite vigente e comunque commisurata alle circostanze di tempo e di luogo”, “mantenendosi al centro della propria corsia di marcia ed avanzando ad una velocità nell'ordine dei 42 km/h”, mentre l'attore “a bordo del proprio velocipede” usciva da un passo carraio invadendo “la carreggiata stradale trasversalmente al suo asse nel medesimo frangente in cui” sopraggiungeva “da sinistra l'autovettura” condotta da ND LL ed “alla quale avrebbe dovuto concedere la precedenza”, con conseguente urto tra i due veicoli;
o il sinistro era “stato originato dalla condotta altamente negligente del ciclista, che ha attraversato la carreggiata improvvisamente e senza concedere la precedenza al veicolo favorito”;
o “il sinistro sarebbe stato evitabile dal conducente dell'autovettura solo se questi avesse prontamente deviato verso sinistra nel momento in cui ha avvistato il ciclista in fase di attraversamento”, e la condotta dell'automobilista si configura in termini di “concorso causale”, seppur “decisamente minoritario”, “per non essere riuscito ad evitare la collisione, ciò che sarebbe stato probabilmente possibile per mezzo di una pronta sterzata”, “verso sinistra”, in quanto, anche se il tempo a disposizione del conducente dell'autovettura “era insufficiente a garantire l'arresto completo del mezzo”, “il conducente avrebbe avuto il tempo per deviare leggermente verso sinistra per evitare la collisione”;
- dai sopra indicati elementi emersi in sede di ctu si ricava in relazione alla causazione dell'incidente la colpa decisamente prevalente dell'attore, in quanto il comportamento di quest'ultimo, consistito nell'aver “attraversato la carreggiata improvvisamente e senza concedere la precedenza” all'autovettura, costituisce un comportamento gravemente imprudente;
tuttavia, la condotta dell'automobilista ha concorso alla causazione del sinistro, quantunque in misura decisamente minoritaria;
infatti, benché l'automobilista procedesse
“regolarmente nella propria corsia di marcia a velocità conforme al limite vigente e comunque commisurata alle circostanze di tempo e di luogo”, e benché il tempo per il conducente dell'autovettura fosse “insufficiente a garantire l'arresto completo del mezzo”, lo stesso - secondo quanto accertato dal CTU- “avrebbe avuto il tempo per deviare leggermente verso sinistra per evitare la collisione”; ciò posto, visto l'art. 2054 c.c., e tenuto conto da un lato della pagina 6 di 9 manovra gravemente colposa compiuta dall'attore che determina la misura decisamente maggioritaria del concorso di quest'ultimo nella causazione del sinistro, e dall'altro -posto che i conducenti dei veicoli sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro- tenuto conto della circostanza che da parte dell'automobilista (“che pur non ha commesso infrazioni”, secondo quanto emerso in sede di ctu) nel caso concreto era possibile
(secondo quanto emerge dalla relazione del CTU) l'esecuzione di una manovra di emergenza idonea ad evitare il sinistro, nel caso di specie appare sussistere un concorso di entrambi i soggetti nella causazione dell'incidente, nella misura che si ritiene pari all'80% in capo all'attore e del 20% in capo al convenuto ND LL;
- nella consulenza tecnica d'ufficio collegiale medico-legale e psichiatrica espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto che i CTU hanno valutato le osservazioni formulate sulla relazione, come previsto dall'art. 195 cpc- i CTU hanno accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “45 (quarantacinque) giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “80 (ottanta) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea
“al 50%” di “90 (novanta) giorni”; la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del “40%-41%”; che “non risulta” che le menomazioni irreversibili “siano intervenute limitando l'attività professionale (“di concetto”) svolta all'epoca dal sig. ; la Pt_1 sussistenza di “spese mediche e di cura”, “da ritenere necessarie e congrue”, pari ad “Euro
364,25”; e che “non sono concretamente da prevedere spese mediche/cura per il futuro”;
- ciò posto, la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione dei CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri - considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 312.105,00 per il danno permanente -di cui Euro 208.070,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro 104.035,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in Euro 17.250,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 329.355,00, somma liquidata in moneta attuale;
pagina 7 di 9 - nessuna somma può essere liquidata in relazione alla doglianza relativa alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, posto che -tenuto conto che il termine perentorio ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo- il riferimento accennato in atti assertivi relativamente all'affermato svolgimento di attività sportive è stato dedotto con allegazioni generiche, oltre che non documentate;
- costituiscono voci di danno patrimoniale: le spese mediche pari complessivamente ad Euro
364,25; la somma di Euro 40,00 per copia di documentazione sanitaria;
la somma di Euro
115,80 di cui al documento n. 5 delle produzioni della parte attorea;
la somma di Euro 73,30 di cui al documento n. 24 delle predette produzioni;
e le spese legali stragiudiziali, la cui liquidazione ai sensi del DM 55/14 nel testo applicabile ratione temporis, vista l'attività documentata in atti, appare congrua nella misura di Euro 2.160,00; la sommatoria di tali importi
è pari ad Euro 2.753,35; nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di spese future, tenuto conto che i CTU hanno accertato che “non sono concretamente da prevedere spese mediche/cura per il futuro”; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 2.753,35, oltre rivalutazione;
- nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di un danno da lucro cessante, tenuto conto sia della circostanza che l'attore ha dichiarato ai CTU di avere ripreso “la stessa attività con medesime mansioni” sia della circostanza che i CTU hanno accertato che i postumi permanenti non hanno limitato “l'attività professionale (“di concetto”) svolta all'epoca” dall'attore, “il quale è anzi andato incontro” nel tempo “ad una progressione di carriera con avanzamento di posizione sino a quella attualmente svolta di funzionario- responsabile di ufficio presso PA (pubblica amministrazione)”; nulla può essere riconosciuto neppure in relazione all'ulteriore doglianza per lamentata “perdita di chance”, tenuto conto che l'allegazione attorea in atti assertivi secondo la quale in seguito alle lesioni l'attore fu costretto ad abbandonare il corso di laurea che stava seguendo contrasta con quanto risulta dal documento 21 di cui alle produzioni della parte attorea e dalla anamnesi di cui alla relazione di ctu medico-legale e psichiatrica, da cui emerge che l'attore a seguito dell'incidente ha terminato il percorso accademico nel 2016;
- la sommatoria dell'importo di Euro 329.355,00 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 2.753,35 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 332.108,35;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari all'80%, dal summenzionato importo di Euro 332.108,35 va pagina 8 di 9 detratta la percentuale dell'80%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro
66.421,67; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 66.421,67, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Fabio
Venturini, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al
15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso dei relativi ctp nella misura complessiva di Euro 3.098,80.
Le spese delle ctu espletate devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
66.421,67, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Fabio Venturini, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso dei relativi ctp nella misura di Euro 3.098,80;
3. pone a carico delle parti convenute le spese delle ctu espletate.
Milano, 13/06/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 45048/2020 promossa da:
con l'avv. FABIO VENTURINI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. MARLL SCHIAVI Controparte_1
ND LL
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la nullità della CTU medico legale espletata sulla persona di Parte_1
e disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
Nel merito
A) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva e/o concorrente del signor DO EL e, per l'effetto, condannare quest'ultimo e la sua compagnia di assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dall'attore in conseguenza del sinistro stesso, nella pagina 1 di 9 misura che si chiede venga determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi ai sensi dell'art. 1284
c.c. IV comma.
B) Con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi delle spese legali stragiudiziali, oltre spese generali 15%, IVA e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
C) Liquidare al signor l'ulteriore somma di € 5.870,00 oltre accessori di legge quali spese Pt_1 legali sostenute dall'attore per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014.
In via istruttoria
D) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del signor DO EL (sui capitoli da 1 a 9)
e per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che il giorno 25 agosto 2014, il signor a bordo del suo velocipede, Parte_1 si trovava sulla carreggiata di viale Legioni Romane nel Comune di Milano in corrispondenza del civico n. 5, quando veniva investito dal veicolo VW LU targato CS731ZX, di proprietà e condotto dal signor DO EL”;
2) “Vero che al momento dell'impatto con l'autovettura VW LU targato CS731ZX, di proprietà e condotto dal signor DO EL il velocipede del signor era fermo, posto in parallelo rispetto Pt_1 al marciapiede e rivolto verso la direzione di marcia del veicolo”;
3) “Vero che l'urto tra l'autovettura VW LU targato CS731ZX ed il velocipede del signor Pt_1 era di tipo frontale”;
4) “Vero che a seguito dell'impatto la ruota anteriore del velocipede imprimeva un'impronta gommosa sul paraurti dell'autovettura VW LU targato CS731ZX, come da docc. 2 e 4 che mi si rammostrano”;
5) “Vero che a seguito dell'urto il signor impattava contro il finestrino posteriore destro Pt_1 dell'autovettura VW LU targato CS731ZX, il quale andava in frantumi”;
6) “Vero che l'autovettura VW LU targato CS731ZX si trovava, al momento dell'arrivo della Polizia
Locale, ancora nella posizione statica assunta dopo l'impatto con il ciclista, parallela rispetto al marciapiede”;
7) “Vero che l'autovettura VW LU targato CS731ZX si arrestava oltre dieci metri oltre il punto di impatto con il ciclista”;
8) Vero che l'impatto tra i due veicoli avveniva a meno di un metro di distanza dalle automobili parcheggiate a margine della carreggiata”; pagina 2 di 9 9) “Vero che a seguito del sinistro il signor veniva trasportato in stato di incoscienza presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano”;
10) “Vero che il signor veniva ricoverato d'urgenza presso il reparto di Neurochirurgia e in Pt_1 seguito trasferito all'Unità operativa di Neuroriabilitazione dell'Ospedale Niguarda di Milano, sino alla dimissione il giorno 9 ottobre 2014”;
11) “Vero che il 16 ottobre 2014 il signor perdeva l'equilibrio rovinando al suolo, e veniva Pt_1 nuovamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda”;
12) “Vero che prima del sinistro il signor era una persona brillante e attiva, appassionata di Pt_1 studio e di sport”;
13) “Vero che il signor prima del sinistro era in procinto di conseguire una seconda laurea in Pt_1 sociologia dopo quella in filosofia”;
14) “Vero che dal giorno del sinistro il signor è diventato apatico e lamenta sempre di essere Pt_1 stanco”;
15) “Vero che il signor quando non lavora trascorre le sue giornate a casa a guardare la Pt_1 televisione”;
16) “Vero che a seguito del sinistro il carattere del signor è mutato, è diventato irascibile e Pt_1 portato a frequenti scoppi d'ira nei confronti della moglie e dei figli”;
17) “Vero che dal giorno del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di depressione, e che ha Pt_1 mostrato intenti autolesivi e suicidari”;
18) “Vero che dal giorno del sinistro il signor ha più volte manifestato l'intenzione di togliersi Pt_1 la vita con l'uso di coltelli o gettandosi dalla finestra”;
19) “Vero che il signor è incapace di accettare la propria nuova condizione, che vive come Pt_1 definitiva e totalmente negativa”;
20) “Vero che dal giorno del sinistro il signor fatica a ricordare nomi e concetti, e che afferma Pt_1 spesso di sentirsi stupido”;
21) “Vero che la moglie del signor su indicazione dei medici che avevano in cura il marito, Pt_1 aveva creato con i parenti un gruppo su Whatsapp dedicato alla prevenzione di eventuali tentativi di suicidio, da tenere attivo 24 ore su 24 e con parole in codice per intervenire immediatamente”;
22) “Vero che a seguito del sinistro la famiglia del signor si è trasferita a Milano per essere più Pt_1 vicina ai familiari nel caso si fossero presentate emergenze”;
23) “Vero che dal momento del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di incubi frequenti, Pt_1 durante i quali rimane vittima di incidenti, e al risveglio si ritrova in lacrime”;
24) “Vero che i familiari e gli amici del signor faticano a comunicare con lui, in quanto una Pt_1
pagina 3 di 9 qualsiasi parola percepita come sbagliata gli causa violenti scoppi d'ira”;
25) “Vero che a seguito degli scoppi d'ira segue sempre un pentimento, in cui il signor si Pt_1 scusa e si sente affranto per il proprio comportamento”;
26) “Vero che dal giorno del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di attacchi di panico”; Pt_1
27) “Vero che dal giorno del sinistro la moglie del signor si è sempre rifiutata di lasciarlo solo Pt_1 con i figli, e che quando lavora e questi non sono a scuola li lascia a casa dei propri genitori”;
28) “Vero che dal giorno del sinistro il rapporto tra il signor e la moglie si è incrinato, in Pt_1 quanto lei lamenta che l'uomo non è più quello che aveva sposato”;
29) “Vero che la moglie del signor mi ha manifestato la sua intenzione di separarsi, ma che ha Pt_1 paura che il marito possa decidere di togliersi la vita”;
30) “Vero che prima dell'incidente il signor praticava il pugilato e la kick boxe tre giorni a Pt_1 settimana”;
31) “Vero che prima dell'incidente il signor praticava regolarmente il nuoto”; Pt_1
32) Vero che prima del sinistro il signor era solito correre circa 7-8 chilometri tutte le mattine Pt_1 prima di recarsi al lavoro”;
33) “Vero che prima del sinistro il signor utilizzava la bicicletta come principale mezzo di Pt_1 trasporto, anche per muoversi dalla propria abitazione fuori città al centro di Milano”;
34) “Vero che a seguito dell'incidente il signor ha abbandonato tutte le pratiche sportive e non Pt_1 ha più guidato una bicicletta, nemmeno in città”;
35) “Vero che il signor afferma di sentirsi a disagio per i propri deficit cognitivi ed evita il più Pt_1 possibile di uscire e frequentare i vecchi amici, per timore del loro giudizio”;
36) “Vero che a seguito del sinistro il signor ha riportato diverse cicatrici sul volto e sul Pt_1 cranio”;
37) “Vero che il signor riferisce sempre di non piacersi e di soffrire ogni volta che si guarda Pt_1 allo specchio”;
38) “Vero che prima del sinistro il signor aveva fatto domanda per essere ammesso ad un Pt_1 dottorato di ricerca per intraprendere la carriera accademica”;
39) “Vero che a seguito del sinistro il signor ha abbandonato il proprio sogno di lavorare Pt_1 nell'ambito universitario”.
Si indicano a testi:
- IGa residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_1
- IG , residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_2
- IGa residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_3
pagina 4 di 9 - IG residente in [...]1, 20043 Vanzago (MI), sui capitoli da 9 a Testimone_4
39;
- IG residente in [...], Milano, sui capitoli da 9 a 39; Testimone_5
- IG residente in [...], 20012-Cuggiono (MI), sui capitoli da 9 a Testimone_6
39.
Si chiede disporsi l'ispezione personale o l'interrogatorio libero dell'attore, ex artt. 258 e 117 c.p.c.”
Per Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- respingere le richieste avanzate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti;
- comunque ed in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento così come avanzata da parte attrice , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- spese rifuse oltre oneri di legge;
in subordine , comunque compensate.
Si rinnovano tutte le istanze istruttorie, laddove non ammesse dal Giudice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
ND LL affermando che in data 25/08/2014 si era verificato un sinistro tra la bicicletta condotta dall'attore e l'autovettura di proprietà di ND LL, condotta dallo stesso ed assicurato con e che in seguito al sinistro l'attore aveva riportato Controparte_1 lesioni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. Controparte_1
ND LL non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere, valutativo, generico, documentale, ovvero non allegate in atti assertivi;
non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla compagnia assicuratrice convenuta, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere valutativo, generico, documentale;
e sono state espletate sia una consulenza tecnica d'ufficio relativa alla dinamica del sinistro sia una consulenza tecnica d'ufficio collegiale medico-legale e psichiatrica.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- con riferimento alla dinamica del sinistro, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto che il CTU ha valutato le osservazioni formulate sulla relazione, come previsto dall'art. 195 cpc- il CTU ha accertato che: pagina 5 di 9 o l'incidente si era verificato “nella zona urbana e residenziale di Milano” e che
“trattandosi di strada urbana, il limite di velocità è di 50 km/h”;
o l'automobilista “procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia a velocità conforme al limite vigente e comunque commisurata alle circostanze di tempo e di luogo”, “mantenendosi al centro della propria corsia di marcia ed avanzando ad una velocità nell'ordine dei 42 km/h”, mentre l'attore “a bordo del proprio velocipede” usciva da un passo carraio invadendo “la carreggiata stradale trasversalmente al suo asse nel medesimo frangente in cui” sopraggiungeva “da sinistra l'autovettura” condotta da ND LL ed “alla quale avrebbe dovuto concedere la precedenza”, con conseguente urto tra i due veicoli;
o il sinistro era “stato originato dalla condotta altamente negligente del ciclista, che ha attraversato la carreggiata improvvisamente e senza concedere la precedenza al veicolo favorito”;
o “il sinistro sarebbe stato evitabile dal conducente dell'autovettura solo se questi avesse prontamente deviato verso sinistra nel momento in cui ha avvistato il ciclista in fase di attraversamento”, e la condotta dell'automobilista si configura in termini di “concorso causale”, seppur “decisamente minoritario”, “per non essere riuscito ad evitare la collisione, ciò che sarebbe stato probabilmente possibile per mezzo di una pronta sterzata”, “verso sinistra”, in quanto, anche se il tempo a disposizione del conducente dell'autovettura “era insufficiente a garantire l'arresto completo del mezzo”, “il conducente avrebbe avuto il tempo per deviare leggermente verso sinistra per evitare la collisione”;
- dai sopra indicati elementi emersi in sede di ctu si ricava in relazione alla causazione dell'incidente la colpa decisamente prevalente dell'attore, in quanto il comportamento di quest'ultimo, consistito nell'aver “attraversato la carreggiata improvvisamente e senza concedere la precedenza” all'autovettura, costituisce un comportamento gravemente imprudente;
tuttavia, la condotta dell'automobilista ha concorso alla causazione del sinistro, quantunque in misura decisamente minoritaria;
infatti, benché l'automobilista procedesse
“regolarmente nella propria corsia di marcia a velocità conforme al limite vigente e comunque commisurata alle circostanze di tempo e di luogo”, e benché il tempo per il conducente dell'autovettura fosse “insufficiente a garantire l'arresto completo del mezzo”, lo stesso - secondo quanto accertato dal CTU- “avrebbe avuto il tempo per deviare leggermente verso sinistra per evitare la collisione”; ciò posto, visto l'art. 2054 c.c., e tenuto conto da un lato della pagina 6 di 9 manovra gravemente colposa compiuta dall'attore che determina la misura decisamente maggioritaria del concorso di quest'ultimo nella causazione del sinistro, e dall'altro -posto che i conducenti dei veicoli sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro- tenuto conto della circostanza che da parte dell'automobilista (“che pur non ha commesso infrazioni”, secondo quanto emerso in sede di ctu) nel caso concreto era possibile
(secondo quanto emerge dalla relazione del CTU) l'esecuzione di una manovra di emergenza idonea ad evitare il sinistro, nel caso di specie appare sussistere un concorso di entrambi i soggetti nella causazione dell'incidente, nella misura che si ritiene pari all'80% in capo all'attore e del 20% in capo al convenuto ND LL;
- nella consulenza tecnica d'ufficio collegiale medico-legale e psichiatrica espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto che i CTU hanno valutato le osservazioni formulate sulla relazione, come previsto dall'art. 195 cpc- i CTU hanno accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “45 (quarantacinque) giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “80 (ottanta) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea
“al 50%” di “90 (novanta) giorni”; la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del “40%-41%”; che “non risulta” che le menomazioni irreversibili “siano intervenute limitando l'attività professionale (“di concetto”) svolta all'epoca dal sig. ; la Pt_1 sussistenza di “spese mediche e di cura”, “da ritenere necessarie e congrue”, pari ad “Euro
364,25”; e che “non sono concretamente da prevedere spese mediche/cura per il futuro”;
- ciò posto, la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione dei CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri - considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 312.105,00 per il danno permanente -di cui Euro 208.070,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro 104.035,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in Euro 17.250,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 329.355,00, somma liquidata in moneta attuale;
pagina 7 di 9 - nessuna somma può essere liquidata in relazione alla doglianza relativa alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, posto che -tenuto conto che il termine perentorio ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo- il riferimento accennato in atti assertivi relativamente all'affermato svolgimento di attività sportive è stato dedotto con allegazioni generiche, oltre che non documentate;
- costituiscono voci di danno patrimoniale: le spese mediche pari complessivamente ad Euro
364,25; la somma di Euro 40,00 per copia di documentazione sanitaria;
la somma di Euro
115,80 di cui al documento n. 5 delle produzioni della parte attorea;
la somma di Euro 73,30 di cui al documento n. 24 delle predette produzioni;
e le spese legali stragiudiziali, la cui liquidazione ai sensi del DM 55/14 nel testo applicabile ratione temporis, vista l'attività documentata in atti, appare congrua nella misura di Euro 2.160,00; la sommatoria di tali importi
è pari ad Euro 2.753,35; nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di spese future, tenuto conto che i CTU hanno accertato che “non sono concretamente da prevedere spese mediche/cura per il futuro”; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 2.753,35, oltre rivalutazione;
- nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di un danno da lucro cessante, tenuto conto sia della circostanza che l'attore ha dichiarato ai CTU di avere ripreso “la stessa attività con medesime mansioni” sia della circostanza che i CTU hanno accertato che i postumi permanenti non hanno limitato “l'attività professionale (“di concetto”) svolta all'epoca” dall'attore, “il quale è anzi andato incontro” nel tempo “ad una progressione di carriera con avanzamento di posizione sino a quella attualmente svolta di funzionario- responsabile di ufficio presso PA (pubblica amministrazione)”; nulla può essere riconosciuto neppure in relazione all'ulteriore doglianza per lamentata “perdita di chance”, tenuto conto che l'allegazione attorea in atti assertivi secondo la quale in seguito alle lesioni l'attore fu costretto ad abbandonare il corso di laurea che stava seguendo contrasta con quanto risulta dal documento 21 di cui alle produzioni della parte attorea e dalla anamnesi di cui alla relazione di ctu medico-legale e psichiatrica, da cui emerge che l'attore a seguito dell'incidente ha terminato il percorso accademico nel 2016;
- la sommatoria dell'importo di Euro 329.355,00 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 2.753,35 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 332.108,35;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari all'80%, dal summenzionato importo di Euro 332.108,35 va pagina 8 di 9 detratta la percentuale dell'80%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro
66.421,67; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 66.421,67, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Fabio
Venturini, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al
15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso dei relativi ctp nella misura complessiva di Euro 3.098,80.
Le spese delle ctu espletate devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
66.421,67, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Fabio Venturini, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso dei relativi ctp nella misura di Euro 3.098,80;
3. pone a carico delle parti convenute le spese delle ctu espletate.
Milano, 13/06/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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