Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9142 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 REPUBBLICA ITALIANA 1 B - 6 I 2 D L U E 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D A 2 T 4 S 6 O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 P Oggetto B M I D A B Dott. PasqualeJ 9 142 . es querade l SEZIONE PRIMA CIVILE D l a . E b T a t N Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magistrati: 2 E 2 S . E t r a R.G.N. 11145/99 Presidente e Relatore 16143/99 MORELLI Dott. Mario Rosari Consigliere Cron.2061 Consigliere Dott. Francesco AR FIORETTI Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep.3214 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 08/02/2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. COMUNE DI GEROCARNE, in persona del Sindaco IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 54, presso l'avvocato SFERRA CARINI ANTONIO, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ન યુવા ARNO' VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LOMBARDI PE nella qualità di procuratore speciale della signora DE SC RI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, 2001 presso l'avvocato FRANCESCO LOMBARDI COMITE, che lo 347 rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
contro
ATERP DI VIBO VALENTIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 38, presso l'avvocato RAFFAELE in ROMA VIA TUDAIO GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO SORACE, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
ATERP AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 16143/99 proposto da: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, ente subentato all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati UGO GARDINI e MARIO TALARICO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro 2 COMUNE DI GEROCARNE, LOMBARDI PE, DE SC RI NI;
- intimati avversO la sentenza n. 203/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 25/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/02/2001 dal Presidente Relatore Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sferra Carini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, Lombardi, l'Avvocato Lombardi Comite, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito per il resistente, Aterp di Vibo Valentia, l'Avvocato ùsorace, che ha chiesto il rigetto del ри ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 29.10 e 2.11.1997 De FR M. TO conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vibo Valentia l'Istituto Autonomo per 3 le Case Popolari di Catanzaro e il Comune di Gerocarne proponendo domanda di risarcimento danni per la defini- tiva perdita di un terreno di sua proprietà sito in territorio comunale, occupato dal Comune il 16.6.83 per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popo- lare e tardivamente espropriato il 23.10.1990. Il Tri- bunale rigettava la domanda rilevando che il decreto di espropriazione era tempestivamente intervenuto. La Corte di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 13.3.95, accoglieva il gravame proposto dalla De FR e condannava il Comune di Gerocarne - che aveva promosso l'espropriazione e a favore del quale si era verificato l'acquisto del bene (per l'irreversibile sua trasformazione) alla scadenza dell'occupazione le- M gittima (16.6.1988) al risarcimento dei danni. Osser- vava che l'operatività delle proroghe del periodo di occupazione legittima, richiamate dal Comune espro- priante, era subordinata alla emanazione di apposito provvedimento amministrativo anteriore alla scadenza. Dichiarava carente di legittimazione passiva l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Catanzaro. Rimesse le parti avanti all'istruttore per l'accertamento del danno (contro la sentenza non defi- nitiva il Comune aveva espresso tempestiva riserva di 4 impugnazione) ed espletata l'indagine tecnica disposta al riguardo, la Corte di Catanzaro, con sentenza del 25.3.1999, condannava il Comune al pagamento, in favore della De FR, della complessiva somma di lire 245.901.640 oltre interessi;
determinava in lire 20.555.500 l'indennità dovuta per il periodo di occupa- zione legittima del fondo;
compensava tra le parti le spese dell'intero giudizio. Per la cassazione delle sentenze della Corte di Ca- tanzaro propone ricorso il Comune di Gerocarne. Resiste con controricorso e propone ricorso inci- dentale sul capo concernente la compensazione delle spese, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residen- ziale Pubblica della Provincia di Catanzaro (ente su- bentrato ex lege all'IACP). Si è costituito in questa fase di giudizio anche l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del- la Provincia di Vibo Valentia (nel frattempo costitui- ta, essendo nel suo territorio oggi compreso il Comune di Gerocarne) alla quale il Comune aveva notificato il ricorso. Non si è costituita AR TO De FR. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 5 Con il primo motivo di ricorso il Comune denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 5 bis D.L. 901/84, conv. In L. 42/85, dell'art. 14 c. 2° D.L. 534/87 conv. in L. 47/88 e dell'art. 22 L. 158/91. Dedu- ce che le citate leggi di proroga non hanno elevato in via astratta e generale il termine massimo quinquennale di durata delle occupazioni d'urgenza ma hanno inciso in maniera diretta ed immediata sulla scadenza dei pe- riodi di occupazione temporanea come già concretamente determinati..senza necessità di un apposito provvedi- mento amministrativo di applicazione al caso concreto. Il motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente ha richiamato il principio di diritto affermato dalle SSUU di questa Corte con sentenza 8.7.98 n.6626. I giudici di legittimità, confermando l'orientamento sul punto della prima sezione civile (Cass. 3798/97, 6649/96, 4288/96, 7807/95), hanno, appunto, rilevato l'incidenza diretta e immediata dei provvedimenti di proroga di cui agli artt. 5 bis L.42/85 e 14 L.47/88 (che ai fini della decisione della presente controversia interessa- no) sulla scadenza dei periodi di occupazione tempo- ranea come già concretamente determinati dall'autorità amministrativa, attuandone il prolungamento.. La diver- sa incidenza di tale proroghe sul periodo di occupazio- ne rispetto а quelle disposte con leggi precedenti 6 (L.385/80, D.L.396/81, D.L.298/82 e L.943/82) era stata già rilevata dal giudice delle leggi ("sono sorrette da una ratio diversa da quella delle precedenti") con sen- tenza di rigetto della questione di legittimità costi- tuzionale di tali leggi di proroga (244/93). Le proroghe previste dalle citate leggi sono, dun- que, operanti non già -come si afferma nella sentenza impugnata - previa emanazione di "apposito provvedimen- to amministrativo", bensì automaticamente. La sentenza della Corte di Catanzaro deve essere, pertanto, cassata. Il giudice di rinvio, conformandosi al principio enunciato, dovrà stabilire se 1 in seguito alle proroghe ed al conseguente prolungamento del pe- riodo di occupazione legittima il decreto di espro- priazione sia tempestivamente intervenuto, con le con- seguenze di legge in ordine alle domande proposte dalla De FR. Il secondo motivo di ricorso relativo alla deter- minazione del risarcimento deve ritenersi assorbito. L'ATERP di Catanzaro ha proposto ricorso inciden- tale censurando la compensazione delle spese disposta dalla corte catanzarese "senza tener conto del princi- pio della soccombenza" e "senza alcuna motivazione”. Il motivo deve essere rigettato. La compensazione delle spese di lite - dalla Corte motivata ("difficoltà 7 delle questioni affrontate”) é espressione di un po- tere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità e può essere disposta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (Cass. 4575/98, 4997/989). E' estraneo al giudizio l'ATERP di Vibo Valentia, ente citato solo nel presente giudizio di legittimità ma nei cui confronti non è stata proposta alcuna doman- da. La corte di rinvio provvederà al regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impu- gnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Roma, 8 febbraio 2001. Il Presidente estensore Pasquale Reale UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2001 2001 4 Registrato in datat al n. 4638 Averate£ 250.000 NOLA (lire DUECENTOCINOUS Zervizi p. (D.son a C FILIPPO) 8 II Responsabile Sorazio Ai Gludiziari (Dr. M. RACCIOHIN!)