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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/04/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 39102/2022, promossa
DA
(CF ), in persona del curatore avv. Paolo Pizza, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Milano, via Sorbelloni n. 13, presso lo studio dell'avv. FABRIZIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende, come da autorizzazione del Giudice Delegato in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF , elettivamente domiciliata in Capena (RM) via CP_1 ONroparte_2 P.IVA_2
Provinciale n. 71, presso lo studio dell'avv. LAURA ALFONSI, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito, azione di inefficacia ex art. 64 l.f. e azione di inefficacia ex art. 67 l.f.
Conclusioni:
Per l'attore (come da atto di citazione):
“A) nel merito - in via principale: previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei contratti Con di affidamento di trasporti eventualmente stipulati tra la e accertare e Pt_1 ONroparte_2 dichiarare la natura indebita dei pagamenti come indicati in narrativa per la somma complessiva di Euro Con 800.000, e per l'effetto condannare la a riversare in favore della procedura ONroparte_2 fallimentare di la medesima somma di Euro 800.0000 oltre agli interessi legali dalle date dei Parte_1 pagamenti al saldo effettivo;
B) nel merito - in via alternativa: dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 64 comma 1 l.fall. i pagamenti Con eseguiti da in favore di come indicati in narrativa per la somma Parte_1 ONroparte_2 complessiva di Euro 800.000, in quanto atti gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla pubblicazione della
1 Con sua domanda di preconcordato preventivo, e per l'effetto condannare la alla ONroparte_2 restituzione in favore della procedura fallimentare di della medesima somma di Euro 800.0000, Parte_1 oltre agli interessi legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
C) nel merito - in via subordinata: revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. i Con pagamenti eseguiti da in favore di di cui in narrativa per la somma Parte_1 ONroparte_2 complessiva di Euro 800.000, in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della sua Con domanda di preconcordato preventivo, e per l'effetto condannare la alla ONroparte_2 restituzione in favore della procedura fallimentare di della medesima somma di Euro 800.0000, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla data della presente domanda al saldo effettivo;
D) in tutti i casi: con vittoria di spese e compensi di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
Per la convenuta (come da memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.):
“
1. Rigettare tutte le domande formulate dal;
Parte_2
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, maggiorate di spese generali,
IVA e CPA”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 19/10/2022 e regolarmente notificato alla controparte, il Con ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale . Parte_1 ONroparte_3 per ottenere in via principale, “previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei
[...] Con contratti di affidamento di trasporti eventualmente stipulati tra la e . la Pt_1 ONroparte_2 ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero in alternativa l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 comma 1 l.f., o infine in via subordinata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, 2° comma l.f. dei pagamenti effettuati, tra il mese di ottobre 2018 e il mese di marzo 2019, dalla società in bonis in favore della convenuta per un totale di euro 800.000,00 così suddivisi:
a) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 3 ottobre 2018,
(doc.6);
b) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 9 ottobre 2018
(doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 16 ottobre 2018, (doc.8);
d) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 19 ottobre 2018 (doc.9);
e) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 25 ottobre
2018, (doc.10);
f) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 2 novembre
2018 (doc.11);
2 g) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 13 novembre 2018 (doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 26 novembre
2018 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 29 novembre
2018 (doc.14);
l) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 6 dicembre
2018 (doc.15);
m) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 20 dicembre 2018 (doc.16);
n) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 31 dicembre 2018 (doc. 17);
o) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, l'8 gennaio 2019
(doc.18);
p) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 16 gennaio
2019 (doc.19);
q) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 22 gennaio
2019 (doc.20);
r) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 23 gennaio 2019 (doc.21);
s) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 24 gennaio 2019 (doc.22);
t) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 28 gennaio
2019 (doc.23);
u) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 5 febbraio 2019
(doc.24);
v) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 15 febbraio 2019 (doc.25);
w) bonifico di euro 90.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 18 febbraio
2019, (doc.26);
z) bonifico di euro 100.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 15 marzo 2019
(doc.27);
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha esposto quanto segue:
- con domanda depositata il 26 marzo 2019la società ha chiesto di essere ammessa al Parte_1 concordato preventivo liquidatorio. Il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile tale domanda Part e con sentenza depositata il 23 ottobre 2019 ha dichiarato il fallimento di
3 - il curatore esaminata la documentazione contabile e bancaria della fallita, rilevava che, tra il mese di ottobre del 2018 e il mese di marzo del 2019, ovvero nei cinque mesi che hanno preceduto la cessazione dell'attività da parte dell'impresa e la presentazione della domanda di concordato di Part natura liquidatoria, la convenuta ha ricevuto da la somma complessiva di Euro 800.000; Con ON
- . ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo in via chirografaria per la somma
Part di Euro 1.191.678,08 a titolo di “asseriti corrispettivi di trasporti eseguiti nell'interesse di nel periodo dal mese di ottobre del 2018 al mese di marzo del 2019, allegando all'istanza tredici fatture emesse per la maggior somma di Euro 1.401.973,79, prospettandosi creditrice di un residuo a saldo sulla prima fattura, e dichiarando le altre interamente insolute” (cfr. atto di citazione) senza allegare né il titolo contrattuale dei trasporti eseguiti, né alcuna prova della loro esecuzione;
- tale domanda è stata rigettata con provvedimento del GD, a fronte del quale non ha CP_3 proposto opposizione allo stato passivo;
Part
- ricorre il requisito cronologico di cui all'art. 69 bis comma 2 l.f., in considerazione del fatto che
è stata dichiarata fallita a seguito di dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato;
- ricorrono i presupposti dell'azione di ripetizione in quanto “allo stato della documentazione disponibile (..) non risulta l'esecuzione da parte della società convenuta dei trasporti richiamati in sede di verifica dei crediti, né di altre attività svolte nell'interesse della società fallita” e in ogni caso la convenzione contrattuale cui si fa riferimento nella domanda di ammissione allo stato passivo
“sarebbe nulla per violazione di legge, non essendo la convenuta munita nel periodo in considerazione dell'autorizzazione generale obbligatoriamente richiesta dal D.Lgs. 261/99 per
l'esecuzione dei servizi postali, e non rientrando la fattispecie inerente i servizi resi nel contesto di un'attività di impresa nel perimetro delle prestazioni da retribuirsi in mancanza di validità del titolo negoziale. Si aggiunga che la previsione di nullità dei contratti di appalto di servizi postali stipulati con soggetti privi dell'autorizzazione generale prevista dal D.Lgs. 261/99 discende dalla natura imperativa della suddetta normativa, volta ad evitare proprio ed esattamente che i servizi postali, che costituiscono attività di preminente interesse generale, siano affidati a soggetti che non possano garantirne la corretta esecuzione, né il rispetto del principio di segretezza della corrispondenza. La previsione di un riconoscimento economico in favore di soggetti non autorizzati per avere eseguito le prestazioni contrattuali vietate sarebbe quindi in palese contrasto con il contenuto di una norma imperativa, con conseguente illiceità della causa giustificatrice dei pagamenti impugnati”;
- ricorrono altresì i presupposti per l'inefficacia ex art. 64 l.f. tenuto conto che non risultano essere Part derivati dai pagamenti in questione, in capo alla fallita vantaggi patrimoniali e corrispondendo al contrario tutti gli atti solutori ad altrettante diminuzioni patrimoniali, in pregiudizio dei creditori;
Con ON
- ricorrono infine i presupposti per l'inefficacia ex art. 67 co. 2 l.f. tenuto conto che . era pienamente consapevole del dissesto di SGT, come emerge da numerosi indizi gravi precisi e Part concordanti. Infatti, (i) l'esposizione debitoria di era rilevante già al momento del primo dei
4 pagamenti: le perdite dell'esercizio 2017 ammontavano a oltre un milione e mezzo di euro, e poco Part prima del primo dei pagamenti qui contestati l'assemblea dei soci di riduceva il capitale sociale deliberando un nuovo aumento;
(ii) i pagamenti effettuati sono a c.d. cifra tonda, prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi;
(iii) non vi sono riferimenti a prestazioni o fatture nelle causali dei bonifici con cui sono stati effettuati i pagamenti;
(iv) la risalente esistenza dei debiti
Con come risulta dai reiterati solleciti di pagamento di .MA inviati tra novembre 2018 e gennaio ON 2019; (v) era al momento dei pagamenti socia di maggioranza della società GR CP_1 Part D'innocenti s.r.l., società a sua volta nella compagine sociale di che aveva partecipato all'assemblea soci sopra citata. Con Con comparsa di risposta depositata in data 04/03/2023 si è costituita . CP_2
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4
[...]
c.p.c. e contestando le domande in quanto inammissibili, improcedibili e infondate, chiedendone conseguentemente il rigetto.
In particolare, ha eccepito quanto segue: Con ON
- in data 17/07-13/12/2017 e hanno stipulato un contratto privato per servizi di Parte_1 trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni (all. 2); Con ON
- la causa del contratto non è illecita in quanto sin dal 2013 è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per operare nel settore dei trasporti, come verificabile sul sito del MISE, nello specifico autorizzazione generale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 261/1999 n. 3097/2013 poi rinnovata con n. 5120/2019;
- i pagamenti qui in oggetto si riferiscono a servizi di trasporto resi dalla convenuta in favore della dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2019, periodo in cui l'autotrasportatore era in Parte_1 possesso della prescritta autorizzazione;
- i pagamenti eseguiti dalla hanno pertanto natura onerosa dei pagamenti. Pt_1
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la convenuta ha chiesto soltanto il rigetto delle domande. Ha Con ON altresì eccepito che è assente in capo alla convenuta la scientia decoctionis in quanto non era a conoscenza, nel periodo al quale sono riferibili i pagamenti revocandi, del fatto che la si trovava Parte_1 in una situazione di dissesto tale che l'avrebbe portata allo stato di conclamata insolvenza né la stessa può essere ricollegata al ritardo nei pagamenti che ha giustificato la “paventata” interruzione dei servizi.
Esaurita la trattazione e senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Preliminarmente il Tribunale ritiene che debba farsi applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
5 all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così,
Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14).
A tal proposito, appare opportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali dell'azione di cui all'art. 67 l.f.
Quest'ultima azione si iscrive nella categoria giuridica dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, così come l'azione revocatoria ordinaria, cui è sostanzialmente assimilabile, seppure con le distinzioni derivanti dall'ambito concorsuale in cui la prima è inserita. Infatti, all'accoglimento della revocatoria fallimentare rispetto alla seconda, che ha mera finalità di ripristino della garanzia patrimoniale limitatamente al creditore che abbia agito in giudizio, consegue, come effetto peculiarmente proprio, la restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, seppure al limitato fine dell'esecuzione concorsuale, a vantaggio di tutti i creditori. E ciò, evidentemente, per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente, a seguito della dichiarazione di fallimento: non già in dipendenza di una vicenda traslativa, ma per l'incidenza automatica ed immediata della sentenza dichiarativa e della sua vis esecutiva, nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare, al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss.
La legittimazione passiva dell'azione compete all'avente causa e cioè al soggetto, diverso dal fallito, che ha acquistato il bene ovvero il diritto o a cui favore è stata prestata la garanzia od eseguito il pagamento.
La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto.
Come noto, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia (cfr. Cass. sez. un.
2018/30416).
In particolare, come si legge nella sentenza Cass. n. 27084/2011, “nelle ipotesi previste sia al comma 1 che al comma 2, art. 67 della L. Fall., l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, la certezza della sua inefficacia difetta sul piano oggettivo, emergendo solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria. La sopravvenienza di tale connotazione va ricondotta solo alla sentenza di accoglimento della domanda di revoca, e "in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito",
l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta - Cass. sez. un. 437/2000 e sul solco tra le tante Cass. sez. I 887/2006”, con conseguente computo dei soli interessi nella misura legale dalla data della domanda.
6 Sempre sotto il profilo processuale, l'azione revocatoria ha un duplice presupposto: uno di natura oggettivo e l'altro di natura soggettiva.
Quanto a quest'ultimo, costituito dalla consapevolezza in capo all'accipiens dell'insolvenza, giova riportare la seguente distinzione:
• vi sono situazioni così anomale da giustificare una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par condicio, quali gli atti a titolo gratuito sanzionati all'art. 64 ed i pagamenti eseguiti prima della scadenza di cui all'art. 65;
• vi sono, poi, situazioni - quali quelle disciplinate dal primo comma dell'art. 67 che comunque presentano profili di anormalità che implica una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens provi di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
• infine, vi sono gli atti che sarebbero di per sé normali, ma che divengono revocabili ai sensi del primo comma dell'art. 67 perché la Procedura riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens.
In tale ottica, vi sono poi situazioni che per la loro "presumibile normalità" sono state esentate dalla revocatoria, quali i pagamenti conformi agli usi negoziali di cui alla lett. a) ed f) del terzo comma dell'art. 67.
Viceversa, la prova del profilo oggettivo della revocatoria è sempre a carico della procedura, che dovrà dimostrare sia il compimento dell'atto solutorio (sia esso un contratto, un atto traslativo, un pagamento o quel particolare tipo di atto solutorio che è la rimessa bancaria), sia che esso fu compiuto nel "periodo sospetto".
Ancora in via di trattazione di carattere generale, occorre evidenziare che a seguito della riforma – non recente - introdotta con l'art. 2, primo comma, lett. a), b), d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. con mod. nella l.
14.5.2005, n. 80 il periodo sospetto è stato ridotto, in ragione della metà (un anno, sei mesi) dei termini prima previsti (due anni, un anno), che, se per un verso, ne ha indubbiamente operato un generale depotenziamento, per altro verso, conferma che il legislatore, nel delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi di "tutela" dei "creditori" e di "tutela" del "credito", ha scelto il secondo, così corrispondendo ad un'ampiamente diffusa istanza di certezza dei rapporti giuridici, tanto più importante in un'economia di mercato globalizzato, che pone su un piano di concorrenzialità gli stessi ordinamenti giuridici.
Nella ricostruzione tradizionale, da sempre si è ritenuto che il dies a quo per l'individuazione del compimento dell'atto revocando nel c.d. «periodo sospetto», biennale, annuale o semestrale, previsto, rispettivamente, dagli artt. 64, 65, 67 e 69 coincide con la data di deposito (pubblicazione) della sentenza dichiarativa e non anche con quella, anteriore, della sua deliberazione. Peraltro, si deve considerare che, a seguito delle modifiche normative che hanno valorizzato, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi,
l'adempimento dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese va registrata l'insorgenza di un conflitto giurisprudenziale circa la decorrenza del periodo sospetto: se dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese [T Milano 23.1.2014, DFSC 2017, II, 648], oppure dalla data del deposito della sentenza in cancelleria [T Trieste 23.10.2015, DFSC 2017, II, 647; Bran (28 bis) 655 segg.].
7 In particolare, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 2 l.f., tale norma così dispone: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Affinché, la revocatoria possa essere accolta, è necessario, che il terzo contraente al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza della sua controparte (scientia decoctionis).
Come è noto, poiché l'art. 67, nel suo secondo comma, si esprime in termini di conoscenza dello stato di insolvenza, con onere probatorio del curatore nei confronti dell'accipiens e, nel suo primo comma, di
"non conoscenza", da provare invece da quest'ultimo, l'espressione normativa è correntemente interpretata come condizione conoscitiva del terzo contraente effettiva e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che tale terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. 2016 n. 19795;
Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196).
In altri termini, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata facendo applicazione del canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, così traendo la scientia decoctionis del terzo da schemi tipici di situazioni di fatto connotanti lo stato di dissesto. In tal senso, C 3.5.2012, n. 6686 precisa che la conoscibilità dell'insolvenza non può essere parametrata in relazione ad una astratta figura di contraente, bensì la probabilità che l'insolvenza fosse conosciuta da un soggetto che si trovava nella stessa situazione dell'accipiens.
Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché ad es. la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006, n.
10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).
Non è necessario che la conoscenza dello stato d'insolvenza preesista al compimento dell'atto revocando;
è sufficiente ch'essa possa riscontrarsi a quella data, posto che è in quel momento che si verifica l'effetto pregiudizievole per il patrimonio del debitore (cfr. Cass. 31.5.2018, n. 14001).
2. La fattispecie concreta
Passando all'esame del caso di specie, dalla documentazione versata in atti, non vi è dubbio che tra Part in bonis e sia intercorso un contratto per servizi di trasporto di merci. CP_3 Con ON Parimenti è incontestato che nel periodo compreso tra il 03 ottobre 2018 e il 15 marzo 2019 Part abbia ricevuto da la somma di 800.000,00 euro, in ventidue bonifici.
8 Allo stesso modo è certo che tali pagamenti siano avvenuti nel periodo sospetto indicato dal secondo comma dell'art. 67 l.f., ossia nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo sul Registro delle Imprese (2 aprile 2019), tenuto conto che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di ammissione al concordato preventivo e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f..
Tuttavia, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, peraltro soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e non nella comparsa di costituzione, tali pagamenti sono revocabili, in quanto, come provato dal fallimento, ben conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. CP_3
Infatti, come messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel par. 2) spetta “alla curatela […] l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cassazione civile sez. I, 17/05/2023, n.13445).
Ebbene, a sostegno della conoscenza dello stato di decozione in capo alla convenuta al momento della Con ON ricezione dei pagamenti, concorrono le numerose e-mail di sollecito di pagamento inviate da . a partire dal 12.11.2018, da cui emerge chiaramente che tali ritardi non rientravano nel normale rapporto tra le parti. Sul punto è generico quando dedotto dalla convenuta, ossia che tali ritardi ben potevano essere compatibili con condizioni di temporanea illiquidità, ciò perché tale affermazione è smentita dai seguenti ulteriori elementi emersi in giudizio.
E' condivisibile, infatti, quanto ulteriormente sostenuto dal fallimento attore, ossia che l'ammontare
“in cifra tonda” dei bonifici e “la mancanza di riferimenti nelle causali ai numeri delle fatture pagate” è una prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi.
A ciò si aggiunga che il bilancio di chiusura dell'esercizio del 2017, approvato dall'assemblea soci alla Con ON Part presenza in cui era presente anche GR D'NT (al contempo partecipata da . e socia di e pubblicato sul registro delle imprese il 27 aprile 2018, fa emergere perdite di esercizio di oltre un milione e mezzo di euro e capitale circolante negativo di tre milioni e mezzo di euro. Non solo ma come evidenziato Con Con dal fallimento tale situazione patrimoniale non poteva non essere nota alla . in quanto quest'ultima è socia di maggioranza della società RU D'CE s.r.l., che era presente all'assemblea da ultimo Part citata essendo a sua volta socia di
Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la pronuncia richiesta ex art. 67 comma 2 l.f., con Con ON condanna di . alla restituzione dell'importo incassato, nella misura di euro 800.000,00.
Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia in esame, devono decorrere dalla data della domanda.
9 Appaiono, pertanto, sussistere tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto impugnato.
Concludendo il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 67 comma 2 l.f. nei confronti di ei pagamenti meglio descritti nel dispositivo della presente decisione. Parte_2
3. Le spese di lite
Con Secondo il principio della soccombenza a condannata a rimborsare a ONroparte_4 le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 147/2022, in base ai Parte_2 valori medi (valore della controversia pari ad euro 800.000,00, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. presentata da nei Parte_1 Con confronti di . dichiarando inefficaci i seguenti pagamenti: ONroparte_2
a) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 3 ottobre 2018, (doc.6);
b) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 9 ottobre 2018 (doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 16 ottobre 2018, (doc.8);
d) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 19 ottobre 2018 (doc.9);
e) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 25 ottobre 2018, (doc.10);
f) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 2 novembre 2018 (doc.11);
g) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 13 novembre 2018 (doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 26 novembre 2018 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 29 novembre 2018 (doc.14);
l) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 6 dicembre 2018 (doc.15);
m) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 20 dicembre 2018 (doc.16);
10 n) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 31 dicembre 2018 (doc. 17);
o) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, l'8 gennaio 2019 (doc.18);
p) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 16
gennaio 2019 (doc.19);
q) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 22 gennaio 2019 (doc.20);
r) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 23 gennaio 2019 (doc.21);
s) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 24 gennaio 2019 (doc.22);
t) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 28 gennaio 2019 (doc.23);
u) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 5 febbraio 2019 (doc.24);
v) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 15 febbraio 2019 (doc.25);
w) bonifico di euro 90.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 18 febbraio 2019, (doc.26);
z) bonifico di euro 100.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 15 marzo 2019 (doc.27); Con
2. per l'effetto condanna . a pagare a la ONroparte_2 Parte_1 complessiva somma di euro 800.000,00, oltre interessi dal 19/10/2022 sino al saldo effettivo;
3. condanna a rimborsare a le spese di CP_1 ONroparte_2 Parte_1 giudizio liquidate in euro 15.659,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 12/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 39102/2022, promossa
DA
(CF ), in persona del curatore avv. Paolo Pizza, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Milano, via Sorbelloni n. 13, presso lo studio dell'avv. FABRIZIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende, come da autorizzazione del Giudice Delegato in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF , elettivamente domiciliata in Capena (RM) via CP_1 ONroparte_2 P.IVA_2
Provinciale n. 71, presso lo studio dell'avv. LAURA ALFONSI, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito, azione di inefficacia ex art. 64 l.f. e azione di inefficacia ex art. 67 l.f.
Conclusioni:
Per l'attore (come da atto di citazione):
“A) nel merito - in via principale: previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei contratti Con di affidamento di trasporti eventualmente stipulati tra la e accertare e Pt_1 ONroparte_2 dichiarare la natura indebita dei pagamenti come indicati in narrativa per la somma complessiva di Euro Con 800.000, e per l'effetto condannare la a riversare in favore della procedura ONroparte_2 fallimentare di la medesima somma di Euro 800.0000 oltre agli interessi legali dalle date dei Parte_1 pagamenti al saldo effettivo;
B) nel merito - in via alternativa: dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 64 comma 1 l.fall. i pagamenti Con eseguiti da in favore di come indicati in narrativa per la somma Parte_1 ONroparte_2 complessiva di Euro 800.000, in quanto atti gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla pubblicazione della
1 Con sua domanda di preconcordato preventivo, e per l'effetto condannare la alla ONroparte_2 restituzione in favore della procedura fallimentare di della medesima somma di Euro 800.0000, Parte_1 oltre agli interessi legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
C) nel merito - in via subordinata: revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. i Con pagamenti eseguiti da in favore di di cui in narrativa per la somma Parte_1 ONroparte_2 complessiva di Euro 800.000, in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della sua Con domanda di preconcordato preventivo, e per l'effetto condannare la alla ONroparte_2 restituzione in favore della procedura fallimentare di della medesima somma di Euro 800.0000, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla data della presente domanda al saldo effettivo;
D) in tutti i casi: con vittoria di spese e compensi di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
Per la convenuta (come da memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.):
“
1. Rigettare tutte le domande formulate dal;
Parte_2
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, maggiorate di spese generali,
IVA e CPA”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 19/10/2022 e regolarmente notificato alla controparte, il Con ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale . Parte_1 ONroparte_3 per ottenere in via principale, “previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei
[...] Con contratti di affidamento di trasporti eventualmente stipulati tra la e . la Pt_1 ONroparte_2 ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero in alternativa l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 comma 1 l.f., o infine in via subordinata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, 2° comma l.f. dei pagamenti effettuati, tra il mese di ottobre 2018 e il mese di marzo 2019, dalla società in bonis in favore della convenuta per un totale di euro 800.000,00 così suddivisi:
a) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 3 ottobre 2018,
(doc.6);
b) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 9 ottobre 2018
(doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 16 ottobre 2018, (doc.8);
d) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 19 ottobre 2018 (doc.9);
e) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 25 ottobre
2018, (doc.10);
f) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 2 novembre
2018 (doc.11);
2 g) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 13 novembre 2018 (doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 26 novembre
2018 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 29 novembre
2018 (doc.14);
l) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 6 dicembre
2018 (doc.15);
m) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 20 dicembre 2018 (doc.16);
n) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 31 dicembre 2018 (doc. 17);
o) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, l'8 gennaio 2019
(doc.18);
p) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 16 gennaio
2019 (doc.19);
q) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 22 gennaio
2019 (doc.20);
r) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 23 gennaio 2019 (doc.21);
s) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 24 gennaio 2019 (doc.22);
t) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 28 gennaio
2019 (doc.23);
u) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 5 febbraio 2019
(doc.24);
v) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, il 15 febbraio 2019 (doc.25);
w) bonifico di euro 90.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 18 febbraio
2019, (doc.26);
z) bonifico di euro 100.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 15 marzo 2019
(doc.27);
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha esposto quanto segue:
- con domanda depositata il 26 marzo 2019la società ha chiesto di essere ammessa al Parte_1 concordato preventivo liquidatorio. Il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile tale domanda Part e con sentenza depositata il 23 ottobre 2019 ha dichiarato il fallimento di
3 - il curatore esaminata la documentazione contabile e bancaria della fallita, rilevava che, tra il mese di ottobre del 2018 e il mese di marzo del 2019, ovvero nei cinque mesi che hanno preceduto la cessazione dell'attività da parte dell'impresa e la presentazione della domanda di concordato di Part natura liquidatoria, la convenuta ha ricevuto da la somma complessiva di Euro 800.000; Con ON
- . ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo in via chirografaria per la somma
Part di Euro 1.191.678,08 a titolo di “asseriti corrispettivi di trasporti eseguiti nell'interesse di nel periodo dal mese di ottobre del 2018 al mese di marzo del 2019, allegando all'istanza tredici fatture emesse per la maggior somma di Euro 1.401.973,79, prospettandosi creditrice di un residuo a saldo sulla prima fattura, e dichiarando le altre interamente insolute” (cfr. atto di citazione) senza allegare né il titolo contrattuale dei trasporti eseguiti, né alcuna prova della loro esecuzione;
- tale domanda è stata rigettata con provvedimento del GD, a fronte del quale non ha CP_3 proposto opposizione allo stato passivo;
Part
- ricorre il requisito cronologico di cui all'art. 69 bis comma 2 l.f., in considerazione del fatto che
è stata dichiarata fallita a seguito di dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato;
- ricorrono i presupposti dell'azione di ripetizione in quanto “allo stato della documentazione disponibile (..) non risulta l'esecuzione da parte della società convenuta dei trasporti richiamati in sede di verifica dei crediti, né di altre attività svolte nell'interesse della società fallita” e in ogni caso la convenzione contrattuale cui si fa riferimento nella domanda di ammissione allo stato passivo
“sarebbe nulla per violazione di legge, non essendo la convenuta munita nel periodo in considerazione dell'autorizzazione generale obbligatoriamente richiesta dal D.Lgs. 261/99 per
l'esecuzione dei servizi postali, e non rientrando la fattispecie inerente i servizi resi nel contesto di un'attività di impresa nel perimetro delle prestazioni da retribuirsi in mancanza di validità del titolo negoziale. Si aggiunga che la previsione di nullità dei contratti di appalto di servizi postali stipulati con soggetti privi dell'autorizzazione generale prevista dal D.Lgs. 261/99 discende dalla natura imperativa della suddetta normativa, volta ad evitare proprio ed esattamente che i servizi postali, che costituiscono attività di preminente interesse generale, siano affidati a soggetti che non possano garantirne la corretta esecuzione, né il rispetto del principio di segretezza della corrispondenza. La previsione di un riconoscimento economico in favore di soggetti non autorizzati per avere eseguito le prestazioni contrattuali vietate sarebbe quindi in palese contrasto con il contenuto di una norma imperativa, con conseguente illiceità della causa giustificatrice dei pagamenti impugnati”;
- ricorrono altresì i presupposti per l'inefficacia ex art. 64 l.f. tenuto conto che non risultano essere Part derivati dai pagamenti in questione, in capo alla fallita vantaggi patrimoniali e corrispondendo al contrario tutti gli atti solutori ad altrettante diminuzioni patrimoniali, in pregiudizio dei creditori;
Con ON
- ricorrono infine i presupposti per l'inefficacia ex art. 67 co. 2 l.f. tenuto conto che . era pienamente consapevole del dissesto di SGT, come emerge da numerosi indizi gravi precisi e Part concordanti. Infatti, (i) l'esposizione debitoria di era rilevante già al momento del primo dei
4 pagamenti: le perdite dell'esercizio 2017 ammontavano a oltre un milione e mezzo di euro, e poco Part prima del primo dei pagamenti qui contestati l'assemblea dei soci di riduceva il capitale sociale deliberando un nuovo aumento;
(ii) i pagamenti effettuati sono a c.d. cifra tonda, prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi;
(iii) non vi sono riferimenti a prestazioni o fatture nelle causali dei bonifici con cui sono stati effettuati i pagamenti;
(iv) la risalente esistenza dei debiti
Con come risulta dai reiterati solleciti di pagamento di .MA inviati tra novembre 2018 e gennaio ON 2019; (v) era al momento dei pagamenti socia di maggioranza della società GR CP_1 Part D'innocenti s.r.l., società a sua volta nella compagine sociale di che aveva partecipato all'assemblea soci sopra citata. Con Con comparsa di risposta depositata in data 04/03/2023 si è costituita . CP_2
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4
[...]
c.p.c. e contestando le domande in quanto inammissibili, improcedibili e infondate, chiedendone conseguentemente il rigetto.
In particolare, ha eccepito quanto segue: Con ON
- in data 17/07-13/12/2017 e hanno stipulato un contratto privato per servizi di Parte_1 trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni (all. 2); Con ON
- la causa del contratto non è illecita in quanto sin dal 2013 è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per operare nel settore dei trasporti, come verificabile sul sito del MISE, nello specifico autorizzazione generale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 261/1999 n. 3097/2013 poi rinnovata con n. 5120/2019;
- i pagamenti qui in oggetto si riferiscono a servizi di trasporto resi dalla convenuta in favore della dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2019, periodo in cui l'autotrasportatore era in Parte_1 possesso della prescritta autorizzazione;
- i pagamenti eseguiti dalla hanno pertanto natura onerosa dei pagamenti. Pt_1
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la convenuta ha chiesto soltanto il rigetto delle domande. Ha Con ON altresì eccepito che è assente in capo alla convenuta la scientia decoctionis in quanto non era a conoscenza, nel periodo al quale sono riferibili i pagamenti revocandi, del fatto che la si trovava Parte_1 in una situazione di dissesto tale che l'avrebbe portata allo stato di conclamata insolvenza né la stessa può essere ricollegata al ritardo nei pagamenti che ha giustificato la “paventata” interruzione dei servizi.
Esaurita la trattazione e senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Preliminarmente il Tribunale ritiene che debba farsi applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
5 all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così,
Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14).
A tal proposito, appare opportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali dell'azione di cui all'art. 67 l.f.
Quest'ultima azione si iscrive nella categoria giuridica dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, così come l'azione revocatoria ordinaria, cui è sostanzialmente assimilabile, seppure con le distinzioni derivanti dall'ambito concorsuale in cui la prima è inserita. Infatti, all'accoglimento della revocatoria fallimentare rispetto alla seconda, che ha mera finalità di ripristino della garanzia patrimoniale limitatamente al creditore che abbia agito in giudizio, consegue, come effetto peculiarmente proprio, la restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, seppure al limitato fine dell'esecuzione concorsuale, a vantaggio di tutti i creditori. E ciò, evidentemente, per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente, a seguito della dichiarazione di fallimento: non già in dipendenza di una vicenda traslativa, ma per l'incidenza automatica ed immediata della sentenza dichiarativa e della sua vis esecutiva, nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare, al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss.
La legittimazione passiva dell'azione compete all'avente causa e cioè al soggetto, diverso dal fallito, che ha acquistato il bene ovvero il diritto o a cui favore è stata prestata la garanzia od eseguito il pagamento.
La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto.
Come noto, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia (cfr. Cass. sez. un.
2018/30416).
In particolare, come si legge nella sentenza Cass. n. 27084/2011, “nelle ipotesi previste sia al comma 1 che al comma 2, art. 67 della L. Fall., l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, la certezza della sua inefficacia difetta sul piano oggettivo, emergendo solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria. La sopravvenienza di tale connotazione va ricondotta solo alla sentenza di accoglimento della domanda di revoca, e "in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito",
l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta - Cass. sez. un. 437/2000 e sul solco tra le tante Cass. sez. I 887/2006”, con conseguente computo dei soli interessi nella misura legale dalla data della domanda.
6 Sempre sotto il profilo processuale, l'azione revocatoria ha un duplice presupposto: uno di natura oggettivo e l'altro di natura soggettiva.
Quanto a quest'ultimo, costituito dalla consapevolezza in capo all'accipiens dell'insolvenza, giova riportare la seguente distinzione:
• vi sono situazioni così anomale da giustificare una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par condicio, quali gli atti a titolo gratuito sanzionati all'art. 64 ed i pagamenti eseguiti prima della scadenza di cui all'art. 65;
• vi sono, poi, situazioni - quali quelle disciplinate dal primo comma dell'art. 67 che comunque presentano profili di anormalità che implica una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens provi di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
• infine, vi sono gli atti che sarebbero di per sé normali, ma che divengono revocabili ai sensi del primo comma dell'art. 67 perché la Procedura riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens.
In tale ottica, vi sono poi situazioni che per la loro "presumibile normalità" sono state esentate dalla revocatoria, quali i pagamenti conformi agli usi negoziali di cui alla lett. a) ed f) del terzo comma dell'art. 67.
Viceversa, la prova del profilo oggettivo della revocatoria è sempre a carico della procedura, che dovrà dimostrare sia il compimento dell'atto solutorio (sia esso un contratto, un atto traslativo, un pagamento o quel particolare tipo di atto solutorio che è la rimessa bancaria), sia che esso fu compiuto nel "periodo sospetto".
Ancora in via di trattazione di carattere generale, occorre evidenziare che a seguito della riforma – non recente - introdotta con l'art. 2, primo comma, lett. a), b), d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. con mod. nella l.
14.5.2005, n. 80 il periodo sospetto è stato ridotto, in ragione della metà (un anno, sei mesi) dei termini prima previsti (due anni, un anno), che, se per un verso, ne ha indubbiamente operato un generale depotenziamento, per altro verso, conferma che il legislatore, nel delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi di "tutela" dei "creditori" e di "tutela" del "credito", ha scelto il secondo, così corrispondendo ad un'ampiamente diffusa istanza di certezza dei rapporti giuridici, tanto più importante in un'economia di mercato globalizzato, che pone su un piano di concorrenzialità gli stessi ordinamenti giuridici.
Nella ricostruzione tradizionale, da sempre si è ritenuto che il dies a quo per l'individuazione del compimento dell'atto revocando nel c.d. «periodo sospetto», biennale, annuale o semestrale, previsto, rispettivamente, dagli artt. 64, 65, 67 e 69 coincide con la data di deposito (pubblicazione) della sentenza dichiarativa e non anche con quella, anteriore, della sua deliberazione. Peraltro, si deve considerare che, a seguito delle modifiche normative che hanno valorizzato, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi,
l'adempimento dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese va registrata l'insorgenza di un conflitto giurisprudenziale circa la decorrenza del periodo sospetto: se dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese [T Milano 23.1.2014, DFSC 2017, II, 648], oppure dalla data del deposito della sentenza in cancelleria [T Trieste 23.10.2015, DFSC 2017, II, 647; Bran (28 bis) 655 segg.].
7 In particolare, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 2 l.f., tale norma così dispone: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Affinché, la revocatoria possa essere accolta, è necessario, che il terzo contraente al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza della sua controparte (scientia decoctionis).
Come è noto, poiché l'art. 67, nel suo secondo comma, si esprime in termini di conoscenza dello stato di insolvenza, con onere probatorio del curatore nei confronti dell'accipiens e, nel suo primo comma, di
"non conoscenza", da provare invece da quest'ultimo, l'espressione normativa è correntemente interpretata come condizione conoscitiva del terzo contraente effettiva e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che tale terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. 2016 n. 19795;
Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196).
In altri termini, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata facendo applicazione del canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, così traendo la scientia decoctionis del terzo da schemi tipici di situazioni di fatto connotanti lo stato di dissesto. In tal senso, C 3.5.2012, n. 6686 precisa che la conoscibilità dell'insolvenza non può essere parametrata in relazione ad una astratta figura di contraente, bensì la probabilità che l'insolvenza fosse conosciuta da un soggetto che si trovava nella stessa situazione dell'accipiens.
Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché ad es. la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006, n.
10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).
Non è necessario che la conoscenza dello stato d'insolvenza preesista al compimento dell'atto revocando;
è sufficiente ch'essa possa riscontrarsi a quella data, posto che è in quel momento che si verifica l'effetto pregiudizievole per il patrimonio del debitore (cfr. Cass. 31.5.2018, n. 14001).
2. La fattispecie concreta
Passando all'esame del caso di specie, dalla documentazione versata in atti, non vi è dubbio che tra Part in bonis e sia intercorso un contratto per servizi di trasporto di merci. CP_3 Con ON Parimenti è incontestato che nel periodo compreso tra il 03 ottobre 2018 e il 15 marzo 2019 Part abbia ricevuto da la somma di 800.000,00 euro, in ventidue bonifici.
8 Allo stesso modo è certo che tali pagamenti siano avvenuti nel periodo sospetto indicato dal secondo comma dell'art. 67 l.f., ossia nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo sul Registro delle Imprese (2 aprile 2019), tenuto conto che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di ammissione al concordato preventivo e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f..
Tuttavia, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, peraltro soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e non nella comparsa di costituzione, tali pagamenti sono revocabili, in quanto, come provato dal fallimento, ben conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. CP_3
Infatti, come messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel par. 2) spetta “alla curatela […] l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cassazione civile sez. I, 17/05/2023, n.13445).
Ebbene, a sostegno della conoscenza dello stato di decozione in capo alla convenuta al momento della Con ON ricezione dei pagamenti, concorrono le numerose e-mail di sollecito di pagamento inviate da . a partire dal 12.11.2018, da cui emerge chiaramente che tali ritardi non rientravano nel normale rapporto tra le parti. Sul punto è generico quando dedotto dalla convenuta, ossia che tali ritardi ben potevano essere compatibili con condizioni di temporanea illiquidità, ciò perché tale affermazione è smentita dai seguenti ulteriori elementi emersi in giudizio.
E' condivisibile, infatti, quanto ulteriormente sostenuto dal fallimento attore, ossia che l'ammontare
“in cifra tonda” dei bonifici e “la mancanza di riferimenti nelle causali ai numeri delle fatture pagate” è una prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi.
A ciò si aggiunga che il bilancio di chiusura dell'esercizio del 2017, approvato dall'assemblea soci alla Con ON Part presenza in cui era presente anche GR D'NT (al contempo partecipata da . e socia di e pubblicato sul registro delle imprese il 27 aprile 2018, fa emergere perdite di esercizio di oltre un milione e mezzo di euro e capitale circolante negativo di tre milioni e mezzo di euro. Non solo ma come evidenziato Con Con dal fallimento tale situazione patrimoniale non poteva non essere nota alla . in quanto quest'ultima è socia di maggioranza della società RU D'CE s.r.l., che era presente all'assemblea da ultimo Part citata essendo a sua volta socia di
Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la pronuncia richiesta ex art. 67 comma 2 l.f., con Con ON condanna di . alla restituzione dell'importo incassato, nella misura di euro 800.000,00.
Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia in esame, devono decorrere dalla data della domanda.
9 Appaiono, pertanto, sussistere tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto impugnato.
Concludendo il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 67 comma 2 l.f. nei confronti di ei pagamenti meglio descritti nel dispositivo della presente decisione. Parte_2
3. Le spese di lite
Con Secondo il principio della soccombenza a condannata a rimborsare a ONroparte_4 le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 147/2022, in base ai Parte_2 valori medi (valore della controversia pari ad euro 800.000,00, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. presentata da nei Parte_1 Con confronti di . dichiarando inefficaci i seguenti pagamenti: ONroparte_2
a) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 3 ottobre 2018, (doc.6);
b) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 9 ottobre 2018 (doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 16 ottobre 2018, (doc.8);
d) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 19 ottobre 2018 (doc.9);
e) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 25 ottobre 2018, (doc.10);
f) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 2 novembre 2018 (doc.11);
g) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 13 novembre 2018 (doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 26 novembre 2018 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 29 novembre 2018 (doc.14);
l) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 6 dicembre 2018 (doc.15);
m) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 20 dicembre 2018 (doc.16);
10 n) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 31 dicembre 2018 (doc. 17);
o) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, l'8 gennaio 2019 (doc.18);
p) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 16
gennaio 2019 (doc.19);
q) bonifico di euro 50.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 22 gennaio 2019 (doc.20);
r) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 23 gennaio 2019 (doc.21);
s) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 24 gennaio 2019 (doc.22);
t) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 28 gennaio 2019 (doc.23);
u) bonifico di euro 40.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 5 febbraio 2019 (doc.24);
v) bonifico di euro 30.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, il 15 febbraio 2019 (doc.25);
w) bonifico di euro 90.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 18 febbraio 2019, (doc.26);
z) bonifico di euro 100.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 15 marzo 2019 (doc.27); Con
2. per l'effetto condanna . a pagare a la ONroparte_2 Parte_1 complessiva somma di euro 800.000,00, oltre interessi dal 19/10/2022 sino al saldo effettivo;
3. condanna a rimborsare a le spese di CP_1 ONroparte_2 Parte_1 giudizio liquidate in euro 15.659,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 12/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
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