CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 887 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'avv.to MARRABELLO DANIELA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to VITALE SIVESTRO Controparte_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.10.2024 ha agito contro la Parte_1 CP_1 alle cui dipendenze ha svolto le mansioni di operatore ecologico nell'ambito dell'appalto per la “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani (r.s.u.) del Comune di
Vibo Valentia”, per ottenere il rimborso delle spese che nella misura lorda di € 1.618,18, che assume spettargli ai sensi dell'art. 37, lett. a), del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria1, per essersi recato quotidianamente con la propria autovettura, nel periodo compreso tra il 4 maggio 2023 ed il 15 novembre 2023, dalla “sede di lavoro”, sita in Vibo Valentia, al “deposito dei mezzi aziendali”, sito nel comune di Maierato, ove ritira e poi riporta l'automezzo che la società datrice di lavoro gli affida per svolgere le sue mansioni.
Nella resistenza della società convenuta, il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che:
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze Parte_1 della società resistente, consisteva nel raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare
l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso
l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo
Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di Maierato.
Il ricorrente appella la sentenza perché addebita al tribunale:
1) di aver erroneamente considerato che la sua sede di lavoro sia sita nel comune di
Maierato, dovendosi essa invece collocare nel comune di Vibo Valentia per come espressamente affermato nel contrato di lavoro, ribadito nelle buste paga prodotte in atti e confermato nello stesso verbale sindacale del 21\5\2020 prodotto dalla resistente. Né potrebbe essere diversamente atteso che la convenuta “subentrava nell'ambito dell'appalto di raccolta rifiuti solidi urbani del , e non già del Controparte_2
e, per l'effetto, procedeva all'assunzione dei lavoratori, tra cui Controparte_3
Pag. 2 di 7 l'odierno appellante, da assegnare al comune di Vibo Valentia (CANTIERE DI
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO), e non già presso il comune di MAIERATO, mera sede operativa ove risulta collocato l'autoparco aziendale”.
Una percorrenza quotidiana evidentemente imposta da “ragioni di servizio”, come da questa Corte ripetutamente riconosciuto in analoghi giudizi, decisi in senso favorevole ai lavoratori nelle sentenze di cui indica gli estremi ed alle cui motivazioni, in accoglimento della proposta impugnazione, chiede sia fatto rinvio ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c..
Nella resistenza della parte appellata, che ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il
Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1. Questa Corte si è già pronunciata in un giudizio identico, vertente tra l'odierna società appellata ed un altro lavoratore, e a quella sentenza è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per accogliere l'appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi> di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass. 17640/2016).
2.In particolare, si riporta testualmente nelle parti di interesse la motivazione della sentenza di questa Corte n. 1094/2025 pubblicata il 21.10.2025 nel giudizio iscritto al
RG n. 697/2024:
L'appello è fondato.
Ha ragione l'appellante a sostenere che il suo luogo di lavoro, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non coincide con la sede aziendale, presso la quale è ricoverato l'automezzo di cui egli si avvale per espletare le sue mansioni, bensì è stato contrattualmente collocato dalle parti nel comune di Vibo Valentia2.
Pag. 3 di 7 La pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro è esplicita, laddove esso prevede che: "l'attività lavorativa sarà svolta su tutto il territorio comunale di Vibo
Valentia".
L'esplicita delimitazione territoriale3, prevista nel contratto di lavoro, comporta che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal "luogo di lavoro", per recarsi nella sede aziendale ove deve presenziare all'appello giornaliero e ritirare lo strumento di lavoro, integrano, per il loro carattere temporaneo, missioni funzionali ad esigenze aziendali: ossia a consentire che l'automezzo aziendale raggiunga l'ambito territoriale dove deve essere utilizzato per le operazioni di diserbamento;
ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituisce la sede di lavoro. Le spese necessarie per quegli spostamenti devono, pertanto, essere sopportate dal datore di lavoro.
Ciò in forza della disposizione collettiva che l'appellante invoca e che, per l'appunto, gli garantisce il rimborso delle spese che ha sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società appellata custodisce l'automezzo con cui egli è tenuto a svolgere la sua prestazione. In disparte ogni valutazione circa la dedotta collocazione all'interno dell'orario di lavoro delle predette operazioni di spostamento verso e dal deposito aziendale, del tutto ultronea rispetto all'odierno giudizio, concernente solo il rimborso delle spese per esse sostenute.
In senso contrario non convince l'argomentazione della società appellata che è volta a distinguere, sulla base dell'art. 17, c. 11, del CCNL applicabile4, il “luogo di lavoro” dal
“posto di lavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondo rimesso all'unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare “l'orario di lavoro effettivo”.
L'argomentazione non convince perché:
a) la disposizione collettiva presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro, ossia che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non sia stato 3 In dottrina: "... il luogo delimita ... lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione". È di altro autore la notazione secondo cui: "In base alle norme civilistiche, il luogo di adempimento, cioè lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione di lavoro, può essere determinato dalle parti nel contratto individuale ...".
Pag. 4 di 7 individuato al momento dell'assunzione e fatto oggetto di pattuizione individuale, com'è invece avvenuto nella fattispecie in esame. Solo in tal caso, invero, si legittima l'individuazione unilaterale del luogo di lavoro da parte dell'imprenditore, che, altrimenti, integrerebbe una modifica dell'originaria pattuizione del luogo di lavoro e sarebbe perciò soggetta alla disciplina limitativa dei trasferimenti;
b) la medesima disposizione collettiva, comunque, condiziona la sua applicabilità all'esigenza che, giornalmente, il lavoratore si sposti per “raggiungere … le diverse sedi in cui esplica la propria attività”, giacché solo in quel caso occorre individuare, tra “le diverse sedi”, quella presso la quale inizia la sua giornata lavorativa. Ma nel caso di specie non ci sono “diverse sedi”, atteso che la sede ove il ricorrente è chiamato ad esplicare la sua attività è unica e coincide con il territorio del comune di Vibo Valentia.
Come non convincente è la tesi, secondo cui lo spostamento quotidiano del ricorrente dal comune di Vibo Valentia (luogo di lavoro) all'autoparco aziendale sito in Maierato e ritorno non fosse dettato da esigenze di servizio, con conseguente inapplicabilità dell'invocato art.37, lett.a) del CCNL. Tesi esclusivamente fondata sull'erroneo presupposto che il luogo concordato di esecuzione della prestazione lavorativa fosse ubicato presso l'autoparco di Maierato, circostanza, come detto, irrimediabilmente smentita dal tenore letterale del contratto individuale di lavoro che, viceversa, lo colloca in Vibo
Valentia.
Con conseguente irrilevanza, a fini di causa, della sentenza resa dal Tribunale di Catania e prodotta in atti, nella quale non vi è alcun cenno circa il luogo di lavoro contrattualmente pattuito fra le parti di quel giudizio.
L'uso della propria autovettura, da parte del dipendente, per spostarsi dal luogo di lavoro
(sito a Vibo Valentia) al deposito aziendale (sito a Maierato) è pacifico tra le parti. Lo ammette la stessa società datrice di lavoro allorché, costituendosi davanti al Tribunale cittadino, riconosce che il ricorrente usava la propria autovettura per recarsi presso la “sede operativa e punto firma” ubicata all'interno dell'autoparco di Maierato5.
Né rileva l'assenza di un'esplicita autorizzazione al ricorrente ad utilizzare la propria autovettura, atteso che:
Pag. 5 di 7 1) il diuturno utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza che la controparte datoriale glielo contestasse, dimostra che il ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è stato tacitamente assentito dalla società appellata;
2) la prolungata prassi così instauratasi (in forza della quale il ricorrente, ogni giorno,
è costretto a raggiungere Maierato per ritirare l'automezzo da condurre per le strade di
Vibo Valentia) integra un chiaro indice presuntivo della richiesta rivolta dall'azienda al ricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro per munirsi dello strumento con il quale deve eseguire la sua prestazione. Che ciò comporti l'uso della propria autovettura si inferisce dalla mancata allegazione, da parte dell'appellata, di soluzioni alternative concretamente praticabili dal ricorrente e compatibili con il suo orario di lavoro;
3) d'altronde, poiché lo spostamento per ragioni di servizio ricade nell'orario di lavoro, il cui esordio, nella fattispecie, coincide con la partenza del ricorrente da Vibo
Valentia per Maierato, deve reputarsi che le sue modalità, per come concretamente praticate, siano conformi alle tacite direttive impartite dall'azienda che ha assentito all'uso dell'autovettura personale del ricorrente, non avendogli imposto l'uso di un mezzo di trasporto differente.
Inammissibile è la contestazione del quantum rivendicato dal ricorrente formulata solo con l'odierno atto d'appello e fondata sull'allegazione di un'indicazione asseritamente erronea della distanza quotidianamente percorsa dal ricorrente, che non sarebbe pari a Km 17,20, come indicato nel ricorso introduttivo.
La circostanza, specificamente dedotta in domanda e fondata, da un lato, sulla produzione di una stampa della distanza fra Vibo Valentia e il deposito di Maierato per come calcolata dal sito “Googlemaps” e, dall'altro, sulla quantificazione del dovuto in base alle norme contrattuali che disciplinano il rimborso delle spese di viaggio a mezzo di CTP versata in atti, non è stata infatti contestata dalla resistente nel pregresso grado di giudizio e, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art.416, 3° co., c.p.c.
Né argomenti in senso contrario a quanto esposto possono esser tratti dal verbale sindacale di cambio appalto del 21\5\2020, prodotto in atti dall'appellata e non contenente alcuna pattuizione in ordine al luogo di lavoro, ma solo una mera “comunicazione” della
Pag. 6 di 7 subentrante sull'ubicazione nella “Zona Industriale di Maierato” della propria “sede operativa”.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e l'attribuzione all'appellante dell'importo che rivendica, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dalle singole scadenze al soddisfo.
2.Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa, dei parametri previsti dal
DM 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 19.9.2025, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 890/2025, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante di € 1.618,18,, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al soddisfo;
2. condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1314,00 per il primo grado ed in € 1.458,00 per il secondo, oltre accessori come per legge con distrazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo cui: “I rimborsi spese … sono i seguenti: a) rimborso spese per autovettura. Il dipendente, che previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto ad un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica …”. 2 In dottrina: "Di norma, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è determinato contrattualmente (cfr. art. 1182, comma
1, cod. civ.) ...". E altro autore: "All'atto dell'assunzione, il luogo della prestazione lavorativa è precisato in contratto". Concorde è
l'indicazione di un terzo autore secondo cui: “la determinazione del luogo di lavoro, all'atto dell'assunzione … è precisata con un accordo …”. 4 Che così recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”. 5 Cfr. pag. 5 della memoria costitutiva di primo grado.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 887 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'avv.to MARRABELLO DANIELA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to VITALE SIVESTRO Controparte_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.10.2024 ha agito contro la Parte_1 CP_1 alle cui dipendenze ha svolto le mansioni di operatore ecologico nell'ambito dell'appalto per la “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani (r.s.u.) del Comune di
Vibo Valentia”, per ottenere il rimborso delle spese che nella misura lorda di € 1.618,18, che assume spettargli ai sensi dell'art. 37, lett. a), del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria1, per essersi recato quotidianamente con la propria autovettura, nel periodo compreso tra il 4 maggio 2023 ed il 15 novembre 2023, dalla “sede di lavoro”, sita in Vibo Valentia, al “deposito dei mezzi aziendali”, sito nel comune di Maierato, ove ritira e poi riporta l'automezzo che la società datrice di lavoro gli affida per svolgere le sue mansioni.
Nella resistenza della società convenuta, il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che:
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze Parte_1 della società resistente, consisteva nel raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare
l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso
l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo
Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di Maierato.
Il ricorrente appella la sentenza perché addebita al tribunale:
1) di aver erroneamente considerato che la sua sede di lavoro sia sita nel comune di
Maierato, dovendosi essa invece collocare nel comune di Vibo Valentia per come espressamente affermato nel contrato di lavoro, ribadito nelle buste paga prodotte in atti e confermato nello stesso verbale sindacale del 21\5\2020 prodotto dalla resistente. Né potrebbe essere diversamente atteso che la convenuta “subentrava nell'ambito dell'appalto di raccolta rifiuti solidi urbani del , e non già del Controparte_2
e, per l'effetto, procedeva all'assunzione dei lavoratori, tra cui Controparte_3
Pag. 2 di 7 l'odierno appellante, da assegnare al comune di Vibo Valentia (CANTIERE DI
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO), e non già presso il comune di MAIERATO, mera sede operativa ove risulta collocato l'autoparco aziendale”.
Una percorrenza quotidiana evidentemente imposta da “ragioni di servizio”, come da questa Corte ripetutamente riconosciuto in analoghi giudizi, decisi in senso favorevole ai lavoratori nelle sentenze di cui indica gli estremi ed alle cui motivazioni, in accoglimento della proposta impugnazione, chiede sia fatto rinvio ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c..
Nella resistenza della parte appellata, che ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il
Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1. Questa Corte si è già pronunciata in un giudizio identico, vertente tra l'odierna società appellata ed un altro lavoratore, e a quella sentenza è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per accogliere l'appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi> di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass. 17640/2016).
2.In particolare, si riporta testualmente nelle parti di interesse la motivazione della sentenza di questa Corte n. 1094/2025 pubblicata il 21.10.2025 nel giudizio iscritto al
RG n. 697/2024:
L'appello è fondato.
Ha ragione l'appellante a sostenere che il suo luogo di lavoro, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non coincide con la sede aziendale, presso la quale è ricoverato l'automezzo di cui egli si avvale per espletare le sue mansioni, bensì è stato contrattualmente collocato dalle parti nel comune di Vibo Valentia2.
Pag. 3 di 7 La pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro è esplicita, laddove esso prevede che: "l'attività lavorativa sarà svolta su tutto il territorio comunale di Vibo
Valentia".
L'esplicita delimitazione territoriale3, prevista nel contratto di lavoro, comporta che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal "luogo di lavoro", per recarsi nella sede aziendale ove deve presenziare all'appello giornaliero e ritirare lo strumento di lavoro, integrano, per il loro carattere temporaneo, missioni funzionali ad esigenze aziendali: ossia a consentire che l'automezzo aziendale raggiunga l'ambito territoriale dove deve essere utilizzato per le operazioni di diserbamento;
ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituisce la sede di lavoro. Le spese necessarie per quegli spostamenti devono, pertanto, essere sopportate dal datore di lavoro.
Ciò in forza della disposizione collettiva che l'appellante invoca e che, per l'appunto, gli garantisce il rimborso delle spese che ha sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società appellata custodisce l'automezzo con cui egli è tenuto a svolgere la sua prestazione. In disparte ogni valutazione circa la dedotta collocazione all'interno dell'orario di lavoro delle predette operazioni di spostamento verso e dal deposito aziendale, del tutto ultronea rispetto all'odierno giudizio, concernente solo il rimborso delle spese per esse sostenute.
In senso contrario non convince l'argomentazione della società appellata che è volta a distinguere, sulla base dell'art. 17, c. 11, del CCNL applicabile4, il “luogo di lavoro” dal
“posto di lavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondo rimesso all'unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare “l'orario di lavoro effettivo”.
L'argomentazione non convince perché:
a) la disposizione collettiva presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro, ossia che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non sia stato 3 In dottrina: "... il luogo delimita ... lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione". È di altro autore la notazione secondo cui: "In base alle norme civilistiche, il luogo di adempimento, cioè lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione di lavoro, può essere determinato dalle parti nel contratto individuale ...".
Pag. 4 di 7 individuato al momento dell'assunzione e fatto oggetto di pattuizione individuale, com'è invece avvenuto nella fattispecie in esame. Solo in tal caso, invero, si legittima l'individuazione unilaterale del luogo di lavoro da parte dell'imprenditore, che, altrimenti, integrerebbe una modifica dell'originaria pattuizione del luogo di lavoro e sarebbe perciò soggetta alla disciplina limitativa dei trasferimenti;
b) la medesima disposizione collettiva, comunque, condiziona la sua applicabilità all'esigenza che, giornalmente, il lavoratore si sposti per “raggiungere … le diverse sedi in cui esplica la propria attività”, giacché solo in quel caso occorre individuare, tra “le diverse sedi”, quella presso la quale inizia la sua giornata lavorativa. Ma nel caso di specie non ci sono “diverse sedi”, atteso che la sede ove il ricorrente è chiamato ad esplicare la sua attività è unica e coincide con il territorio del comune di Vibo Valentia.
Come non convincente è la tesi, secondo cui lo spostamento quotidiano del ricorrente dal comune di Vibo Valentia (luogo di lavoro) all'autoparco aziendale sito in Maierato e ritorno non fosse dettato da esigenze di servizio, con conseguente inapplicabilità dell'invocato art.37, lett.a) del CCNL. Tesi esclusivamente fondata sull'erroneo presupposto che il luogo concordato di esecuzione della prestazione lavorativa fosse ubicato presso l'autoparco di Maierato, circostanza, come detto, irrimediabilmente smentita dal tenore letterale del contratto individuale di lavoro che, viceversa, lo colloca in Vibo
Valentia.
Con conseguente irrilevanza, a fini di causa, della sentenza resa dal Tribunale di Catania e prodotta in atti, nella quale non vi è alcun cenno circa il luogo di lavoro contrattualmente pattuito fra le parti di quel giudizio.
L'uso della propria autovettura, da parte del dipendente, per spostarsi dal luogo di lavoro
(sito a Vibo Valentia) al deposito aziendale (sito a Maierato) è pacifico tra le parti. Lo ammette la stessa società datrice di lavoro allorché, costituendosi davanti al Tribunale cittadino, riconosce che il ricorrente usava la propria autovettura per recarsi presso la “sede operativa e punto firma” ubicata all'interno dell'autoparco di Maierato5.
Né rileva l'assenza di un'esplicita autorizzazione al ricorrente ad utilizzare la propria autovettura, atteso che:
Pag. 5 di 7 1) il diuturno utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza che la controparte datoriale glielo contestasse, dimostra che il ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è stato tacitamente assentito dalla società appellata;
2) la prolungata prassi così instauratasi (in forza della quale il ricorrente, ogni giorno,
è costretto a raggiungere Maierato per ritirare l'automezzo da condurre per le strade di
Vibo Valentia) integra un chiaro indice presuntivo della richiesta rivolta dall'azienda al ricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro per munirsi dello strumento con il quale deve eseguire la sua prestazione. Che ciò comporti l'uso della propria autovettura si inferisce dalla mancata allegazione, da parte dell'appellata, di soluzioni alternative concretamente praticabili dal ricorrente e compatibili con il suo orario di lavoro;
3) d'altronde, poiché lo spostamento per ragioni di servizio ricade nell'orario di lavoro, il cui esordio, nella fattispecie, coincide con la partenza del ricorrente da Vibo
Valentia per Maierato, deve reputarsi che le sue modalità, per come concretamente praticate, siano conformi alle tacite direttive impartite dall'azienda che ha assentito all'uso dell'autovettura personale del ricorrente, non avendogli imposto l'uso di un mezzo di trasporto differente.
Inammissibile è la contestazione del quantum rivendicato dal ricorrente formulata solo con l'odierno atto d'appello e fondata sull'allegazione di un'indicazione asseritamente erronea della distanza quotidianamente percorsa dal ricorrente, che non sarebbe pari a Km 17,20, come indicato nel ricorso introduttivo.
La circostanza, specificamente dedotta in domanda e fondata, da un lato, sulla produzione di una stampa della distanza fra Vibo Valentia e il deposito di Maierato per come calcolata dal sito “Googlemaps” e, dall'altro, sulla quantificazione del dovuto in base alle norme contrattuali che disciplinano il rimborso delle spese di viaggio a mezzo di CTP versata in atti, non è stata infatti contestata dalla resistente nel pregresso grado di giudizio e, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art.416, 3° co., c.p.c.
Né argomenti in senso contrario a quanto esposto possono esser tratti dal verbale sindacale di cambio appalto del 21\5\2020, prodotto in atti dall'appellata e non contenente alcuna pattuizione in ordine al luogo di lavoro, ma solo una mera “comunicazione” della
Pag. 6 di 7 subentrante sull'ubicazione nella “Zona Industriale di Maierato” della propria “sede operativa”.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e l'attribuzione all'appellante dell'importo che rivendica, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dalle singole scadenze al soddisfo.
2.Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa, dei parametri previsti dal
DM 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 19.9.2025, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 890/2025, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante di € 1.618,18,, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al soddisfo;
2. condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1314,00 per il primo grado ed in € 1.458,00 per il secondo, oltre accessori come per legge con distrazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo cui: “I rimborsi spese … sono i seguenti: a) rimborso spese per autovettura. Il dipendente, che previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto ad un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica …”. 2 In dottrina: "Di norma, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è determinato contrattualmente (cfr. art. 1182, comma
1, cod. civ.) ...". E altro autore: "All'atto dell'assunzione, il luogo della prestazione lavorativa è precisato in contratto". Concorde è
l'indicazione di un terzo autore secondo cui: “la determinazione del luogo di lavoro, all'atto dell'assunzione … è precisata con un accordo …”. 4 Che così recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”. 5 Cfr. pag. 5 della memoria costitutiva di primo grado.