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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17702 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8399/2025
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8399/2025 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10:30 innanzi al Giudice dott.ssa MA ZI TI, sono comparsi:
Per 'avv. SAULLE ENRICO MARIA Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita il difensore della parte oggi presente a precisare le conclusioni. L'avv. Saulle per la ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, dopo breve discussione orale, chiede che la causa sia decisa. Il Giudice, dato atto, differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale di causa.
Il Giudice
MA ZI TI
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA ZI TI, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 8399/2025, all'esito della discussione orale svoltasi, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
c.f. e p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico MA Saulle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale delle Medaglie d'oro n. 157, come da CP_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t., residente in [...] CP_1
ES AO NE 82
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: condanna alla consegna elenco morosi ex art. 63 disp. att. c.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
* * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c e pedissequo decreto ritualmente notificati, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
in persona dell'amministratore p.t., chiedendo “In via principale,
[...]
Nel merito: a) condannare il resistente alla consegna, in favore del CP_1 ricorrente, ai sensi dell'art.63, I comma, ultima parte, disp. att. c.c., dell'elenco dei nominativi dei condòmini morosi nel pagamento dei contributi condominiali, al fine di consentire al ricorrente di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 10582/2022 nrg 21515/2022 del Tribunale Civile di Roma;
b) condannare il resistente al CP_1 pagamento di una somma nella misura di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo – od altro importo ritenuto di giustizia – con decorrenza 30.10.2023 - per la mancata consegna della documentazione ex art.63, I comma, ultima parte, disp. att. c.c., e sino all'esecuzione del provvedimento di condanna, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c.. c) condannare la controparte, in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione civile, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e/o ai sensi art. 12 bis, D.lgs 28/2010 al pagamento di un importo non inferiore alle spese del presente giudizio oltre al pagamento delle spese e degli onorari di mediazione ex D.M. 55/2014 e s.m. con applicazione di tutte le sanzioni previste dalla legge. d) Con vittoria di spese e compensi professionali aumentati del 30% ex D.M. 37/2018 oltre spese generali 15%, IVA e Cpa come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario.” Ha premesso:
- di essere creditrice del in forza del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 10582/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 17.06.2022 nel procedimento monitorio R.G. 21515/2022 (euro 6.612,69, oltre interessi e spese di procedura);
- che il Condominio proponeva opposizione al decreto (R.G. 55254/2022) ed il Tribunale di Roma (Sez. XVII, G.I. dott. Landi) con ordinanza del 6.7.2023 ne concedeva la provvisoria esecuzione;
- che era restata la richiesta di pagamento spontaneo ed infruttuosa l'esecuzione p.t. Pt_3 avviata dalla ricorrente (RG n. 15677/2023) per cui, con pec del 30.10.2023 veniva richiesto all'amministratore del condominio a voler fornire, ai sensi dell'art. 63 bis disp. att. c.p.c., i nominativi dei condomini morosi come da anagrafica condominiale (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, millesimi di proprietà) al fine di procedere direttamente nei confronti dei medesimi per il recupero del credito;
- che tale richiesta rimaneva senza riscontro per cui il ricorrente era costretto ad avviare la mediazione civile, anch'essa conclusasi negativamente per mancata adesione e partecipazione del Condominio. pagina 3 di 6 Il convenuto, nella persona del suo amministratore p.t., seppur ritualmente CP_1 citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa non ha richiesto attività istruttoria ed è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 17 dicembre 2025 con termine per note conclusive. All'esito della discussione orale, la stessa è decisa ed allegata al verbale di causa.
****************** E' noto che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., “l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Il secondo comma della citata disposizione prevede, infatti, che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore. La norma impone, così, all'amministratore di comunicare ai creditori insoddisfatti i dati dei condomini morosi al fine di consentire ai creditori di agire esecutivamente nei confronti di questi ultimi, nel rispetto del principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali. Si tratta di una vera e propria norma di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi creditori che opera mediante imposizione di un obbligo legale di cooperazione con il creditore e che grava sulla persona dell'amministratore quale rappresentante dell'ente di gestione. Pertanto, l'immotivato rifiuto dell'amministratore rappresenta una violazione di una specifica norma di legge che, come tale, va sanzionata;
né è possibile frapporre a tale obbligo il limite della tutela alla riservatezza, posto che nella specie non si ricade in una fattispecie di divulgazione generalizzata di dati sensibili, bensì in una previsione normativa che contiene già i confini di operatività. Quanto alla legittimazione dal lato passivo, la legge indica l'organo del che CP_1 deve adempiere all'obbligo di comunicazione (l'amministratore) ma, in virtù del principio di immedesimazione organica, l'attività compiuta dall'organo di rappresentanza del Condominio si imputa all'ente (ferme restando le responsabilità ex mandatu dell'amministratore per i danni che siano derivati alla compagine dal suo inadempimento, estranea alla richiesta dei terzi creditori). Ciò premesso, la domanda è fondata. Parte ricorrente risulta creditrice del Condominio in virtù del decreto ingiuntivo n. 10582/2022 (R.G. 21515/2022) reso provvisoriamente esecutivo, su istanza ex art. 648
pagina 4 di 6 c.p.c., con l'ordinanza del 6 luglio 2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVII, R.G n. 55254 (G.I. dott. A. Landi) (cfr. doc. n. 1). È quindi da rilevare che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., l'amministratore del convenuto aveva l'obbligo di comunicare alla ricorrente insoddisfatta CP_1
(creditrice del Condominio) i dati dei condomini morosi comprendenti l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato, nonché le somme dagli stessi dovute pro quota. Nella specie, la mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito (nella specie non ottemperato) e rende meritevole di accoglimento anche la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al quinto giorno dalla data di notifica del presente provvedimento. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 365 giorni. In accoglimento della domanda, le spese di lite (incluse quelle di mediazione) sono a carico del e si liquidano in dispositivo in Controparte_2 applicazione dei parametri di legge (ex D.M n. 55/2014 e ss. mm. e ii.) considerata la sola attività effettivamente espletata tra i minimi e medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna il Controparte_2
nella persona del suo amministratore p.t., a consegnare alla i
[...] Parte_1 nominativi dei condomini morosi, completi delle generalità degli stessi, delle rispettive quote millesimali e delle corrispondenti quote del debito dovute in relazione al credito come sopra individuato;
- condanna il resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare al CP_1 ricorrente la somma di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica dello stesso, fino alla effettiva esecuzione e comunque, non oltre il 365° giorno;
- condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_2 lite in favore della che si liquidano nella somma di euro Parte_1
2.300,00 per compensi professionali ed euro 315,00 per spese vive, oltre Iva, cpa e spese pagina 5 di 6 generali al 15% sui detti compensi, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico MA Saulle dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in Roma 17 dicembre 2025 ed allegata al verbale di causa.
Il Giudice
MA ZI TI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8399/2025 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10:30 innanzi al Giudice dott.ssa MA ZI TI, sono comparsi:
Per 'avv. SAULLE ENRICO MARIA Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita il difensore della parte oggi presente a precisare le conclusioni. L'avv. Saulle per la ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, dopo breve discussione orale, chiede che la causa sia decisa. Il Giudice, dato atto, differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale di causa.
Il Giudice
MA ZI TI
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA ZI TI, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 8399/2025, all'esito della discussione orale svoltasi, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
c.f. e p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico MA Saulle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale delle Medaglie d'oro n. 157, come da CP_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t., residente in [...] CP_1
ES AO NE 82
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: condanna alla consegna elenco morosi ex art. 63 disp. att. c.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
* * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c e pedissequo decreto ritualmente notificati, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
in persona dell'amministratore p.t., chiedendo “In via principale,
[...]
Nel merito: a) condannare il resistente alla consegna, in favore del CP_1 ricorrente, ai sensi dell'art.63, I comma, ultima parte, disp. att. c.c., dell'elenco dei nominativi dei condòmini morosi nel pagamento dei contributi condominiali, al fine di consentire al ricorrente di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 10582/2022 nrg 21515/2022 del Tribunale Civile di Roma;
b) condannare il resistente al CP_1 pagamento di una somma nella misura di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo – od altro importo ritenuto di giustizia – con decorrenza 30.10.2023 - per la mancata consegna della documentazione ex art.63, I comma, ultima parte, disp. att. c.c., e sino all'esecuzione del provvedimento di condanna, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c.. c) condannare la controparte, in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione civile, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e/o ai sensi art. 12 bis, D.lgs 28/2010 al pagamento di un importo non inferiore alle spese del presente giudizio oltre al pagamento delle spese e degli onorari di mediazione ex D.M. 55/2014 e s.m. con applicazione di tutte le sanzioni previste dalla legge. d) Con vittoria di spese e compensi professionali aumentati del 30% ex D.M. 37/2018 oltre spese generali 15%, IVA e Cpa come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario.” Ha premesso:
- di essere creditrice del in forza del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 10582/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 17.06.2022 nel procedimento monitorio R.G. 21515/2022 (euro 6.612,69, oltre interessi e spese di procedura);
- che il Condominio proponeva opposizione al decreto (R.G. 55254/2022) ed il Tribunale di Roma (Sez. XVII, G.I. dott. Landi) con ordinanza del 6.7.2023 ne concedeva la provvisoria esecuzione;
- che era restata la richiesta di pagamento spontaneo ed infruttuosa l'esecuzione p.t. Pt_3 avviata dalla ricorrente (RG n. 15677/2023) per cui, con pec del 30.10.2023 veniva richiesto all'amministratore del condominio a voler fornire, ai sensi dell'art. 63 bis disp. att. c.p.c., i nominativi dei condomini morosi come da anagrafica condominiale (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, millesimi di proprietà) al fine di procedere direttamente nei confronti dei medesimi per il recupero del credito;
- che tale richiesta rimaneva senza riscontro per cui il ricorrente era costretto ad avviare la mediazione civile, anch'essa conclusasi negativamente per mancata adesione e partecipazione del Condominio. pagina 3 di 6 Il convenuto, nella persona del suo amministratore p.t., seppur ritualmente CP_1 citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa non ha richiesto attività istruttoria ed è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 17 dicembre 2025 con termine per note conclusive. All'esito della discussione orale, la stessa è decisa ed allegata al verbale di causa.
****************** E' noto che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., “l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Il secondo comma della citata disposizione prevede, infatti, che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore. La norma impone, così, all'amministratore di comunicare ai creditori insoddisfatti i dati dei condomini morosi al fine di consentire ai creditori di agire esecutivamente nei confronti di questi ultimi, nel rispetto del principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali. Si tratta di una vera e propria norma di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi creditori che opera mediante imposizione di un obbligo legale di cooperazione con il creditore e che grava sulla persona dell'amministratore quale rappresentante dell'ente di gestione. Pertanto, l'immotivato rifiuto dell'amministratore rappresenta una violazione di una specifica norma di legge che, come tale, va sanzionata;
né è possibile frapporre a tale obbligo il limite della tutela alla riservatezza, posto che nella specie non si ricade in una fattispecie di divulgazione generalizzata di dati sensibili, bensì in una previsione normativa che contiene già i confini di operatività. Quanto alla legittimazione dal lato passivo, la legge indica l'organo del che CP_1 deve adempiere all'obbligo di comunicazione (l'amministratore) ma, in virtù del principio di immedesimazione organica, l'attività compiuta dall'organo di rappresentanza del Condominio si imputa all'ente (ferme restando le responsabilità ex mandatu dell'amministratore per i danni che siano derivati alla compagine dal suo inadempimento, estranea alla richiesta dei terzi creditori). Ciò premesso, la domanda è fondata. Parte ricorrente risulta creditrice del Condominio in virtù del decreto ingiuntivo n. 10582/2022 (R.G. 21515/2022) reso provvisoriamente esecutivo, su istanza ex art. 648
pagina 4 di 6 c.p.c., con l'ordinanza del 6 luglio 2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVII, R.G n. 55254 (G.I. dott. A. Landi) (cfr. doc. n. 1). È quindi da rilevare che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., l'amministratore del convenuto aveva l'obbligo di comunicare alla ricorrente insoddisfatta CP_1
(creditrice del Condominio) i dati dei condomini morosi comprendenti l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato, nonché le somme dagli stessi dovute pro quota. Nella specie, la mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito (nella specie non ottemperato) e rende meritevole di accoglimento anche la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al quinto giorno dalla data di notifica del presente provvedimento. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 365 giorni. In accoglimento della domanda, le spese di lite (incluse quelle di mediazione) sono a carico del e si liquidano in dispositivo in Controparte_2 applicazione dei parametri di legge (ex D.M n. 55/2014 e ss. mm. e ii.) considerata la sola attività effettivamente espletata tra i minimi e medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna il Controparte_2
nella persona del suo amministratore p.t., a consegnare alla i
[...] Parte_1 nominativi dei condomini morosi, completi delle generalità degli stessi, delle rispettive quote millesimali e delle corrispondenti quote del debito dovute in relazione al credito come sopra individuato;
- condanna il resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare al CP_1 ricorrente la somma di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica dello stesso, fino alla effettiva esecuzione e comunque, non oltre il 365° giorno;
- condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_2 lite in favore della che si liquidano nella somma di euro Parte_1
2.300,00 per compensi professionali ed euro 315,00 per spese vive, oltre Iva, cpa e spese pagina 5 di 6 generali al 15% sui detti compensi, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico MA Saulle dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in Roma 17 dicembre 2025 ed allegata al verbale di causa.
Il Giudice
MA ZI TI
pagina 6 di 6