TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
AS RI Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
e , rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto Parte_1 Parte_2
di citazione, dagli avv.ti Giorgio Conti e Paolo Damini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Parma, Via Giuseppe Verdi n. 9
- Attori - nei confronti di
Controparte_1
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2025 l'attrice precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami ex art. 150 cpc, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio gli eredi di , onde sentir dichiarare il proprio
[...] CP_1
intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, della proprietà per la quota di 2/6 dei seguenti beni immobili:
Beni siti nel Comune di Berceto, Loc. Fugazzolo:
a) Fabbricato di civile abitazione da terra a tetto, composto da ingresso, cucina, disimpegno, corridoio, servizio, soggiorno al piano terra, con annesso vano scala di collegamento col piano primo, composto da quattro camere, con annesse due cantine al piano seminterrato e poca area cortilizia su due lati e modesto terreno ortivo in aderenza, censito al catasto fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 138 località Fugazzolo Sopra, piano T.-S1, cat. A/4 cl. 1, vani 9,5,
Totale mq. 213 catastali – r.c. Euro 358,16.
1 b) Piccolo fabbricato da terra a tetto ex stalla e fienile, con annessa area cortilizia su tre lati a quote diverse, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 178 località
Fugazzolo Sopra, Piano T-1 – cat. C/6, cl. 1, mq. 62, Mq. 74 catastali, r.c. Euro 114,48.
c) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Berceto al foglio 60 mappali 128- 381- 397- 479 – 480 - 484 – 485 – 509 – 581 – 584 al foglio 50 mappale 227 al foglio 69 mappali 1 – 2 al foglio 71 mappale 102 per complessivi Ha. 09.42.46 – R.D. Euro 57,97 – R.A. Euro 81,55 pari a biolche 30,58.
Beni siti nel Comune di Corniglio:
d) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Corniglio al foglio 34, mappale 69, Ha. 00.61.90 – R.D. Euro 2,56 – R.A. Euro 1,60 pari a biolche 2,00.
Gli attori, premesso di essere comproprietari per la quota di 4/6 dei predetti immobili, allegavano che i restanti 2/6 risultavano tuttora formalmente intestati al Catasto a , nato a [...] CP_1 il 5/12/1878. Dalle ricerche anagrafiche effettuate presso l'ufficio servizi demografici del Comune di Berceto era emerso che il era emigrato sin dal 1936 negli Sati Uniti e che da tale data non CP_1
aveva più fatto rientro in Italia. Dallo stesso certificato risultava che, all'epoca della sua emigrazione, aveva quali discendenti diretti i figli , nato il [...], CP_1 Persona_1
, e , di cui risultavano sconosciuti data e luogo di nascita, anche Persona_2 Parte_3 Parte_4
essi emigrati negli Stati Uniti col padre nel 1936, ed era coniugato con , di cui non si CP_2
conoscevano i dati anagrafici.
e allegavano che fin dal dopoguerra, e sicuramente a far tempo Parte_1 Parte_2 dalla fine degli anni '60 del secolo scorso, gli immobili in questione erano stati abitati nella loro interezza ed in via esclusiva dallo zio loro dante causa, e dalla di lui compagna Persona_3
la quale vi aveva abitato sino al 1998, anno di morte del a seguito della Persona_4 Pt_1 quale l' rimasta sola e malferma in salute, si era trasferita nella casa di riposo di Berceto. Per_4
Dopo la morte dello zio ed il trasferimento in casa di riposo della signora Per_3 Persona_4
assumevano gli attori che essi avevano iniziato a possedere in modo esclusivo, pieno, pacifico, indisturbato tali cespiti, come esclusivi ed assoluti proprietari, atteggiandosi come tali nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni o interferenze di sorta da parte di chicchessia e senza renderne conto ad alcuno, né corrispondere nulla ad alcuno per il relativo godimento. Pertanto, affermavano la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il
2 riconoscimento in loro favore della proprietà dei fabbricati e dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 3 dicembre 2025, gli attori si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che e Parte_1
sono nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono Parte_2
comproprietari i convenuti, e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi Consigli
e ), i quali hanno confermato il fatto che gli attori per più di venti anni Tes_1 Testimone_2
hanno utilizzato in via esclusiva i fabbricati e i terreni, oggetto della domanda di usucapione.
I testi escussi hanno, infatti, confermato che dal 1998 gli attori:
- hanno occupato il fabbricato abitativo nella sua interezza, arredandolo con i propri mobili e le proprie suppellettili, senza che sia mai stata individuata o delimitata alcuna porzione corrispondente alla quota di 2/6 di titolarità di , così che il loro uso e godimento negli anni è stato CP_1
esteso alla totalità del bene;
- hanno sostenuto tutte le spese per le utenze e per il pagamento delle imposte, senza chiedere rimborsi a nessuno;
- hanno utilizzato in via esclusiva il fabbricatello ad uso stalla, per il ricovero degli animali e degli attrezzi agricoli e per lo stoccaggio del fieno e la legna;
- hanno provveduto alla coltivazione e alla manutenzione dei terreni e in particolare hanno piantato e curato gli alberi, hanno raccolto i frutti della terra e la legna del bosco, senza mai rendere conto ad alcuno.
Può pertanto dirsi raggiunta la prova che gli attori da oltre 20 anni hanno posseduto i beni oggetto della domanda di usucapione, non già e non solo uti condomini, bensì uti domini e nella consapevolezza e con la volontà di escludere l'altrui compossesso (animus exludendi alios) e di godere dell'intero compendio immobiliare quali unici proprietari. Deve inoltre considerarsi che
, nato nel 1878 (e quindi sicuramente defunto) è emigrato negli Stati Uniti nell'anno CP_1
1936 e non ha più fatto ritorno in Italia (come attestato nella certificazione rilasciata dal Comune di
Berceto), disinteressandosi totalmente, da allora, della sua proprietà; nemmeno i suoi eredi hanno
3 posto in essere qualche condotta volta ad interrompere l'altrui possesso esclusivo.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore di e con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo. Parte_1 Parte_2
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che gli attori ha condizionato la relativa domanda all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche
d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per usucapione ventennale la proprietà per la quota di 2/6, formalmente intestata a
[...]
dei seguenti beni immobili: CP_1
Beni siti nel Comune di Berceto, Loc. Fugazzolo:
a) Fabbricato di civile abitazione da terra a tetto, composto da ingresso, cucina, disimpegno, corridoio, servizio, soggiorno al piano terra, con annesso vano scala di collegamento col piano primo, composto da quattro camere, con annesse due cantine al piano seminterrato e poca area cortilizia su due lati e modesto terreno ortivo in aderenza, censito al catasto fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 138 località Fugazzolo Sopra, piano T.-S1, cat. A/4 cl. 1, vani 9,5,
Totale mq. 213 catastali – r.c. Euro 358,16.
b) Piccolo fabbricato da terra a tetto ex stalla e fienile, con annessa area cortilizia su tre lati a quote diverse, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 178 località
Fugazzolo Sopra, Piano T-1 – cat. C/6, cl. 1, mq. 62, Mq. 74 catastali, r.c. Euro 114,48.
c) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Berceto
4 al foglio 60 mappali 128- 381- 397- 479 – 480 - 484 – 485 – 509 – 581 – 584 al foglio 50 mappale 227 al foglio 69 mappali 1 – 2 al foglio 71 mappale 102 per complessivi Ha. 09.42.46 – R.D. Euro 57,97 – R.A. Euro 81,55 pari a biolche 30,58.
Beni siti nel Comune di Corniglio:
d) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Corniglio al foglio 34, mappale 69, Ha. 00.61.90 – R.D. Euro 2,56 – R.A. Euro 1,60 pari a biolche 2,00.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria AS RI Vena)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
AS RI Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
e , rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto Parte_1 Parte_2
di citazione, dagli avv.ti Giorgio Conti e Paolo Damini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Parma, Via Giuseppe Verdi n. 9
- Attori - nei confronti di
Controparte_1
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2025 l'attrice precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami ex art. 150 cpc, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio gli eredi di , onde sentir dichiarare il proprio
[...] CP_1
intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, della proprietà per la quota di 2/6 dei seguenti beni immobili:
Beni siti nel Comune di Berceto, Loc. Fugazzolo:
a) Fabbricato di civile abitazione da terra a tetto, composto da ingresso, cucina, disimpegno, corridoio, servizio, soggiorno al piano terra, con annesso vano scala di collegamento col piano primo, composto da quattro camere, con annesse due cantine al piano seminterrato e poca area cortilizia su due lati e modesto terreno ortivo in aderenza, censito al catasto fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 138 località Fugazzolo Sopra, piano T.-S1, cat. A/4 cl. 1, vani 9,5,
Totale mq. 213 catastali – r.c. Euro 358,16.
1 b) Piccolo fabbricato da terra a tetto ex stalla e fienile, con annessa area cortilizia su tre lati a quote diverse, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 178 località
Fugazzolo Sopra, Piano T-1 – cat. C/6, cl. 1, mq. 62, Mq. 74 catastali, r.c. Euro 114,48.
c) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Berceto al foglio 60 mappali 128- 381- 397- 479 – 480 - 484 – 485 – 509 – 581 – 584 al foglio 50 mappale 227 al foglio 69 mappali 1 – 2 al foglio 71 mappale 102 per complessivi Ha. 09.42.46 – R.D. Euro 57,97 – R.A. Euro 81,55 pari a biolche 30,58.
Beni siti nel Comune di Corniglio:
d) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Corniglio al foglio 34, mappale 69, Ha. 00.61.90 – R.D. Euro 2,56 – R.A. Euro 1,60 pari a biolche 2,00.
Gli attori, premesso di essere comproprietari per la quota di 4/6 dei predetti immobili, allegavano che i restanti 2/6 risultavano tuttora formalmente intestati al Catasto a , nato a [...] CP_1 il 5/12/1878. Dalle ricerche anagrafiche effettuate presso l'ufficio servizi demografici del Comune di Berceto era emerso che il era emigrato sin dal 1936 negli Sati Uniti e che da tale data non CP_1
aveva più fatto rientro in Italia. Dallo stesso certificato risultava che, all'epoca della sua emigrazione, aveva quali discendenti diretti i figli , nato il [...], CP_1 Persona_1
, e , di cui risultavano sconosciuti data e luogo di nascita, anche Persona_2 Parte_3 Parte_4
essi emigrati negli Stati Uniti col padre nel 1936, ed era coniugato con , di cui non si CP_2
conoscevano i dati anagrafici.
e allegavano che fin dal dopoguerra, e sicuramente a far tempo Parte_1 Parte_2 dalla fine degli anni '60 del secolo scorso, gli immobili in questione erano stati abitati nella loro interezza ed in via esclusiva dallo zio loro dante causa, e dalla di lui compagna Persona_3
la quale vi aveva abitato sino al 1998, anno di morte del a seguito della Persona_4 Pt_1 quale l' rimasta sola e malferma in salute, si era trasferita nella casa di riposo di Berceto. Per_4
Dopo la morte dello zio ed il trasferimento in casa di riposo della signora Per_3 Persona_4
assumevano gli attori che essi avevano iniziato a possedere in modo esclusivo, pieno, pacifico, indisturbato tali cespiti, come esclusivi ed assoluti proprietari, atteggiandosi come tali nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni o interferenze di sorta da parte di chicchessia e senza renderne conto ad alcuno, né corrispondere nulla ad alcuno per il relativo godimento. Pertanto, affermavano la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il
2 riconoscimento in loro favore della proprietà dei fabbricati e dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 3 dicembre 2025, gli attori si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che e Parte_1
sono nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono Parte_2
comproprietari i convenuti, e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi Consigli
e ), i quali hanno confermato il fatto che gli attori per più di venti anni Tes_1 Testimone_2
hanno utilizzato in via esclusiva i fabbricati e i terreni, oggetto della domanda di usucapione.
I testi escussi hanno, infatti, confermato che dal 1998 gli attori:
- hanno occupato il fabbricato abitativo nella sua interezza, arredandolo con i propri mobili e le proprie suppellettili, senza che sia mai stata individuata o delimitata alcuna porzione corrispondente alla quota di 2/6 di titolarità di , così che il loro uso e godimento negli anni è stato CP_1
esteso alla totalità del bene;
- hanno sostenuto tutte le spese per le utenze e per il pagamento delle imposte, senza chiedere rimborsi a nessuno;
- hanno utilizzato in via esclusiva il fabbricatello ad uso stalla, per il ricovero degli animali e degli attrezzi agricoli e per lo stoccaggio del fieno e la legna;
- hanno provveduto alla coltivazione e alla manutenzione dei terreni e in particolare hanno piantato e curato gli alberi, hanno raccolto i frutti della terra e la legna del bosco, senza mai rendere conto ad alcuno.
Può pertanto dirsi raggiunta la prova che gli attori da oltre 20 anni hanno posseduto i beni oggetto della domanda di usucapione, non già e non solo uti condomini, bensì uti domini e nella consapevolezza e con la volontà di escludere l'altrui compossesso (animus exludendi alios) e di godere dell'intero compendio immobiliare quali unici proprietari. Deve inoltre considerarsi che
, nato nel 1878 (e quindi sicuramente defunto) è emigrato negli Stati Uniti nell'anno CP_1
1936 e non ha più fatto ritorno in Italia (come attestato nella certificazione rilasciata dal Comune di
Berceto), disinteressandosi totalmente, da allora, della sua proprietà; nemmeno i suoi eredi hanno
3 posto in essere qualche condotta volta ad interrompere l'altrui possesso esclusivo.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore di e con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo. Parte_1 Parte_2
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che gli attori ha condizionato la relativa domanda all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche
d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per usucapione ventennale la proprietà per la quota di 2/6, formalmente intestata a
[...]
dei seguenti beni immobili: CP_1
Beni siti nel Comune di Berceto, Loc. Fugazzolo:
a) Fabbricato di civile abitazione da terra a tetto, composto da ingresso, cucina, disimpegno, corridoio, servizio, soggiorno al piano terra, con annesso vano scala di collegamento col piano primo, composto da quattro camere, con annesse due cantine al piano seminterrato e poca area cortilizia su due lati e modesto terreno ortivo in aderenza, censito al catasto fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 138 località Fugazzolo Sopra, piano T.-S1, cat. A/4 cl. 1, vani 9,5,
Totale mq. 213 catastali – r.c. Euro 358,16.
b) Piccolo fabbricato da terra a tetto ex stalla e fienile, con annessa area cortilizia su tre lati a quote diverse, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Berceto al foglio 60 mappale 178 località
Fugazzolo Sopra, Piano T-1 – cat. C/6, cl. 1, mq. 62, Mq. 74 catastali, r.c. Euro 114,48.
c) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Berceto
4 al foglio 60 mappali 128- 381- 397- 479 – 480 - 484 – 485 – 509 – 581 – 584 al foglio 50 mappale 227 al foglio 69 mappali 1 – 2 al foglio 71 mappale 102 per complessivi Ha. 09.42.46 – R.D. Euro 57,97 – R.A. Euro 81,55 pari a biolche 30,58.
Beni siti nel Comune di Corniglio:
d) Terreni agricoli sparsi a natura seminativo boschivo incolto Prato, censiti al catasto terreni del comune di Corniglio al foglio 34, mappale 69, Ha. 00.61.90 – R.D. Euro 2,56 – R.A. Euro 1,60 pari a biolche 2,00.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria AS RI Vena)
5