TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 14983/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/04/2024, assunta in decisione all'udienza del 13/01/2025 e discussa nella Camera di
Consiglio del 12/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Danovi LI e Finotti Ilaria, presso il cui studio – sito in LA, via San Barnaba n.
32 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dell'avv. Russo Alessandra presso il cui studio – sito in LA, via Camperio n. 9 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del 13/01/2025; Parte_1
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del 13/01/2025; Controparte_1
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2024 chiedeva al Tribunale di LA di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1 pagina 1 di 8 LA in data 30/08/2008 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 267, parte II, serie A anno 2008); chiedeva, altresì: - di affidare i figli minori LI (nato il [...]) Per_ e (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- di assegnare la casa familiare di LA, via Giacomo Boni, n. 28 alla madre;
- di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figli come indicato nel ricorso;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.700,00 mensili (euro 850,00 per ciascun figlio), oltre a 2/3 delle spese straordinarie (le spese della baby-sitter ripartite al 50% e le spese condominiali ordinarie a carico della madre).
Il ricorrente precisava di essersi separato consensualmente dalla coniuge con verbale ex art. 711
c.p.c. del 19/04/2021, omologato dal Tribunale di LA in data 14/05/2021, che prevedeva l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre – a cui veniva assegnata la casa familiare – e con ampi spazi di frequentazioni padre-figli, nonché un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 mensili per ciascun figli), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie mediche e scolastiche e al 50% delle ulteriori spese straordinarie;
il Signor inoltre, si era impegnato a sostenere l'intera rata Pt_1 del mutuo gravante sulla casa familiare, le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative a tale immobile, i costi della baby-sitter, nonché la mensa scolastica dei minori.
Con riguardo alle domande formulate nel presente giudizio, il ricorrente evidenziava l'esigenza di ridimensionare gli esborsi complessivi relativi al mantenimento indiretto dei figli, rappresentando il peggioramento della propria condizione economico-lavorativa come in seguito meglio specificato.
Con memoria depositata in data 12/08/2024, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 aderiva alle domande di divorzio, di affidamento e collocamento dei figli minori, di frequentazioni padre-figli e di assegnazione della casa coniugale come formulate dal ricorrente;
quanto agli aspetti economici, la resistente contestava le allegazione del marito, chiedendo di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.754,00 mensili (importo coincidente con la rivalutazione Istat dell'assegno previsto in separazione), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, con impegno della resistente a sostenere il 30% dei costi della baby-sitter e le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare.
All'udienza di prima comparizione del 24/10/2024, il ricorrente si dichiarava disponibile ad un esborso mensili massimo di euro 3.500,00, con ripartizione di 1/3 a carico della madre e 2/3 a carico del padre delle spese straordinarie, compresa la baby-sitter; la resistente si dichiarava disponibile a sostenere interamente le spese condominiali ordinarie e quelle straordinarie come da titolo di proprietà, oltre al 30% delle spese attuali della baby-sitter (ridotte ad euro 960,00 mensili) e del
25% delle ulteriori spese straordinarie.
Ciò considerato, il Giudice delegato assegnava termine alle parti per valutare le proposte conciliative emerse nel corso dell'udienza, riservando all'esito l'eventuale adozione di provvedimenti provvisori. pagina 2 di 8 Atteso il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, con provvedimento del 12/11/2024 il
Giudice delegato confermava, in via provvisoria, le condizioni della separazione e fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 13/01/2025, il Giudice delegato invitava le parti alla discussione orale della causa, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa in data 12/03/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, alla luce della documentazione economico-patrimoniale acquisita in atti.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/08/2008 a LA (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 267, parte II, serie A anno 2008); si sono separati con verbale ex art. 711 c.p.c. del 19/04/2021, omologato dal Tribunale di LA in data
14/05/2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con il calendario padre-figli sostanzialmente concordato dalle parti: in particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli
(salvo migliori accordi tra i genitori): - a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì sino al giovedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- il padre accompagnerà a scuola i minori tutte le mattine, compatibilmente con i suoi futuri impegni lavorativi;
- durante i periodi festivi secondo il calendario previsto in sede di separazione.
Invero, nel corso del presente giudizio non sono emerse disarmonie tra le parti con riguardo alla gestione dei minori, vertendo, infatti, la presente controversia esclusivamente su questioni economiche.
Analoghe ragioni devono essere poste alla base dell'opportunità di confermare il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nonché di prevedere il calendario di frequentazioni padre- pagina 3 di 8 figli come sostanzialmente concordato dai genitori: tale assetto organizzativo appare, infatti, funzionale a garantire ai minori una situazione di equilibrio anche a seguito della crisi familiare e ad assicurare agli stessi l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare – sita in LA, via Giacomo
Boni n. 28, in comproprietà tra le parti – alla madre, in quanto genitore collocatario dei figli minori e considerato che sul punto le parti hanno formulato domande coincidenti.
Sulle questioni economiche Per_ Con riguardo al mantenimento dei figli minori LI e il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento degli stessi pari ad euro 1.500,00 mensili (euro
750,00 mensili per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie (comprese quelle relative alla baby-sitter) al 70% in capo al ricorrente e al 30% in capo alla resistente.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, si rileva che al momento della separazione il Signor svolgeva attività di direttore generale presso Moschino, attività per la Pt_1 quale ha percepito un reddito complessivo di euro 232.779,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensile di euro 12.029,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro 248.828,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 12.832,00 al netto Irpef, cfr. 730/2022), di euro
332.522,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di euro 16.794,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023).
Tali redditi risultavano altresì integrati dal canone percepito dalla locazione dell'immobile di
LA, via Washington n. 29, di esclusiva proprietà del ricorrente, pari ad euro 1.106,00 mensili, al netto della cedolare secca (cfr. doc. 7bis, contratto di locazione in essere dal 15/10/2020).
Oltre a tale proprietà immobiliare, il ricorrente risultava altresì comproprietario al 50%, unitamente alla moglie, della casa familiare sita in LA, via Giacomo Boni n. 28, sulla quale gravava mutuo con rata mensile pari ad euro 1.360,00.
A fronte di tale condizione economica, in sede di accordi separativi il ricorrente si era impegnato a sostenere un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 1.500,00 mensile, oltre al pagamento integrale del mutuo gravante sulla casa familiare come sopra quantificato, al pagamento delle spese della baby-sitter pari ad euro 1.400,00 mensili e al pagamento delle spese condominiali ordinarie pari ad euro 500,00 mensili (cfr. udienza del 24/10/2024), comportanti una spesa mensile fissa di euro 4.760,00, a cui aggiungere il pagamento integrale delle spese straordinarie mediche e scolastiche, il 50% delle ulteriori spese straordinarie e il pagamento integrale delle spese straordinarie condominiali.
pagina 4 di 8 Quanto alle vicende successive, si rileva che nell'aprile 2022 il ricorrente ha acquistato la proprietà esclusiva di immobile in Cavaion Veronese, adibito a casa vacanza (cfr. all. D).
Inoltre, nel settembre 2022 il Signor ha estinto il mutuo gravante sulla casa familiare per Pt_1
l'importo di euro 165.458,00, con successiva accensione di fido bancario di euro 150.000,00 circa
(cfr. doc. 7), permanendo pertanto un impegno finanziario di circa euro 1.000,00 mensili (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24/10/2024).
Peraltro, in data 31/03/2023 il ricorrente ha cessato il proprio rapporto di lavoro presso Moschino, percependo dal gennaio al marzo 2023 un reddito pari ad euro 65.912,00 (pari ad un reddito mensile di euro 14.890,00 al netto Irpef, cfr. CU 2024); inoltre, con la busta paga di marzo 2023 ha percepito (oltre alla retribuzione mensile, già conteggiata nel CU 2024) una somma a titolo di buona uscita e la liquidazione del TFR per un totale di euro 247.293,00 (cfr. doc. C).
Quanto al patrimonio mobiliare del ricorrente, si rileva che, a fronte del fido bancario accesso a seguito dell'estinzione del mutuo sulla casa familiare, risulta al 31/03/2024 un debito di euro
114.000,00 (cfr. estratti conti Banca Intesa Private Banking, all. F), mentre il conto corrente di
Banca Intesa presenta un saldo al 31/12/2023 pari ad euro 6.000,00 (a fronte di euro 40.000,00 nel periodo della separazione cfr. all. G); inoltre, il Signor risulta titolare di due conti titoli, con Pt_1 un controvalore totale di euro 240.000,00 al 31/12/2023 (cfr. docc. I e L).
Quanto alla situazione attuale, ad oggi il ricorrente – nonostante il profilo di alto rilievo professionale – risulta ancora privo di un'occupazione lavorativa;
tuttavia, a fine 2024 ha effettuato alcune operazioni immobiliari volte ad ottenere nuove fonti di reddito da locazione: in particolare, in data 27/09/2024 il Signor ha acquistato la proprietà di un immobile in LA, via Pt_1
Maderna, n. 17 per il prezzo di euro 254.000,00 e in data 29/10/2024 di un immobile in LA via
Pasolini n. 84 per il prezzo di euro 305.000,00 (cfr. all. 1 e 2) dalla fine del 2024 tali immobili risultano essere disponibili per locazioni brevi/medie fino a tre mesi, al prezzo di circa euro
120,00/150,00 a notte (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13/01/2025).
Tali immobili – come riferito dal ricorrente all'udienza del 13/01/2025 – sono stati acquistati in larga parte con denaro prestato dai genitori del Signor per un totale di euro 500.000,00, che Pt_1 il ricorrente dovrà restituire agli stessi solo successivamente alla vendita dell'immobile di via
Washington n. 29, che allo stato risulta ancora locato a terzi (cfr. all. 3 e 4).
Da ultimo, si rileva che il Signor vive unitamente alla nuova compagna e alla figlia, nata nel Pt_1
2022 da tale relazione, presso l'immobile di LA, via California n. 19, condotto in locazione con un canone annuo che ammonterebbe ad euro 26.000,00 circa, spese ripartite con l'attuale compagna
(cfr. disclosure).
pagina 5 di 8 Quanto alla resistente, la situazione lavorativa della RA è rimasta invariata rispetto al CP_1 periodo della separazione, risultando già da allora dipendente presso Mandarina Duck, con contratto part-time; peraltro, si rileva un pur lieve aumento reddituale registrato negli ultimi anni: in particolare, la ricorrente ha percepito un reddito complessivo di euro 13.373,00 nell'anno di imposta
2020 (pari ad un reddito mensile di euro 1.101,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro 13.890,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 1.050,00 al netto Irpef, cfr.
730/2022), di euro 16.246,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di euro
1.341,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023), di euro 22.329,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensile di euro 1.668,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024).
Come già considerato nel periodo della separazione, la resistente risulta comproprietaria al 50% con il marito della casa familiare di LA, via Giacomo Boni, n. 28, alla stessa assegnata, e comproprietaria per 1/6 con la propria madre e il fratello di un immobile sito in Levanto, adibito a casa vacanza (cfr. doc. 4).
Quanto al patrimonio mobiliare, al 31/12/2023 la RA risultava disporre di risparmi per CP_1 euro 60.000,00 circa, situazione sostanzialmente invariata rispetto all'anno della separazione (cfr. all. E – G, estratti conto corrente Intesa San Paolo); la resistente dispone altresì di fondi presso
Intesa San Paolo, con un controvalore considerato in sede di separazione di euro 7.000,00, lievemente aumentato ad euro 8.000,00 (cfr. all. H –L).
Infine, si rileva che la resistente percepisce interamente l'assegno unico universale pari ad euro
361,00 mensili (cfr. dichiarazione rese all'udienza del 24/10/2024).
Ciò posto – all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti come sorpa esposta e delle domande avanzate dalle stesse sul punto all'udienza del 13/01/2025 – il
Collegio ritiene equo e congruo prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli come sopra quantificato, posto che trattasi di determinazione che tiene conto dello stato di disoccupazione del ricorrente protratto ormai da più di un anno e che in ogni caso risulta compatibile rispetto alla disponibilità di un esborso complessivo di euro 3.500,00 mensili offerta dal ricorrente all'udienza del 24/10/2024, tenuto conto degli aumentati obblighi della RA che sosterrà CP_1 interamente le spese condominiali ordinarie della casa familiare e il 50% di quelle straordinarie come per legge (spese che secondo gli accordi separativi erano tutte interamente a carico del marito), del ridotto contributo alle spese della baby-sitter che il ricorrente sarà tenuto a sostenere (il
70% di euro 900,00 circa ad oggi) e delle attuali spese relative al fido bancario, comunque inferiori rispetto al mutuo precedentemente gravante sulla casa familiare.
pagina 6 di 8 Si ritiene, infine, che le domande relative al contatto di lavoro della baby-sitter, RA , Pt_2 siano inammissibili, in quanto estranee al presente giudizio di divorzio tra le parti.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, il sostanziale accordo in punto di responsabilità genitoriale e di assegnazione della casa familiare e la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle questioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 [...]
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra e in data 30/08/2008 a LA (atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 267, parte II, serie A anno 2008); Per_ 2. Affida i figli minori LI e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori: - a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì sino al giovedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- il padre accompagnerà a scuola i minori tutte le mattine, compatibilmente con i suoi futuri impegni lavorativi;
- durante i periodi festivi secondo il calendario previsto in sede di separazione.
4. Assegna la casa familiare sita in LA, via Giacomo Boni n 28 alla resistente;
come per legge le spese ordinarie relative a tale immobile saranno a carico della resistente, mentre le spese condominiali straordinarie seguiranno il titolo di proprietà;
5. Conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli nella Parte_1 misura di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio), somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Controparte_1 marzo 2021, e con rivalutazione annuale Istat;
6. Dispone che le spese straordinarie sino ripartite al 70% a carico del padre e Parte_1 al 30% a carico della madre come di seguito individuate e comprensive Controparte_1 delle spese della baby-sitter:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 7 di 8 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Compensa le spese di lite;
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di LA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in LA, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/04/2024, assunta in decisione all'udienza del 13/01/2025 e discussa nella Camera di
Consiglio del 12/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Danovi LI e Finotti Ilaria, presso il cui studio – sito in LA, via San Barnaba n.
32 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dell'avv. Russo Alessandra presso il cui studio – sito in LA, via Camperio n. 9 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del 13/01/2025; Parte_1
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del 13/01/2025; Controparte_1
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2024 chiedeva al Tribunale di LA di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1 pagina 1 di 8 LA in data 30/08/2008 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 267, parte II, serie A anno 2008); chiedeva, altresì: - di affidare i figli minori LI (nato il [...]) Per_ e (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- di assegnare la casa familiare di LA, via Giacomo Boni, n. 28 alla madre;
- di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figli come indicato nel ricorso;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.700,00 mensili (euro 850,00 per ciascun figlio), oltre a 2/3 delle spese straordinarie (le spese della baby-sitter ripartite al 50% e le spese condominiali ordinarie a carico della madre).
Il ricorrente precisava di essersi separato consensualmente dalla coniuge con verbale ex art. 711
c.p.c. del 19/04/2021, omologato dal Tribunale di LA in data 14/05/2021, che prevedeva l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre – a cui veniva assegnata la casa familiare – e con ampi spazi di frequentazioni padre-figli, nonché un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 mensili per ciascun figli), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie mediche e scolastiche e al 50% delle ulteriori spese straordinarie;
il Signor inoltre, si era impegnato a sostenere l'intera rata Pt_1 del mutuo gravante sulla casa familiare, le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative a tale immobile, i costi della baby-sitter, nonché la mensa scolastica dei minori.
Con riguardo alle domande formulate nel presente giudizio, il ricorrente evidenziava l'esigenza di ridimensionare gli esborsi complessivi relativi al mantenimento indiretto dei figli, rappresentando il peggioramento della propria condizione economico-lavorativa come in seguito meglio specificato.
Con memoria depositata in data 12/08/2024, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 aderiva alle domande di divorzio, di affidamento e collocamento dei figli minori, di frequentazioni padre-figli e di assegnazione della casa coniugale come formulate dal ricorrente;
quanto agli aspetti economici, la resistente contestava le allegazione del marito, chiedendo di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.754,00 mensili (importo coincidente con la rivalutazione Istat dell'assegno previsto in separazione), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, con impegno della resistente a sostenere il 30% dei costi della baby-sitter e le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare.
All'udienza di prima comparizione del 24/10/2024, il ricorrente si dichiarava disponibile ad un esborso mensili massimo di euro 3.500,00, con ripartizione di 1/3 a carico della madre e 2/3 a carico del padre delle spese straordinarie, compresa la baby-sitter; la resistente si dichiarava disponibile a sostenere interamente le spese condominiali ordinarie e quelle straordinarie come da titolo di proprietà, oltre al 30% delle spese attuali della baby-sitter (ridotte ad euro 960,00 mensili) e del
25% delle ulteriori spese straordinarie.
Ciò considerato, il Giudice delegato assegnava termine alle parti per valutare le proposte conciliative emerse nel corso dell'udienza, riservando all'esito l'eventuale adozione di provvedimenti provvisori. pagina 2 di 8 Atteso il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, con provvedimento del 12/11/2024 il
Giudice delegato confermava, in via provvisoria, le condizioni della separazione e fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 13/01/2025, il Giudice delegato invitava le parti alla discussione orale della causa, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa in data 12/03/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, alla luce della documentazione economico-patrimoniale acquisita in atti.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/08/2008 a LA (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 267, parte II, serie A anno 2008); si sono separati con verbale ex art. 711 c.p.c. del 19/04/2021, omologato dal Tribunale di LA in data
14/05/2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con il calendario padre-figli sostanzialmente concordato dalle parti: in particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli
(salvo migliori accordi tra i genitori): - a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì sino al giovedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- il padre accompagnerà a scuola i minori tutte le mattine, compatibilmente con i suoi futuri impegni lavorativi;
- durante i periodi festivi secondo il calendario previsto in sede di separazione.
Invero, nel corso del presente giudizio non sono emerse disarmonie tra le parti con riguardo alla gestione dei minori, vertendo, infatti, la presente controversia esclusivamente su questioni economiche.
Analoghe ragioni devono essere poste alla base dell'opportunità di confermare il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nonché di prevedere il calendario di frequentazioni padre- pagina 3 di 8 figli come sostanzialmente concordato dai genitori: tale assetto organizzativo appare, infatti, funzionale a garantire ai minori una situazione di equilibrio anche a seguito della crisi familiare e ad assicurare agli stessi l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare – sita in LA, via Giacomo
Boni n. 28, in comproprietà tra le parti – alla madre, in quanto genitore collocatario dei figli minori e considerato che sul punto le parti hanno formulato domande coincidenti.
Sulle questioni economiche Per_ Con riguardo al mantenimento dei figli minori LI e il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento degli stessi pari ad euro 1.500,00 mensili (euro
750,00 mensili per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie (comprese quelle relative alla baby-sitter) al 70% in capo al ricorrente e al 30% in capo alla resistente.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, si rileva che al momento della separazione il Signor svolgeva attività di direttore generale presso Moschino, attività per la Pt_1 quale ha percepito un reddito complessivo di euro 232.779,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensile di euro 12.029,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro 248.828,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 12.832,00 al netto Irpef, cfr. 730/2022), di euro
332.522,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di euro 16.794,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023).
Tali redditi risultavano altresì integrati dal canone percepito dalla locazione dell'immobile di
LA, via Washington n. 29, di esclusiva proprietà del ricorrente, pari ad euro 1.106,00 mensili, al netto della cedolare secca (cfr. doc. 7bis, contratto di locazione in essere dal 15/10/2020).
Oltre a tale proprietà immobiliare, il ricorrente risultava altresì comproprietario al 50%, unitamente alla moglie, della casa familiare sita in LA, via Giacomo Boni n. 28, sulla quale gravava mutuo con rata mensile pari ad euro 1.360,00.
A fronte di tale condizione economica, in sede di accordi separativi il ricorrente si era impegnato a sostenere un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 1.500,00 mensile, oltre al pagamento integrale del mutuo gravante sulla casa familiare come sopra quantificato, al pagamento delle spese della baby-sitter pari ad euro 1.400,00 mensili e al pagamento delle spese condominiali ordinarie pari ad euro 500,00 mensili (cfr. udienza del 24/10/2024), comportanti una spesa mensile fissa di euro 4.760,00, a cui aggiungere il pagamento integrale delle spese straordinarie mediche e scolastiche, il 50% delle ulteriori spese straordinarie e il pagamento integrale delle spese straordinarie condominiali.
pagina 4 di 8 Quanto alle vicende successive, si rileva che nell'aprile 2022 il ricorrente ha acquistato la proprietà esclusiva di immobile in Cavaion Veronese, adibito a casa vacanza (cfr. all. D).
Inoltre, nel settembre 2022 il Signor ha estinto il mutuo gravante sulla casa familiare per Pt_1
l'importo di euro 165.458,00, con successiva accensione di fido bancario di euro 150.000,00 circa
(cfr. doc. 7), permanendo pertanto un impegno finanziario di circa euro 1.000,00 mensili (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24/10/2024).
Peraltro, in data 31/03/2023 il ricorrente ha cessato il proprio rapporto di lavoro presso Moschino, percependo dal gennaio al marzo 2023 un reddito pari ad euro 65.912,00 (pari ad un reddito mensile di euro 14.890,00 al netto Irpef, cfr. CU 2024); inoltre, con la busta paga di marzo 2023 ha percepito (oltre alla retribuzione mensile, già conteggiata nel CU 2024) una somma a titolo di buona uscita e la liquidazione del TFR per un totale di euro 247.293,00 (cfr. doc. C).
Quanto al patrimonio mobiliare del ricorrente, si rileva che, a fronte del fido bancario accesso a seguito dell'estinzione del mutuo sulla casa familiare, risulta al 31/03/2024 un debito di euro
114.000,00 (cfr. estratti conti Banca Intesa Private Banking, all. F), mentre il conto corrente di
Banca Intesa presenta un saldo al 31/12/2023 pari ad euro 6.000,00 (a fronte di euro 40.000,00 nel periodo della separazione cfr. all. G); inoltre, il Signor risulta titolare di due conti titoli, con Pt_1 un controvalore totale di euro 240.000,00 al 31/12/2023 (cfr. docc. I e L).
Quanto alla situazione attuale, ad oggi il ricorrente – nonostante il profilo di alto rilievo professionale – risulta ancora privo di un'occupazione lavorativa;
tuttavia, a fine 2024 ha effettuato alcune operazioni immobiliari volte ad ottenere nuove fonti di reddito da locazione: in particolare, in data 27/09/2024 il Signor ha acquistato la proprietà di un immobile in LA, via Pt_1
Maderna, n. 17 per il prezzo di euro 254.000,00 e in data 29/10/2024 di un immobile in LA via
Pasolini n. 84 per il prezzo di euro 305.000,00 (cfr. all. 1 e 2) dalla fine del 2024 tali immobili risultano essere disponibili per locazioni brevi/medie fino a tre mesi, al prezzo di circa euro
120,00/150,00 a notte (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13/01/2025).
Tali immobili – come riferito dal ricorrente all'udienza del 13/01/2025 – sono stati acquistati in larga parte con denaro prestato dai genitori del Signor per un totale di euro 500.000,00, che Pt_1 il ricorrente dovrà restituire agli stessi solo successivamente alla vendita dell'immobile di via
Washington n. 29, che allo stato risulta ancora locato a terzi (cfr. all. 3 e 4).
Da ultimo, si rileva che il Signor vive unitamente alla nuova compagna e alla figlia, nata nel Pt_1
2022 da tale relazione, presso l'immobile di LA, via California n. 19, condotto in locazione con un canone annuo che ammonterebbe ad euro 26.000,00 circa, spese ripartite con l'attuale compagna
(cfr. disclosure).
pagina 5 di 8 Quanto alla resistente, la situazione lavorativa della RA è rimasta invariata rispetto al CP_1 periodo della separazione, risultando già da allora dipendente presso Mandarina Duck, con contratto part-time; peraltro, si rileva un pur lieve aumento reddituale registrato negli ultimi anni: in particolare, la ricorrente ha percepito un reddito complessivo di euro 13.373,00 nell'anno di imposta
2020 (pari ad un reddito mensile di euro 1.101,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro 13.890,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 1.050,00 al netto Irpef, cfr.
730/2022), di euro 16.246,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di euro
1.341,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023), di euro 22.329,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensile di euro 1.668,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024).
Come già considerato nel periodo della separazione, la resistente risulta comproprietaria al 50% con il marito della casa familiare di LA, via Giacomo Boni, n. 28, alla stessa assegnata, e comproprietaria per 1/6 con la propria madre e il fratello di un immobile sito in Levanto, adibito a casa vacanza (cfr. doc. 4).
Quanto al patrimonio mobiliare, al 31/12/2023 la RA risultava disporre di risparmi per CP_1 euro 60.000,00 circa, situazione sostanzialmente invariata rispetto all'anno della separazione (cfr. all. E – G, estratti conto corrente Intesa San Paolo); la resistente dispone altresì di fondi presso
Intesa San Paolo, con un controvalore considerato in sede di separazione di euro 7.000,00, lievemente aumentato ad euro 8.000,00 (cfr. all. H –L).
Infine, si rileva che la resistente percepisce interamente l'assegno unico universale pari ad euro
361,00 mensili (cfr. dichiarazione rese all'udienza del 24/10/2024).
Ciò posto – all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti come sorpa esposta e delle domande avanzate dalle stesse sul punto all'udienza del 13/01/2025 – il
Collegio ritiene equo e congruo prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli come sopra quantificato, posto che trattasi di determinazione che tiene conto dello stato di disoccupazione del ricorrente protratto ormai da più di un anno e che in ogni caso risulta compatibile rispetto alla disponibilità di un esborso complessivo di euro 3.500,00 mensili offerta dal ricorrente all'udienza del 24/10/2024, tenuto conto degli aumentati obblighi della RA che sosterrà CP_1 interamente le spese condominiali ordinarie della casa familiare e il 50% di quelle straordinarie come per legge (spese che secondo gli accordi separativi erano tutte interamente a carico del marito), del ridotto contributo alle spese della baby-sitter che il ricorrente sarà tenuto a sostenere (il
70% di euro 900,00 circa ad oggi) e delle attuali spese relative al fido bancario, comunque inferiori rispetto al mutuo precedentemente gravante sulla casa familiare.
pagina 6 di 8 Si ritiene, infine, che le domande relative al contatto di lavoro della baby-sitter, RA , Pt_2 siano inammissibili, in quanto estranee al presente giudizio di divorzio tra le parti.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, il sostanziale accordo in punto di responsabilità genitoriale e di assegnazione della casa familiare e la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle questioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 [...]
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra e in data 30/08/2008 a LA (atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 267, parte II, serie A anno 2008); Per_ 2. Affida i figli minori LI e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori: - a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì sino al giovedì mattina con accompagnamento dei minori a scuola;
- il padre accompagnerà a scuola i minori tutte le mattine, compatibilmente con i suoi futuri impegni lavorativi;
- durante i periodi festivi secondo il calendario previsto in sede di separazione.
4. Assegna la casa familiare sita in LA, via Giacomo Boni n 28 alla resistente;
come per legge le spese ordinarie relative a tale immobile saranno a carico della resistente, mentre le spese condominiali straordinarie seguiranno il titolo di proprietà;
5. Conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli nella Parte_1 misura di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio), somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Controparte_1 marzo 2021, e con rivalutazione annuale Istat;
6. Dispone che le spese straordinarie sino ripartite al 70% a carico del padre e Parte_1 al 30% a carico della madre come di seguito individuate e comprensive Controparte_1 delle spese della baby-sitter:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 7 di 8 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Compensa le spese di lite;
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di LA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in LA, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 8 di 8