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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CLO' ANNA SARA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro
residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva
comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni. La casa familiare sita in Formigine
Via Borgo n. 10 di proprietà della sig.ra unitamente a tutti gli arredi e Parte_1
corredi ad esclusione di alcuni mobili indicati con separato accordo è assegnata alla Sig.ra
che vi continuerà ad abitare, mentre il sig. provvederà a trasferirsi altrove e Pt_1 Pt_2
a ritirare i propri effetti personali entro il 15 maggio 2025.
2) Le parti danno atto - anche in via transattiva e novativa - di avere risolto fra loro con le
pattuizioni di cui al presente accordo ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra
loro in essere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto
salvo l'esatto adempimento di quanto sopra stabilito.
3) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali.
4) Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal
vincolo di unicità dell'accordo.
5) Le parti dichiarano di obbligarsi a adempiere e a dare attuazione ai su estesi accordi, ai
quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal
momento della sottoscrizione del presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NA (MO) il 19/02/1959 e nato a [...] il Parte_2
26/05/1961
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TE IL
(MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1994, atto n.47, Parte II serie A)
4. DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. PROVVEDE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CLO' ANNA SARA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro
residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva
comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni. La casa familiare sita in Formigine
Via Borgo n. 10 di proprietà della sig.ra unitamente a tutti gli arredi e Parte_1
corredi ad esclusione di alcuni mobili indicati con separato accordo è assegnata alla Sig.ra
che vi continuerà ad abitare, mentre il sig. provvederà a trasferirsi altrove e Pt_1 Pt_2
a ritirare i propri effetti personali entro il 15 maggio 2025.
2) Le parti danno atto - anche in via transattiva e novativa - di avere risolto fra loro con le
pattuizioni di cui al presente accordo ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra
loro in essere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto
salvo l'esatto adempimento di quanto sopra stabilito.
3) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali.
4) Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal
vincolo di unicità dell'accordo.
5) Le parti dichiarano di obbligarsi a adempiere e a dare attuazione ai su estesi accordi, ai
quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal
momento della sottoscrizione del presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NA (MO) il 19/02/1959 e nato a [...] il Parte_2
26/05/1961
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TE IL
(MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1994, atto n.47, Parte II serie A)
4. DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. PROVVEDE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale