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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
, difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., e Parte_1
, domiciliato in Molfetta presso lo studio dell'avv. Parte_2 che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di Parte_1 appello, entrambi in qualità di eredi di e Persona_1 [...]
----------------------------------------------------------------appellanti Persona_2
E
, domiciliata in Molfetta Parte_3 presso lo studio dell'avv. Mauro Bernardino Antonio la Forgia che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto n. 115/2012
(ed oggi, per esso, le Parte_4 sue eredi e Parte_5 [...]
), domiciliate in Molfetta presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Mauro Bernardino Antonio la Forgia che le rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione di giudizio interrotto
e Controparte_2 [...]
, domiciliate in Molfetta presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Mauro Bernardino Antonio la Forgia che le rappresenta in giudizio pagina 1 di 14 per procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione di giudizio interrotto--------------------------------------------------------appellati
Oggetto: compensi professionali di avvocato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1269/2022 resa il 2/09/2022, il Tribunale di Trani ha accolto, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da Parte_3
e quest'ultimo in
[...] Parte_4 proprio e in qualità di procuratore generale delle germane
[...] ed avverso il Controparte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 115/2012 con cui l'avv. aveva loro Persona_1 ingiunto il pagamento solidale della somma di € 26.407,81, oltre spese ed accessori, a titolo di compensi per l'attività professionale espletata dinanzi al TAR Puglia e al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 67/2000 con la quale era stato adottato il nuovo Piano particolareggiato maglia di P.R.G.
“Lotto 10”.
Il Tribunale ha, in particolare, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli apponenti al pagamento, in favore dell'avv. Persona_1 della minor somma di € 4.350, oltre accessori e interessi legali dalla domanda;
ha compensato per il 50% le spese del giudizio di opposizione, ponendo la restante metà a carico dell'opposto, avv. M. Boccardi.
Con citazione notificata il 20.11.2022, i germani e Pt_2 [...]
in qualità di eredi del padre avv. e della madre Pt_1 Persona_1
(nominata insieme a loro erede testamentaria dei Persona_2 crediti professionali del de cujus), hanno proposto tempestivo gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione spiegata dagli opponenti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna degli opponenti alla rifusione integrale delle spese di lite del primo grado, ivi comprese quelle sostenute nella fase monitoria anche per il versamento della tassa di opinamento sul parere di congruità rilasciato dal COA di Trani;
vinte altresì le spese di questo grado.
pagina 2 di 14 Si sono costituiti in giudizio e Parte_3
quest'ultimo anche nella qualità di Parte_4 procuratore generale di e Controparte_2 [...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 per violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c. ed insistendo, nel merito, per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
Stante la dichiarazione di decesso dell'appellato
[...] da parte del suo procuratore costituito, con Parte_4 ordinanza del 24.1.2025 il processo è stato dichiarato interrotto, per essere poi ritualmente riassunto dagli appellanti.
Nella fase riassuntiva si sono costituite in giudizio le eredi del defunto, e e si sono Parte_5 Controparte_1 ricostituite in proprio ed Controparte_2 [...]
(prima rappresentate dal procuratore generale deceduto in Controparte_3 corso di causa).
All'udienza cartolare del 18/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale -sollevata dagli appellati- di inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c.
L'eccezione è infondata in quanto, con essa, si denuncia la violazione dell'art. 121 c.p.c. nella sua nuova formulazione - così come modificata dal combinato disposto degli artt. 3, comma 9 lettera b) e 35, comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 - che prevede, nell'ultima parte, che “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
Il novellato art. 121 c.p.c. è tuttavia inapplicabile alla fattispecie, riguardando i soli procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia” (tale non è l'odierna impugnazione, introdotta con atto notificato il 20/11/2022).
pagina 3 di 14 Ad ogni buon conto, solo per esigenze di completezza, rileva la Corte che, anche nell'attuale vigore della nuova norma, l'art. 46, co. 4 disp. att. c.p.c. precisa espressamente che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulle forme e sui criteri di redazione degli atti giudiziari non comporta comunque alcuna invalidità degli stessi, ma può essere solo valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo e secondo motivo di gravame - che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente, stante la loro stretta connessione - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, dopo aver parzialmente accolto l'opposizione spiegata e ridimensionato la pretesa creditoria dell'avv. ha Persona_1 compensato le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico dell'opposto, nonostante quest'ultimo non fosse soccombente, atteso il riconoscimento dell'esistenza di un suo credito, sia pur di minore importo.
Sostengono, in particolare, gli appellanti che il Tribunale di Trani, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della riduzione del quantum, avrebbe dovuto liquidare le spese di lite sulla base del decisum senza alcuna decurtazione per compensazione parziale, ponendole a totale carico degli opponenti in quanto soccombenti.
Gli impugnanti assumono, altresì, che il primo giudice avrebbe omesso di statuire sulle spese e competenze relative alla fase monitoria e sul rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla scorta del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo poi opposto.
Le censure sono fondate e vanno accolte.
Dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061, è ormai pacifico il principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può soltanto giustificarne pagina 4 di 14 la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2 c.p.c.
In altri termini, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda, come nel caso di specie, deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, benché in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente (sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass. 2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125; Cass. 2020/n. 17854).
Nella fattispecie, esclusa la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza reciproca, la circostanza che la domanda di pagamento sia stata accolta in misura ridotta poteva dunque giustificare la compensazione parziale delle spese solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c., vale a dire l'assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza, che però non sono ravvisabili nel caso in esame, al pari di eventuali altre gravi ed eccezionali ragioni che, dopo Corte Cost. 2018/n. 78, pure avrebbero potuto legittimare la compensazione, ma che, nella fattispecie, non sono mai state esplicitate, né sono ipotizzabili.
Tenuto conto che gli opponenti sono rimasti soccombenti anche sull'eccezione di pagamento rigettata in primo grado (che pure ha impegnato non poco le difese svolte in prime cure), non sussistevano, dunque, i presupposti né per la disposta compensazione parziale delle spese di lite, né per la condanna dell'opposto, avv. M. Boccardi, al pagamento, in favore degli opponenti, della restante metà, non essendo quest'ultimo qualificabile come soccombente.
Pertanto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, va riconosciuto agli appellanti, il rimborso integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate sulla base del decisum (vale a dire, del minor valore attribuito dal primo giudice).
pagina 5 di 14 Parimenti fondata è la censura attinente all'omessa pronuncia sulla rifusione delle spese e competenze della fase monitoria, nonché della tassa di opinamento versata per ottenere il parere di congruità del COA.
Come infatti precisato da Cass. 2022/n. 24482, “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”.
Rileva a tal fine il principio secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (Cass. SS.UU. 2022/n. 927).
Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del d.i., poiché pure in tal caso il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può comunque qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (sic Cass. 2017/n. 18125) che si è reso necessario per far valere il proprio credito.
Ne deriva che, nel liquidare le spese del giudizio complessivo, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, come nella fattispecie, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
Alla luce di tale principio, va perciò riconosciuto agli odierni appellanti il rimborso delle spese e competenze della fase monitoria, come rideterminate ex DM 2004/n. 127 sul minor importo del credito effettivamente riconosciuto e liquidate in € 404 per diritti ed € 372,50 per pagina 6 di 14 onorari, oltre € 233 per esborsi, r.f.s.g. al 12,50%, Iva e Cpa come per legge, così come va riconosciuta altresì la rifusione della somma di € 1.463,11 quale esborso documentato sostenuto per ottenere il visto di congruità da parte del COA.
Col terzo, quarto, sesto e settimo motivo di appello, che pure possono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti sostengono l'erroneità e l'illogicità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice, pur avendo correttamente qualificato la causa come di valore indeterminabile, ha escluso che la stessa fosse di “particolare complessità e rilevanza” nonostante il suo elevatissimo livello di difficoltà, facendo leva sull'esito infausto e rilevando erroneamente che tutti i procedimenti si erano conclusi con una pronuncia di inammissibilità sia innanzi al TAR Puglia che al Consiglio di Stato;
ha trascurato che tale esito negativo sarebbe comunque derivato dalla scelta dei
[...] di non impugnare la sentenza del Tar Puglia, Parte_6 nonostante la sua palese erroneità; ha applicato i valori minimi, aderendo ad una richiesta in tal senso che era stata avanzata dagli opponenti solo in comparsa conclusionale e dunque tardivamente;
in violazione dell'art. 5, co. 3 DM 2004/n. 127, ha omesso di considerare che i risultati del giudizio possono essere valutati dal giudice solo ai fini dell'aumento e non della diminuzione degli onorari dovuti dal cliente, essendo quella del professionista un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
in violazione e falsa applicazione dell'art. 636, comma 2 c.p.c., non ha tenuto in debito conto il parere di congruità reso dall'Ordine degli Avvocati di Trani;
ha infine escluso alcune voci tariffarie in quanto non documentate, non considerando che dette voci non erano mai state contestate dagli opponenti.
Quanto innanzitutto al valore della controversia, sostengono, in particolare, gli appellanti che la valutazione circa la complessità dell'incarico ai fini della determinazione dello scaglione applicabile avrebbe dovuto essere compiuta, in conformità al dettato dell'art. 6, comma 5 del D.M. 127/2004, ex ante e non ex post (cioè sulla base dell'esito del giudizio).
E che l'incarico fosse di particolare rilevanza, lo si doveva desumere – sempre a detta degli appellanti – dall'oggetto del giudizio e cioè dal fatto che l'atto impugnato era il “Piano Particolareggiato del Lotto 10 di Molfetta” col quale “veniva messo in discussione l'assetto urbanistico di
pagina 7 di 14 una città ed il cui esito è in grado di condizionare gli interessi economici dell'intera categoria dei costruttori edili”.
La censura non coglie nel segno.
La sentenza impugnata è affetta dal vizio logico rilevato, ma la doglianza non conduce all'esito sperato.
Il criterio dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti, che l'art. 5, co. 3 DM 127/2004 pone come uno degli elementi da valutare nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, non vale ai fini dell'individuazione del valore della controversia, ma serve solo per la graduazione dell'entità del compenso liquidabile che è operazione successiva all'individuazione dello scaglione applicabile e, contrariamente a quanto affermato nell'isolato e risalente precedente citato dalla difesa appellante (Cass. 1981/n. 1599), non è un criterio valutabile solo in senso favorevole al professionista (cioè nel senso dell'aumento delle spettanze), ma anche in senso sfavorevole (cioè della diminuzione del compenso).
Come infatti precisato da Cass. 2021/n. 17570 (in un caso in cui, nonostante l'esito vittorioso della causa, il Tribunale aveva applicato i valori minimi tabellari in ragione di alcune rilevate carenze nell'attività difensiva svolta), la quantificazione del compenso può essere legittimamente compiuta dal giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, attribuendo prevalenza a taluni soltanto dei criteri fissati dal cit. art. 5 rispetto agli altri, in quanto ritenuti maggiormente influenti sulla valutazione dell'attività svolta, “senza che il rilievo dato ai risultati dell'attività costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato” (sic anche Cass. 2014/n. 2863).
Nonostante lo scaglione applicabile non fosse dunque desumibile dall'esito della causa, ritiene tuttavia la Corte che la statuizione del Tribunale che ha applicato il valore indeterminabile escludendone la maggiorazione prevista per le cause di “particolare importanza e complessità” vada comunque confermata.
Occorre, infatti, osservare che, come più volte precisato dalla S.C. (Cass. 2022/n. 8599; Cass. 2018/n. 15061), “in tema di determinazione degli onorari di avvocato, in base all'art. 6 della tariffa forense approvata con DM 5 ottobre 1994, n. 585 - (che ripropone pedissequamente il testo del successivo D.M. 127/2004 applicabile ratione temporis al caso di specie, pagina 8 di 14 ndr)) - va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poiché la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della controversia l'incremento del patrimonio comunale, consistito nell'acquisizione di trenta appartamenti, indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità di detti provvedimenti)”.
Nella fattispecie, gli appellanti non possono quindi sostenere che la particolare complessità e rilevanza della causa derivasse automaticamente e per ciò solo dalla natura dell'atto impugnato (il Piano particolareggiato interessante l'intera città di Molfetta).
Tale assunto risulta carente già sul piano dell'allegazione, non avendo gli appellanti mai specificato - nonostante ne avessero l'onere- quali fossero le particolari questioni giuridiche trattate e gli asseriti profili di complessità
o controvertibilità delle stesse, limitandosi a rimandare genericamente sul punto alla lettura del contenuto del ricorso proposto dinanzi al TAR, non prodotto agli atti.
L'onus probandi, che caratterizza i giudizi di opposizione a d.i. ogni volta che vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite (Cass. 2016/n. 5612; 2010/n.3463; 2008/ n. 8397), non poteva poi ritenersi assolto dalla mera produzione del parere di congruità rilasciato dal competente Ordine degli Avvocati.
Sul punto, si è più volte espressa la Suprema Corte ritenendo che il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati poiché lo stesso attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri tariffari (Cass. 2019/n. 26860), ma non impedisce al giudice di discostarsi da esso, sia pure motivando (Cass. 2017/n. 6517), posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.), ma spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni pagina 9 di 14 svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (sic Cass. 2018/n. 712; Cass. 2021/n. 40633).
La sentenza impugnata deve essere confermata anche nella parte in cui sono stati applicati i minimi tariffari (punti a-b-c-e-f del quarto motivo di appello).
Destituita di fondamento è infatti la censura con cui gli appellanti sostengono che il Tribunale di Trani, accogliendo la tardiva e inammissibile richiesta degli opponenti formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale, abbia erroneamente valorizzato, in senso contrario al dettato del comma 3, art 5, DM 127/04, il risultato infausto dei giudizi promossi dinanzi al TAR Puglia e al Consiglio di Stato, finendo per riconoscere i soli compensi minimi.
Ebbene, premesso che gli opponenti avevano sin dall'inizio del giudizio di primo grado contestato anche nel quantum la pretesa creditoria (vd. atto di opposizione), occorre precisare sul punto che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei giudizi volti alla liquidazione delle spettanze di avvocato, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività investe il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 2016/n.230), atteso che la determinazione giudiziale di liquidazione del compenso spettante al professionista, previo parere (non vincolante) dell'Associazione professionale, che nella gerarchia di carattere preferenziale di cui all'art. 2233 cod. civ. è postergata rispetto alla convenzione intervenuta tra le parti e, in difetto, alle tariffe o agli usi, attribuisce al giudice un potere discrezionale, insindacabile in cassazione ove congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, che può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi, purché non al di sotto dei minimi tariffari, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente (sic Cass. 2024/n. 19025; Cass. 2020/n. 24120; Cass. 2019/n. 11790).
Ciò significa che il professionista non può lamentare di avere ottenuto un importo diverso, in aumento o riduzione, rispetto a quello chiesto da ciascuna delle parti del giudizio e dolersi, in ragione di ciò, dell'avvenuta violazione del principio della domanda, non potendo il medesimo pretendere di indicare unilateralmente il compenso dovuto dal cliente sia pure nei limiti della tariffa, senza sconfinare nei poteri discrezionali attribuiti pagina 10 di 14 al giudice in sede di determinazione giudiziale della stessa, i cui unici limiti sono dati, quanto agli onorari, nelle articolazioni per scaglioni della tariffa, in rapporto alla natura e al valore della causa (Cass. 2019/ n. 5798).
Deve conseguentemente escludersi che il primo giudice, applicando i minimi, abbia debordato dai limiti delle contestazioni formulate degli opponenti, essendo la liquidazione dei compensi attività riservata al giudice di merito e soggetta alle sole limitazioni determinate dalla tariffa.
Ed infatti, “in tema di liquidazione delle spese processuali, non trova fondamento normativo un vincolo di determinazione secondo i valori medi, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 2021/n. 89; conf. Cass. 2021/n. 19989; Cass. 2019/n. 12537).
Allo stesso modo, è da escludersi che il primo giudice abbia violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., escludendo dal calcolo del compenso le voci non documentate.
Per pacifico indirizzo della S.C. (cfr. Cass. 2019/n. 11790; Cass. 2020/n. 24120; Cass. 2016/n. 230; Cass. 2005/n. 14556; Cass. 1995/n. 942), in tema di opposizione a d.i. per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato, la contestazione comunque mossa dall'opponente circa la pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata del parere di congruità non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere- dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della tariffa;
da ciò consegue che, pur a fronte di siffatta contestazione generica, il professionista è comunque tenuto ad assolvere il relativo onere probatorio inerente tanto all'an che al quantum.
Non rileva perciò che la contestazione del quantum non avesse investito le singole specifiche voci che il primo giudice ha correttamente ritenuto non provate perché non documentate agli atti.
pagina 11 di 14 Né giova agli appellanti dolersi del fatto che il primo giudice abbia dato rilievo al solo esito negativo delle cause, omettendo di considerare che la possibilità di riforma della decisione negativa del TAR sarebbe stata impedita dagli stessi clienti che hanno scelto di non impugnare la stessa.
Premesso che è al riguardo ininfluente l'operata distinzione tra pronuncia di rigetto e di inammissibilità (rimanendo invariato in entrambi i casi l'esito finale negativo determinato dal mancato raggiungimento dei risultati sperati), è opportuno precisare che, nei giudizi di liquidazione di onorari nei rapporti col cliente, occorre guardare al solo dato obiettivo del tipo di attività svolta e dei risultati cui essa ha condotto, senza potersi spingere in valutazioni di tipo prognostico in ordine a quello che avrebbe potuto essere l'eventuale successivo sbocco della controversia nei gradi ulteriori non esperiti non essendo mai stata proposta nella fattispecie dagli opponenti una domanda riconvenzionale di responsabilità professionale o un'eccezione di inadempimento, in relazione alle quali fosse necessario valutare la diligenza del professionista.
Ne deriva che non è possibile invocare, ai fini di una diversa liquidazione delle spettanze, l'asserita erroneità della sentenza del TAR che ha dichiarato inammissibile il ricorso per un vizio del contraddittorio, non avendo l'avv. M. Boccardi notificato lo stesso a tutti i controinteressati/titolari delle concessioni edilizie precedentemente rilasciate, i quali, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, non si riducevano al solo soggetto intervenuto volontariamente nel giudizio amministrativo, . Parte_7
Infondato è, infine, anche il quinto motivo di gravame.
Con esso, gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice ha considerato la fase cautelare una parentesi della fase a cognizione piena, finendo per liquidare un compenso unitario per essa e per il procedimento di merito e per riconoscere al professionista la sola voce “istanza di sospensione”, così violando il precetto dell'art. 57 c.p.a. che espressamente prevede che “con l'ordinanza che decide sulla domanda, il giudice provvede sulle spese della fase cautelare”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che, in virtù di tale previsione, la fase cautelare sarebbe autonoma rispetto a quella di merito e pertanto l'avv. M. Boccardi avrebbe maturato distinti onorari e diritti per il procedimento di sospensiva. pagina 12 di 14 Premesso che all'epoca della definizione della sospensiva e della sua impugnazione davanti al Consiglio di Stato (2000-2001) il c.p.a. non era ancora entrato in vigore (posto che tale vigore si è avuto a partire dal 16/09/2010), è un dato acquisito agli atti, poiché incontestato, che l'istanza di sospensione sia stata formulata in corso di causa e si sia risolta, essenzialmente, in una anticipazione dell'udienza del giudizio di merito ai soli fini della discussione sulla sospensiva.
Mancano, infatti, nel prodotto fascicolo di parte, atti e/o memorie che possono dimostrare il contrario.
Ne consegue che le voci richieste dal professionista, riguardanti: “a) lo studio della controversia, b) le consultazioni col cliente;
c) la ricerca documenti, d) la discussione in camera di consiglio, in quanto coincidenti con l'attività già svolta per il merito, si sarebbero tradotte, ove riconosciute dal primo giudice, in una mera duplicazione delle medesime voci già richieste e riconosciute per il giudizio di merito in cui la sospensiva si è inserita incidentalmente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va, in definitiva, confermata la liquidazione delle spettanze nella complessiva misura di € 4.350, oltre accessori ed interessi.
********
La parziale riforma della pronuncia impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, devono seguire, tenuto conto del complessivo esito finale della controversia, l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere ad integrale carico degli appellati, nelle misure liquidate come da dispositivo in relazione allo scaglione tariffario da € 1.101 ad € 5.200 individuato sulla scorta del valore attribuito e non di quello domandato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 20/11/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, Parte_3 [...]
(e oggi, per esso, le sue eredi Parte_4
e Parte_5 Controparte_1
), e
[...] Controparte_2 pagina 13 di 14 , avverso la sentenza n. 1269/2022 Controparte_3 emessa il 2/09/2022 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
, eredi Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Controparte_2
, in solido tra loro, a rifondere Controparte_3 integralmente agli appellanti le spese di lite del primo grado, liquidandole in
€ 400 per esborsi ed € 2.738 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, nonché a rimborsare le spese e competenze della fase monitoria liquidate in € 404 per diritti, € 372,50 per onorari ed € 1.696,11 per esborsi (di cui € 1.463,11 per tassa di opinamento della parcella), oltre rimborso forfetario per spese generali al 12,50%, Iva e Cpa come per legge;
2. condanna gli appellati in solido a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. liquidandole in € 2.915 per onorari ed € 382,50 per Parte_1 esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 14 di 14
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
, difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., e Parte_1
, domiciliato in Molfetta presso lo studio dell'avv. Parte_2 che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di Parte_1 appello, entrambi in qualità di eredi di e Persona_1 [...]
----------------------------------------------------------------appellanti Persona_2
E
, domiciliata in Molfetta Parte_3 presso lo studio dell'avv. Mauro Bernardino Antonio la Forgia che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto n. 115/2012
(ed oggi, per esso, le Parte_4 sue eredi e Parte_5 [...]
), domiciliate in Molfetta presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Mauro Bernardino Antonio la Forgia che le rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione di giudizio interrotto
e Controparte_2 [...]
, domiciliate in Molfetta presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Mauro Bernardino Antonio la Forgia che le rappresenta in giudizio pagina 1 di 14 per procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione di giudizio interrotto--------------------------------------------------------appellati
Oggetto: compensi professionali di avvocato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1269/2022 resa il 2/09/2022, il Tribunale di Trani ha accolto, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da Parte_3
e quest'ultimo in
[...] Parte_4 proprio e in qualità di procuratore generale delle germane
[...] ed avverso il Controparte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 115/2012 con cui l'avv. aveva loro Persona_1 ingiunto il pagamento solidale della somma di € 26.407,81, oltre spese ed accessori, a titolo di compensi per l'attività professionale espletata dinanzi al TAR Puglia e al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 67/2000 con la quale era stato adottato il nuovo Piano particolareggiato maglia di P.R.G.
“Lotto 10”.
Il Tribunale ha, in particolare, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli apponenti al pagamento, in favore dell'avv. Persona_1 della minor somma di € 4.350, oltre accessori e interessi legali dalla domanda;
ha compensato per il 50% le spese del giudizio di opposizione, ponendo la restante metà a carico dell'opposto, avv. M. Boccardi.
Con citazione notificata il 20.11.2022, i germani e Pt_2 [...]
in qualità di eredi del padre avv. e della madre Pt_1 Persona_1
(nominata insieme a loro erede testamentaria dei Persona_2 crediti professionali del de cujus), hanno proposto tempestivo gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione spiegata dagli opponenti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna degli opponenti alla rifusione integrale delle spese di lite del primo grado, ivi comprese quelle sostenute nella fase monitoria anche per il versamento della tassa di opinamento sul parere di congruità rilasciato dal COA di Trani;
vinte altresì le spese di questo grado.
pagina 2 di 14 Si sono costituiti in giudizio e Parte_3
quest'ultimo anche nella qualità di Parte_4 procuratore generale di e Controparte_2 [...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 per violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c. ed insistendo, nel merito, per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
Stante la dichiarazione di decesso dell'appellato
[...] da parte del suo procuratore costituito, con Parte_4 ordinanza del 24.1.2025 il processo è stato dichiarato interrotto, per essere poi ritualmente riassunto dagli appellanti.
Nella fase riassuntiva si sono costituite in giudizio le eredi del defunto, e e si sono Parte_5 Controparte_1 ricostituite in proprio ed Controparte_2 [...]
(prima rappresentate dal procuratore generale deceduto in Controparte_3 corso di causa).
All'udienza cartolare del 18/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale -sollevata dagli appellati- di inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c.
L'eccezione è infondata in quanto, con essa, si denuncia la violazione dell'art. 121 c.p.c. nella sua nuova formulazione - così come modificata dal combinato disposto degli artt. 3, comma 9 lettera b) e 35, comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 - che prevede, nell'ultima parte, che “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
Il novellato art. 121 c.p.c. è tuttavia inapplicabile alla fattispecie, riguardando i soli procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia” (tale non è l'odierna impugnazione, introdotta con atto notificato il 20/11/2022).
pagina 3 di 14 Ad ogni buon conto, solo per esigenze di completezza, rileva la Corte che, anche nell'attuale vigore della nuova norma, l'art. 46, co. 4 disp. att. c.p.c. precisa espressamente che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulle forme e sui criteri di redazione degli atti giudiziari non comporta comunque alcuna invalidità degli stessi, ma può essere solo valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo e secondo motivo di gravame - che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente, stante la loro stretta connessione - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, dopo aver parzialmente accolto l'opposizione spiegata e ridimensionato la pretesa creditoria dell'avv. ha Persona_1 compensato le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico dell'opposto, nonostante quest'ultimo non fosse soccombente, atteso il riconoscimento dell'esistenza di un suo credito, sia pur di minore importo.
Sostengono, in particolare, gli appellanti che il Tribunale di Trani, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della riduzione del quantum, avrebbe dovuto liquidare le spese di lite sulla base del decisum senza alcuna decurtazione per compensazione parziale, ponendole a totale carico degli opponenti in quanto soccombenti.
Gli impugnanti assumono, altresì, che il primo giudice avrebbe omesso di statuire sulle spese e competenze relative alla fase monitoria e sul rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla scorta del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo poi opposto.
Le censure sono fondate e vanno accolte.
Dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061, è ormai pacifico il principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può soltanto giustificarne pagina 4 di 14 la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2 c.p.c.
In altri termini, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda, come nel caso di specie, deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, benché in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente (sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass. 2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125; Cass. 2020/n. 17854).
Nella fattispecie, esclusa la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza reciproca, la circostanza che la domanda di pagamento sia stata accolta in misura ridotta poteva dunque giustificare la compensazione parziale delle spese solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c., vale a dire l'assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza, che però non sono ravvisabili nel caso in esame, al pari di eventuali altre gravi ed eccezionali ragioni che, dopo Corte Cost. 2018/n. 78, pure avrebbero potuto legittimare la compensazione, ma che, nella fattispecie, non sono mai state esplicitate, né sono ipotizzabili.
Tenuto conto che gli opponenti sono rimasti soccombenti anche sull'eccezione di pagamento rigettata in primo grado (che pure ha impegnato non poco le difese svolte in prime cure), non sussistevano, dunque, i presupposti né per la disposta compensazione parziale delle spese di lite, né per la condanna dell'opposto, avv. M. Boccardi, al pagamento, in favore degli opponenti, della restante metà, non essendo quest'ultimo qualificabile come soccombente.
Pertanto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, va riconosciuto agli appellanti, il rimborso integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate sulla base del decisum (vale a dire, del minor valore attribuito dal primo giudice).
pagina 5 di 14 Parimenti fondata è la censura attinente all'omessa pronuncia sulla rifusione delle spese e competenze della fase monitoria, nonché della tassa di opinamento versata per ottenere il parere di congruità del COA.
Come infatti precisato da Cass. 2022/n. 24482, “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”.
Rileva a tal fine il principio secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (Cass. SS.UU. 2022/n. 927).
Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del d.i., poiché pure in tal caso il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può comunque qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (sic Cass. 2017/n. 18125) che si è reso necessario per far valere il proprio credito.
Ne deriva che, nel liquidare le spese del giudizio complessivo, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, come nella fattispecie, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
Alla luce di tale principio, va perciò riconosciuto agli odierni appellanti il rimborso delle spese e competenze della fase monitoria, come rideterminate ex DM 2004/n. 127 sul minor importo del credito effettivamente riconosciuto e liquidate in € 404 per diritti ed € 372,50 per pagina 6 di 14 onorari, oltre € 233 per esborsi, r.f.s.g. al 12,50%, Iva e Cpa come per legge, così come va riconosciuta altresì la rifusione della somma di € 1.463,11 quale esborso documentato sostenuto per ottenere il visto di congruità da parte del COA.
Col terzo, quarto, sesto e settimo motivo di appello, che pure possono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti sostengono l'erroneità e l'illogicità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice, pur avendo correttamente qualificato la causa come di valore indeterminabile, ha escluso che la stessa fosse di “particolare complessità e rilevanza” nonostante il suo elevatissimo livello di difficoltà, facendo leva sull'esito infausto e rilevando erroneamente che tutti i procedimenti si erano conclusi con una pronuncia di inammissibilità sia innanzi al TAR Puglia che al Consiglio di Stato;
ha trascurato che tale esito negativo sarebbe comunque derivato dalla scelta dei
[...] di non impugnare la sentenza del Tar Puglia, Parte_6 nonostante la sua palese erroneità; ha applicato i valori minimi, aderendo ad una richiesta in tal senso che era stata avanzata dagli opponenti solo in comparsa conclusionale e dunque tardivamente;
in violazione dell'art. 5, co. 3 DM 2004/n. 127, ha omesso di considerare che i risultati del giudizio possono essere valutati dal giudice solo ai fini dell'aumento e non della diminuzione degli onorari dovuti dal cliente, essendo quella del professionista un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
in violazione e falsa applicazione dell'art. 636, comma 2 c.p.c., non ha tenuto in debito conto il parere di congruità reso dall'Ordine degli Avvocati di Trani;
ha infine escluso alcune voci tariffarie in quanto non documentate, non considerando che dette voci non erano mai state contestate dagli opponenti.
Quanto innanzitutto al valore della controversia, sostengono, in particolare, gli appellanti che la valutazione circa la complessità dell'incarico ai fini della determinazione dello scaglione applicabile avrebbe dovuto essere compiuta, in conformità al dettato dell'art. 6, comma 5 del D.M. 127/2004, ex ante e non ex post (cioè sulla base dell'esito del giudizio).
E che l'incarico fosse di particolare rilevanza, lo si doveva desumere – sempre a detta degli appellanti – dall'oggetto del giudizio e cioè dal fatto che l'atto impugnato era il “Piano Particolareggiato del Lotto 10 di Molfetta” col quale “veniva messo in discussione l'assetto urbanistico di
pagina 7 di 14 una città ed il cui esito è in grado di condizionare gli interessi economici dell'intera categoria dei costruttori edili”.
La censura non coglie nel segno.
La sentenza impugnata è affetta dal vizio logico rilevato, ma la doglianza non conduce all'esito sperato.
Il criterio dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti, che l'art. 5, co. 3 DM 127/2004 pone come uno degli elementi da valutare nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, non vale ai fini dell'individuazione del valore della controversia, ma serve solo per la graduazione dell'entità del compenso liquidabile che è operazione successiva all'individuazione dello scaglione applicabile e, contrariamente a quanto affermato nell'isolato e risalente precedente citato dalla difesa appellante (Cass. 1981/n. 1599), non è un criterio valutabile solo in senso favorevole al professionista (cioè nel senso dell'aumento delle spettanze), ma anche in senso sfavorevole (cioè della diminuzione del compenso).
Come infatti precisato da Cass. 2021/n. 17570 (in un caso in cui, nonostante l'esito vittorioso della causa, il Tribunale aveva applicato i valori minimi tabellari in ragione di alcune rilevate carenze nell'attività difensiva svolta), la quantificazione del compenso può essere legittimamente compiuta dal giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, attribuendo prevalenza a taluni soltanto dei criteri fissati dal cit. art. 5 rispetto agli altri, in quanto ritenuti maggiormente influenti sulla valutazione dell'attività svolta, “senza che il rilievo dato ai risultati dell'attività costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato” (sic anche Cass. 2014/n. 2863).
Nonostante lo scaglione applicabile non fosse dunque desumibile dall'esito della causa, ritiene tuttavia la Corte che la statuizione del Tribunale che ha applicato il valore indeterminabile escludendone la maggiorazione prevista per le cause di “particolare importanza e complessità” vada comunque confermata.
Occorre, infatti, osservare che, come più volte precisato dalla S.C. (Cass. 2022/n. 8599; Cass. 2018/n. 15061), “in tema di determinazione degli onorari di avvocato, in base all'art. 6 della tariffa forense approvata con DM 5 ottobre 1994, n. 585 - (che ripropone pedissequamente il testo del successivo D.M. 127/2004 applicabile ratione temporis al caso di specie, pagina 8 di 14 ndr)) - va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poiché la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della controversia l'incremento del patrimonio comunale, consistito nell'acquisizione di trenta appartamenti, indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità di detti provvedimenti)”.
Nella fattispecie, gli appellanti non possono quindi sostenere che la particolare complessità e rilevanza della causa derivasse automaticamente e per ciò solo dalla natura dell'atto impugnato (il Piano particolareggiato interessante l'intera città di Molfetta).
Tale assunto risulta carente già sul piano dell'allegazione, non avendo gli appellanti mai specificato - nonostante ne avessero l'onere- quali fossero le particolari questioni giuridiche trattate e gli asseriti profili di complessità
o controvertibilità delle stesse, limitandosi a rimandare genericamente sul punto alla lettura del contenuto del ricorso proposto dinanzi al TAR, non prodotto agli atti.
L'onus probandi, che caratterizza i giudizi di opposizione a d.i. ogni volta che vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite (Cass. 2016/n. 5612; 2010/n.3463; 2008/ n. 8397), non poteva poi ritenersi assolto dalla mera produzione del parere di congruità rilasciato dal competente Ordine degli Avvocati.
Sul punto, si è più volte espressa la Suprema Corte ritenendo che il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati poiché lo stesso attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri tariffari (Cass. 2019/n. 26860), ma non impedisce al giudice di discostarsi da esso, sia pure motivando (Cass. 2017/n. 6517), posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.), ma spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni pagina 9 di 14 svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (sic Cass. 2018/n. 712; Cass. 2021/n. 40633).
La sentenza impugnata deve essere confermata anche nella parte in cui sono stati applicati i minimi tariffari (punti a-b-c-e-f del quarto motivo di appello).
Destituita di fondamento è infatti la censura con cui gli appellanti sostengono che il Tribunale di Trani, accogliendo la tardiva e inammissibile richiesta degli opponenti formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale, abbia erroneamente valorizzato, in senso contrario al dettato del comma 3, art 5, DM 127/04, il risultato infausto dei giudizi promossi dinanzi al TAR Puglia e al Consiglio di Stato, finendo per riconoscere i soli compensi minimi.
Ebbene, premesso che gli opponenti avevano sin dall'inizio del giudizio di primo grado contestato anche nel quantum la pretesa creditoria (vd. atto di opposizione), occorre precisare sul punto che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei giudizi volti alla liquidazione delle spettanze di avvocato, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività investe il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 2016/n.230), atteso che la determinazione giudiziale di liquidazione del compenso spettante al professionista, previo parere (non vincolante) dell'Associazione professionale, che nella gerarchia di carattere preferenziale di cui all'art. 2233 cod. civ. è postergata rispetto alla convenzione intervenuta tra le parti e, in difetto, alle tariffe o agli usi, attribuisce al giudice un potere discrezionale, insindacabile in cassazione ove congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, che può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi, purché non al di sotto dei minimi tariffari, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente (sic Cass. 2024/n. 19025; Cass. 2020/n. 24120; Cass. 2019/n. 11790).
Ciò significa che il professionista non può lamentare di avere ottenuto un importo diverso, in aumento o riduzione, rispetto a quello chiesto da ciascuna delle parti del giudizio e dolersi, in ragione di ciò, dell'avvenuta violazione del principio della domanda, non potendo il medesimo pretendere di indicare unilateralmente il compenso dovuto dal cliente sia pure nei limiti della tariffa, senza sconfinare nei poteri discrezionali attribuiti pagina 10 di 14 al giudice in sede di determinazione giudiziale della stessa, i cui unici limiti sono dati, quanto agli onorari, nelle articolazioni per scaglioni della tariffa, in rapporto alla natura e al valore della causa (Cass. 2019/ n. 5798).
Deve conseguentemente escludersi che il primo giudice, applicando i minimi, abbia debordato dai limiti delle contestazioni formulate degli opponenti, essendo la liquidazione dei compensi attività riservata al giudice di merito e soggetta alle sole limitazioni determinate dalla tariffa.
Ed infatti, “in tema di liquidazione delle spese processuali, non trova fondamento normativo un vincolo di determinazione secondo i valori medi, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 2021/n. 89; conf. Cass. 2021/n. 19989; Cass. 2019/n. 12537).
Allo stesso modo, è da escludersi che il primo giudice abbia violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., escludendo dal calcolo del compenso le voci non documentate.
Per pacifico indirizzo della S.C. (cfr. Cass. 2019/n. 11790; Cass. 2020/n. 24120; Cass. 2016/n. 230; Cass. 2005/n. 14556; Cass. 1995/n. 942), in tema di opposizione a d.i. per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato, la contestazione comunque mossa dall'opponente circa la pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata del parere di congruità non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere- dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della tariffa;
da ciò consegue che, pur a fronte di siffatta contestazione generica, il professionista è comunque tenuto ad assolvere il relativo onere probatorio inerente tanto all'an che al quantum.
Non rileva perciò che la contestazione del quantum non avesse investito le singole specifiche voci che il primo giudice ha correttamente ritenuto non provate perché non documentate agli atti.
pagina 11 di 14 Né giova agli appellanti dolersi del fatto che il primo giudice abbia dato rilievo al solo esito negativo delle cause, omettendo di considerare che la possibilità di riforma della decisione negativa del TAR sarebbe stata impedita dagli stessi clienti che hanno scelto di non impugnare la stessa.
Premesso che è al riguardo ininfluente l'operata distinzione tra pronuncia di rigetto e di inammissibilità (rimanendo invariato in entrambi i casi l'esito finale negativo determinato dal mancato raggiungimento dei risultati sperati), è opportuno precisare che, nei giudizi di liquidazione di onorari nei rapporti col cliente, occorre guardare al solo dato obiettivo del tipo di attività svolta e dei risultati cui essa ha condotto, senza potersi spingere in valutazioni di tipo prognostico in ordine a quello che avrebbe potuto essere l'eventuale successivo sbocco della controversia nei gradi ulteriori non esperiti non essendo mai stata proposta nella fattispecie dagli opponenti una domanda riconvenzionale di responsabilità professionale o un'eccezione di inadempimento, in relazione alle quali fosse necessario valutare la diligenza del professionista.
Ne deriva che non è possibile invocare, ai fini di una diversa liquidazione delle spettanze, l'asserita erroneità della sentenza del TAR che ha dichiarato inammissibile il ricorso per un vizio del contraddittorio, non avendo l'avv. M. Boccardi notificato lo stesso a tutti i controinteressati/titolari delle concessioni edilizie precedentemente rilasciate, i quali, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, non si riducevano al solo soggetto intervenuto volontariamente nel giudizio amministrativo, . Parte_7
Infondato è, infine, anche il quinto motivo di gravame.
Con esso, gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice ha considerato la fase cautelare una parentesi della fase a cognizione piena, finendo per liquidare un compenso unitario per essa e per il procedimento di merito e per riconoscere al professionista la sola voce “istanza di sospensione”, così violando il precetto dell'art. 57 c.p.a. che espressamente prevede che “con l'ordinanza che decide sulla domanda, il giudice provvede sulle spese della fase cautelare”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che, in virtù di tale previsione, la fase cautelare sarebbe autonoma rispetto a quella di merito e pertanto l'avv. M. Boccardi avrebbe maturato distinti onorari e diritti per il procedimento di sospensiva. pagina 12 di 14 Premesso che all'epoca della definizione della sospensiva e della sua impugnazione davanti al Consiglio di Stato (2000-2001) il c.p.a. non era ancora entrato in vigore (posto che tale vigore si è avuto a partire dal 16/09/2010), è un dato acquisito agli atti, poiché incontestato, che l'istanza di sospensione sia stata formulata in corso di causa e si sia risolta, essenzialmente, in una anticipazione dell'udienza del giudizio di merito ai soli fini della discussione sulla sospensiva.
Mancano, infatti, nel prodotto fascicolo di parte, atti e/o memorie che possono dimostrare il contrario.
Ne consegue che le voci richieste dal professionista, riguardanti: “a) lo studio della controversia, b) le consultazioni col cliente;
c) la ricerca documenti, d) la discussione in camera di consiglio, in quanto coincidenti con l'attività già svolta per il merito, si sarebbero tradotte, ove riconosciute dal primo giudice, in una mera duplicazione delle medesime voci già richieste e riconosciute per il giudizio di merito in cui la sospensiva si è inserita incidentalmente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va, in definitiva, confermata la liquidazione delle spettanze nella complessiva misura di € 4.350, oltre accessori ed interessi.
********
La parziale riforma della pronuncia impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, devono seguire, tenuto conto del complessivo esito finale della controversia, l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere ad integrale carico degli appellati, nelle misure liquidate come da dispositivo in relazione allo scaglione tariffario da € 1.101 ad € 5.200 individuato sulla scorta del valore attribuito e non di quello domandato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 20/11/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, Parte_3 [...]
(e oggi, per esso, le sue eredi Parte_4
e Parte_5 Controparte_1
), e
[...] Controparte_2 pagina 13 di 14 , avverso la sentenza n. 1269/2022 Controparte_3 emessa il 2/09/2022 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
, eredi Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Controparte_2
, in solido tra loro, a rifondere Controparte_3 integralmente agli appellanti le spese di lite del primo grado, liquidandole in
€ 400 per esborsi ed € 2.738 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, nonché a rimborsare le spese e competenze della fase monitoria liquidate in € 404 per diritti, € 372,50 per onorari ed € 1.696,11 per esborsi (di cui € 1.463,11 per tassa di opinamento della parcella), oltre rimborso forfetario per spese generali al 12,50%, Iva e Cpa come per legge;
2. condanna gli appellati in solido a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. liquidandole in € 2.915 per onorari ed € 382,50 per Parte_1 esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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